CA
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/10/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
IA IS PA PRESIDENTE RELATRICE
AN NU CONSIGLIERA
GI RU CONSIGLIERE in esito all'udienza del 2 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 52 R.G. dell'anno 2022, proposta da nata a [...] il [...] ivi res.te, quale vedova ed erede di , nato il Parte_1 Persona_1
25/06/1936 e deceduto il 06/05/2015, elettivamente domiciliata in Cagliari presso gli Avvocati Valeria
RI, CL RI e IO UN, che la rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso in riassunzione appellata - appellante incidentale ricorrente in riassunzione
E
nata a [...] il [...], residente a [...]e nata a [...] il Controparte_1 Controparte_2
22/12/1966, residente a [...], elettivamente domiciliate in Cagliari presso gli avvocati Valeria
RI, IO UN e CL RI, che le rappresentano in virtù di procura in calce alla memoria di intervento adesivo autonomo ex art. 105 c.p.c., in qualità di eredi di depositata Persona_1 in data 02/10/2024 intervenienti
CONTRO
, in Controparte_3 persona del per la Sardegna in carica, Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuliana Controparte_4
UR e TO Di TU, in virtù di procura generale alle liti per atto notarile del 5 aprile 2016, rep. n.
12428 ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Cagliari via Nuoro 50 appellante-appellato incidentale resistente in riassunzione
Conclusioni:
Per e eredi di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 CP_ la Corte “1) respinga l'interposto appello. In accoglimento dell'appello incidentale: 2) dichiari tenuto l' a liquidare la totalità delle spese del primo grado del giudizio con distrazione in favore degli avvocati anticipatari. 3) CP_ condanni l' alla rifusione delle spese del presente giudizio, del giudizio d'appello e del giudizio nanti la Corte di Cassazione oltre alle spese generali ed al rimborso dell'importo del contributo unificato per il ricorso in Cassazione per 474,00 €, oltre alla quota integrativa di 200 €, con distrazione in favore degli avvocati anticipatari”.
Per l' Voglia la Corte“a) in via principale, in totale di forma della sentenza del Tribunale di Cagliari n. CP_5
2063/12, rigettare la domanda proposta da b) in via subordinata, previo rinnovo delle operazioni Persona_1 peritali e salvo gravame, qualora venisse riconosciuta la sussistenza della silicosi polmonare procedere al calcolo CP_ come da Corte Costituzionale n. 63/2021 e condannare l' all'indennizzo corrispondente. c) in via ulteriormente subordinata rigettare l'avverso appello incidentale. Con vittoria di spese e competenze”.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il giorno 8 aprile 2010, dopo avere allegato Persona_1 che durante lo svolgimento, dal 1961 al 1981, della sua attività di lavoro quale minatore in sottosuolo, era stato esposto all'inalazione di biossido di silicio e aveva contratto la silicosi, aveva domandato che l' fosse dichiarato tenuto ad erogare, in suo favore, l'indennizzo previsto dalla legge per la silicosi CP_5 nella misura corrispondente al danno biologico accertato in causa e fosse, quindi, condannato al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali di mora dopo la domanda di rivalutazione monetaria se maggiore e spese di lite. CP_ L' infatti, aveva rigettato la domanda amministrativa da lui presentata il 18 novembre 2009 e la successiva opposizione, così costringendolo a rivolgersi al Tribunale di Cagliari per ottenere il riconoscimento della denunciata malattia professionale e la concessione del relativo indennizzo.
* CP_ L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, concludendo per il rigetto della domanda proposta.
Più precisamente, l' aveva evidenziato come il ricorrente fosse già indennizzato per CP_3 broncopneumopatia e ipoacusia professionale in regime di T.U, da ultimo nella complessiva misura del
31% (di cui 21% per la broncopmeumopatia), circostanza questa che rendeva giuridicamente inammissibile la trasformazione invocata della broncopneumopatia in silicosi, la quale ultima comunque non sussisteva neppure sul piano clinico, tant'è che il ricorrente mai aveva prodotto documentazione medica al riguardo.
*
Il Tribunale di Cagliari, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali e CTU medico- legale, con la sentenza n. 2063 del 25 settembre 2012, aveva accolto la domanda proposta da Persona_1 dichiarando che il medesimo aveva diritto di percepire l'indennizzo in rendita per danno biologico da silicosi con cardiopatia associata nella misura complessiva del 16%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 18 novembre 2009.
Riportandosi alle considerazioni svolte dal CTU, il primo giudice aveva, in particolare, accertato che il ricorrente, alla luce della accertata esposizione al rischio specifico ed in considerazione del quadro radiologico tipico e dell'esito delle prove di funzionalità respiratoria, doveva ritenersi affetto da “silicosi fibro-micronodulare in termini di assoluta verosimiglianza, con iniziale deficit della ventilazione e della respirazione, in associazione con ipertensione arteriosa controllata farmacologicamente”, che aveva determinato un danno biologico quantificabile complessivamente nella misura del 16% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, in base al D. lg. n. 38/2000. CP_ Il Tribunale aveva, quindi, proseguito rilevando che l con il parere medico legale della
Sovrintendenza medica regionale prodotto all'udienza del 25 settembre 2012, non aveva contestato la diagnosi di silicosi polmonare formulata dal consulente tecnico sulla base dei più recenti esami clinici, ma aveva richiamato la tesi difensiva esposta nella memoria di costituzione della incompatibilità tra le due prestazioni per broncopneumopatia e silicosi, dato che erano volte ad indennizzare il medesimo danno anatomico e funzionale e che l'art. 13, comma 6, ultima parte, del D. lg. 38/2000, aveva evidentemente previsto la necessità di procedere allo scorporo del danno derivante da infortuni o malattie professionali preesistenti, ma non aveva fornito una specifica indicazione per il caso particolare in cui l'infortunio o le malattie professionali preesistenti, e successive all'entrata in vigore di nuovi criteri di indennizzo per danno biologico, avessero coinvolto il medesimo organo o apparato già oggetto di indennizzo ai sensi del testo unico, nel caso di specie l'apparato respiratorio.
