Sentenza 24 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 24/03/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni ex art. 151 c.g.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 82/2026 sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 70055/C del registro di Segreteria, depositato in data 29 luglio 2025.
Ad istanza e nell’interesse di G.A. (C.F. IS), nato a [...] ed ivi residente in [...]
rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe SAYA (C.F.
[...]; tel. fax: 090.661514; PEC: giuseppesaya@pec.it)
nella sua qualità di amministratore di sostegno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via C. Battisti 256 /B is. 131 in Messina, presso la cui PEC ha chiesto di ricevere ogni comunicazione e notifica di legge.
Contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. TI Giovanna RI (PEC:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall’avv. Francesco UG (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall’avv. Francesco Velardi (PEC:
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto, sita in Palermo nella Via Maggiore Toselli n. 5.
Esaminati gli atti e i documenti della causa.
Uditi, nella udienza pubblica del 18 marzo 2026, l’avv. Floriana Caccamo in sostituzione per delega orale del procuratore/amministratore di sostegno del ricorrente e l’avv.
TI G. RI per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l’istante in epigrafe adiva questa Corte in riassunzione con istanza cautelare ex art. 161 c.g.c. a seguito dell’ordinanza n. 9220 del 19.07.2025 del Tribunale di Messina di declinatoria della giurisdizione in favore della Corte dei conti sul ricorso avente ad oggetto l’accertamento del diritto alla reversibilità dell’assegno pensionistico fruito dalla madre sig.ra A. L.,
defunta il IS, e contestuale domanda cautelare in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
I.a. Il ricorrente, quindi, trascriveva il suddetto ricorso rappresentando quanto segue.
In data 18/09/2024 inviava istanza per l’attribuzione della pensione di reversibilità tramite patronato, con protocollo INPS IS, sulla pensione VOCTPS già intestata al defunto genitore sig.ra A. L.
L’Istituto respingeva la domanda in quanto il sig. G. non era stato riconosciuto inabile alla data di morte del familiare, ovvero il
IS.
In data 12.02.2025 il sig. G. proponeva ricorso in sede amministrativa rimasto privo di riscontro.
La difesa attorea aggiungeva che, già in occasione del decesso della madre, il ricorrente si trovava nell’impossibilità di fare fronte alle spese per le esequie, come da relazione dei servizi sociali in atti nella quale si accertava una complessiva condizione del G., che per quel che qui rileva era di grave malattia psichica documentalmente risalente nel tempo, con impossibilità dello stesso di gestirsi in autonomia nelle questioni minime della vita quotidiana, problemi nella gestione del denaro e compulsione patologica all’acquisto, totale dipendenza dalla madre, non soltanto in termini economici ma anche personali come per l’assunzione della terapia farmacologica. A tal proposito si evidenziava la risalenza nel tempo di tale condizione già a far data dal 1986 in occasione della visita per la leva militare obbligatoria e si richiamava la perizia psichiatrica richiesta dalla Procura della Repubblica nell’ambito del procedimento ex art 407 c.c.
per la nomina dell’amministratore di sostegno (allo stato nominato in persona del procuratore legale in epigrafe).
Il ricorso in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. era motivato dalla situazione reddituale precaria del ricorrente derivante dalla mancanza di un appartamento di proprietà e dal fatto che l’alloggio in cui fino a quel momento il ricorrente aveva risieduto con il padre ufficiale dell’Esercito deceduto nel 2010 (recte, 2020) ed il resto dei familiari (tutti ad oggi defunti) è di proprietà dell’Esercito Italiano, da cui lo stesso aveva ricevuto intimazione di rilascio dell’alloggio oltre alla richiesta di pagamento di numerosi canoni di locazione arretrati.
A tale situazione si aggiungeva il pagamento delle visite e delle cure non esentabili prescritte dall’AOUP “G. Martino”, l’attuale stato di degenza, le numerose affezioni psichiatriche ed organiche e la necessità di fare fronte ai numerosi impegni di spesa contratti inopinatamente dal sig. G. con finanziarie e società di servizi.
