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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1935/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1935/2023 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
BRAGA ALESSANDRO, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
E
C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. BERTI DOROTHY, elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e parte resistente:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Adria, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
1
2. Per effetto degli accordi raggiunti tra le parti, disporsi che nulla è dovuto dai coniugi a titolo di contributo nel mantenimento dell'altro coniuge, con espressa rinuncia da parte della moglie all'assegno di mantenimento richiesto nei confronti del marito;
3. Entrambe le parti rinunciano, altresì, alle reciproche domande di addebito formulate nei propri atti introduttivi;
4. Disporsi la compensazione delle spese del procedimento.”
Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato in data 16.12.2023, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge chiedendo la pronuncia Controparte_1 dell'addebito e la regolamentazione delle condizioni di separazione mediante previsione di un assegno di mantenimento a proprio favore.
La OL ha allegato di essersi unita in matrimonio con il resistente in Adria il 26.7.2022 dopo una breve convivenza. A motivo della pronuncia di addebito della separazione ha addotto come il coniuge, dopo avere posto in atto alcuni tradimenti, avesse abbandonato la casa coniugale senza dare alcuna successiva notizia di sé ed omettendo del tutto di provvedere al mantenimento della moglie, priva di occupazione lavorativa o di altri introiti. Ha quantificato in euro 2.000,00 la misura dell'assegno di mantenimento di cui onerare il coniuge, giustificandone la misura con l'alto tenere di vita goduto durante il matrimonio.
Il resistente si è costituito in giudizio ed ha contestato le avverse deduzioni, opponendosi al CP_1 riconoscimento di un assegno di mantenimento e formulando, a propria volta, domanda di addebito della separazione a carico della moglie, responsabile, con le proprie condotte moleste e litigiose, di avere reso impossibile la convivenza, a cui, di conseguenza, il marito aveva posto fine. Ha assunto la piena capacità lavorativa della OL, oltre che disponibilità di risorse che le avrebbero comunque consentito, dopo la cessazione della convivenza e quindi dopo la pretesa mancata contribuzione del coniuge, di intraprendere viaggi all'estero, effettuare vacanze in albergo.
Con decreto dell'11.10.2023 il presidente ha nominato il giudice delegato e, questi, fissata l'udienza di comparizione dei coniugi per la data del 12.3.2024, ha qui provveduto a sentire le parti, a tentare invano la riconciliazione e a formulare proposta conciliativa, rifiutata dalla ricorrente.
Con ordinanza del 2.7.2027, rifiutata una nuova e diversa proposta conciliativa, il giudice delegato ha emesso i provvedimenti provvisori, onerando il resistente del versamento in favore della coniuge di un assegno di euro 350,00 mensili ed onerando le parti di integrare la documentazione atta a ricostruire le individuali situazioni patrimoniali, salve le più approfondite indagini da delegarsi eventualmente alla
Guardia di Finanza. Ha contestualmente respinto le istanze di prova formulate in principalità dal resistente in quanto generiche e valutative, oltre che irrilevanti.
2 Alla successiva udienza le parti hanno comunicato la pendenza di trattative ai fini della definizione della vertenza, di cui hanno dato atto alla udienza del 6.11.2024, all'esito della quale il giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta.
Avute le note e sulle conclusioni congiuntamente formulate dai procuratori delle parti, la causa è stata assegnata al collegio per la decisione.
Il tribunale prende atto della rinuncia alle domande di addebito della separazione e delle rispettive accettazioni, recependo le conclusioni così come precisate dalle parti nelle rispettive note scritte.
Osserva il collegio come nulla osti all'accoglimento della domanda sullo status, essendo emersa la volontà dei coniugi di non riconciliarsi a fronte della irrimediabile frattura del rapporto di coniugio e della improseguibilità di una serena convivenza.