Ciò premesso, il Tribunale, aveva proseguito richiamando il condivisibile orientamento espresso in analoga materia dalla Corte d'appello di Cagliari con sentenza n. 252 del 23 maggio 2012 e rilevando che, in assenza di una più chiara previsione normativa, non era possibile individuare un criterio medico legale CP_ oggettivo ed attendibile, nemmeno ipotizzato dall che consentisse di operare lo scorporo del danno già indennizzato con il vecchio regime dal danno complessivo conseguente alla riconosciuta silicosi, non essendo neppure possibile, in forza dei criteri generali ed ai sensi dell'art. 13 D. lg. n. 38/2000, ordinare la cessazione della rendita per broncopneumopatia o la rettifica della precedente diagnosi, concludendo perciò che non restava che ritenere che nel caso di specie la rendita per inabilità lavorativa già goduta dal ricorrente broncopneumopatia si sovrapponesse all'indennizzo per danno biologico da silicosi, da riconoscersi quindi nella misura quantificata nel 16% dal consulente tecnico d'ufficio. CP_ Il primo giudice aveva perciò dichiarato tenuto l' alla costituzione della rendita di cui all'art. 13, lett.
a), d.lgs. 38/2000, commisurata ad un danno biologico del 16% e aveva condannato l' al CP_3 pagamento dei ratei scaduti, oltre interessi legali di mora e spese di lite, peraltro previamente compensate per un mezzo tra le parti, in considerazione della assoluta novità e complessità delle questioni giuridiche trattate.
* CP_ Contro la sentenza del Tribunale di Cagliari aveva proposto appello l' aveva resistito e aveva a sua volta proposto appello incidentale per contestare la statuizione Persona_1 del primo giudice in merito alle spese di lite, perché errata sia nella quantificazione che nella compensazione parziale operata.
Con un motivo di appello, distinto in differenti profili di censura, l'ente di previdenza, riferendosi alla diagnosi di silicosi polmonare (pagg. 4/5 del ricorso), ha premesso che il CTU nominato in primo grado aveva potuto porre diagnosi di silicosi con criterio di assoluta verosimiglianza non solo perché la patologia, evidentemente evolutiva, poteva essersi manifestata in epoche più recenti rispetto al periodo in cui era stata riconosciuta la generica broncopneumopatia da silicati, ma anche grazie all'utilizzo di mezzi diagnostici più raffinati rispetto alla tradizionale radiologia usata nel passato, e tanto ciò era vero che nessuno dei professionisti che lo aveva visitato dai primi anni '80 mai aveva formulato diagnosi di silicosi, di fatto quindi non contestando la diagnosi di silicosi formulata, contestando comunque l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi:
a) valutazione del danno (pagg. 5/7 del ricorso): la sentenza impugnata era errata nella parte in cui il
Tribunale aveva riconosciuto a il diritto ad una rendita per silicosi commisurata al 16%, Persona_1 malgrado la relativa valutazione coprisse un'area già indennizzata in regime di T.U., sovrapponendosi nello stesso apparato respiratorio, visto che l'assicurato era già titolare di rendita al 31%, di cui 21% per broncopneumopatia.
Infatti, aveva sostenuto l' appellante, secondo una corretta metodologia medico legale, in CP_3 presenza, come nel caso di specie, di danni preesistenti già indennizzati e che ricadono sullo stesso sistema organo, il danno già indennizzato non poteva essere preso in considerazione per aggravare la menomazione successiva ricadente nel regime del danno biologico, mediante l'applicazione della formula del ma avrebbe dovuto essere discriminata dalla preesistenza concorrente già indennizzata ai Parte_2 sensi del testo unico o, nel caso in cui ciò non si fosse rivelato possibile, avrebbe dovuto essere al più scorporata dal danno sopravvenuto, così da evitare duplicazioni, indennizzando lo stesso danno più volte.
b) la patologia associata ai sensi della l. 780/75 (pagg. 7/8 del ricorso): quanto alla patologia associata, aveva proseguito l'istituto, dall'elaborato peritale non potevano ricavarsi elementi idonei a soddisfare il consolidato orientamento giurisprudenziale sul concetto di malattia associata ai sensi della legge
780/1975, che postulava non la semplice coesistenza ma l'interdipendenza o interazione anatomo- funzionale-eziopatogenetica di essa e della tecnopatia, interdipendenza ritenuta dal Tribunale dal punto di vista funzionale, ma senza occuparsi degli aspetti anatomici e eziopatogenetici, in contrasto con la dominante giurisprudenza di legittimità secondo cui il requisito di malattia associata è soddisfatto non già in presenza di almeno una delle condizioni esposte ma di una contemporaneità delle tre condizioni, in questo caso non soddisfatte.
c) La valutazione del danno anatomico e del danno funzionale dell'apparato respiratorio (pagg. 9/11 del ricorso): il consulente officiato dal primo giudice aveva erroneamente valutato un danno funzionale a carico dell'apparato respiratorio, anche se nessuno dei tre indici indicati in tabella come parametri di riferimento per il calcolo del danno biologico superava la soglia del 25% (FEV1-FVC-DLCO), proponendo una quantificazione percentuale del danno biologico modulata sulla base della percentuale di scostamento dei valori funzionali osservati rispetto ai teorici, con orientamento interpretativo non convincente ed in contrasto con i codici 332 e 333, secondo cui il danno anatomico viene valutato solo “in assenza o con sfumata ripercussione funzionale” e quello funzionale solo a partire da “insufficienza respiratoria lieve”, mentre nel caso di specie nessun danno funzionale meritevole di valutazione poteva essere preso in considerazione dal momento che vi era solo una sfumata ripercussione funzionale (DLCO tra il -20 ed il -24%), certamente rientrante nella valutazione del danno anatomico e non certo due volte ed anche l'indicazione del 6% per il danno anatomico era incoerente con l'estensione e la gravità del quadro anatomo-radiologico descritto nei radiogrammi presi in esame dallo specialista radiologo.