I.b. In punto di diritto il ricorrente deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’art 13 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 e dell’art. 8, co. 1 della L. n. 222/1984 evidenziando che non risultava contestato il requisito della vivenza a carico della genitrice ma la sussistenza del requisito sanitario dell’inabilità assoluta alla data della morte di quest’ultima.
A tal proposito la difesa attorea allegava la seguente documentazione finalizzata a provare che alla data del 26.04.2024 (data di decesso della madre) il sig. G. era nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa:
- ricorso del 26.06.2024 (due mesi dalla morte della sig.ra A. L.) ai sensi dell’art 407 c.c. per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del sig. G. A., in cui si chiede l’apertura in via d’urgenza della procedura di cui all’art 404 e ss. in quanto su segnalazione dei Servizi sociali del Comune di Messina lo stesso versava in uno stato di “disagio e fragilità” ed in uno stato personale e familiare di sostanziale abbandono, anche a causa delle sue precarie condizioni di salute psichica;
b) relazione dei servizi sociali del 21.06.2024 in cui si chiede la nomina urgente di un amministratore di sostegno, in quanto in data 26.04.2024 (data di decesso della madre) era impossibilitato ad affrontare le spese delle esequie e veniva trovato nelle condizioni di disagio psichico grave, solitudine, trascuratezza ed abbandono, assenza di mezzi sufficienti a fronteggiare le incombenze della vita quotidiana ed a farvi fronte, anche per incapacità personale dovuta alle patologie evidenziate trattate presso il D.S.M.;
c) perizia psichiatrica redatta dalla dott.ssa Fanara su istanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina nel proc.
2167/2024 in cui si accertava l’incapacità del ricorrente di autodeterminarsi e gestire la vita quotidiana e la propria persona ed il denaro (già precedente al 26.04.2024) senza l’aiuto di persona terza, funzione adempiuta fino al suo decesso dalla madre come documentalmente attestato;
d) verbale di invalidità INPS del 2017 in cui si documenta la sussistenza delle patologie psichiatriche sin dall’età infantile e l’inabilità al lavoro con il riconoscimento della soglia d’invalidità civile commisurata al 75%;
e) referto medico-legale dell’Ospedale Militare di Messina del 04.08.1987 che giudicava il sig. G. quando non aveva ancora ventidue anni, permanentemente inabile al servizio di leva, con diagnosi di sindrome dissociativa;
f) relazione di dimissione dall’AOUP “G. Martino” di Messina del 05.05.2025 a seguito di ricovero del 21.03.2025 per emorragia cerebrale, in cui si riscontravano le seguenti patologie (non ritenute ascrivibili nella loro genesi agli undici mesi intercorsi dal 26.04.2024):
ipertensione arteriosa, diabete mellito in trattamento insulinico, andatura e posture permanentemente alterate, obesità, emiparesi facio-brachio-crurale dx, dilatazione dell’aorta toracica con calcificazioni, vasculopatia cerebrale cronica.
Rispetto alla domanda cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. la difesa attorea deduceva che il ricorrente aveva dilapidato per le patologie psichiatriche da cui è affetto ciò che restava del patrimonio familiare e percepiva unicamente l’assegno d’invalidità civile per un ammontare di circa euro 360,00 e la disponibilità secondo i vincoli di legge dell’assegno d’inclusione di circa euro 550,00 per una somma mensile di euro 910,00 per cui si chiedeva in via urgente di disporre il pagamento dell’assegno di reversibilità, essendo le somme indicate appena sufficienti al mantenimento in RSA in cui attualmente si trovava (“Giardino sui Laghi” in località Ganzirri), per il pagamento delle cure non esentabili e per il pagamento ove non altrimenti evitabile dei numerosi contratti di finanziamento, acquisti on-line e contratti per servizi telefonici ed altro di varia natura, aggiungendo che, ove dimesso dalla RSA, il ricorrente non avrebbe una casa dove risiedere, avendo da tempo l’Amministrazione dell’Esercito proprietaria del suo alloggio intimatogli di pagare gli arretrati e di lasciare libero l’appartamento.
