Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2879/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(CF: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Ugo Leonetti e Ivan Giudice;
-parte attrice-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Simona CP_1 C.F._2
Montorfano;
- parte convenuta –
E
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F. ) entrambi in proprio ex art. 86 c.p.c.; C.F._4
- parte convenuta –
E
C.F.: ), in persona del Controparte_4 P.IVA_1 curatore Dott. rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Marceca;
Persona_1
- parte convenuta –
E
(C.F. ) di Moltrasio (CO), via Regina n. 31, in Controparte_5 P.IVA_2 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Andreucci;
- parte convenuta –
1
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Stoppani;
- parte convenuta –
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_7
tempore;
- parte convenuta contumace-
***
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
Per parte attrice:
CONCLUSIONI: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO
Per le causali in atti, accogliere l'opposizione proposta e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità, l'improcedibilità e l'estinzione dell'esecuzione immobiliare avanti al Tribunale di Como R.G.E.I. n. 153/2019, e la conseguente inefficacia del pignoramento e di tutti gli atti esecutivi conseguenti.
Accertare e dichiarare che il creditore procedente ed i creditori intervenuti non hanno titolo per agire esecutivamente nei confronti di e, per l'effetto, dichiarare la nullità, inefficacia, illegittimità, improcedibilità, Parte_1 estinzione dell'esecuzione immobiliare R.G.E.I. n. 153/2019 e di tutti gli atti esecutivi conseguenti.
Condannare il creditore procedente, in solido con i creditori intervenuti, al risarcimento dei danni che l'esponente ha patito in conseguenza della predetta esecuzione.
In ogni caso, condannare il creditore procedente, in solido con i creditori intervenuti, al risarcimento dei danni per lite temeraria nella misura di euro 10.000,00 e/o in quell'altra diversa misura che sarà ritenuta equa e giusta.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di causa, oltre quelle relative alla fase incidentale svoltasi dinanzi al giudice dell'esecuzione, oltre rimborso spese generali, oltre CPA e IVA di legge, da porsi, in via solidale, a carico di creditore procedente e creditori intervenuti.
IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere la prova per testi sui capitoli qui di seguito articolati, premesse le parole “Vero che...”
1) In data 16 maggio 2016 la Cancelleria Civile del Tribunale di Como ha sottoscritto con la viale CP_8 Varese 71/A, 22100 COMO, una convenzione per l'affido dell'incarico di provvedere alla trascrizione dei provvedimenti giudiziali.
2) In data 18.2.2020, per conto della ha provveduto ad annotare nei Registri immobiliari Parte_2 CP_8 la Sentenza n. 121/2016 del Tribunale di Como, resa nella causa R.G. 6499/2009, confermata nel giudizio di Appello dalla Sentenza n. 1215/2018 della Corte d'Appello di Milano.
3) Nella Mail del 7 marzo 2022 (v. allegato) il visurista comunicava di avere effettuato l'annotazione della Parte_2 sentenza in data 18.2.2020 allegando la visura sub doc. 3, ed evidenziava che la cancelleria aveva erroneamente rilasciato alle parti delle copie sentenza per uso trascrizione, essendo un obbligo del cancelliere ex art. 2671 cc l'annotazione e trascrizione delle sentenze.
Si indica a teste: C/o viale Varese 71/A, 22100 COMO. Parte_2 CP_8
* Per GI TT: NEL MERITO: Voglia il Tribunale di Como, premesse le declaratorie del caso:
2 Respingere l'opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa da perché inammissibile improcedibile ed Parte_1 infondata in fatto ed in diritto;
in particolare si deve rigettare la domanda ex adverso formulata di risarcimento danni per lite temeraria, attesa l'assoluta pretestuosità ed infondatezza della stessa sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge. Ci si oppone alle richieste istruttorie di controparte per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, VIcomma n. 3 per l'opposto Geom. CP_1
*
Per Avv.ti e Controparte_2 Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, previa ogni declaratoria di legge, rigettare ogni domanda proposta nei confronti dei creditori intervenuti, Avv. e Avv. , spese compensate. Controparte_2 Controparte_3
In via istruttoria, ci si riporta a tutte le istanze formulate in corso di causa.
