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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2623/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 18/03/2025, è presente:
per RED APPLE INTERNATIONAL S.R.L., l'avv. Ilaria Franciosa, in sostituzione dell'avv. Nadia
Rolandi e dell'avv. PP La Scala;
per MONTALBANO GROUP S.R.L., nessuno è comparso.
L'avv. Franciosa precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle note scritte già depositate ed insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo, il tutto con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
Il giudice
Alle ore 10.47, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Verbale chiuso alle ore 11.49.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 11 R.G. N. 2623/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2623/2022 vertente
TRA
MONTALBANO GROUP S.R.L. (P.IVA 06016350826), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via T. Tasso n. 4, presso lo studio dell'avv. ND
Treppiedi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
RED APPLE INTERNATIONAL S.R.L. (P.IVA 03621960131), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Maria La Scala e dall'avv. Nadia Rolandi, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata in Como, via Auguadri n.
22, presso lo studio dell'avv. Roberto Spreafico;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: Nessuno è comparso;
Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: IN VIA
PRELIMINARE: - Respingere la richiesta di differimento della prima udienza e di autorizzazione alla
pagina 2 di 11 chiamata in causa del terzo;
- Concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n.
928/2022 (R.G. decreto ingiuntivo n. 2216/2022), non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. NEL MERITO: - Rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 928/2022 (R.G. decreto ingiuntivo n. 2216/2022), oltre ulteriori interessi di mora e spese. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato, accertare e dichiarare che ON Group Srl è debitrice, nei confronti di
RE PP International Srl, dell'importo di Euro 10.736,00 (iva compresa), degli interessi di mora ai sensi del d. lgs. 231/2002 dal dovuto all'effettivo saldo o del diverso importo che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria, o che sarà ritenuto di giustizia;
per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di dette somme in favore di RE PP International Srl. IN VIA ISTRUTTORIA, RE PP
International, ut supra rappresentata e difesa chiede: A. Ammettersi consulenza tecnica informatica al fine di ricostruire le dinamiche, le fasi e le modalità di progettazione e sviluppo del sito internet https://www.albalhraresort.com/. B. Ammettersi prova per testi, diretta e contraria, sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che, nel mese di giugno del 2021, il Sig. NZ LA ha contattato la RE PP, nella persona del Sig. GI ON, rappresentando a quest'ultimo la necessità della ON Group di trovare qualcuno che celermente potesse occuparsi della campagna di comunicazione relativa all'imminente apertura di una sua unità locale, il resort di lusso “Al AR”, sito in Monreale (PA),
Via Aquino n. 126, da inaugurarsi nel successivo mese di luglio 2021? 2) Vero che il Sig. NZ LA
e il Sig. GI ON si sono recati a Palermo il 29.06.2021 affinché la RE PP potesse rendersi conto direttamente del lavoro da effettuare e delle effettive necessità della ON Group? 3) Vero che il Sig. NZ LA e il Sig. GI ON stati accolti dal Sig. Emanuele ON che li ha accompagnati presso il Resort e ha illustrato al Sig. ON i lavori da effettuare? 4) Vero che Lei ha trasmesso a mezzo WeTransfer tutti gli esecutivi di stampa alla ON Group? 5) Vero che
ON Group ha scaricato tutti i file trasmessi a mezzo WeTransfer? 6) Vero che RE PP ha emesso la fattura, che si rammostra al teste, su specifica indicazione da parte dell'Amministrazione della
ON dei dati da utilizzare per l'intestazione della stessa? 7) Vero che RE PP su incarico della
ON Group ha pianificato e sviluppato il progetto creativo relativo alla campagna di comunicazione del Resort? 8) Vero che RE PP su incarico della ON Group ha eseguito i servizi fotografici? 9) Vero che RE PP su incarico della ON Group ha curato la stesura dei testi in italiano e in inglese delle brochure e del sito internet? 10) Vero che RE PP su incarico della
pagina 3 di 11 ON Group ha progettato e sviluppato il sito internet https://www.albalhararesort.com/? 11)
Vero che RE PP su incarico della ON Group si è occupata di tutta la pubblicità del resort secondo le modalità concordate? 12) Vero che in data 2.07.2021 ON ha inviato le credenziali di accesso al sito internet alla RE PP per iniziare lo sviluppo del sito internet come da documento
18 che si rammostra al teste? 13) Vero che durante lo sviluppo del sito il Sig. ND HI (tecnico
ON) ha chiesto al Sig. DA AM (tecnico RE PP) le credenziali per accedere al sito internet? 14) Vero che il giorno 5.07.2021 il sito internet ha avuto un problema tecnico che ha generato
l'emissione di una mail automatica di avviso nella quale veniva indicato il tipo di errore registrato e a quale riga di codice si era verificato il problema, come da documento 19 che si rammostra? 15) Vero che la mail di cui al capitolo che precede viene inviata in modo automatico solo agli amministratori del sito? 16) Vero che l'attività di sviluppo del sito è terminata in data 28.07.2021 e le credenziali di accesso al sito sono state prontamente inviate a ON? Si indicano quali testimoni i signori: - GI
ON, c/o RE PP International Srl, con sede in Grandate (CO), Via Statale dei Giovi n. 59, sui capitoli 1, 2, 3, da 7 a 11; - AO ON, c/o RE PP International Srl, con sede in Grandate (CO),
Via Statale dei Giovi n. 59, sui capitoli 1, 2, da 4 a 11; - NZ LA, residente in [...], Via G. Frua,
15, sui capitoli 1, 2 e 3; - DA AM, c/o RE PP International Srl, con sede in Grandate (CO),
Via Statale dei Giovi n. 59, sui capitoli 10 e da 12 a 16; - IA RA, c/o RE PP International
Srl, con sede in Grandate (CO), Via Statale dei Giovi n. 59, sul capitolo 6”.