I.c. Il ricorrente, quindi, formulava le seguenti conclusioni:
- preliminarmente ove ritenuto, disporre, data la peculiarità dello stato personale del ricorrente, l’integrazione della conferita procura, con atto pubblico;
- in via cautelare d’urgenza disporre la liquidazione in via anticipata e provvisoria dell’assegno di reversibilità nella quota di legge;
- accertare e dichiarare che, alla data della morte della madre, il sig.
G. era inabile al lavoro in modo assoluto e permanente, e per l’effetto condannare l’INPS ad erogare allo stesso la pensione già fruita dalla genitrice nella misura di legge, a decorrere dalla domanda amministrativa o quale ritenuta dal decidente;
- con ogni statuizione sulle spese di lite distratte al procuratore antistatario, rese le dichiarazioni di rito;
- In via istruttoria:
- ove ritenuta l’opportunità disporre consulenza tecnica d’ufficio;
- ammettere relazione medico legale del dott. Domenico Cotroneo;
- ammettere l’esame per testi ove giudicato non superfluo dati i riscontri documentali riguardanti le seguenti circostanze, in quanto rilevanti ai fini della domanda:
a) V/N che il sig. G. deve all’amministrazione degli alloggi di piazza Carducci euro 4.000,00;
b) V/N che il ricorrente ha ricevuto da parte dell’Ente proprietario dell’immobile diffida al rilascio dello stesso;
c) V/N che il ricorrente usava stipulare finanziarie ed accordi per fornitura di servizi superiori alle sue possibilità economiche;
d) V/N che il ricorrente nel periodo del ricovero dal 21.03.2025 ad oggi ha lasciato l’appartamento in condizioni igieniche tali da comportare a sue spese due interventi di disinfestazione e ripristino delle normali condizioni igieniche;
e) V/N che il ricorrente ricoverato in Policlinico aveva la scabbia;
f) V/N che il ricorrente in più di un’occasione ha lasciato il gas aperto nel suo appartamento con i conseguenti pericoli, scongiurati dal suo fortuito intervento;
g) V/N che da quando lo conoscete il G. A. non ha mai lavorato;
h) V/N che il ricorrente ha sempre convissuto con la madre da cui dipendeva sia economicamente sia per ogni sua questione personale;
i) V/N che sin da quanto lo conosce il ricorrente è affetto da gravi turbe psichiche per cui non è in grado di autogestirsi;
indicando quali testi la sig.ra R. R. ed il coniuge sig. A.I., residenti in IS, e vicini di casa oltre che conoscenti del ricorrente e della sua famiglia, e nella specie il sig. I. A. n.q. di amministratore dell’isolato, in quanto a conoscenza diretta dei fatti di cui in capitolato di prova.
II. Con decreto del 31 luglio 2025 veniva fissata l’udienza camerale per l’11 settembre 2025 per la discussione dell’istanza cautelare.
III. In data 6 settembre 2025 si costituiva in giudizio l’INPS riassumendo i fatti di causa e deducendo quanto segue.
In via preliminare si eccepiva l’inammissibilità del ricorso perché l’art. 161 c.g.c. prevede la misura cautelare solo di tipo sospensivo
(dell’efficacia del provvedimento) e non anticipatorio degli effetti del giudizio, non essendo suscettibile di avere ad oggetto l’imposizione di un obbligo di facere, come la liquidazione in via anticipata del trattamento pensionistico e sul punto richiamava conforme giurisprudenza contabile.
In punto di fatto l’Istituto evidenziava che il ricorrente aveva presentato in data 18.09.2024 domanda di pensione di reversibilità n.
IS al fine di ottenere la prestazione quale figlio inabile del sig.
G. E. (C.F. IS), dante causa titolare di pensione cat. VOCTPS IS, deceduto il IS Al fine di accertare l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale condizione necessaria per il riconoscimento della prestazione, il ricorrente veniva sottoposto ad accertamento sanitario da parte della Commissione medica di verifica per i dipendenti pubblici che con verbale MODELLO BL/G-N. 000615222024121609330318 del 16/12/2024 esprimeva il seguente giudizio: “Il soggetto è stato giudicato NON INABILE ai sensi della L. 335/95 ART 1 COMMA 41.