* Per Controparte_4 CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e previa ogni opportuna declaratoria e richiamate tutte le proprie difese da intendersi qui ritrascritte (cfr. docc. 1 - 4 - 7), così provvedere: In via preliminare e principale:
- dare previamente atto, per le ragioni esposte in narrativa, che la presente iniziativa giudiziale non è rivolta nei confronti del ma bensì contro il creditore procedente e quelli intervenuti, e pertanto Controparte_9 ogni domanda avanzata dalla SI.ra non può spiegare alcun effetto nei confronti della odierna comparente;
_1
- accertare e dichiarare, per l'effetto, la carenza di legittimazione passiva del Controparte_4 Controparte_9 in quanto del tutto estranea ai fatti, alle richieste e alle domande, formulate dalla SI.ra nel proprio atto di _1 citazione.
- rigettare e respingere in ogni caso tutte le domande così come formulate dalla SI.ra e ciò in Parte_1 quanto la Corte di Cassazione con sentenza n. racc. generale 4245/2024, n. sezionale 220/2024, pubblicata il 16.02.2024, nel procedimento R.G. N. 15898/2018, ha disposto l'applicazione nel caso di cui ci si occupa del rimedio della quanti minoris anche nell'ipotesi dell'art. 1497 e per l'effetto il contratto di compravendita tra in Controparte_4 bonis e la SI.ra è tutt'ora valido ed efficace. Parte_1 Ne deriva conseguentemente che la SI.ra è l'unica titolare del bene immobile pignorato e pertanto Parte_1 la procedura esecutiva R.G.E. N. 153/2019 avanti il Tribunale di Como, allo stato sospesa, può riprendere il proprio corso. In via subordinata nel merito:
- accertare e dichiarare che, in ragione della richiamata pronuncia della Corte di Cassazione, la SI.ra Parte_1
è unica titolare del bene immobile pignorato e pertanto il presente giudizio, avente ad oggetto la circostanza
[...] contraria così come asseritamente dedotta da parte attrice, non ha più motivo di essere proseguito e coltivato, essendo venuti meno gli originari presupposti che hanno portato alla sua introduzione. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari ed in subordine, a motivo della sopravvenuta pronuncia della Corte di Cassazione anzidetta, ove occorrendo, accertare e dichiarare che non vi può essere alcuna soccombenza del CP_10
[...]
*
Per il Controparte_5
“CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis reiectis Nel merito: per i motivi in atti rigettare l'opposizione avanzata dalla SInora perché inammissibile, _1 improcedibile ed infondata in fatto e in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara procuratore antistatario.”
*
Per Controparte_6
“Nel merito: per i motivi in atti rigettare l'opposizione ex adverso avanzata perché inammissibile, improcedibile ed infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari. IVA rifusa.”
§ § §
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La presente causa costituisce la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c. promosso da nell'ambito del processo esecutivo immobiliare Parte_1 pendente dinnanzi a questo Tribunale ed iscritto al n. 153/2019 R.G.E.
Più in particolare, la suddetta procedura esecutiva immobiliare è stata promossa dal CP_1 nella sua qualità di creditore della IG.ra sottoponendo a pignoramento un Parte_1 immobile sito in Moltrasio (CO), alla via Regina n. 31. Tale immobile era stato acquistato dall'odierna attrice in forza di atto di compravendita del 5.08.2008, trascritto l'8.08.2008, stipulato con la società
(nel prosieguo anche solo . Con atto di citazione notificato in Controparte_4 CP_10 data 7.12.2009, la venditrice aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Como Parte_1
, al fine di domandare ed ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto di
[...] compravendita avente ad oggetto il suddetto immobile. La domanda era stata trascritta in data
30.12.2009 ed il giudizio di primo grado si era concluso con sentenza n. 121/2016 dell'01.02.2016, con la quale il Tribunale di Como aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice e per effetto aveva condannato la IG.ra alla restituzione dell'immobile e la _1 lla restituzione dell'acconto del prezzo e delle rate di interessi e di ammortamento del mutuo CP_10 versate dall'acquirente, oltre alla refusione delle spese di lite e di CTU. In data 17.3.2016, N.A.D.
s.r.l. era stata dichiarata fallita con sentenza n. 222/2016 del Tribunale di Milano. La IG.ra _1 aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado e, con sentenza n. 1215/2018, pubblicata in data 9.3.2018, la Corte d'Appello di Milano aveva rigettato l'impugnazione, confermando integralmente la decisione di primo grado. Avverso la suddetta sentenza, la SI.ra aveva _1 proposto ricorso per Cassazione ed il relativo giudizio era stato iscritto al n. 15898/2018 R.G.
