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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20264/2024 promossa da:
Procura Repubblica presso il Tribunale di Roma; Pt_1
-ricorrente- contro nata a Roma il [...], in [...] Controparte_1 dell'amministratore di sostegno, avv. , dallo stesso rappresentato e Controparte_2 difeso giusto provvedimento del G.T. del 24.06.2024
-interdicenda- nonché nei confronti di
e con l'avv. Pierluigi Landolfi Controparte_3 Controparte_4
e
con l'avv. Diana De Fabritiis e Maria Carmela Controparte_5
Nicoletti
-intervenuti-
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato ed iscritto in data 16.05.2024, il PM in sede, su sollecitazione del Giudice Tutelare, chiedeva l'interdizione di CP_1
, nata a [...] il [...].
[...]
Occorre osservare che per la sig.ra era già stata aperta la procedura di CP_1 amministrazione di sostegno, poi chiusa dal Giudice Tutelare ex art. 413 c.c. in quanto assolutamente inidonea a tutelare il beneficiario (cfr. decreto del G.T. del
29.03.2024, in atti, con il quale il Giudice, tra l'altro, deduceva come “… l'attuale misura di protezione sia non più adeguata, tenuto conto delle gravi patologie certificate, accompagnate da un completo rifiuto di assistenza e dall'ostilità perpetrata nonché da non consapevolezza dell'importanza degli interventi molteplici attivati e da attivarsi, ad oggi interrotti per arbitraria volontà della
” CP_1
Si costituiva in giudizio l'avv. , ADS della sig.ra la Controparte_2 CP_1 quale riepilogava la storia clinica e personale dell'interdicenda, rappresentando, in particolare, un peggioramento della condizione dell'amministrata nel corso dello scorso anno;
rappresentava, altresì, che la sig.ra era stata sottoposta a CP_1 perizia psichiatrica, disposta dal Giudice Tutelare, all'esito della quale il dott.
consulente incaricato, concludeva con la seguente diagnosi: “La sig.ra Per_1
è portatrice di un disturbo bipolare di tipo I e di un disturbo Controparte_1 di uso di sostanze, la coscienza della malattia è molto ridotta, così come tutt'ora presente è una forte spinta appetitiva verso sostanze di abuso, tanto da rendere problematica la prosecuzione del piano terapeutico al di fuori dell'attuale contesto.
Appare importante il prosieguo di un percorso di terapia e riabilitazione con
l'inserimento della Sig.ra in una Comunità terapeutica per pazienti con CP_1 doppia diagnosi, che il CSM di appartenenza potrà individuare, per un tempo congruo sicuramente non inferiore a sei mesi”.
Riferiva ancora l'Amministratrice di Sostegno che, dopo l'ingresso in Comunità prescritto dallo psichiatra, la sig.ra ha avuto dei miglioramenti, seppur CP_1 parziali, che la stessa accetta e segue una regolare terapia farmacologica come pure una assistenza psichiatrica, ha una regolare igiene e cura della persona, non sono presenti alterazioni logico-formali del pensiero né allucinazioni, non risultano ideazioni auto o etero-lesive (cfr. Relazione del 20/6/2024, allegata alla memoria di costituzione).
Contr Quanto alla situazione patrimoniale dell'interdicenda, l' ha rappresentato che la beneficiaria è titolare di un ingente patrimonio immobiliare e di ingenti somme di denaro su conti correnti;
che, tuttavia, allo stato, nonostante i parziali miglioramenti, la sig.ra per le patologie da cui è affetta, appare incapace CP_1 di gestire da sola sia la propria vita sia i beni materiali ed economici, se non limitatamente alle piccole spese e attività quotidiane e comunque sotto costante supervisione e assistenza.
Si costituivano, altresì, in giudizio le zie materne dell'interdicenda, sigg.re
[...]
e le quali di fatto aderivano alla domanda di Controparte_3 Controparte_4 interdizione formulata dal Pubblico Ministero.