Alla data del decesso del dante causa G. E., deceduto il IS, non era da considerare inabile permanentemente ed assolutamente a qualsiasi attività lavorativa”.
L’Istituto deduceva che, in conseguenza di quanto espresso dalla competente commissione, mancando il presupposto sanitario necessario alla data di morte del dante causa, la domanda di pensione di reversibilità veniva respinta in data 17.01.2025.
Veniva, inoltre, precisato che la madre del ricorrente, sig.ra A. L. (C.F.
IS) godeva dal 03/2020 di pensione di reversibilità del marito G. E. e nella domanda presentata in data 20.02.2020 non era stata richiesta la quota per il figlio inabile. Era evidenziato, inoltre, che la signora non risultava essere titolare di pensione diretta per cui l’unica pensione reversibile era quella diretta del dante causa G. E., alla cui morte il sig. G. A. non è stato riconosciuto inabile.
L’Istituto concludeva chiedendo l’inammissibilità del ricorso e il suo rigetto.
IV. All’esito dell’udienza camerale dell’11 settembre 2025 con ord.
116/2025 questo Giudice, rilevato che il sig. G.A. era sottoposto ad amministrazione di sostegno e che amministratore di sostegno era stato nominato l’avv. Giuseppe Saya con decreto del 9 maggio 2025 non allegato al ricorso, che risultava in atti solo l’istanza di autorizzazione del 12.06.2025 al Giudice tutelare a proporre giudizio
(cfr. all. 15 del ricorso) ma non era stato allegato il relativo provvedimento autorizzatorio e che la procura in atti del 29.09.2024 non si riferiva all’odierno giudizio in riassunzione (cfr. all. 1 ricorso)
ordinava a parte ricorrente di integrare la suddetta documentazione mancante producendo ogni altro atto utile al fine di fornire adeguata prova della sua legittimazione processuale. Veniva fissata la nuova udienza camerale per il 13.11.2025.
V. In data 14 ottobre 2025 parte ricorrente depositava la documentazione richiesta con la suddetta ordinanza.
VI. All’esito dell’udienza camerale del 13 novembre 2025 con ord. n.
142/2025 veniva rigettata l’istanza cautelare per mancanza del fumus bonis iuris e veniva fissata l’udienza pubblica di discussione per il 18 marzo 2026.
VII. In data 6 marzo 2026 si costituiva in giudizio l’INPS eccependo in via preliminare la prescrizione dei ratei per il periodo anteriore al quinquennio rispetto al deposito del ricorso e chiedendo il rigetto del ricorso con qualunque statuizione con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.
L’Istituto, dopo avere ripercorso i fatti di causa, evidenziava che il rigetto della domanda amministrativa del 18.09.2024 di pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile del sig. G. E. deceduto il IS era dipeso dall’accertamento della mancanza del requisito sanitario dell’inabilità assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso del padre recata nel verbale della CMV dell’INPS del 16.12.2024.
La difesa dell’INPS precisava che la madre del ricorrente (sig.ra A. L.)
godeva dal 03/2020 della pensione di reversibilità del marito G. E.
senza che nella relativa domanda amministrativa presentata in data 20.02.2020 fosse stata richiesta la quota per il figlio inabile mentre la stessa non risultava essere titolare di pensione diretta.
Secondo l’Istituto, quindi, l’unica pensione reversibile era quella diretta del dante causa G. E. alla cui morte il sig. G. A. non era stato riconosciuto inabile.
Erano richiamati gli artt. 82 e 85 del dPR 1092/1973 e l’art. 13 del RDL 636/1939 sugli elementi costitutivi del diritto in capo all’orfano maggiorenne relativi sia all’aspetto sanitario sia all’aspetto della dipendenza dal de cuius in punto di “vivenza a carico” da accertare al momento del decesso del dante causa ed era evidenziato che il giudizio della commissione medica sull’assenza del requisito sanitario aveva un carattere vincolante per l’attività amministrativa.