La procedura esecutiva immobiliare n. 153//2019 R.G.E., pertanto, era stata promossa dal Geom. nei confronti della SI.ra , all'esito del richiamato giudizio di appello e nelle CP_1 _1 more del giudizio per Cassazione pendente tra l'odierna attrice ed il Nell'ambito Controparte_10 del suddetto processo esecutivo, il aveva proposto ricorso per opposizione di terzo Controparte_10 ex art. 619 c.p.c., domandando, altresì, la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e deducendo, in particolare, che l'immobile pignorato era da ritenersi di proprietà del , e non CP_4 invece della SI.ra , in ragione delle richiamate pronunce che avevano accertato la _1 risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti.
L'odierna attrice, quindi, aveva proposto a sua volta opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2
c.p.c., deducendo l'improcedibilità del processo esecutivo, non essendo il bene pignorato di sua
4 proprietà, bensì del n forza delle pronunce richiamate. L'opponente, inoltre, aveva Controparte_10 contestato il diritto del creditore procedente nonché dei creditori intervenuti (
[...]
, avv.ti e e Controparte_11 Controparte_6 CP_2 Controparte_3 [...]
) di agire in via esecutiva nei suoi confronti. Con ordinanza del 10.05.2021, Controparte_7 il Giudice dell'Esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione del processo esecutivo, assegnando termine alle parti per l'eventuale introduzione del giudizio di merito. La predetta ordinanza era stata oggetto di reclamo proposto sia dal che dalla SI.ra . Controparte_10 _1
I due procedimenti per reclamo erano stati riuniti e il Tribunale, con provvedimento del 20.10.2021, in accoglimento dell'istanza proposta dal Fallimento, aveva sospeso il processo esecutivo.
Con atto di citazione ritualmente notificato nel termine concesso, pertanto, ha Parte_1 introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c. dalla stessa promosso, riproponendo i medesimi motivi già dedotti nel proprio ricorso depositato nell'ambito del processo esecutivo n. 153//2019 R.G.E. L'attrice, in particolare, ha convenuto in giudizio il fallimento il creditore procedente Geom. nonché i creditori CP_10 CP_1 intervenuti ( , avv.ti e e Controparte_11 CP_2 Controparte_3 [...]
), tra i quali il creditore ipotecario Si sono costituiti Controparte_7 Controparte_6 in giudizio tutte le suddette parti, ad eccezione di , dichiarata Controparte_7 contumace con provvedimento del 26.01.2022. Concessi i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., con ordinanza del 21.02.2023, rigettate le istanze istruttorie proposte dalle parti, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni. L'udienza di precisazione delle conclusioni è stata rinviata al
30.07.2024, su istanza del Geom. di del CP_1 Controparte_6 Controparte_11
e del atteso che risultava imminente la
[...] Controparte_4 pubblicazione della decisione nell'ambito del giudizio per Cassazione rubricato al n. 15898/2018
R.G, come sopra richiamato.
All'udienza del 3.07.2024, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come supra riportate ed il Giudice deIGnato ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione alla scadenza dell'ultimo termine.
2. Così ricostruito lo svolgimento del procedimento è possibile esaminare le domande di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c. proposte da Parte_1
Occorre premettere, infatti, che questo Giudice è chiamato a pronunciarsi esclusivamente in merito all'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615, co. 2 c.p.c. dal debitore esecutato
Invero, il che pure aveva proposto ricorso ex art. 619 c.p.c. Parte_1 Controparte_10
5 dinnanzi al Giudice dell'Esecuzione, non ha introdotto il giudizio di merito e si è costituito nella presente causa solo in quanto convenuto dall'attrice.