Oggetto: Contratto d'opera
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 13.06.2022, la RE PP International S.r.l. adiva l'intestato Tribunale esponendo di aver effettuato una serie di prestazioni a favore della ON Group S.r.l., in vista dell'apertura del suo resort di lusso, denominato “Al Bahara” e situato in Sicilia alle pendici del Comune di Monreale. In particolare, essa ricorrente aveva: pianificato e sviluppato il progetto creativo relativo alla campagna di comunicazione;
si era occupata dei servizi fotografici;
aveva steso i testi delle brochure in italiano e in inglese;
predisposto il sito internet e la pubblicità del resort.
Chiedeva quindi emettersi, nei confronti della controparte, un decreto ingiuntivo per la somma di €
10.736,00, oltre interessi e spese processuali.
pagina 4 di 11 Emesso il decreto ingiuntivo n. 928/2022 ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, veniva proposta tempestiva opposizione ad opera della ON Group S.r.l.
Contestava, in particolare, l'opponente di aver conferito un incarico alla RE PP S.r.l., atteso che la corrispondenza e-mail era stata intrattenuta dalla controparte con una tale AB ON, che non era una dipendente della società opponente, e il rapporto contrattuale era sorto piuttosto tra l'opposta ed un terzo, NZ LA;
negava, in ogni caso, di aver beneficiato delle prestazioni svolte.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto di ogni avversa pretesa, chiedendo inoltre di essere autorizzata alla chiamata in causa del citato NZ LA.
Con comparsa di risposta del 12.12.2022, si costituiva in giudizio la RE PP S.r.l. opponendosi alla chiamata in causa del terzo e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Deduceva, in particolare, l'opposta di non aver stipulato alcun contratto con NZ LA, il quale si era limitato a svolgere il ruolo di intermediario mettendo in contatto le due parti del giudizio.
Precisava inoltre che tutte le prestazioni erano state rese a beneficio dell'opponente, su richiesta di
Emanuele ON, fratello del legale rappresentante dell'amministratore unico di detta società, con il quale vi era stato un incontro conoscitivo a Palermo in data 29.06.2021.
Allo stesso modo, la fattura di cui al ricorso per decreto ingiuntivo era stata emessa su richiesta di tale
AB Lo ON che, a prescindere dal formale inquadramento come dipendente nell'organico della
ON Group S.r.l., aveva dichiarato di agire per conto di quest'ultima e aveva fatto pervenire le sue comunicazioni da un indirizzo e-mail chiaramente riconducibile alla controparte, oltre ad essersi descritta come su LinkedIn come dipendente di quest'ultima.
Infine, osservava che mai la controparte aveva contestato di avere ricevuto le prestazioni di cui al contratto, prima dell'introduzione del presente giudizio.
All'esito della prima udienza, veniva respinta la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Successivamente, l'opponente lamentava la violazione del contraddittorio e chiedeva la revoca della provvisoria esecutività, ma tale richiesta veniva disattesa siccome inammissibile.
La trattazione della causa proseguiva, dunque, con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e venivano ammesse le prove per testi e per interrogatorio formale, articolate tanto da parte opponente, quanto dall'opposta. La causa veniva, pertanto, istruita con l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opposta e con l'escussione dei testi indicati da quest'ultima, GI ON, AO
ON e DA AM. Quanto, invece, ai testi dell'opponente, veniva avanzata da quest'ultima pagina 5 di 11 richiesta di prova delegata, trattandosi di individui residenti in Sicilia e l'istanza veniva, tuttavia, ripetutamente disattesa dal giudicante;
dopo plurimi rinvii disposti appositamente al fine di sentirli, senza che gli stessi comparissero in udienza, veniva revocata l'ammissione della prova orale ed assegnato alle parti termine per esperire la mediazione delegata.
All'udienza del 10.09.2024, preso atto del soddisfacimento della condizione di procedibilità della domanda ed osservato, tuttavia, che l'opponente non aveva aderito alla mediazione, veniva allora disposto rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tutto ciò premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e merita di essere respinta.
È infatti emerso dall'istruttoria orale che la RE PP S.r.l. ha eseguito una serie di prestazioni professionali a favore della ON Group S.r.l.
In particolare, il teste GI ON - della cui attendibilità non vi è alcuna ragione di dubitare – ha riferito di essere un dipendente della Komunica S.A., socia di maggioranza della RE PP S.r.l., e di essere stato contattato, nel mese di giugno 2021, da tale NZ LA, che si stava occupando di riqualificazione di villaggi turistici e gli aveva rappresentato che la ON Group S.r.l., società che all'epoca stava aprendo un resort a Palermo, intendeva beneficiare dei servizi dell'opponente.
Era stata, quindi, organizzata in tutta fretta una trasferta a Palermo, tenutasi all'incirca il 29.06.2021, in modo tale che il ON, per conto dell'opposta, prendesse contatti con i vertici della ON Group
S.r.l. e visionasse lo stato dei luoghi (cfr. le dichiarazioni rese dal teste ON all'udienza del
12.07.2023, sul cap. 1 della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opposta: “Preciso che io sono un dipendente di Komunica SA, che è socia al 49% di RE PP International S.r.l. e mi occupo di pubblicità e comunicazione. Posso dire che abbiamo ricevuto un incarico da ON
Group per la promozione pubblicitaria del resort Al AR di Monreale, che doveva essere inaugurato
a luglio 2021. Inizialmente, io sono stato contattato da NZ LA che collabora frequentemente con noi e che si occupa della riqualificazione di villaggi turistici;
il suo core business è il riposizionamento sul mercato dei villaggi turistici e fa da consulente per la riqualificazione dei villaggi. Ricordo che il
LA mi ha contattato a fine giugno 2021 dicendomi che Al AR aveva bisogno dei nostri servizi ed era stretta con i tempi e chiedendomi di scendere con lui a Palermo all'incirca il 29 giugno 2021”; sul cap. 2: “Confermo la circostanza. Ricordo che Emanuele ON ci venne a prendere all'aeroporto in un Porsche Cayenne nero”).