Ritiene il Collegio che la ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza e il venir meno della serenità e dell'affetto reciproco, rendano evidente la sussistenza dei presupposti per separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c., visto anche il fallimento del tentativo di conciliazione avanti il giudice delegato. Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto dell'accordo raggiunto, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e contratto in Parte_1 Controparte_1
Adria (RO) in data 26/07/2022, con atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Adria nell'anno 2022, al numero 23, parte 1;
B. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
C. DICHIARA la compensazione integrale delle spese di lite;
D. ORDINA all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio tenutasi in data 7.01.2025
il Presidente Rel.
dott.ssa Federica Abiuso
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1935/2023 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
BRAGA ALESSANDRO, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
E
C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. BERTI DOROTHY, elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e parte resistente:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Adria, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
1
2. Per effetto degli accordi raggiunti tra le parti, disporsi che nulla è dovuto dai coniugi a titolo di contributo nel mantenimento dell'altro coniuge, con espressa rinuncia da parte della moglie all'assegno di mantenimento richiesto nei confronti del marito;
3. Entrambe le parti rinunciano, altresì, alle reciproche domande di addebito formulate nei propri atti introduttivi;
4. Disporsi la compensazione delle spese del procedimento.”
Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato in data 16.12.2023, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge chiedendo la pronuncia Controparte_1 dell'addebito e la regolamentazione delle condizioni di separazione mediante previsione di un assegno di mantenimento a proprio favore.
La OL ha allegato di essersi unita in matrimonio con il resistente in Adria il 26.7.2022 dopo una breve convivenza. A motivo della pronuncia di addebito della separazione ha addotto come il coniuge, dopo avere posto in atto alcuni tradimenti, avesse abbandonato la casa coniugale senza dare alcuna successiva notizia di sé ed omettendo del tutto di provvedere al mantenimento della moglie, priva di occupazione lavorativa o di altri introiti. Ha quantificato in euro 2.000,00 la misura dell'assegno di mantenimento di cui onerare il coniuge, giustificandone la misura con l'alto tenere di vita goduto durante il matrimonio.
Il resistente si è costituito in giudizio ed ha contestato le avverse deduzioni, opponendosi al CP_1 riconoscimento di un assegno di mantenimento e formulando, a propria volta, domanda di addebito della separazione a carico della moglie, responsabile, con le proprie condotte moleste e litigiose, di avere reso impossibile la convivenza, a cui, di conseguenza, il marito aveva posto fine. Ha assunto la piena capacità lavorativa della OL, oltre che disponibilità di risorse che le avrebbero comunque consentito, dopo la cessazione della convivenza e quindi dopo la pretesa mancata contribuzione del coniuge, di intraprendere viaggi all'estero, effettuare vacanze in albergo.
Con decreto dell'11.10.2023 il presidente ha nominato il giudice delegato e, questi, fissata l'udienza di comparizione dei coniugi per la data del 12.3.2024, ha qui provveduto a sentire le parti, a tentare invano la riconciliazione e a formulare proposta conciliativa, rifiutata dalla ricorrente.
Con ordinanza del 2.7.2027, rifiutata una nuova e diversa proposta conciliativa, il giudice delegato ha emesso i provvedimenti provvisori, onerando il resistente del versamento in favore della coniuge di un assegno di euro 350,00 mensili ed onerando le parti di integrare la documentazione atta a ricostruire le individuali situazioni patrimoniali, salve le più approfondite indagini da delegarsi eventualmente alla
Guardia di Finanza. Ha contestualmente respinto le istanze di prova formulate in principalità dal resistente in quanto generiche e valutative, oltre che irrilevanti.
2 Alla successiva udienza le parti hanno comunicato la pendenza di trattative ai fini della definizione della vertenza, di cui hanno dato atto alla udienza del 6.11.2024, all'esito della quale il giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta.
Avute le note e sulle conclusioni congiuntamente formulate dai procuratori delle parti, la causa è stata assegnata al collegio per la decisione.
Il tribunale prende atto della rinuncia alle domande di addebito della separazione e delle rispettive accettazioni, recependo le conclusioni così come precisate dalle parti nelle rispettive note scritte.
Osserva il collegio come nulla osti all'accoglimento della domanda sullo status, essendo emersa la volontà dei coniugi di non riconciliarsi a fronte della irrimediabile frattura del rapporto di coniugio e della improseguibilità di una serena convivenza.
Ritiene il Collegio che la ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza e il venir meno della serenità e dell'affetto reciproco, rendano evidente la sussistenza dei presupposti per separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c., visto anche il fallimento del tentativo di conciliazione avanti il giudice delegato. Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto dell'accordo raggiunto, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e contratto in Parte_1 Controparte_1
Adria (RO) in data 26/07/2022, con atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Adria nell'anno 2022, al numero 23, parte 1;
B. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
C. DICHIARA la compensazione integrale delle spese di lite;
D. ORDINA all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio tenutasi in data 7.01.2025
il Presidente Rel.
dott.ssa Federica Abiuso
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