In ogni caso, anche qualora da questo errato processo medico legale fosse scaturito un danno di rilevanza indennizzabile, aveva proseguito l'istituto, era sempre d'obbligo detrarre dal danno biologico complessivo d'apparato quella già oggetto di ristoro sotto forma di broncopneumopatia tecnopatica in regime di testo unico, indennizzata in misura del 21%.
d) violazione dell'art. 13, comma 6, D. lg. n. 38/2000 (pagg. 11/21 del ricorso): di tale previsione, secondo CP_ l' il giudicante aveva proposto un'interpretazione meramente letterale, senza procedere ad un suo inquadramento sistematico, dato che il suo principio informatore non prevedeva la possibilità di unificazione dei postumi di eventi ricadenti sotto il precedente regime con quelli disciplinati dal nuovo regime, prevedendo sostanzialmente un regime di separazione dei due sistemi di tutela, limitando la possibilità di una valutazione complessiva e conseguente unificazione di postumi agli eventi disciplinati dalla stessa normativa, ben spiegabile in ragione dei diversi criteri di valutazione dell'efficacia invalidante delle menomazioni fisiche, tenendo conto che in regime di danno biologico a fondamento del diritto era a posto il grado di accertata menomazione dell'integrità psicofisica, a differenza del testo unico che considerava, ai fini della rendita, la perdita dell'attitudine al lavoro, con conseguente impossibilità oggettiva di valutazione complessiva di postumi permanenti disomogenei.
E del principio di separazione giuridica dei due regimi, stabilito dal comma 6 del citato art. 13, aveva CP_ proseguito l' non aveva tenuto conto il primo giudice, che aveva operato un'interpretazione letterale dell'art. 13, comma 6, citato, in contrasto con la ratio della norma, operando proprio una valutazione complessiva, fonte di duplicazione e di indennizzo dello stesso danno che la norma mirava a scongiurare cui solo lo scorporo suggerito – e cioè del danno della preesistenza già indennizzata in rendita con il vecchio regime dal danno complessivo per definire la quota di danno sopravvenuto da imputare al nuovo evento - avrebbe potuto porre rimedio per definire la quota di danno sopravvenuto da imputare al nuovo evento per restare fedeli all'impianto teleologico della norma.
Da ciò la necessaria riforma della sentenza impugnata, rigettando la domanda proposta da Persona_1
o, in via subordinata e previo rinnovo delle operazioni peritali, nel caso fosse stata riconosciuta la sussistenza della silicosi polmonare, procedendo a scorporare detto danno da quello già indennizzato CP_ dall , condannando l all'indennizzo corrispondente, escludendo comunque dal calcolo la CP_3 insussistente componente funzionale riconosciuta dal consulente e la patologia cardiovascolare perché non associata.
*
Si era costituito nella fase di appello che aveva resistito, domandando il rigetto dell'appello Persona_1 proposto dall' ed aveva a sua volta proposto appello incidentale ritenendo errata la sentenza nella CP_5 parte in cui aveva liquidato le spese di lite, anche compensandole per un mezzo. Alla data della decisione, aveva rilevato vi erano già numerose sentenze conformi e favorevoli sia Per_1 del Tribunale che della Corte d'appello di Cagliari ed una sola contraria, con la conseguenza che non poteva sussistere l'assoluta novità della questione trattata.
Era altresì errata la riduzione in maniera abnorme delle spese, liquidate in misura generalmente pari alla metà delle spese generali sostenute quando il primo giudice aveva ritenuto la causa semplice e ripetitiva, benchè ogni causa fosse unica e particolare, salvo poi compensare per metà le spese del giudizio a fronte di una causa evidentemente complessa, che aveva comportato innumerevoli discussioni e quasi otto anni di udienze, circostanza questa che avrebbe dovuto portare il primo giudice a liquidare le spese sul massimo.
*
La Corte d'Appello di Cagliari, in totale accoglimento dell'appello proposto dall' , con sentenza n. CP_5 CP_ 157/2015 del 30 aprile 2015, aveva così statuito: “accoglie l'appello proposto con ricorso 14/12/2012 dall' nei confronti di contro la sentenza del Tribunale di Cagliari 25/09/2012 e in riforma della sentenza Persona_1 CP_ impugnata assolve l' dall'avversa domanda”, escludendo un danno sopravvenuto indennizzabile sul presupposto che si dovesse scorporare il danno preesistente da quello oggetto della nuova patologia e precisando che, nel caso di specie, se il danno da broncopneumopatia veniva valutato secondo il criterio del danno biologico e coincideva con il riscontrato danno da silicosi non vi era alcun danno aggiuntivo da indennizzare, perché operando lo scorporo del preesistente danno l'assicurato avrebbe continuato a percepire solo la rendita a vita per inabilità lavorativa al 21%, “superiore economicamente alla rendita in capitale per danno biologico secondo il punteggio massimo del 11%, nonostante l'inferiore valore monetario del punto di inabilità lavorativa rispetto al punto di danno biologico”.
Se il danno biologico oggetto di indennizzo, aveva proseguito la corte, risultava superiore a quello preesistente, valutato con analogo criterio, occorreva procedere infatti “allo scorporo per evitare un'irragionevole duplice indennizzo e anche una quota minima di scorporo contribuisce a ridurre il danno biologico in misura inferiore al 6% prevista come soglia minima indennizzabile” con la conseguenza che nel caso di specie non sussisteva un danno sopravvenuto in misura indennizzabile e per tale motivo l'appello doveva essere accolto.
*
A seguito del decesso di in data 6 maggio 2015, erede del lavoratore, aveva Persona_1 Parte_1 proseguito il giudizio proponendo ricorso per cassazione, con il quale aveva formulato due motivi di CP_ censura, cui aveva resistito l'
a) con il primo motivo, aveva dedotto la violazione dell'art. 13, D. Lgs. n. 38/2000, oltre che degli Pt_1 articoli 3, 66, 74,135,140, 141 e 145 del DPR 1124 del 1965 e 12 delle preleggi, per avere la corte territoriale effettuato lo scorporo, dal danno biologico rilevato, del danno preesistente, sebbene lo scorporo non fosse previsto dalla legge e fosse riferito a diversa patologia e a diverso tipo di danno.
b) con il secondo motivo, aveva dedotto la violazione dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38 del 2000, Pt_1 per avere la Corte territoriale ritenuto non indennizzabile il danno respiratorio riscontrato per erronea lettura delle tabelle di valutazione del danno. La Suprema Corte, con sentenza n. 41277/2021, depositata il 22 dicembre 2021, pronunciando nell'ambito del primo motivo, aveva cassato la sentenza impugnata, rinviando a questa corte, in diversa composizione, rilevando che, con sentenza n. 63 del 2021, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 13, secondo periodo, del D. lgs. n. 38 del 23 febbraio del
2000 nella parte in cui non aveva previsto che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, dovesse trovare applicazione la medesima disciplina contemplata dal primo periodo in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del medesimo comma 6.