pagina 6 di 11 In quel frangente, Emanuele ON (fratello del legale rappresentante della ON Group
S.r.l.) aveva quindi incaricato l'opposta del compito di predisporre la cartellonistica e la segnaletica del resort;
inoltre, gli aveva commissionato la predisposizione di un sito internet per la struttura e l'esecuzione di un servizio fotografico che serviva a riempire la pagina web (cfr. quanto riferito dal teste
ON sul cap. 3 della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opposta: “Confermo la circostanza. Ricordo che Emanuele ON ci ha fatto fare un giro del villaggio turistico e ci ha chiesto di curare, in particolare, la cartellonistica e la segnaletica del resort. Tenuto conto della nostra pregressa esperienza, io gli ho proposto di personalizzare il nome di teatri e ristoranti al fine di renderli più appetibili per i clienti. Ci ha chiesto anche di curare la predisposizione del sito internet della struttura ed un servizio fotografico, che serviva a riempire la pagina web. Ricordo che feci il servizio fotografico quando la struttura era ancora in uno stato disastrato e un collega, Alessandro Angi, ha dovuto lavorare molto sulla postproduzione delle immagini;
inoltre, da quanto so, altri colleghi hanno lavorato sui testi destinati al sito internet in italiano e in inglese. Preciso che, visto che il servizio fotografico non era sufficiente a coprire la totalità delle immagini, altre fotografie sono state acquistate da RE PP sulla piattaforma Shutter Stock;
se ne è occupato un collega”).
Ha, inoltre, rappresentato il predetto testimone che, pur essendosi interfacciato principalmente con
Emanuele ON, vi era stato un colloquio anche con il legale rappresentante della società,
PP ON, il tutto mentre gli interlocutori consumavano una pizza, nel corso del quale quest'ultimo aveva espresso la necessità di procedere con urgenza (cfr. quanto da lui dichiarato sul punto all'udienza del 12.07.2023: “Quando dico che abbiamo ricevuto l'incarico dalla ON, intendo dire che ho parlato personalmente sia con Emanuele ON sia con il fratello PP. Ricordo che abbiamo conversato sul da farsi mentre stavamo mangiando una pizza, e mi avevano rappresentato anche una certa urgenza, visto che ON doveva inaugurare il resort a luglio. Preciso che abbiamo curato anche la grafica per l'evento di apertura del resort, oltre ad una cartellonistica di 6x3
m da esporre in aeroporto”).
L'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui si discute è stata inoltre confermata dagli ulteriori testi di parte opposta, AO ON e DA AM, sentiti entrambi all'udienza del 4.10.2023.
La prima, direttrice creativa e dipendente della RE PP International S.r.l., ha infatti riferito di essersi occupata in prima persona di evadere gli ordini pervenuti dalla ON Group S.r.l. e, in particolare, di aver effettuato dei fotomontaggi partendo dal materiale fotografico originario, che le era stato trasmesso dal fratello, GI ON, per poi inviare il tutto alla committente tramite WeTransfer
pagina 7 di 11 (cfr. quanto dichiarato dalla ON, sul cap. 4 della memoria istruttoria di parte opposta: “Mi sono occupata personalmente dell'incarico che la ON Group ha conferito alla RE PP. Io mi occupo di raccogliere i briefing e le esigenze dal cliente e di organizzare il lavoro tramite i miei collaboratori, lavorando anche io in prima persona al livello operativo. Nello specifico, io sono stata incaricata di effettuare dei fotomontaggi partendo dal materiale fotografico che mi mandava mio fratello, GI ON, che era andato in Sicilia per visitare il villaggio turistico gestito dalla
ON Group. Ricordo che il nostro lavoro era necessario, in quanto il villaggio ancora non era pronto per l'apertura che sarebbe stata imminente. Abbiamo quindi dovuto lavorare con una certa urgenza. Confermo la circostanza che mi si chiede sub cap.
4. Non ricordo precisamente a quale indirizzo e-mail avessi mandato il materiale, ma sicuramente avevo inviato il tutto alla ON
Group, che doveva occuparsi della produzione e della stampa sul supporto fisico”).
Il secondo, programmatore informatico e collaboratore della società opposta, ha invece riferito di avere realizzato, su richiesta della RE PP International S.r.l., il sito internet del resort “Al Bahara” gestito dall'opponente, il tutto avvalendosi dell'interfaccia Wordpress e seguendo le indicazioni di GI
ON, da un punto di vista grafico (cfr. quanto riferito dal teste DA AM all'udienza del
4.10.2023, sul cap. 12 della memoria istruttoria di parte opposta: “Io ho progettato il sito internet del resort gestito dalla ON Group, che mi pare si chiamasse Albahara, e ho ricevuto l'incarico da
GI ON di RE PP International. Ricordo che ho scritto il sito utilizzando un tema;
GI mi aveva indirizzato sull'aspetto grafico e io ho costruito il sito internet utilizzando Wordpress”).
Infine, va detto che l'esecuzione delle prestazioni di cui al contratto trova ampio riscontro nella corrispondenza e-mail e nella documentazione fotografica, depositata da parte opposta in allegato alla comparsa di risposta, la cui conformità alle cose rappresentate non è stata disconosciuta.