La Commissione medica preposta, infatti, aveva espressamente escluso che al momento del decesso del de cuius il sig. G. fosse nella impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro e di conseguenza la prestazione era stata negata, senza ulteriormente istruire il procedimento amministrativo con l’accertamento degli altri requisiti VIII. All’udienza del 18 marzo 2026, parte ricorrente insisteva nelle conclusioni chiedendo l’accoglimento delle richieste istruttorie mentre l’INPS si riportava agli atti chiedendo che la causa fosse decisa.
Terminata la discussione, la causa era posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto il diritto del ricorrente ad avere riconosciuta la reversibilità del trattamento pensionistico pubblico intestato al padre G. E. deceduto il IS nella quota spettante a seguito del decesso della madre, sig.ra A. L., avvenuto in data IS, quale orfano maggiorenne inabile a qualsiasi attività lavorativa che viveva a carico del genitore deceduto al momento della sua morte.
1.1. In via pregiudiziale, va affermata d’ufficio la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sul ricorso in riassunzione del ricorrente introduttivo dell’odierno giudizio a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Nel caso di specie, infatti, il trattamento pensionistico oggetto della domanda di reversibilità riguarda una pensione a carico del bilancio dello Stato in quanto il padre deceduto del ricorrente, sig. G. E., ex dipendente militare era titolare di pensione a carico della CTPS -
Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.
1.2. Sempre in via pregiudiziale va rilevata la tempestività della riassunzione del giudizio innanzi a questa Corte ex artt. 17 c.g.c. e 59 L. 69/2009.
Infatti, è stato rispettato il termine fissato da quest’ultima disposizione normativa secondo cui “1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione … 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito”.
Nel caso in esame l’ordinanza n. 9220/2025 del Tribunale di MessinaSezione lavoro, che ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti, è stata pubblicata in data 19.07.2025 mentre il ricorso in riassunzione innanzi a questa Corte è stato depositato nella Segreteria di questa Sezione in data 29.07.2025 per cui è stato rispettato il suddetto termine di non oltre i tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha declinato la giurisdizione.
2. Prima di affrontare le questioni di merito appare necessario richiamare la disciplina di riferimento.
2.1. Nel caso di specie viene in rilievo il diritto alla pensione di reversibilità che è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato in favore dei familiari superstiti.
Come affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale “la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto … Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare” (Corte cost., sent. 180/1999).
In base all’art. 1, co. 41, della legge 335/1995, anche per le pensioni a carico delle gestioni pubbliche si applica la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti prevista dal regime dell’assicurazione generale obbligatoria.
Ai fini della individuazione delle diverse categorie di aventi diritto al trattamento di reversibilità bisogna, quindi, fare riferimento alla legge n. 903/1965 recante “Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale” la quale, con riferimento alle prestazioni ai superstiti, all’art. 22 prevede che “nel caso di morte del pensionato ..., spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi” disponendo che il requisito della vivenza a carico fosse integrato se il genitore “prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Infine, l’art. 8 della L. n. 222/1984 reca la “definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali”, da cui derivano, secondo un orientamento più rigoroso, i caratteri dell’inabilità meritevole di essere ristorata con il trattamento di reversibilità, considerandosi inabili “le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
In ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che [il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto di ottenere dall’Inps l’attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio (ex multis, Cass. n. 18241 del 2011)] (cfr. Cass. civ., Sez.VI-Lav., ord.
18400/2022).
2.2. Dalla richiamata disciplina risulta evidente che la spettanza del trattamento pensionistico di reversibilità nei confronti dell’orfano maggiorenne non studente è fondata sulla sussistenza sia del requisito sanitario dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e sia del requisito economico della vivenza a carico essendo entrambi i requisiti presupposti del diritto alla pensione di reversibilità del figlio orfano maggiorenne e, quindi, elementi costitutivi dell’azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di entrambi deve essere accertata anche d’ufficio dal giudice a nulla rilevando che l’Istituto previdenziale non abbia tempestivamente eccepito la carenza di uno dei suddetti presupposti (cfr. Cass. civ., ex multis: Sez. VI, ord.