Di conseguenza, avevano proseguito i giudici di legittimità, all'esito della predetta pronuncia del Giudice delle leggi, era operazione necessaria l'applicazione della formula del non applicata invece dalla Parte_2 sentenza impugnata, perciò cassata con rinvio al fine di rivalutare la situazione alla luce del quadro normativo risultante dalla sentenza costituzionale, restando in proposito assorbito il secondo motivo.
*
Con ricorso depositato il 18 marzo 2022, ha riassunto il presente giudizio di rinvio. Parte_1
Riportati lo svolgimento del processo e i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, ha Pt_1 CP_ quindi concluso domandando che questa corte respingesse l'appello interposto dall' e che, in CP_ accoglimento dell'appello incidentale formulato, dichiarasse tenuto l' a liquidare la totalità delle spese del giudizio di primo grado, anche perché erroneamente compensate per metà tra le parti dal primo giudice, con distrazione in favore dei suoi difensori anticipatari, condannandolo anche alla rifusione delle spese degli ulteriori gradi del giudizio. CP_ L' si è costituito nella presente fase del giudizio e ha resistito, dichiarando di voler riproporre i motivi già formulati con il ricorso in appello, evidenziando che il Tribunale aveva fondato la propria sentenza, per espresso richiamo operato nella motivazione della stessa, “esclusivamente sulla condivisione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, da censurarsi per contraddittorietà delle conclusioni e per inadeguato studio e valutazione medico legale del caso”.
Dopo avere riformulato in separati capi le censure riferite nell'originario ricorso in appello alla diagnosi di silicosi polmonare, alla patologia associata ai sensi della legge 780 del 1975, nonché alla duplicazione nella valutazione del danno anatomico e del danno funzionale dell'apparato respiratorio, l'istituto assicuratore aveva ribadito che il danno rilevante in questa sede era unicamente il danno anatomico, che si assestava ampiamente al di sotto del 6%, ovvero al di sotto della soglia minima per avere accesso alle prestazioni, difettando quindi del tutto il requisito essenziale per avere accesso a qualsivoglia prestazione assicurativa, concludendo per la totale di forma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda proposta dall'assicurato in via principale, domandando in via subordinata, previo rinnovo delle operazioni peritali e salvo gravame, qualora fosse stata riconosciuta la sussistenza della silicosi polmonare, di procedere al calcolo del dovuto come da Corte costituzionale n. 63 del 2021 condannando CP_ l all'indennizzo corrispondente, e, in via ulteriormente subordinata, rigettare l'appello incidentale.
Con memoria depositata il 2 ottobre 2024, hanno formulato intervento adesivo autonomo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., gli altri eredi di e cioè e che hanno concluso Persona_1 CP_1 Controparte_2 CP_ domandando il rigetto dell'appello proposto dall dichiarando tenuto l'istituto a liquidare in favore del defunto l'indennizzo in rendita dovuto per la denunciata malattia professionale, “nella misura corrispondente al danno biologico del 16% che verrà accertato in corso di causa”, condannandolo al pagamento, pro quota, in favore degli eredi costituiti, dei ratei maturati dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa sino al rateo del mese del decesso, con maggior misura tra interessi e rivalutazione e l'accoglimento dell'appello incidentale proposto, procedendo quindi a riliquidare le spese del giudizio di primo grado nella loro totalità.
Motivi della decisione
La domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, portata Persona_1 avanti, dopo il suo decesso del maggio 2015, da in qualità di vedova ed erede, nonché Parte_1 dalle altre eredi intervenute in questa fase del giudizio, e è risultata, all'esito dei CP_1 Controparte_2 complessivi quattro gradi di giudizio, fondata per le ragioni che seguono.
Sussistenza della silicosi, natura associata della cardiopatia, sussistenza di un deficit respiratorio lieve
e conseguente danno funzionale, pregiudizi determinati dalla silicosi laddove valutati ai sensi del
d.lgs. 38/2000.
Con il ricorso in appello depositato il 30 aprile 2015, l' non aveva contestato la diagnosi di silicosi CP_5 formulata dal CTU incaricato dal primo giudice, essendosi limitato a rilevare che il consulente aveva posto diagnosi di silicosi, malattia evolutiva, che poteva essersi manifestata chiaramente solo in epoche più recenti rispetto al periodo in cui era stata riconosciuta la generica broncopneumopatia da silicati, segnalando che la nuova diagnosi scaturiva anche dall'utilizzo di mezzi diagnostici più raffinati (TC torace) rispetto alla radiologia tradizionale usata nel passato, tanto che nessuno dei medici che lo avevano sottoposto a visita fin dal 1980 aveva mai formulato diagnosi di silicosi, indirizzando quindi le proprie censure in particolare sull'avvenuto mancato scorporo, dal danno correttamente computato, del danno biologico corrispondente al danno alla capacità lavorativa già indennizzato in regime di T.U (pagg. 4/7 dell'originario ricorso in appello), oltre che sulla patologia associata, perché non sarebbe stata presente la necessaria interdipendenza anatomica ed eziopatogenetica, ma solo quella funzionale e sulla errata valutazione del danno dell'apparato respiratorio da parte del consulente del primo giudice.
La sussistenza della silicosi, non messa in dubbio dalla Corte d'Appello di Cagliari all'esito del secondo CP_ grado di giudizio e, a dire il vero, neppure dall' (in tal senso anche i motivi di appello specificamente ribaditi con la memoria di costituzione del 9 giugno 2023 e le note a firma della dott.ssa Persona_2 medico dell'istituto, con le osservazioni in atti del 19 marzo 2024, del 19 maggio 2025 e del 30 giugno
2025, in cui della diagnosi di silicosi non si discute), non può più quindi essere messa in discussione in questa fase del procedimento.