Si consideri, ad esempio, la fotografia prodotta sub all. 17 alla comparsa di risposta, che raffigura il resort
“Al Bahara”, gestito dall'opponente, con la cartellonistica predisposta da parte opposta;
ancora, si prendano in esame le fotografie destinate al sito internet della struttura ricettiva, prodotte sub all. 14 e 15 di parte opposta;
infine, si consideri la bozza dell'invito per l'inaugurazione della struttura alberghiera, depositato sub all. 16 al fascicolo di parte opposta.
La citata documentazione fornisce evidentemente riscontro alla prova per testi acquisita nel corso del giudizio, già di per sé ampiamente attendibile, atteso che i testimoni hanno reso delle dichiarazioni coerenti, credibili e del tutto prive di contraddizioni.
pagina 8 di 11 Alla luce di quanto sopra, deve pertanto ritenersi provato il titolo negoziale posto a fondamento della domanda monitoria. Si ritiene, d'altra parte, contraddittoria e quindi, in definitiva, generica la stessa contestazione effettuata da parte opponente nell'atto di citazione e nella prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., quanto all'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui al contratto;
la stessa si
è infatti limitata a ripercorrere, smentendole, tutte le circostanze allegate dalla controparte, senza però fornire alcuna versione alternativa credibile e deducendo unicamente che il rapporto contrattuale avrebbe riguardato non già la ON Group S.r.l., bensì la persona di NZ LA.
Tale circostanza, peraltro dedotta genericamente, non trova tuttavia alcun riscontro nel materiale di causa, considerato che il legale rappresentante della società opposta, EL BU, sottoposto ad interrogatorio formale all'udienza del 20.06.2023, ha omesso di rendere dichiarazioni confessorie in tal senso (cfr. quanto da lui dichiarato in sede di interrogatorio formale, sul cap. 1 della memoria istruttoria di parte opponente: “Non so se ON Group S.r.l. abbia concluso un contratto con NZ LA, ma posso dire che l'opponente ha per certo richiesto a noi di svolgere alcune prestazioni per loro conto.
Ci ha chiesto di occuparci dell'immagine e della comunicazione per il villaggio vacanze di nuova apertura”; sul cap. 2: “Non è vero. Non abbiamo concluso alcun contratto con NZ LA;
è una persona con cui collaboriamo assiduamente e ci ha segnalati alla ON Group”; sul cap. 4:
“Abbiamo svolto l'attività di cui mi si chiede in quanto ci è stata richiesta dalla ON Group;
NZ LA si è limitato a presentarci”).
Inoltre, la circostanza contrasta con quanto espressamente riferito dai testimoni sentiti nel corso del giudizio e, in particolare, con le dichiarazioni rese dal teste GI ON.
Né l'opponente ha fornito alcuna prova in tal senso, considerato che i testimoni dalla stessa indicati non si sono presentati a deporre finché non ne è stata revocata l'ammissione.
Sul punto, occorre peraltro ribadire il rigetto della richiesta di prova delegata avanzata da parte opponente. Infatti, secondo l'impostazione giurisprudenziale che appare preferibile, “in tema di prova civile, l'art. 203 c.p.c. rimette alla valutazione discrezionale del giudice, fondata su una giustificata esigenza, il ricorso alla prova delegata che, pertanto, non costituisce un obbligo ma una facoltà” (cfr.
App. Catania, sez. I, 3 maggio 2019, n. 993), essendo il giudice tenuto a contemperare il principio di oralità e di immediatezza nella formazione della prova con le difficoltà pratiche che si incontrano nella relativa assunzione, scegliendo discrezionalmente di sacrificare, in base alle circostanze del caso concreto, l'uno o l'altro interesse.
pagina 9 di 11 Nel caso di specie, la richiesta di prova delegata si fonda unicamente sul fatto che i testi risiedono fuori dal circondario di questo Tribunale e, in particolare, in Provincia di Palermo, ma nulla è stato addotto sulla loro impossibilità di comparire in udienza;
non vi sono, dunque, elementi sufficienti per sacrificare i principi di oralità e di immediatezza, ai quali si correlano il principio del contraddittorio e quello del prudente apprezzamento del giudice nella valutazione della prova.
Infine, ulteriori argomenti a sostegno dell'infondatezza della prospettata estraneità della ON
Group S.r.l. al contratto d'opera di cui si discute possono essere desunti dalla mancata adesione alla procedura di mediazione, che – come noto – può essere usata come argomento di prova.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione dev'essere integralmente respinta, non avendo l'opponente svolto contestazioni sul quantum debeatur e non avendo dimostrato di aver pagato quanto dovuto.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022.
Considerata, inoltre, la mancata partecipazione alla procedura di mediazione in un caso in cui la stessa costituiva condizione di procedibilità della domanda, essendo stata la stessa disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5-quater d.lgs. n. 28/2010, l'opponente va inoltre condannata al pagamento, a favore dello Stato, di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Si applica, infatti, al caso di specie la previsione di cui all'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, introdotta con d.lgs. n. 149/2022 e destinata a trovare applicazione a decorrere dal 28.02.2023 (art. 41, comma 1, d.lgs. n. 149/2022), giacché, ai sensi dell'art 5-quater d.lgs. n. 28/2010, anche nei casi di mediazione demandata dal giudice, essa è condizione di procedibilità della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ON Group S.r.l. nei confronti della RE PP International S.r.l.;
2) Condanna la ON Group S.r.l. alla refusione delle spese processuali a favore della RE
PP International S.r.l., che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
pagina 10 di 11 3) Condanna la ON Group S.r.l. al pagamento a favore del bilancio dello Stato di una somma di denaro corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Como, all'udienza del 18 marzo 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 18/03/2025, è presente:
per RED APPLE INTERNATIONAL S.R.L., l'avv. Ilaria Franciosa, in sostituzione dell'avv. Nadia
Rolandi e dell'avv. PP La Scala;
per MONTALBANO GROUP S.R.L., nessuno è comparso.