11966/2015 e Sez. L, ord. n. 33580/2023).
Fermo restando che, l’accertata assenza del requisito sanitario, rende superflua l’accertamento della sussistenza del requisito economico.
3. Ciò posto sulla disciplina normativa da applicare alla fattispecie, il ricorso non può essere accolto per le considerazioni di seguito svolte.
Nel caso di specie la questione controversa tra le parti è costituita dalla sussistenza del requisito sanitario dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 8 L. 222/1984.
Tale requisito sanitario deve sussistere al momento del decesso del genitore pensionato perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità [tale requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 39 che considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un “proficuo lavoro”] poiché [la L. n. 222 del 1984, art. 8 … attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, al criterio oggettivo della “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità alle generali attitudini del soggetto] (Cass. civ., Sez. L, ord. 27448/2017).
Infatti, la Cassazione ha avuto modo di affermare che con la legge 222/1984 si è “passati dalla considerazione della potenzialità reddituale (capacità di guadagno) alla considerazione della
“potenzialità energetica” (capacità di lavoro) per cui non trovano più posto nel giudizio sanitario“ quei fattori socio - economici legati alla difficoltà o impossibilità, per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta, di inserirsi nel mercato del lavoro che tanto spazio avevano ricevuto nella precedente legislazione” (cfr. Cass., Sez. L., ex multis, n.
12261/1998, n. 17159/2011, n. 10953/2016).
Nel caso di specie l’Istituto previdenziale ha rigettato la domanda di pensione di reversibilità del sig. G. A. per l’assenza del requisito sanitario alla data del decesso del padre, sig. G. E., avvenuto in data 09.02.2020 in quanto unico soggetto titolare di pensione a carico di gestione previdenziale pubblica, considerato che la madre del ricorrente, sig.ra A. L. che ha percepito la pensione di reversibilità del coniuge dal marzo 2020 non era titolare di pensione diretta e non era beneficiaria di una quota aggiuntiva di tale trattamento di reversibilità per il figlio maggiorenne.
La difesa attorea ha avversato il rigetto della domanda amministrativa prospettando la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente alla data del decesso della madre (26.04.2024)
anziché a quella del decesso del padre (09.02.2020) posticipando, quindi, in modo manifestamente infondato la data di accertamento del richiesto requisito sanitario. Infatti, come dedotto in modo corretto dall’INPS, la sussistenza del requisito sanitario in capo al sig.
G. A.dell’impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere valutata alla data del decesso del padre
(09.02.2020) mentre tutta la prospettazione attorea con le relative allegazioni sul punto si riferiscono alla data del decesso della madre
(26.04.2024).
Il ricorrente, quindi, non ha fornito alcuna allegazione e prova della sussistenza del previsto requisito sanitario alla data del decesso del padre considerato che la dedotta inidoneità al servizio militare di leva dell’agosto del 1997 non prova nulla sull’inabilità assoluta del ricorrente visto che l’INPS con verbale del 06.09.2017 ha accertato la sussistenza di uno “stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato” (all. 8 del ricorso). Inoltre, mancanza di alcuna allegazione e principio di prova sul suddetto requisito sanitario non può essere disposta alcuna consulenza tecnica d’ufficio la quale, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità e da quella contabile, non può supplire all’onere probatorio che incombe sull’attore.
L’accertata insussistenza del richiesto requisito sanitario comporta la non necessità di scrutinare anche la sussistenza in capo al ricorrente del requisito economico della vivenza a carico del padre deceduto per cui le relative questioni anche istruttorie risultano assorbite.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente e liquidate in favore dell’INPS come da dispositivo.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall’art. 10 L. 533/1973.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’INPS che sono liquidate in euro 400,00 (quattrocento/00);
- nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.
Il Giudice Gaspare RA F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 24 marzo 2026 Pubblicata il 24 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
Visto l’art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.
Il Giudice Gaspare RA F.to digitalmente Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di G.A. c.f. IS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 24 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)