E d'altronde non è possibile in merito tacere sulla circostanza che il consulente nominato dal primo giudice, il prof. , specialista in pneumologia e chirurgia toracica oltre che docente in Persona_3 semeiotica chirurgica, particolarmente esperto nella materia, alla diagnosi di “fibrosi polmonare micronodulare di origine del tutto verosimilmente silicotica o, in altri termini, di silicosi micronodulare” di natura professionale “associata a deficit respiratorio border-line e ipertensione arteriosa controllata farmacologicamente” fosse giunto attraverso un'esaustiva ed articolata motivazione, correttamente condivisa dal primo CP_ giudice, e a dire il vero anche dal dirigente medico dell all'epoca la dott.ssa che, con Persona_4 nota datata 18/11/2011, nel formulare osservazioni all'elaborato peritale redatto dal prof. , l'aveva Per_3 data per scontata, alla luce “dell'anamnesi lavorativa e della certa esposizione al rischio silice”, affermando “non può essere, infatti, validamente contestata la presenza di una silicosi”.
Più precisamente il consulente, dopo avere attentamente proceduto alla anamnesi lavorativa di Per_1 aveva esaminato la sua eventuale esposizione al rischio silicotigeno, e cioè l'esposizione all'inalazione di silice libera nella sua vita lavorativa, attribuendo particolare rilevanza, tra i vari mestieri dal medesimo esercitati, all'attività di minatore svolta tra il 1960 ed il 1981, per un tempo complessivo di 11 anni circa, rilevando che in tali mansioni era stato sicuramente esposto all'inalazione di polveri minerali nocive per l'apparato respiratorio per un periodo sufficientemente lungo e con mansioni certamente a rischio, tali da aver potuto provocare una pneumoconiosi, evidenziando che le polveri minerali cui era stato esposto erano sicuramente polveri di calcare, ma anche silicatiche, cioè certamente di silice libera, presente negli scavi su roccia di arenaria in una delle due cave di Samatzai in cui avevo operato tra il 1971 ed il 1977 e verosimilmente anche negli scavi di gallerie a Villacidro in cui era stato impiegato tra il 1978 ed il 1981 e di tra il 1962 ed il 1964, sottolineando che vi erano, quindi, le premesse eziologiche perché Persona_5 potesse dirsi instaurata nel una pneumoconiosi, come peraltro riconosciuto anche dall con Per_1 CP_3 Per le citate note della dott.ssa .
E d'altronde il consulente aveva anche rilevato un quadro del torace, attraverso la TC-HR del torace, che svelava l'esistenza di una fibrosi interstiziale polmonare con diffusi aspetti micronodulari che, in ragione della certa e significativa, per intensità e durata, esposizione professionale a polverosità minerale dannosa per l'apparato respiratorio, consentiva di proporre, con criterio di assoluta verosimiglianza, diagnosi di silicosi accompagnata da un quadro clinico funzionale respiratorio border-line per un'iniziale deficit ventilatorio di tipo restrittivo, del tutto in armonia con la diagnosi di fibrosi polmonare ed iniziale alterazione degli scambi gassosi a livello alveolo capillare, anche questo del tutto in linea con la diagnosi di fibrosi polmonare, accompagnata da uno status patologico di ipertensione arteriosa controllata farmacologicamente e da verosimile lieve stenosi valvolare aortica, per concludere “serenamente” con una diagnosi di silicosi fibro-micronodulare in termini di assoluta verosimiglianza, accompagnata da iniziale deficit della ventilazione e della respirazione, cioè degli scambi gassosi, in associazione con un'ipertensione arteriosa controllata farmacologicamente.
Sulla scorta di tali valutazioni il consulente, considerando il danno anatomico e funzionale respiratorio
(DLCO ridotto a meno 24) e la patologia cardiovascolare associata, aveva quantificato conseguentemente,
“con equilibrata valutazione”, un danno biologico complessivo del 16%, fin dall'inizio del procedimento CP_ amministrativo, tenuto conto anche dell'assenza di accertamenti sanitari e del lavoratore, con la sola eccezione dell'esame TC del torace praticato.
E tali conclusioni, correttamente a parere del collegio fatte proprie dal primo giudice, il consulente aveva CP_ ribadito anche in esito alle osservazioni mosse dall' con articolata motivazione, in primo luogo rilevando che le menomazioni riferibili alla silicosi erano costituite da alterazioni anatomiche e polmonari, cioè noduli, dalla fibrosi polmonare che determina un'alterazione degli scambi gassosi a livello alveolo capillare, in questo caso ben evidenziata funzionalmente dalla riduzione abnorme del
DLCO, e dall'associazione con una patologia dell'apparato cardiovascolare, trattandosi di menomazioni non tipiche di una broncopneumopatia, ma caratteristicamente proprie di una fibrosi polmonare di natura silicotica.
In secondo luogo il consulente aveva motivatamente ribadito l'esistenza nel di un danno Per_1 funzionale, precisando che, in assenza di informazioni sulla presenza di un danno funzionale all'epoca della costituzione della rendita per broncopneumopatia da silicati e calcare, dovuta a carenza CP_ documentale tale danno era comunque certamente presente all'attualità, ed era da definire come riportato nel commento all'esame spirografico praticato il 4.04.2011 (inserito alla pagina 9 della relazione di CTU) come “deficit ventilatorio di tipo restrittivo di lieve grado (riduzione della capacità polmonare totale)-
DLCO riduzione di lievissimo grado”, precisando che il DLCO in questo caso era da considerare patologico, pur a fronte di un'alterazione di lievissimo grado.
E in questo caso era evidente, in armonia con una buona pratica della medicina legale, aveva concluso il consulente, procedere ad una stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato o della funzione interessata dalle menomazioni, ritenendo perciò corretto, in presenza di un evidente danno funzionale, nei termini precisati, valutarlo ai fini della sua indennizzabilità.
Si tratta di un ragionamento che può essere condiviso in quanto ha considerato l'esistenza di un'insufficienza respiratoria e di un deficit ventilatorio, seppure lieve ovvero border-line, emersa e certificata nel corso del citato esame spirografico del 2011, e non solo di una sfumata ripercussione funzionale, facendo quindi corretta applicazione dei parametri previsti dal codice 333 (che contempla, nell'ipotesi di insufficienza respiratoria lieve, una indennizzabilità fino al 15%, circoscrivendo invece la valutazione in termini di danno anatomico riferibile a nodulazioni parenchimali alle ipotesi di assenza o di sfumata ripercussione funzionale, a seconda dell'estensione), nell'ottica di una valutazione complessiva dell'entità del pregiudizio effettivo subito dall'apparato interessato, in linea con quanto voluto dal legislatore.
