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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/03/2024, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Giovanna Sanfratello Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 455/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Monia Terzilli e dall'avv. Gabriella Di Cesare
(P.E.C. , elettivamente Email_1 domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Via Palombieri n.
32, San Nicolò a Tordino (Te)
PARTE APPELLANTE contro
(C.F.: ), il quale si avvale CP_1 C.F._2 della facoltà di difesa personale ex art. 86 c.p.c. e Parte_2
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv.
[...] C.F._3
(P.E.C.: e CP_1 Email_2 domiciliato presso il suo studio in P.zza Vittoria n. 6/3,
Camposampiero (PD)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova 23 gennaio 2023 n. 130/2023
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: piaccia a Codesta Ecc.ma
Corte d'Appello, disattesa ogni contraria e/o diversa istanza, 1) IN
VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) NEL MERITO, rilevare e dichiarare l'insussistenza di qualunque volontà offensiva da parte del
Sig. , quando ha in buona fede scritto l'atto Parte_1 richiamato dagli appellati, per le ragioni evidenziate alla lettera c) della pag. 5 che precede ed alla lettera D) della stessa pagina 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta datata 31.07.2020 e per l'effetto accogliere il presente gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente la domanda avanzata dagli appellati
(recte: attori) perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto. In ogni caso, accogliere il presente gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente la domanda avanzata dagli appellati (recte: attori) perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto condannare gli appellati al risarcimento del danno non patrimoniale anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.. Con vittoria di spese non imponibili e compensi forensi del doppio grado di giudizio
CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI: CONCLUDONO NEL MERITO: ogni contraria istanza reietta e disattesa, respingersi l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e confermarsi la sentenza impugnata. Rigettarsi la domanda di condanna degli appellati ex art.
pag. 2/12 96 c.p.c. in quanto palesemente infondata in fatto e diritto. IN OGNI
CASO: Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio e distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: Laddove necessario, ammettersi le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. del 20/9/2021
MOTIVAZIONE
1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Padova ha condannato ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni nei Parte_1 confronti degli avvocati e , Parte_2 CP_1 liquidandolo nella somma di € 8.000,00 in favore di ciascuno dei legali.
Gli avvocati avevano difeso in una causa CP_1 Controparte_2 civile avanti al Tribunale di Teramo. aveva Parte_1 convenuto in giudizio le imprese di e di Controparte_3 [...] per i vizi di un rivestimento con mattoni faccia a vista di CP_4 un'abitazione. Il materiale era stato fornito da e Org_1 prodotto da . Secondo i mattoni avevano Controparte_2 Pt_1 incominciato a “scortecciarsi”. L'impresa costruttrice aveva chiamato in causa la fornitrice dei laterizi, che a sua volta aveva esteso il contraddittorio a La società produttrice aveva Controparte_2 negato ogni responsabilità in quanto i vizi non erano dovuti al processo produttivo ma al successivo trattamento con prodotti idrorepellenti. Disposta una C.T.U., il Tribunale di Teramo aveva accertato la responsabilità della Il giudizio di Controparte_2 appello si era concluso con una riforma della decisione di primo grado e il rigetto delle domande di risarcimento del Pt_1
pag. 3/12 2. Nel corso della causa civile aveva inviato alla Procura Pt_1 della Repubblica di Teramo, al Ministro della Giustizia, al Presidente del Tribunale di Teramo, al Giudice istruttore della causa e agli Ordini forensi di appartenenza dei difensori (Ordini professionali di Teramo,
Pescara e Padova) un “atto polivalente di denuncia e querela”. Il
Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto aveva avviato nel gennaio 2018 un procedimento nei confronti degli odierni appellati, conclusosi in data 22 giugno 2018 con l'archiviazione della notizia di illecito disciplinare per manifesta infondatezza. Nel luglio 2020 gli avvocati avevano convenuto in giudizio chiedendo CP_1 Pt_1 che fosse accertata la sua condotta illecita e fosse condannato al risarcimento dei danni.