Si costituiva in giudizio con atto di intervento volontario anche il sig. CP_5
unico fratello dell'interdicenda, il quale si rimetteva alle decisioni del
[...]
Tribunale.
compariva personalmente all'udienza del 09.07.2024 Controparte_1 assistita dall'amministratore di sostegno avv. , e il GOP dott.ssa Controparte_2
delegata dal G.I. giusto decreto del 30.05.2024, rilevata la corretta Per_2 instaurazione del contradditorio, dava atto della presenza del P.M. ricorrente e dei parenti dell'interdicenda e provvedeva all'esame della medesima. La sig.ra riferiva di essere ospite della Comunità “L'Approdo” da tre mesi e CP_1 mezzo, di vivere presso la casa di famiglia in Roma, Via della Nocetta, di essere stanca di stare in comunità per via dell'ambiente a lei poco consono e dei ritmi troppo serrati e di voler tornare a casa propria;
dichiarava, ancora, di avere un marito dal quale è separata solo di fatto, di aver conosciuto un ragazzo in comunità di nome
. Quanto alla propria condizione di salute, la ha dichiarato di CP_7 CP_1 soffrire di bipolarismo, di assumere, per tale motivo, dei farmaci, di sentirsi bene fisicamente e più fortificata, dopo l'ingresso in comunità. Ha riferito, ancora, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti in un periodo di forte difficoltà, coincidente con la separazione dal marito, ma di non farne più uso da circa 7 mesi. A domanda del P.M., ha riferito di avere un fratello più piccolo, con cui non ha un buon rapporto, di aver diviso con lui l'eredità dei genitori, di avere a disposizione una somma mensile di euro 3000 messa a disposizione dall'amministratrice di sostegno, con la quale ha dichiarato di avere un buon rapporto. Non si è dichiarata d'accordo con la domanda di interdizione.
In sede di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024, l'amministratrice di sostegno rappresentava che l'interdicenda non era più ospite della Comunità
“L'Approdo”, essendosene volontariamente allontanata nel corso dell'estate, che era tornata a vivere nella propria casa di origine e di aver ripreso alcune frequentazioni poco raccomandabili, di non ricevere più l'assistenza e il supporto psicologico che riceveva in struttura e che l'avevano portata ad una parziale stabilizzazione della propria condizione psico-fisica. Preso atto della situazione di estrema fragilità della propria amministrata e del fondato pericolo che Ella possa trovarsi in situazioni di pericolo o, comunque, problematiche, l'amministratrice di sostegno concludeva chiedendo un'integrazione di CTU, alla luce della diversa situazione, non controllata, in cui versa, allo stato, la sig.ra CP_1
Anche le altre parti intervenute, nel precisare le conclusioni, chiedevano un supplemento di attività istruttoria, trovandosi l'interdicenda in una situazione diversa rispetto al momento in cui fu espletata la CTU.
Ritiene il Tribunale che, nel caso concreto, alla luce della perizia psichiatrica a firma del dott. e lette le relazioni di aggiornamento dell'amministratrice Per_1 di sostegno, l'unica misura in grado di garantire adeguata tutela alla resistente rimanga l'interdizione, evidenziandosi che la scelta tra le varie possibili misure ed in particolare tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno non va operata, come statuito dalla Suprema Corte (vedi, tra le altre, Cass. civ 22332/11), sulla base della gravità della situazione di incapacità del soggetto e quindi sulla base del diverso, più o meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto in ragione della maggiore capacità dello strumento meno invasivo di adeguarsi alle esigenze dell'incapace, nel caso concreto, avuto riguardo in particolare alla minore o maggiore complessità dell'attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, alla maggiore o minore attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, alla necessità o meno di impedirgli di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che lo porti ad avere contatti con l'esterno. Su tali presupposti la Suprema Corte ha, pertanto, evidenziato che è possibile ricorrere all'amministrazione di sostegno anche se l'impossibilità di provvedere ai propri interesse sia totale e permanente, così come è possibile ricorrere all'interdizione anche se l'impossibilità di provvedere ai propri interessi sia solo parziale e temporanea, atteso che la previsione dell'art 427 comma
1 c.c., che consente di escludere i poteri di sostituzione o assistenza del tutore rispetto a taluni atti di ordinaria amministrazione, dimostra l'ammissibilità del ricorso all'interdizione anche in caso di incapacità non assoluta.