Il consulente, quindi, preso atto della contestazione dell'istituto, che aveva sostenuto la presenza di un solo danno anatomico, a fronte di quella che aveva ritenuto al più una sfumata ripercussione funzionale, aveva invece opposto un diverso ragionamento, ritenendo che nel caso di specie fosse stata documentata una insufficienza respiratoria lieve, ovvero border-line, emersa dall'esame spirografico praticato nel 2011, pur a fronte di un DLCO a meno 24, tale da motivare, in una complessiva valutazione della reale entità del pregiudizio subito dall'apparato interessato, l'indennizzabilità nei termini indicati nell'elaborato CP_ peritale, dalla quale quindi non vi è motivo di discostarsi, tanto più che le censure formulate dall con i motivi di appello, e ribadite anche nella presente fase del giudizio, non tengono affatto conto della certificazione contenuta nell'esame spirografico del 2011 e dell'attestazione nella stessa di un'evidente danno funzionale, reso evidente dalla insufficienza respiratoria lieve riscontrata in quel momento e cioè in presenza di un danno funzionale e meritevole di valutazione, senza che ciò possa costituire una non CP_ motivata duplicazione del medesimo danno, come sostenuto dall che non ha proprio considerato le risultanze di tale esame.
Il collegio condivide anche le conclusioni del consulente in merito alla patologia cardiologica associata alla silicosi, che sono state dal medesimo motivate con la circostanza che in caso di silicosi l'ipertensione arteriosa rappresenta caratteristicamente la condizione patologica dell'apparato cardiovascolare associata, secondo il più volte ribadito concetto che, perché si realizzi tale associazione, è necessario un rapporto di interdipendenza funzionale che esiste sempre tra funzione polmonare e cardiovascolare, non essendo neppure vero che la patologia arteriosa debba essere considerata associata alla silicosi solo quando abbia causato un danno d'organo cardiaco o polmonare, come sostenuto dai medici dell'istituto, trattandosi di patologia che o è sempre associata indipendentemente dal grado di danno che provoca o non lo e nel caso specifico, aveva proseguito l'ausiliario, il danno attribuibile all'ipertensione arteriosa era graduato dal legislatore che, alla voce 12 delle tabelle, aveva ricondotto un danno biologico fino al 5% all'ipertensione arteriosa, non complicata e controllata con trattamento dietetico e farmacologico, come nel caso di specie.
E ciò in quanto il cuore è un organo legato da stretti rapporti anatomo-funzionali con i polmoni, con la conseguenza che le patologie polmonari sono idonee a ripercuotersi negativamente sul cuore e che le patologie cardiache possono avere a loro volta una ripercussione negativa sui polmoni, con conseguente interdipendenza non solo funzionale, qui non contestata, ma rilevante anche sotto il profilo anatomico ed eziopatogenetico, che è ciò che ha affermato il consulente nel caso di in cui ha ritenuto le due Per_1 patologie non semplicemente coesistenti, ma in interferenza anatomo-clinica, tale da consentire la reciproca sfavorevole influenza in relazione al decorso e alla esaltazione del potenziale lesivo, sottolineando che tra la funzione polmonare e cardiovascolare vi è comunque interdipendenza funzionale
(si veda in particolare Cass. n. 11861/2016 e 18820/2008, tra le tante).
La valutazione operata dal CTU nel giudizio di primo grado, anche in punto di quantificazione il danno biologico, nella complessiva misura del 16%, deve quindi ritenersi corretta.
*
Rapporti tra patologia preesistente e silicosi e indennizzo spettante a in vita per quest'ultima Per_1 patologia.
Sul punto, nel rispetto dello ius superveniens costituito dalla pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 63/2021 della Corte costituzionale e dei conseguenti principi di diritto enunciati dalla
Suprema Corte (si vedano anche le sentenze n. 41277/2021 e n. 2314/2022, pronunziate in casi analoghi), deve ritenersi che a spettasse in vita, oltre alla persistente erogazione della prestazione Persona_1 riconosciutagli per la broncopneumopatia sotto la vigenza del T.U. 1124/1965, l'indennizzo per il danno biologico subito a causa della silicosi professionale con associata cardiopatia denunciata il 18 novembre
2009, calcolato, rapportandolo all'integrità psicofisica ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, mediante utilizzo della c.d. formula BR, come prevista nel primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000. In particolare, la Corte di Cassazione, con riferimento ai rapporti tra la broncopneumopatia già indennizzata e la silicosi, come quelli oggetto del presente procedimento, ha costantemente richiamato le motivazioni utilizzate dal giudice delle leggi nella pronuncia sopra indicata, precisando che “il capitale CP_ liquidato in passato dall' o, in alternativa, la persistente erogazione della precedente rendita sono prestazioni dovute all'assicurato nel rispetto dei diritti maturati sotto il t.u. infortuni e la conservazione della prestazione è giustificata dalla eterogeneità fra danno da incapacità lavorativa generica e danno biologico e non può ritenersi un beneficio tale da incidere su quanto spetta per il danno biologico derivante da una successiva patologia aggravata dalla preesistenza” (così Cass. n. 2314/2022 citata).
Nel caso di specie è pacifico che fosse in vita titolare di rendita complessiva per Persona_1 CP_ broncopneumopatia da silicati a calcari e ipoacusia di natura professionale, ai sensi del TU quantificata da ultimo nella misura del 31%, di cui 21% da ascriversi alla broncopneumopatia, ormai definitivamente riconosciuta, con accertamento non più controvertibile.
Con riferimento, quindi, alle modalità di indennizzo della patologia denunciata sotto la vigenza del d.lgs.