L'avv. Franciosa precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle note scritte già depositate ed insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo, il tutto con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
Il giudice
Alle ore 10.47, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Verbale chiuso alle ore 11.49.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 11 R.G. N. 2623/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2623/2022 vertente
TRA
MONTALBANO GROUP S.R.L. (P.IVA 06016350826), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via T. Tasso n. 4, presso lo studio dell'avv. ND
Treppiedi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
RED APPLE INTERNATIONAL S.R.L. (P.IVA 03621960131), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Maria La Scala e dall'avv. Nadia Rolandi, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata in Como, via Auguadri n.
22, presso lo studio dell'avv. Roberto Spreafico;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: Nessuno è comparso;
Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: IN VIA
PRELIMINARE: - Respingere la richiesta di differimento della prima udienza e di autorizzazione alla
pagina 2 di 11 chiamata in causa del terzo;
- Concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n.
928/2022 (R.G. decreto ingiuntivo n. 2216/2022), non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. NEL MERITO: - Rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 928/2022 (R.G. decreto ingiuntivo n. 2216/2022), oltre ulteriori interessi di mora e spese. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato, accertare e dichiarare che ON Group Srl è debitrice, nei confronti di
RE PP International Srl, dell'importo di Euro 10.736,00 (iva compresa), degli interessi di mora ai sensi del d. lgs. 231/2002 dal dovuto all'effettivo saldo o del diverso importo che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria, o che sarà ritenuto di giustizia;
per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di dette somme in favore di RE PP International Srl. IN VIA ISTRUTTORIA, RE PP
International, ut supra rappresentata e difesa chiede: A. Ammettersi consulenza tecnica informatica al fine di ricostruire le dinamiche, le fasi e le modalità di progettazione e sviluppo del sito internet https://www.albalhraresort.com/. B. Ammettersi prova per testi, diretta e contraria, sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che, nel mese di giugno del 2021, il Sig. NZ LA ha contattato la RE PP, nella persona del Sig. GI ON, rappresentando a quest'ultimo la necessità della ON Group di trovare qualcuno che celermente potesse occuparsi della campagna di comunicazione relativa all'imminente apertura di una sua unità locale, il resort di lusso “Al AR”, sito in Monreale (PA),
Via Aquino n. 126, da inaugurarsi nel successivo mese di luglio 2021? 2) Vero che il Sig. NZ LA
e il Sig. GI ON si sono recati a Palermo il 29.06.2021 affinché la RE PP potesse rendersi conto direttamente del lavoro da effettuare e delle effettive necessità della ON Group? 3) Vero che il Sig. NZ LA e il Sig. GI ON stati accolti dal Sig. Emanuele ON che li ha accompagnati presso il Resort e ha illustrato al Sig. ON i lavori da effettuare? 4) Vero che Lei ha trasmesso a mezzo WeTransfer tutti gli esecutivi di stampa alla ON Group? 5) Vero che
ON Group ha scaricato tutti i file trasmessi a mezzo WeTransfer? 6) Vero che RE PP ha emesso la fattura, che si rammostra al teste, su specifica indicazione da parte dell'Amministrazione della
ON dei dati da utilizzare per l'intestazione della stessa? 7) Vero che RE PP su incarico della
ON Group ha pianificato e sviluppato il progetto creativo relativo alla campagna di comunicazione del Resort? 8) Vero che RE PP su incarico della ON Group ha eseguito i servizi fotografici? 9) Vero che RE PP su incarico della ON Group ha curato la stesura dei testi in italiano e in inglese delle brochure e del sito internet? 10) Vero che RE PP su incarico della
pagina 3 di 11 ON Group ha progettato e sviluppato il sito internet https://www.albalhararesort.com/? 11)
Vero che RE PP su incarico della ON Group si è occupata di tutta la pubblicità del resort secondo le modalità concordate? 12) Vero che in data 2.07.2021 ON ha inviato le credenziali di accesso al sito internet alla RE PP per iniziare lo sviluppo del sito internet come da documento
18 che si rammostra al teste? 13) Vero che durante lo sviluppo del sito il Sig. ND HI (tecnico
ON) ha chiesto al Sig. DA AM (tecnico RE PP) le credenziali per accedere al sito internet? 14) Vero che il giorno 5.07.2021 il sito internet ha avuto un problema tecnico che ha generato
l'emissione di una mail automatica di avviso nella quale veniva indicato il tipo di errore registrato e a quale riga di codice si era verificato il problema, come da documento 19 che si rammostra? 15) Vero che la mail di cui al capitolo che precede viene inviata in modo automatico solo agli amministratori del sito? 16) Vero che l'attività di sviluppo del sito è terminata in data 28.07.2021 e le credenziali di accesso al sito sono state prontamente inviate a ON? Si indicano quali testimoni i signori: - GI
ON, c/o RE PP International Srl, con sede in Grandate (CO), Via Statale dei Giovi n. 59, sui capitoli 1, 2, 3, da 7 a 11; - AO ON, c/o RE PP International Srl, con sede in Grandate (CO),
Via Statale dei Giovi n. 59, sui capitoli 1, 2, da 4 a 11; - NZ LA, residente in [...], Via G. Frua,
15, sui capitoli 1, 2 e 3; - DA AM, c/o RE PP International Srl, con sede in Grandate (CO),
Via Statale dei Giovi n. 59, sui capitoli 10 e da 12 a 16; - IA RA, c/o RE PP International
Srl, con sede in Grandate (CO), Via Statale dei Giovi n. 59, sul capitolo 6”.