In particolare, nel caso di specie, le univoche evidenze mediche provenienti da strutture pubbliche qualificate, la storia pregressa, anche di dipendenza da stupefacenti, della l'atteggiamento oppositivo e il rifiuto di cure, CP_1 rendono chiaro il fallimento del progetto dell'amministrazione di sostegno e non più adeguata la misura di tutela già apprestata.
Ed invero, all'esito dell'attività istruttoria espletata, è emerso che nel corso del 2024 la sig.ra ha incrementato la propria oppositività; in particolar modo, CP_1
l'amministratrice di sostegno ha evidenziato come, dopo il volontario abbandono del percorso presso la comunità “L'Abbandono”, siano venuti meno per la sig.ra quei punti di riferimento (personale medico, psicologi e assistenti sociali CP_1 della Comunità) che, in precedenza, l'avevano condotta ad avere miglioramenti, seppur parziali, della propria condizione. Il rientro volontario presso la propria abitazione in Roma ha comportato inevitabilmente il ripristino di quelle abitudini di vita fortemente negative per l'interdicenda la quale, se non adeguatamente sostenuta, non appare in grado di condurre una vita in completa autonomia ed indipendenza (sul punto cfr. Relazione del centro “L'Approdo” del giugno 2024).
Quanto alla richiesta di supplemento di perizia, il Tribunale la ritiene non necessaria ai fini della pronuncia dell'interdizione, dal momento che il CTU dott. Per_1 delineato il quadro clinico della sig.ra già rappresentava come la CP_1 condizione dell'interdicenda potesse subire un miglioramento unicamente in una
“situazione di stretto controllo”, con regolare assunzione della terapia psicofarmacologica. Evidenziava ancora il CTU come “la coscienza di malattia è molto ridotta, così come tutt'ora è presente una forte spinta appetitiva verso sostanze d'abuso, tanto da rendere problematica la prosecuzione della collaborazione sul piano terapeutico al di fuori dell'attuale contesto, con probabilità di facile ricaduta”. Un'integrazione di perizia non potrebbe che confermare quanto già dedotto dal dott. nelle conclusioni del proprio Per_1 elaborato e, pertanto, viene ritenuta superflua.
Tutto ciò premesso, ritiene questo Collegio che la versi in uno stato di CP_1 infermità mentale tale da non poter essere tutelata efficacemente se non attraverso la misura dell'interdizione, avendo mostrato la sua incapacità di provvedere alla propria salute e ai propri interessi che attengono anche alle più ordinarie esigenze della vita quotidiana e relazionale, con pericolo di condotte pregiudizievoli, anche di tipo economico, per se stessa e per gli altri. Alla tutela della sig.ra provvederà il tutore provvisorio, che viene CP_1 individuato nella persona dell'avv. (già amministratore di sostegno Controparte_2 della sig.ra , in attesa della definitiva nomina del tutore da parte del CP_1
Giudice Tutelare, competente per espressa previsione di legge.