Per ragioni di ordine logico giuridico, è opportuno esaminare, pertanto, il motivo di opposizione con il quale l'attrice ha dedotto di non essere proprietaria dell'immobile pignorato, sito in alla CP_11 via Regina n. 31, giacché il bene dovrebbe ritenersi di proprietà del Controparte_4
Ciò in quanto, come anticipato, con sentenza n.121/2016 del Tribunale di Como,
[...] confermata con sentenza n.1215/2018 del 9.0.2018 della Corte d'Appello di Milano, era stata dichiarata la risoluzione del contrato di compravendita con il quale la IG.ra aveva acquistato _1 il suddetto immobile dalla in data 5.08.2008. Per effetto delle richiamate Controparte_4 pronunce, dunque, sarebbe venuto meno il titolo d'acquisto in capo all'odierna attrice con effetto retroattivo e la proprietà del bene dovrebbe intendersi retrocessa alla venditrice, ossia al Fallimento
N.A.D. s.r.l. Tali pronunce, peraltro, risulterebbero opponibili al creditore pignorante ed agli altri creditori intervenuti, giacché la domanda di risoluzione del contratto con il quale era stato introdotto il giudizio da N.A.D. s.r.l., era stata regolarmente trascritta in data 31.12.2009, mentre il pignoramento era stato trascritto solo in data 8.05.2019. Ne conseguirebbe, pertanto, l'improcedibilità della procedura esecutiva, siccome avente ad oggetto un bene che risulta di proprietà di un soggetto terzo (oggi, il fallimento N.A.D.).
Tanto premesso, la domanda risulta, in primo luogo, inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Invero, l'attrice ha dedotto di non essere proprietaria dei beni pignorati, non avendo, pertanto, alcun interesse giuridicamente rilevante a far valere il difetto della propria qualità di proprietario dei beni pignorati in suo danno, giacché dall'espropriazione dei suddetti immobili non gli potrebbe derivare alcun pregiudizio. In tali casi, infatti, è al terzo che compete la legittimazione a proporre l'opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c.
In questi termini si è espresso il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ben compendiato dal principio, a cui questo Giudice ritiene di uniformarsi, secondo il quale “l'opposizione all'esecuzione con cui il debitore deduca di non essere proprietario dei beni pignorati è inammissibile per difetto d'interesse ad agire, non potendo derivare alcun pregiudizio, all'opponente, dall'espropriazione del bene di un terzo” (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 35005 del
29/11/2022; il principio è stato affermato anche da Cass., sez. 3, 8/10/1965, n. 2109; Cass., sez. 1,
30/10/1968, n. 974; Cass., sez. 3, 08/04/1971, n. 1052; Cass., sez. 3, 28/07/1997, n. 7059; Cass., sez.
3, 19/04/2010, n. 9202; Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8684; Cass., sez. 3, 12/07/2022, n. 21976).
L'inammissibilità della domanda rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni dedotte dall'opponente in relazione a tale motivo, giacché, peraltro, il fallimento N.A.D. s.r.l., che pure aveva
6 proposto ricorso ex art. 619 c.p.c. dinnanzi al G.E., non ha coltivato il giudizio di merito e si è costituito nel presente processo in quanto convenuto dall'attrice.
Ad ogni modo, si può osservare che la domanda dell'attrice oltreché inammissibile risulta infondata.