Oggetto: Contratto d'opera
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 13.06.2022, la RE PP International S.r.l. adiva l'intestato Tribunale esponendo di aver effettuato una serie di prestazioni a favore della ON Group S.r.l., in vista dell'apertura del suo resort di lusso, denominato “Al Bahara” e situato in Sicilia alle pendici del Comune di Monreale. In particolare, essa ricorrente aveva: pianificato e sviluppato il progetto creativo relativo alla campagna di comunicazione;
si era occupata dei servizi fotografici;
aveva steso i testi delle brochure in italiano e in inglese;
predisposto il sito internet e la pubblicità del resort.
Chiedeva quindi emettersi, nei confronti della controparte, un decreto ingiuntivo per la somma di €
10.736,00, oltre interessi e spese processuali.
pagina 4 di 11 Emesso il decreto ingiuntivo n. 928/2022 ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, veniva proposta tempestiva opposizione ad opera della ON Group S.r.l.
Contestava, in particolare, l'opponente di aver conferito un incarico alla RE PP S.r.l., atteso che la corrispondenza e-mail era stata intrattenuta dalla controparte con una tale AB ON, che non era una dipendente della società opponente, e il rapporto contrattuale era sorto piuttosto tra l'opposta ed un terzo, NZ LA;
negava, in ogni caso, di aver beneficiato delle prestazioni svolte.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto di ogni avversa pretesa, chiedendo inoltre di essere autorizzata alla chiamata in causa del citato NZ LA.
Con comparsa di risposta del 12.12.2022, si costituiva in giudizio la RE PP S.r.l. opponendosi alla chiamata in causa del terzo e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Deduceva, in particolare, l'opposta di non aver stipulato alcun contratto con NZ LA, il quale si era limitato a svolgere il ruolo di intermediario mettendo in contatto le due parti del giudizio.
Precisava inoltre che tutte le prestazioni erano state rese a beneficio dell'opponente, su richiesta di
Emanuele ON, fratello del legale rappresentante dell'amministratore unico di detta società, con il quale vi era stato un incontro conoscitivo a Palermo in data 29.06.2021.
Allo stesso modo, la fattura di cui al ricorso per decreto ingiuntivo era stata emessa su richiesta di tale
AB Lo ON che, a prescindere dal formale inquadramento come dipendente nell'organico della
ON Group S.r.l., aveva dichiarato di agire per conto di quest'ultima e aveva fatto pervenire le sue comunicazioni da un indirizzo e-mail chiaramente riconducibile alla controparte, oltre ad essersi descritta come su LinkedIn come dipendente di quest'ultima.
Infine, osservava che mai la controparte aveva contestato di avere ricevuto le prestazioni di cui al contratto, prima dell'introduzione del presente giudizio.
All'esito della prima udienza, veniva respinta la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Successivamente, l'opponente lamentava la violazione del contraddittorio e chiedeva la revoca della provvisoria esecutività, ma tale richiesta veniva disattesa siccome inammissibile.
La trattazione della causa proseguiva, dunque, con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e venivano ammesse le prove per testi e per interrogatorio formale, articolate tanto da parte opponente, quanto dall'opposta. La causa veniva, pertanto, istruita con l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opposta e con l'escussione dei testi indicati da quest'ultima, GI ON, AO
ON e DA AM. Quanto, invece, ai testi dell'opponente, veniva avanzata da quest'ultima pagina 5 di 11 richiesta di prova delegata, trattandosi di individui residenti in Sicilia e l'istanza veniva, tuttavia, ripetutamente disattesa dal giudicante;
dopo plurimi rinvii disposti appositamente al fine di sentirli, senza che gli stessi comparissero in udienza, veniva revocata l'ammissione della prova orale ed assegnato alle parti termine per esperire la mediazione delegata.
All'udienza del 10.09.2024, preso atto del soddisfacimento della condizione di procedibilità della domanda ed osservato, tuttavia, che l'opponente non aveva aderito alla mediazione, veniva allora disposto rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tutto ciò premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e merita di essere respinta.
È infatti emerso dall'istruttoria orale che la RE PP S.r.l. ha eseguito una serie di prestazioni professionali a favore della ON Group S.r.l.
In particolare, il teste GI ON - della cui attendibilità non vi è alcuna ragione di dubitare – ha riferito di essere un dipendente della Komunica S.A., socia di maggioranza della RE PP S.r.l., e di essere stato contattato, nel mese di giugno 2021, da tale NZ LA, che si stava occupando di riqualificazione di villaggi turistici e gli aveva rappresentato che la ON Group S.r.l., società che all'epoca stava aprendo un resort a Palermo, intendeva beneficiare dei servizi dell'opponente.
Era stata, quindi, organizzata in tutta fretta una trasferta a Palermo, tenutasi all'incirca il 29.06.2021, in modo tale che il ON, per conto dell'opposta, prendesse contatti con i vertici della ON Group
S.r.l. e visionasse lo stato dei luoghi (cfr. le dichiarazioni rese dal teste ON all'udienza del
12.07.2023, sul cap. 1 della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opposta: “Preciso che io sono un dipendente di Komunica SA, che è socia al 49% di RE PP International S.r.l. e mi occupo di pubblicità e comunicazione. Posso dire che abbiamo ricevuto un incarico da ON
Group per la promozione pubblicitaria del resort Al AR di Monreale, che doveva essere inaugurato
a luglio 2021. Inizialmente, io sono stato contattato da NZ LA che collabora frequentemente con noi e che si occupa della riqualificazione di villaggi turistici;
il suo core business è il riposizionamento sul mercato dei villaggi turistici e fa da consulente per la riqualificazione dei villaggi. Ricordo che il
LA mi ha contattato a fine giugno 2021 dicendomi che Al AR aveva bisogno dei nostri servizi ed era stretta con i tempi e chiedendomi di scendere con lui a Palermo all'incirca il 29 giugno 2021”; sul cap. 2: “Confermo la circostanza. Ricordo che Emanuele ON ci venne a prendere all'aeroporto in un Porsche Cayenne nero”).