La particolare natura del procedimento nonché l'impossibilità di configurare una soccombenza, impongono la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- pronuncia l'interdizione di , nata a [...] il [...]; Controparte_1
- nomina tutore provvisorio di l'avv. , già Controparte_1 Controparte_2 amministratore di sostegno della stessa;
- manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Giudice Tutelare titolare dell'amministrazione di sostegno e per quanto di competenza.;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20/02/2025
IL PRESIDENTE rel.
dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20264/2024 promossa da:
Procura Repubblica presso il Tribunale di Roma; Pt_1
-ricorrente- contro nata a Roma il [...], in [...] Controparte_1 dell'amministratore di sostegno, avv. , dallo stesso rappresentato e Controparte_2 difeso giusto provvedimento del G.T. del 24.06.2024
-interdicenda- nonché nei confronti di
e con l'avv. Pierluigi Landolfi Controparte_3 Controparte_4
e
con l'avv. Diana De Fabritiis e Maria Carmela Controparte_5
Nicoletti
-intervenuti-
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato ed iscritto in data 16.05.2024, il PM in sede, su sollecitazione del Giudice Tutelare, chiedeva l'interdizione di CP_1
, nata a [...] il [...].
[...]
Occorre osservare che per la sig.ra era già stata aperta la procedura di CP_1 amministrazione di sostegno, poi chiusa dal Giudice Tutelare ex art. 413 c.c. in quanto assolutamente inidonea a tutelare il beneficiario (cfr. decreto del G.T. del
29.03.2024, in atti, con il quale il Giudice, tra l'altro, deduceva come “… l'attuale misura di protezione sia non più adeguata, tenuto conto delle gravi patologie certificate, accompagnate da un completo rifiuto di assistenza e dall'ostilità perpetrata nonché da non consapevolezza dell'importanza degli interventi molteplici attivati e da attivarsi, ad oggi interrotti per arbitraria volontà della
” CP_1
Si costituiva in giudizio l'avv. , ADS della sig.ra la Controparte_2 CP_1 quale riepilogava la storia clinica e personale dell'interdicenda, rappresentando, in particolare, un peggioramento della condizione dell'amministrata nel corso dello scorso anno;
rappresentava, altresì, che la sig.ra era stata sottoposta a CP_1 perizia psichiatrica, disposta dal Giudice Tutelare, all'esito della quale il dott.
consulente incaricato, concludeva con la seguente diagnosi: “La sig.ra Per_1
è portatrice di un disturbo bipolare di tipo I e di un disturbo Controparte_1 di uso di sostanze, la coscienza della malattia è molto ridotta, così come tutt'ora presente è una forte spinta appetitiva verso sostanze di abuso, tanto da rendere problematica la prosecuzione del piano terapeutico al di fuori dell'attuale contesto.
Appare importante il prosieguo di un percorso di terapia e riabilitazione con
l'inserimento della Sig.ra in una Comunità terapeutica per pazienti con CP_1 doppia diagnosi, che il CSM di appartenenza potrà individuare, per un tempo congruo sicuramente non inferiore a sei mesi”.
Riferiva ancora l'Amministratrice di Sostegno che, dopo l'ingresso in Comunità prescritto dallo psichiatra, la sig.ra ha avuto dei miglioramenti, seppur CP_1 parziali, che la stessa accetta e segue una regolare terapia farmacologica come pure una assistenza psichiatrica, ha una regolare igiene e cura della persona, non sono presenti alterazioni logico-formali del pensiero né allucinazioni, non risultano ideazioni auto o etero-lesive (cfr. Relazione del 20/6/2024, allegata alla memoria di costituzione).
Contr Quanto alla situazione patrimoniale dell'interdicenda, l' ha rappresentato che la beneficiaria è titolare di un ingente patrimonio immobiliare e di ingenti somme di denaro su conti correnti;
che, tuttavia, allo stato, nonostante i parziali miglioramenti, la sig.ra per le patologie da cui è affetta, appare incapace CP_1 di gestire da sola sia la propria vita sia i beni materiali ed economici, se non limitatamente alle piccole spese e attività quotidiane e comunque sotto costante supervisione e assistenza.
Si costituivano, altresì, in giudizio le zie materne dell'interdicenda, sigg.re
[...]
e le quali di fatto aderivano alla domanda di Controparte_3 Controparte_4 interdizione formulata dal Pubblico Ministero.