Invero, come è noto, la procedura esecutiva immobiliare può essere promossa dai creditori contro il debitore che risulta proprietario dei beni dall'esame dei registri immobiliari. All'atto del pignoramento, trascritto in data 8.05.2019, il bene immobile pignorato risultava di proprietà della IG.ra e la circostanza che, in data anteriore al pignoramento, fosse stata trascritta una _1 domanda giudiziale da parte di un terzo, volta ad ottenere la risoluzione del contratto di compravendita costituente il titolo d'acquisto in capo al debitore, non impediva per se ai creditori dell'attrice di iniziare e proseguire il processo esecutivo nei suoi confronti. In tale situazione, come si è detto, spetta al terzo far valere eventualmente il suo diritto a mezzo dell'azione di cui all'art. 619
c.p.c. Pacifica, inoltre, risulta la circostanza che al momento del pignoramento la sentenza n.1215/2018 del 9.0.2018 della Corte d'Appello di Milano, che aveva confermato la sentenza n.121/2016 del Tribunale di Como, con la quale era stata pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra la l'attrice, non fosse passata in giudicato. CP_10
Nell'ambito della suddetta procedura, peraltro, era intervenuto altresì il creditore Controparte_6 titolare di ipoteca iscritta sull'immobile pignorato in data 31.05.2002, ossia in data antecedente alla domanda di risoluzione del richiamato contratto di compravendita. Non vi è dubbio che, in tali casi, il creditore ipotecario debba seguire le forme ordinarie dell'esecuzione diretta contro il debitore che risulta dai registri immobiliari e non debba procedere esecutivamente con le forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario nei confronti di colui che, dopo l'iscrizione dell'ipoteca, ma prima del pignoramento, abbia trascritto una domanda diretta ad ottenere la risoluzione del titolo di acquisto del bene in capo al debitore (in termini analoghi, con riferimento alla posizione di colui il quale ha trascritto domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento dell'immobile, cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18235 del 26/08/2014).
In ogni caso, le questioni relative alla titolarità del diritto di proprietà avente ad oggetto l'immobile pignorato possono dirsi definitivamente superate.
Invero, nelle more del presente giudizio, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. racc. generale 4245/2024, n. sezionale 220/2024, pubblicata il 16.02.2024, nell'ambito del procedimento R.G. N. 15898/2018 pendente tra la IG.ra ed il _1 Controparte_10
Con la predetta pronuncia, la Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dall'odierna attrice, ha cassato con rinvio la sentenza n.1215/2018 del 9.0.2018 della Corte
d'Appello di Milano, che aveva confermato la sentenza n.121/2016 del Tribunale di Como, con la
7 quale era stata pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra la la CP_10 IG.ra . Per quanto interessa ai fini del presente giudizio, l'odierna attrice aveva lamentato la _1 violazione degli articoli 1490, 1492 e 1497 c.c., poiché la corte territoriale, dopo aver inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 1497 c.c., in quanto l'immobile non risultava idoneo all'uso, aveva ritenuto che l'unico rimedio esperibile fosse la risoluzione del contratto di compravendita, disattendendo quindi le domande di diminuzione del prezzo e/o del risarcimento del danno proposte dalla IG.ra in via principale. La Suprema Corte, invece, ha ritenuto che, anche ove ricorra _1 la fattispecie di cui all'art. 1497 c.c., il compratore ha diritto, se ed in quanto lo voglia in via prioritaria, di “mantenere fermo in capo a lui (attraverso una domanda di riduzione del prezzo) la proprietà del bene conseguita per effetto del contratto.”. Alla luce di tale pronuncia, pertanto, deve ritenersi che il contratto di compravendita in oggetto risulti ancora valido ed efficace e che risulti ormai definitivamente accertata la qualità di proprietaria dell'immobile pignorato in capo all'odierna attrice. Tali questioni, infatti, non potranno essere rimesse in discussione nell'ambito del giudizio di rinvio, essendo coperte dal giudicato, e la Corte territoriale sarà chiamata a pronunciarsi esclusivamente sulla domanda di riduzione del prezzo e/o di risarcimento del danno proposta dalla IG.ra . _1
3. Occorre, quindi, esaminare gli ulteriori motivi di opposizione proposti dall'attrice, a mezzo dei quali quest'ultima ha contestato il diritto di ciascuno dei creditori, procedente ed intervenuti, di agire in via esecutiva nei suoi confronti in quanto privi di validi titoli esecutivi.