pagina 6 di 11 In quel frangente, Emanuele ON (fratello del legale rappresentante della ON Group
S.r.l.) aveva quindi incaricato l'opposta del compito di predisporre la cartellonistica e la segnaletica del resort;
inoltre, gli aveva commissionato la predisposizione di un sito internet per la struttura e l'esecuzione di un servizio fotografico che serviva a riempire la pagina web (cfr. quanto riferito dal teste
ON sul cap. 3 della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opposta: “Confermo la circostanza. Ricordo che Emanuele ON ci ha fatto fare un giro del villaggio turistico e ci ha chiesto di curare, in particolare, la cartellonistica e la segnaletica del resort. Tenuto conto della nostra pregressa esperienza, io gli ho proposto di personalizzare il nome di teatri e ristoranti al fine di renderli più appetibili per i clienti. Ci ha chiesto anche di curare la predisposizione del sito internet della struttura ed un servizio fotografico, che serviva a riempire la pagina web. Ricordo che feci il servizio fotografico quando la struttura era ancora in uno stato disastrato e un collega, Alessandro Angi, ha dovuto lavorare molto sulla postproduzione delle immagini;
inoltre, da quanto so, altri colleghi hanno lavorato sui testi destinati al sito internet in italiano e in inglese. Preciso che, visto che il servizio fotografico non era sufficiente a coprire la totalità delle immagini, altre fotografie sono state acquistate da RE PP sulla piattaforma Shutter Stock;
se ne è occupato un collega”).
Ha, inoltre, rappresentato il predetto testimone che, pur essendosi interfacciato principalmente con
Emanuele ON, vi era stato un colloquio anche con il legale rappresentante della società,
PP ON, il tutto mentre gli interlocutori consumavano una pizza, nel corso del quale quest'ultimo aveva espresso la necessità di procedere con urgenza (cfr. quanto da lui dichiarato sul punto all'udienza del 12.07.2023: “Quando dico che abbiamo ricevuto l'incarico dalla ON, intendo dire che ho parlato personalmente sia con Emanuele ON sia con il fratello PP. Ricordo che abbiamo conversato sul da farsi mentre stavamo mangiando una pizza, e mi avevano rappresentato anche una certa urgenza, visto che ON doveva inaugurare il resort a luglio. Preciso che abbiamo curato anche la grafica per l'evento di apertura del resort, oltre ad una cartellonistica di 6x3
m da esporre in aeroporto”).
L'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui si discute è stata inoltre confermata dagli ulteriori testi di parte opposta, AO ON e DA AM, sentiti entrambi all'udienza del 4.10.2023.
La prima, direttrice creativa e dipendente della RE PP International S.r.l., ha infatti riferito di essersi occupata in prima persona di evadere gli ordini pervenuti dalla ON Group S.r.l. e, in particolare, di aver effettuato dei fotomontaggi partendo dal materiale fotografico originario, che le era stato trasmesso dal fratello, GI ON, per poi inviare il tutto alla committente tramite WeTransfer
pagina 7 di 11 (cfr. quanto dichiarato dalla ON, sul cap. 4 della memoria istruttoria di parte opposta: “Mi sono occupata personalmente dell'incarico che la ON Group ha conferito alla RE PP. Io mi occupo di raccogliere i briefing e le esigenze dal cliente e di organizzare il lavoro tramite i miei collaboratori, lavorando anche io in prima persona al livello operativo. Nello specifico, io sono stata incaricata di effettuare dei fotomontaggi partendo dal materiale fotografico che mi mandava mio fratello, GI ON, che era andato in Sicilia per visitare il villaggio turistico gestito dalla
ON Group. Ricordo che il nostro lavoro era necessario, in quanto il villaggio ancora non era pronto per l'apertura che sarebbe stata imminente. Abbiamo quindi dovuto lavorare con una certa urgenza. Confermo la circostanza che mi si chiede sub cap.
4. Non ricordo precisamente a quale indirizzo e-mail avessi mandato il materiale, ma sicuramente avevo inviato il tutto alla ON
Group, che doveva occuparsi della produzione e della stampa sul supporto fisico”).
Il secondo, programmatore informatico e collaboratore della società opposta, ha invece riferito di avere realizzato, su richiesta della RE PP International S.r.l., il sito internet del resort “Al Bahara” gestito dall'opponente, il tutto avvalendosi dell'interfaccia Wordpress e seguendo le indicazioni di GI
ON, da un punto di vista grafico (cfr. quanto riferito dal teste DA AM all'udienza del
4.10.2023, sul cap. 12 della memoria istruttoria di parte opposta: “Io ho progettato il sito internet del resort gestito dalla ON Group, che mi pare si chiamasse Albahara, e ho ricevuto l'incarico da
GI ON di RE PP International. Ricordo che ho scritto il sito utilizzando un tema;
GI mi aveva indirizzato sull'aspetto grafico e io ho costruito il sito internet utilizzando Wordpress”).
Infine, va detto che l'esecuzione delle prestazioni di cui al contratto trova ampio riscontro nella corrispondenza e-mail e nella documentazione fotografica, depositata da parte opposta in allegato alla comparsa di risposta, la cui conformità alle cose rappresentate non è stata disconosciuta.