Si costituiva in giudizio con atto di intervento volontario anche il sig. CP_5
unico fratello dell'interdicenda, il quale si rimetteva alle decisioni del
[...]
Tribunale.
compariva personalmente all'udienza del 09.07.2024 Controparte_1 assistita dall'amministratore di sostegno avv. , e il GOP dott.ssa Controparte_2
delegata dal G.I. giusto decreto del 30.05.2024, rilevata la corretta Per_2 instaurazione del contradditorio, dava atto della presenza del P.M. ricorrente e dei parenti dell'interdicenda e provvedeva all'esame della medesima. La sig.ra riferiva di essere ospite della Comunità “L'Approdo” da tre mesi e CP_1 mezzo, di vivere presso la casa di famiglia in Roma, Via della Nocetta, di essere stanca di stare in comunità per via dell'ambiente a lei poco consono e dei ritmi troppo serrati e di voler tornare a casa propria;
dichiarava, ancora, di avere un marito dal quale è separata solo di fatto, di aver conosciuto un ragazzo in comunità di nome
. Quanto alla propria condizione di salute, la ha dichiarato di CP_7 CP_1 soffrire di bipolarismo, di assumere, per tale motivo, dei farmaci, di sentirsi bene fisicamente e più fortificata, dopo l'ingresso in comunità. Ha riferito, ancora, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti in un periodo di forte difficoltà, coincidente con la separazione dal marito, ma di non farne più uso da circa 7 mesi. A domanda del P.M., ha riferito di avere un fratello più piccolo, con cui non ha un buon rapporto, di aver diviso con lui l'eredità dei genitori, di avere a disposizione una somma mensile di euro 3000 messa a disposizione dall'amministratrice di sostegno, con la quale ha dichiarato di avere un buon rapporto. Non si è dichiarata d'accordo con la domanda di interdizione.
In sede di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024, l'amministratrice di sostegno rappresentava che l'interdicenda non era più ospite della Comunità
“L'Approdo”, essendosene volontariamente allontanata nel corso dell'estate, che era tornata a vivere nella propria casa di origine e di aver ripreso alcune frequentazioni poco raccomandabili, di non ricevere più l'assistenza e il supporto psicologico che riceveva in struttura e che l'avevano portata ad una parziale stabilizzazione della propria condizione psico-fisica. Preso atto della situazione di estrema fragilità della propria amministrata e del fondato pericolo che Ella possa trovarsi in situazioni di pericolo o, comunque, problematiche, l'amministratrice di sostegno concludeva chiedendo un'integrazione di CTU, alla luce della diversa situazione, non controllata, in cui versa, allo stato, la sig.ra CP_1
Anche le altre parti intervenute, nel precisare le conclusioni, chiedevano un supplemento di attività istruttoria, trovandosi l'interdicenda in una situazione diversa rispetto al momento in cui fu espletata la CTU.
Ritiene il Tribunale che, nel caso concreto, alla luce della perizia psichiatrica a firma del dott. e lette le relazioni di aggiornamento dell'amministratrice Per_1 di sostegno, l'unica misura in grado di garantire adeguata tutela alla resistente rimanga l'interdizione, evidenziandosi che la scelta tra le varie possibili misure ed in particolare tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno non va operata, come statuito dalla Suprema Corte (vedi, tra le altre, Cass. civ 22332/11), sulla base della gravità della situazione di incapacità del soggetto e quindi sulla base del diverso, più o meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto in ragione della maggiore capacità dello strumento meno invasivo di adeguarsi alle esigenze dell'incapace, nel caso concreto, avuto riguardo in particolare alla minore o maggiore complessità dell'attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, alla maggiore o minore attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, alla necessità o meno di impedirgli di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che lo porti ad avere contatti con l'esterno. Su tali presupposti la Suprema Corte ha, pertanto, evidenziato che è possibile ricorrere all'amministrazione di sostegno anche se l'impossibilità di provvedere ai propri interesse sia totale e permanente, così come è possibile ricorrere all'interdizione anche se l'impossibilità di provvedere ai propri interessi sia solo parziale e temporanea, atteso che la previsione dell'art 427 comma
1 c.c., che consente di escludere i poteri di sostituzione o assistenza del tutore rispetto a taluni atti di ordinaria amministrazione, dimostra l'ammissibilità del ricorso all'interdizione anche in caso di incapacità non assoluta.