3.1. Con riferimento al creditore procedente, la IG.ra ha dedotto che la procedura esecutiva _1
è stata promossa dal Geom. in forza di un decreto di liquidazione dei compensi, emesso nella CP_1 causa n. 6499/2009, nell'ambito della quale quest'ultimo aveva svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio. L'attrice, più in particolare, ha rilevato che il Tribunale aveva posto provvisoriamente a carico di tutte le parti del processo i compensi spettanti al C.T.U. come liquidati in corso di causa, e che, pertanto, la stessa aveva tempestivamente provveduto a pagare il 50 % del dovuto, spettando alla controparte, ossia N.A.D. s.r.l., saldare il residuo. Invero, con la sentenza n. 121/2016, con la quale si era concluso il giudizio di primo grado, il pagamento delle spese di C.T.U. era stato posto definitivamente e per intero a carico di N.A.D. s.r.l., avendo, pertanto, tale pronuncia revocato implicitamente il richiamato decreto di liquidazione dei compensi azionato dal Geom. CP_1
Tale motivo di opposizione risulta infondato. Invero, secondo l'attuale e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “poiché la consulenza tecnica d'ufficio rappresenta non un mezzo di prova in senso proprio, ma un ausilio per il giudice e, quindi, un atto necessario del processo che
l'ausiliare pone in essere nell'interesse generale della giustizia e comune delle parti in virtù di un
8 mandato neutrale, il regime del pagamento delle spettanze del medesimo prescinde dalla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti contenuto in sentenza, che avviene sulla base del principio della soccombenza e, concernendo unicamente il rapporto fra dette parti, non è opponibile all'ausiliario
(Cass., Sez. 2, n. 23586 del 15 settembre 2008, Rv. 605201; Cass., Sez. 1, n. 22962 del 7 dicembre
2004, Rv. 578471; Cass., Sez. 1, n. 6199 dell'8 luglio 1996, Rv. 498416; Cass., Sez. 1, n. 573 del 2 marzo 1973, Rv. 362639). A ciò ne consegue che le parti del processo “sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che la controversia, durante la quale il consulente ha espletato il suo incarico, sia stata decisa con sentenza, sia definitiva sia non ancora passata in giudicato, a prescindere dalla ripartizione di dette spese nella stessa stabilita e, quindi, altresì, ove tale ripartizione sia difforme da quella in precedenza adottata con il decreto di liquidazione emesso dal giudice” (da ultimo in questi termini Cass. n. 23133/2015).
Applicando tali principi al caso di specie, pertanto, deve ritenersi che il Geom. ha diritto di CP_1 agire in via esecutiva nei confronti della IG.ra in forza dei titoli azionati, dovendo essere _1 respinta l'opposizione all'esecuzione proposta dall'attrice sul punto.
3.2. L'attrice, inoltre, ha contestato il diritto del di , via Regina, Controparte_5 CP_11
21, di agire in via esecutiva nei suoi confronti, limitandosi a dedurre che il creditore avrebbe richiesto un “decreto Ingiuntivo per oneri condominiali 2017/2019 sull'erroneo assunto che la _1 fosse la proprietaria dell'abitazione presso il di ”. Controparte_5 CP_11
La domanda è inammissibile oltreché infondata. L'intervento del creditore, infatti, è avvenuto in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1746/2019, emesso dal Tribunale di Como in data 3 settembre 2019 e non opposto. Le questioni attinenti al merito della pretesa creditoria, pertanto, avrebbero dovuto essere fatte valere a mezzo dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Allo stesso modo, il presunto vizio attinente alla irregolarità della notificazione avrebbe dovuto essere fatto valere mediante opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (Cfr. sul punto Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1219 del
22/01/2014). Circa la titolarità del diritto di proprietà dell'immobile, infine, si rimanda a quanto supra ampiamente argomentato (cfr. par. 2). Inammissibile, infine, risulta l'eccezione di avvenuto pagamento del suddetto credito, giacché proposta dall'attrice solo con la memoria di replica tardivamente depositata. La circostanza dedotta, peraltro, risulta del tutto sfornita di prova.
3.3. La IG.ra ha contestato, altresì, il diritto del creditore di agire _1 Controparte_6 nei suoi confronti, deducendo, anche in questo caso, di non essere proprietaria del bene sicché
l'ipotecario avrebbe dovuto insinuarsi al passivo del al fine di far valere, secondo Controparte_10 le regole proprie della procedura concorsuale, il suo diritto. Il motivo è infondato per le ragioni ampiamente esposte supra, sub. par. 2, al quale si rimanda, anche con specifico riferimento alla
9 posizione del creditore ipotecario. È pacifico e documentato, infatti, che sia Controparte_6 intervenuta nella procedura esecutiva quale cessionaria del credito derivante dal contratto di mutuo stipulato da e N.A.D. s.r.l. in data 30.0.2002 e garantito da ipoteca di Parte_3 primo grado iscritta sull'immobile pignorato in data 31.05.2002 ai nn. 13615/2833, avendo in tale veste diritto di partecipare al processo esecutivo.