38/2000, il Supremo Collegio, sempre richiamando le motivazioni della Corte costituzionale, ha da tempo posto in luce come, per un verso, la sussistenza di patologie preesistenti determini una maggiore gravità degli effetti pregiudizievoli delle patologie concorrenti sopravvenute e come, per altro verso,
l'applicazione della metodologia indicata nel primo periodo del comma 6 dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 consenta una piena stima del danno biologico anche nei casi in cui la preesistente malattia non abbia una eziologia lavorativa, sicché la sua disciplina deve essere estesa ai casi in cui la preesistente patologia concorrente abbia origine lavorativa (“garantendo così in tutte le fattispecie di tecnopatie i cui effetti risultino aggravati dalla patologia concorrente la piena stima del danno biologico”).
Come precisato dalla Corte Costituzionale, in tali casi, “il medico legale andrà a scorporare dagli effetti combinati delle due patologie valutati in danno biologico, quelli riconducibili alla preesistenza, che non vengono in quanto tali stimati, ma servono solo ad abbattere il valore dell'integrità psicofisica su cui si riverbera la patologia concorrente, che vede, dunque, appesantiti i propri effetti pregiudizievoli e la relativa stima”.
*
Applicazione della formula BR nella presente fattispecie.
Questa Corte, in conformità ai principi sopra riportati, e in linea con i propri più recenti precedenti (sent.
n. 37/2025, tra le altre, relatore NU), al fine di applicare, nella presente fattispecie, la formula Parte_2 alla valutazione del danno derivato dalla silicosi con cardiopatia associata, ha provveduto all'espletamento di una seconda apposita CTU, in quanto il primo CTU incaricato, in contrasto con i principi affermati dalla Suprema Corte, la quale aveva precisato che “la formula BR … va applicata mantenendo ferma la prestazione riconosciuta ai sensi del t.u. 1124/1965, con la sottesa valutazione medico legale”
(v. Cass. n. 2314/2022), aveva rivalutato la broncopneumopatia.
Al secondo ausiliare sono stati sottoposti i seguenti quesiti: ““Alla luce della pronuncia n. 63/2021 della Corte
Costituzionale, traduca il CTU, in termini di danno biologico, utilizzando le tabelle approvate con DM 12 luglio
2000, il grado di inabilità lavorativa riconosciuta in vita a per BPCO ai sensi del TU 1124/1965. Persona_1
Successivamente, applichi il CTU la formula “BR” per calcolare il danno biologico da silicosi”. Il CTU nominato, il dott. all'esito dell'espletamento dell'incarico, ha ritenuto di Persona_6 utilizzare, al fine di trasformare il 21% per broncopneumopatia ex T.U. in termini di danno biologico ex
D. Lgs. n. 38/2000, un percorso valutativo finalizzato a comprendere in termini generali il rapporto esistente tra la quantificazione dei danni come operata ai sensi del T.U e la quantificazione dei danni analoghi come operata nel D. Lgs. 38/2000.
Al detto fine, l'ausiliare ha osservato come nel Testo Unico non fosse esistente una voce che prevedesse una valutazione di 21 punti percentuali (riconosciuti a per la broncopneumopatia), Persona_1 rilevando che esistevano invece alcune voci che identificavano la valutazione con 20 punti percentuali, e cioè “anchilosi tibiotarsica ad angolo retto-sordità completa di un orecchio-perdita totale dell'indice destro”, e come le medesime voci di menomazione ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 prevedessero un punteggio di 12-12-11 punti.
Il valore che meglio corrisponde al 21% ex T.U., ha, quindi, concluso sul punto il CTU, è quindi il 12% ex
D.Lgs. 38/2000.
Considerata, pertanto, per la broncopneumopatia preesistente, pari al 12% la percentuale di danno biologico valutata ex d.lgs. 38/2000 corrispondente al 21% di danno da incapacità lavorativa valutato ex
T.U., il consulente dell'ufficio ha, quindi, impostato la formula BR ponendo nel denominatore della frazione il numero 88, pari al grado di integrità psicofisica preesistente (100-12) e nel numeratore il numero 16, pari alla differenza (88-72=16) tra l'integrità psicofisica preesistente (100 - 12 = 88) e il grado di integrità psicofisica residuato dopo il secondo evento (100-12-16 = 72), secondo la formula (100-12)-
(100-12-16)/(100-12), il cui risultato ha poi moltiplicato per 100, per un totale di 18,18, pari a 18 punti percentuali, con ragionamento che può essere condiviso, in quanto conforme alle statuizioni contenute nella sentenza n. 63/2021 della Corte Costituzionale e nella sentenza rescindente, le quali hanno stabilito che, una volta stimato il primo danno in termini di danno biologico per omogeneizzare virtualmente i termini della sottrazione, la valutazione dell'incidenza del danno preesistente sul secondo deve essere effettuata unicamente attraverso l'applicazione della formula senza alcuno scorporo preventivo Parte_2 di un danno dall'altro, scorporo cui aveva invece proceduto il precedente consulente nominato dalla
Corte, il dott. , che in contrasto con le statuizioni della Corte Costituzionale, e della Persona_7 sentenza della Suprema Corte da cui è scaturito il presente giudizio di rinvio che a tali statuizioni si era riferita, aveva applicato la formula del tenendo conto della preesistenza, rivalutata nel 5% Parte_2
(BPCO con solo danno anatomico), che aveva rivalutato ex novo e scorporato, ponendo al denominatore della frazione il numero 95, pari al grado di integrità psicofisica preesistente (100-5), e nel numeratore il numero 16, pari alla differenza (95-79) tra l'integrità psicofisica preesistente (100-5=95) e il grado di integrità psicofisica residuato dopo il secondo evento (100-5-16=79), dividendolo quindi per 95
(16/95=16,84), con ragionamento peraltro conforme alle osservazioni mosse dalla difesa appellata (pag.
10/14 dell'elaborato peritale a firma del dott. ). Persona_7
Il risultato del rapporto correttamente impostato, moltiplicato per 100, è in questo caso quindi pari a 18%, in coerenza con la tipologia di formula applicata, considerata adeguata dal giudice delle leggi e dalla Suprema Corte proprio in quanto in grado di dare evidenza alla maggiore gravità degli effetti pregiudizievoli di una patologia quando siano presenti delle patologie preesistenti concorrenti.