In particolare, nel caso di specie, le univoche evidenze mediche provenienti da strutture pubbliche qualificate, la storia pregressa, anche di dipendenza da stupefacenti, della l'atteggiamento oppositivo e il rifiuto di cure, CP_1 rendono chiaro il fallimento del progetto dell'amministrazione di sostegno e non più adeguata la misura di tutela già apprestata.
Ed invero, all'esito dell'attività istruttoria espletata, è emerso che nel corso del 2024 la sig.ra ha incrementato la propria oppositività; in particolar modo, CP_1
l'amministratrice di sostegno ha evidenziato come, dopo il volontario abbandono del percorso presso la comunità “L'Abbandono”, siano venuti meno per la sig.ra quei punti di riferimento (personale medico, psicologi e assistenti sociali CP_1 della Comunità) che, in precedenza, l'avevano condotta ad avere miglioramenti, seppur parziali, della propria condizione. Il rientro volontario presso la propria abitazione in Roma ha comportato inevitabilmente il ripristino di quelle abitudini di vita fortemente negative per l'interdicenda la quale, se non adeguatamente sostenuta, non appare in grado di condurre una vita in completa autonomia ed indipendenza (sul punto cfr. Relazione del centro “L'Approdo” del giugno 2024).
Quanto alla richiesta di supplemento di perizia, il Tribunale la ritiene non necessaria ai fini della pronuncia dell'interdizione, dal momento che il CTU dott. Per_1 delineato il quadro clinico della sig.ra già rappresentava come la CP_1 condizione dell'interdicenda potesse subire un miglioramento unicamente in una
“situazione di stretto controllo”, con regolare assunzione della terapia psicofarmacologica. Evidenziava ancora il CTU come “la coscienza di malattia è molto ridotta, così come tutt'ora è presente una forte spinta appetitiva verso sostanze d'abuso, tanto da rendere problematica la prosecuzione della collaborazione sul piano terapeutico al di fuori dell'attuale contesto, con probabilità di facile ricaduta”. Un'integrazione di perizia non potrebbe che confermare quanto già dedotto dal dott. nelle conclusioni del proprio Per_1 elaborato e, pertanto, viene ritenuta superflua.
Tutto ciò premesso, ritiene questo Collegio che la versi in uno stato di CP_1 infermità mentale tale da non poter essere tutelata efficacemente se non attraverso la misura dell'interdizione, avendo mostrato la sua incapacità di provvedere alla propria salute e ai propri interessi che attengono anche alle più ordinarie esigenze della vita quotidiana e relazionale, con pericolo di condotte pregiudizievoli, anche di tipo economico, per se stessa e per gli altri. Alla tutela della sig.ra provvederà il tutore provvisorio, che viene CP_1 individuato nella persona dell'avv. (già amministratore di sostegno Controparte_2 della sig.ra , in attesa della definitiva nomina del tutore da parte del CP_1
Giudice Tutelare, competente per espressa previsione di legge.
La particolare natura del procedimento nonché l'impossibilità di configurare una soccombenza, impongono la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- pronuncia l'interdizione di , nata a [...] il [...]; Controparte_1
- nomina tutore provvisorio di l'avv. , già Controparte_1 Controparte_2 amministratore di sostegno della stessa;
- manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Giudice Tutelare titolare dell'amministrazione di sostegno e per quanto di competenza.;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20/02/2025
IL PRESIDENTE rel.
dott.ssa Marta Ienzi