3.4. Parimenti infondata, inoltre, risulta la domanda di opposizione all'esecuzione proposta nei confronti del creditore intervenuto . Invero, come è noto, ai sensi Controparte_7 dell'art. 49 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, “per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”. Nel caso di specie, dunque, il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. Generiche, infine, oltreché inammissibili in questa sede, sono le contestazioni che attengono alla pretesa creditoria di
(ossia in merito alla circostanza che il “carico tributario si riferisce ad imposte sull'immobile” CP_12
“da porsi a carico del fallimento N.A.D.”) che avrebbero dovuto essere fatta valere, tuttalpiù, impugnando tempestivamente dinnanzi al giudice competente i singoli atti impositivi. Gli ulteriori vizi attinenti alla presunta irregolarità dell'intervento, inoltre, avrebbero dovuto essere fatti valere a mezzo di opposizione ex art. 617, co. 2 c.p.c., che non consta sia stata tempestivamente proposta.
3.5. La domanda risulta fondata, invece, nella parte in cui l'opponente ha contestato il diritto dei creditori avv.ti e di agire in via esecutiva nei suoi confronti, in quanto privi di valido CP_3 CP_2 titolo esecutivo. I predetti convenuti opposti, invero, si sono limitati a dedurre che il loro credito sarebbe stato riconosciuto dalla IG.ra , come si evincerebbe dallo scambio di mail intercorso _1 con la stessa (prodotto sub. doc. 1). In questa sede, nondimeno, tali questioni risultano irrilevanti, posto che non vi è prova dell'esistenza di un valido titolo esecutivo che legittima gli avv.ti e CP_2 ad agire in via esecutiva nei confronti dell'attrice. È noto, poi, che possono intervenire nel CP_3 processo esecutivo i soli creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile (499 c.p.c.). Nel caso di specie, non solo non vi è prova dell'esistenza di un valido titolo esecutivo in capo agli avv.ti e come anticipato, ma CP_3 CP_2 non vi è neppure evidenza (nemmeno dedotta) che ricorra una delle fattispecie di cui alla richiamata disposizione. Ne consegue che, stante l'insussistenza di un valido titolo esecutivo, deve dichiararsi che gli avv.ti e non hanno diritto di agire in via esecutiva nei confronti della IG.ra CP_2 CP_3
. È appena il caso di precisare che la procedura esecutiva, nondimeno, potrà regolarmente _1
10 proseguire, sussistendo altri creditori muniti di titolo esecutivo che hanno diritto a darvi impulso per le ragioni già esposte.
4. Stante il rigetto dell'opposizione per i motivi che precedono, ad eccezione della domanda proposta nei confronti degli avv.ti e ne consegue l'assoluta infondatezza della domanda di CP_3 CP_2 risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice nei confronti di tutte le altre parti del processo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
L'attrice, pertanto, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti convenute costituite , CP_1 Controparte_11 Controparte_6
e Le suddette spese sono liquidate in dispositivo in
[...] Controparte_4 applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, per tutte le fasi processuali, relativi ai giudizi di valore indeterminabile, stante la pluralità di domande proposte dall'attrice, di complessità bassa, in ragione della non particolare complessità delle questioni oggetto del giudizio. Devono essere compensate, infine, le spese di lite tra l'attrice ed i convenuti avv.ti e Controparte_3 Controparte_2
stante la reciproca parziale soccombenza.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara che gli avv.ti e non hanno diritto di agire Controparte_3 Controparte_2
in via esecutiva nei confronti di;
Parte_1
2) Rigetta tutte le ulteriori domande proposte dall'attrice;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, e Controparte_11 Controparte_6 Controparte_4
che liquida, per ciascuna delle suddette parti, in euro 7.616,00 per compensi
[...]
professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. se ed in quanto dovuti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra e gli avv.ti e Parte_1 Controparte_3
Controparte_2
Così deciso in Como, il 05.01.2025
Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò
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