Le conclusioni del CTU, adottate in applicazione di quanto disposto dalla sentenza n. 63 della Corte costituzionale, portano al riconoscimento di un danno biologico, per quanto riguarda la silicosi, di 18 punti percentuali e sono state dal medesimo ribadite, con motivazione adeguata, anche in esito alle osservazioni formulate dall , che ha ribadito la sussistenza in questo caso di un danno biologico CP_3 del 16%, come il precedente CTU, utilizzando il metodo sopra evidenziato, che non può ritenersi corretto in quanto frutto di un'errata applicazione della formula del attraverso lo scorporo preventivo Parte_2 di un danno dall'altro, che è proprio quanto la Corte costituzionale aveva escluso si potesse fare.
In conclusione, quindi, a spettava in vita, e fino al suo decesso del maggio 2015, a causa Persona_1 della silicosi denunciata il 18 novembre 2009, un indennizzo in rendita in misura del 18% fin dalla data della domanda amministrativa.
*
Ciò nonostante, il diritto di ad un indennizzo corrispondente alla indicata percentuale non Persona_1 può essere riconosciuto nel presente giudizio.
E ciò in quanto, nella memoria difensiva depositata in appello, si era, infatti, limitato a Persona_1 CP_ domandare il rigetto dell'appello principale proposto dall' e la conferma della sentenza di primo grado sul punto, la quale aveva accertato la sussistenza di un danno biologico pari al 16% e il diritto ad un indennizzo in rendita corrispondente, con la conseguenza che sul detto accertamento si era formato il giudicato interno, e così hanno fatto i suoi eredi nel giudizio riassunto, nel quale sia che Parte_1
e ancora nel mese di ottobre 2024 e fino alle note di trattazione scritta del 18 CP_1 Controparte_2 CP_ novembre 2024, hanno domandato il rigetto dell'appello proposto dall' e conseguentemente la conferma della sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'indennizzo in rendita in misura del 16%, di cui con l'appello incidentale avevano chiesto la riforma esclusivamente in punto di spese.
Solo con le ultime note di trattazione scritta, depositate il 30 giugno 2025, gli eredi hanno Persona_1 modificato le originarie conclusioni, domandando il riconoscimento di un indennizzo in rendita in misura del 18% e la conseguente riforma della sentenza in tal senso sul punto, in ragione delle risposte offerte dal secondo CTU, che aveva riconosciuto un danno biologico per la silicosi nella misura del 18%.
Sulla base di tutte le motivazioni sopra esposte, dunque, accertato che era affetto in vita, Persona_1 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 18 novembre 2009, da silicosi di natura professionale con cardiopatia associata, che aveva determinato, laddove rapportato all'integrità psicofisica completa, un danno biologico pari al 18%, deve dichiararsi che il medesimo, oltre alla persistente erogazione delle prestazioni ex T.U. 1124/1965, aveva diritto in vita, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, di vedersi indennizzato in rendita il danno biologico da silicosi, con cardiopatia associata, nella misura del 16%, ottenuta rapportando, nei limiti della domanda formulata fin dal principio, il danno del 18% sopra indicato all'integrità psicofisica già ridotta per effetto della preesistente broncopneumopatia. CP_ L' deve, perciò, essere condannato al pagamento pro quota, in favore degli eredi di Persona_1
e costituitisi nella presente fase del giudizio, dei ratei Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 della predetta rendita al 16% in suo favore maturati in vita, dalla data della domanda amministrativa del mese di novembre 2009, e sino al suo decesso (6 maggio 2015), nella misura e con decorrenza di legge, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione sino al saldo.
Va peraltro ribadito, con riferimento alla necessità della costituzione in giudizio di tutti gli eredi di Per_1 che, contrariamente a quanto sostenuto dagli eredi, la stessa non si è affatto il frutto di prassi
[...] CP_ instaurate dall in sede amministrativa, ma piuttosto l'effetto del litisconsorzio necessario processuale che, a causa della morte di nel corso del giudizio, si è venuto ad instaurare tra gli eredi dello Persona_1 stesso (in tal senso già la sentenza di questa Corte n. 37/2025 citata, che qui si richiama).
*
Quanto alle spese del giudizio, in considerazione della intervenuta pronuncia, nelle more del giudizio di cassazione, della più volte richiamata sentenza n. 63/2021 della Corte costituzionale, la quale ha introdotto nell'ordinamento la nuova norma da applicarsi nella fattispecie, considerando anche il complessivo andamento della lite, ritiene questa Corte che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite relative ai primi tre gradi di giudizio e che non possa perciò essere accolto il motivo di appello incidentale formulato da poi ribadito dai suoi eredi Persona_1 costituiti.
Le spese di lite relative alla presente fase seguono, invece, la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14, come successivamente modificato, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a € 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte d'Appello (valore pacifico anche tra le parti, ed indicato nella parcella allegata alle note depositate in data 18 novembre 2024 dagli eredi), con aumento del 30% (previa diminuzione dei valori base del 30%) per ogni erede costituito oltre il primo, per tutte le fasi considerando che gli stessi hanno partecipato anche alla fase istruttoria (il conferimento dell'incarico al dott. è di dicembre 2024), Per_6 CP_ devono essere poste a carico dell' e distratte in favore dei difensori antistatari di Parte_1
e Controparte_2 Controparte_1 CP_ Restano, infine, definitivamente a carico dell le spese di consulenza, già poste provvisoriamente a suo carico con separati decreti.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando: dichiara che oltre alla preesistente erogazione delle prestazioni ex T.U. 1124/1965, aveva Persona_1 diritto in vita, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 18.11.2009, di vedersi indennizzato in rendita il danno biologico da silicosi, con cardiopatia associata, nella misura del 16%; CP_ condanna l' al pagamento pro quota, in favore di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 eredi costituitisi nella presente fase del giudizio, dei ratei della predetta rendita maturati sino al decesso dello stesso nella misura e con decorrenza di legge, dalla data della domanda amministrativa, Per_1 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione sino al saldo;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative ai primi tre gradi di giudizio e condanna CP_ l' al rimborso, in favore degli eredi di delle spese della presente fase del giudizio, che Persona_1 liquida in complessivi €. 3.254,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari. CP_ Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza, già poste provvisoriamente a suo carico con separati decreti.
Cagliari, 17 ottobre 2025
La Presidente del Collegio
Dott.ssa IA IS PA