Si consideri, ad esempio, la fotografia prodotta sub all. 17 alla comparsa di risposta, che raffigura il resort
“Al Bahara”, gestito dall'opponente, con la cartellonistica predisposta da parte opposta;
ancora, si prendano in esame le fotografie destinate al sito internet della struttura ricettiva, prodotte sub all. 14 e 15 di parte opposta;
infine, si consideri la bozza dell'invito per l'inaugurazione della struttura alberghiera, depositato sub all. 16 al fascicolo di parte opposta.
La citata documentazione fornisce evidentemente riscontro alla prova per testi acquisita nel corso del giudizio, già di per sé ampiamente attendibile, atteso che i testimoni hanno reso delle dichiarazioni coerenti, credibili e del tutto prive di contraddizioni.
pagina 8 di 11 Alla luce di quanto sopra, deve pertanto ritenersi provato il titolo negoziale posto a fondamento della domanda monitoria. Si ritiene, d'altra parte, contraddittoria e quindi, in definitiva, generica la stessa contestazione effettuata da parte opponente nell'atto di citazione e nella prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., quanto all'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui al contratto;
la stessa si
è infatti limitata a ripercorrere, smentendole, tutte le circostanze allegate dalla controparte, senza però fornire alcuna versione alternativa credibile e deducendo unicamente che il rapporto contrattuale avrebbe riguardato non già la ON Group S.r.l., bensì la persona di NZ LA.
Tale circostanza, peraltro dedotta genericamente, non trova tuttavia alcun riscontro nel materiale di causa, considerato che il legale rappresentante della società opposta, EL BU, sottoposto ad interrogatorio formale all'udienza del 20.06.2023, ha omesso di rendere dichiarazioni confessorie in tal senso (cfr. quanto da lui dichiarato in sede di interrogatorio formale, sul cap. 1 della memoria istruttoria di parte opponente: “Non so se ON Group S.r.l. abbia concluso un contratto con NZ LA, ma posso dire che l'opponente ha per certo richiesto a noi di svolgere alcune prestazioni per loro conto.
Ci ha chiesto di occuparci dell'immagine e della comunicazione per il villaggio vacanze di nuova apertura”; sul cap. 2: “Non è vero. Non abbiamo concluso alcun contratto con NZ LA;
è una persona con cui collaboriamo assiduamente e ci ha segnalati alla ON Group”; sul cap. 4:
“Abbiamo svolto l'attività di cui mi si chiede in quanto ci è stata richiesta dalla ON Group;
NZ LA si è limitato a presentarci”).
Inoltre, la circostanza contrasta con quanto espressamente riferito dai testimoni sentiti nel corso del giudizio e, in particolare, con le dichiarazioni rese dal teste GI ON.
Né l'opponente ha fornito alcuna prova in tal senso, considerato che i testimoni dalla stessa indicati non si sono presentati a deporre finché non ne è stata revocata l'ammissione.
Sul punto, occorre peraltro ribadire il rigetto della richiesta di prova delegata avanzata da parte opponente. Infatti, secondo l'impostazione giurisprudenziale che appare preferibile, “in tema di prova civile, l'art. 203 c.p.c. rimette alla valutazione discrezionale del giudice, fondata su una giustificata esigenza, il ricorso alla prova delegata che, pertanto, non costituisce un obbligo ma una facoltà” (cfr.
App. Catania, sez. I, 3 maggio 2019, n. 993), essendo il giudice tenuto a contemperare il principio di oralità e di immediatezza nella formazione della prova con le difficoltà pratiche che si incontrano nella relativa assunzione, scegliendo discrezionalmente di sacrificare, in base alle circostanze del caso concreto, l'uno o l'altro interesse.
pagina 9 di 11 Nel caso di specie, la richiesta di prova delegata si fonda unicamente sul fatto che i testi risiedono fuori dal circondario di questo Tribunale e, in particolare, in Provincia di Palermo, ma nulla è stato addotto sulla loro impossibilità di comparire in udienza;
non vi sono, dunque, elementi sufficienti per sacrificare i principi di oralità e di immediatezza, ai quali si correlano il principio del contraddittorio e quello del prudente apprezzamento del giudice nella valutazione della prova.
Infine, ulteriori argomenti a sostegno dell'infondatezza della prospettata estraneità della ON
Group S.r.l. al contratto d'opera di cui si discute possono essere desunti dalla mancata adesione alla procedura di mediazione, che – come noto – può essere usata come argomento di prova.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione dev'essere integralmente respinta, non avendo l'opponente svolto contestazioni sul quantum debeatur e non avendo dimostrato di aver pagato quanto dovuto.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022.
Considerata, inoltre, la mancata partecipazione alla procedura di mediazione in un caso in cui la stessa costituiva condizione di procedibilità della domanda, essendo stata la stessa disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5-quater d.lgs. n. 28/2010, l'opponente va inoltre condannata al pagamento, a favore dello Stato, di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Si applica, infatti, al caso di specie la previsione di cui all'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, introdotta con d.lgs. n. 149/2022 e destinata a trovare applicazione a decorrere dal 28.02.2023 (art. 41, comma 1, d.lgs. n. 149/2022), giacché, ai sensi dell'art 5-quater d.lgs. n. 28/2010, anche nei casi di mediazione demandata dal giudice, essa è condizione di procedibilità della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ON Group S.r.l. nei confronti della RE PP International S.r.l.;
2) Condanna la ON Group S.r.l. alla refusione delle spese processuali a favore della RE
PP International S.r.l., che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
pagina 10 di 11 3) Condanna la ON Group S.r.l. al pagamento a favore del bilancio dello Stato di una somma di denaro corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Como, all'udienza del 18 marzo 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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