3. L'appellante lamenta: Parte_1
3.1 con il primo motivo di appello, la motivazione meramente apparente con conseguente nullità della sentenza di primo grado, per essersi limitato il giudice ad aderire acriticamente alle considerazioni degli attori, riportando in sentenza un esteso stralcio dei loro atti difensivi;
3.2 con il secondo motivo, l'erroneità e illogicità della motivazione, in quanto il giudice di primo grado ha errato nel valutare le prove documentali e la C.T.U. espletata nel giudizio davanti al Tribunale di
Teramo che aveva, diversamente da quanto asserito dal Tribunale di
Padova, riconosciuto l'esistenza dei vizi, tanto che il aveva Parte_3 visto accogliere le proprie ragioni nel giudizio di primo grado;
pag. 4/12 3.3 con il terzo motivo, il mancato riconoscimento delle esimenti di cui agli artt. 598 e 599 c.p. nonché l'errata applicazione dell'art. 595
c.p.; l'illogicità della motivazione, l'erronea lettura degli atti di causa e la violazione del principio “Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet”. Parte appellante nega che le espressioni utilizzate dal nell'atto di denuncia abbiano carattere diffamatorio Pt_1 nonostante siano venute a conoscenza degli addetti allo smistamento della corrispondenza nei diversi uffici ai quali l'esposto era stato inviato. Le presunte offese risultavano pertinenti con quanto accaduto nel corso del giudizio e collegate all'oggetto della causa, anche se non rispondenti a verità o dettate da motivi personali di risentimento dell'offensore. Sostiene inoltre l'appellante che i due professionisti non avevano dimostrato la responsabilità del né Pt_1
l'inapplicabilità delle scriminanti di cui agli artt. 598 e 599 c.p.. Il giudice avrebbe dovuto valutare l'obiettiva capacità offensiva della terminologia usata, poiché non ogni espressione sgradevole può ritenersi diffamatoria, particolarmente in un contesto litigioso. Da ultimo, contesta anche la quantificazione del danno.
4. Gli avvocati hanno replicato che le ragioni della CP_1 decisione risultano in modo chiaro ed esaustivo. Osservano che il
Tribunale di Padova ha liquidato il danno nella somma di € 8.000,00 in favore di ciascuno dei professionisti anziché nella maggior somma richiesta, a riprova che non vi è stata un'acritica adesione alle domande attoree. L'unica questione rilevante è la natura diffamatoria delle accuse del agli avvocati e non il merito della causa Pt_1 radicata avanti al Tribunale di Teramo, in ogni caso, conclusasi in favore dei loro assistiti. Le espressioni offensive non sono state proferite dal negli atti di causa e pertanto non avevano Pt_1
pag. 5/12 alcuna utilità né erano funzionali alla difesa. La gravità era tale da travalicare la materia del contendere. La scriminante di cui all'art. 598 c.p. era stata invocata per la prima volta nella comparsa conclusionale di primo grado e l'applicazione della scriminante di cui all'art. 599 c.p. solo con l'atto di citazione in appello. Era il a Pt_1 dover provare la sussistenza degli elementi costitutivi delle asserite scriminanti e non gli avvocati a doverne dimostrare l'inesistenza.
5. Il primo motivo di appello sulla apparente motivazione della sentenza non è fondato. Pur riportando ampi stralci degli atti difensivi degli attori, la sentenza di primo grado risulta sufficientemente motivata. L'originalità dei contenuti e delle modalità espositive non è requisito necessario di una sentenza (cfr. Cass., s.u., sent. n. 642 del
2015). Le circostanze poste a fondamento del giudizio di responsabilità per il fatto illecito commesso sono correttamente individuate e l'iter logico seguito ai fini della decisione perfettamente comprensibile. La condotta di è descritta a pag. 3 Parte_1 della motivazione;
il contenuto dell'atto diffuso a pag. 5, 6 e 8; il giudizio sul carattere diffamatorio è espresso a pag. 9 e 10 e le conseguenze pregiudizievoli sono precisate a pag. 10 e 11.
6. Anche il secondo motivo d'appello sull'errata valutazione dei fatti è infondato.
6.1 Il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti pag. 6/12 attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica. Sussiste il requisito della comunicazione con più persone atto ad integrare il delitto di diffamazione nella condotta di colui che invii una lettera denigratoria al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare), che deve essere "ex lege" portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi;
in tal caso, tuttavia, occorre valutare la possibile sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. o della causa di non punibilità ex art. 598 c.p. (cfr.
Cass., sez. 5 pen., sent. n. 23222 del 2011). Non integra una diffamazione un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., "sub specie" di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche (cfr. Cass., sez. 5 pen., sent. n.
42576 del 2016). Invece, anche l'uso distorto ed improprio di un esposto, che si ha qualora esso abbia non la funzione di denunciare un fatto di rilevanza penale o disciplinare ma la finalità ulteriore di strumento di dissuasione nei confronti del denunciato rispetto allo svolgimento di un'attività non voluta dal querelante esula dai confini dell'esercizio del diritto e assume valenza diffamatori (cfr. Cass., sez.
3, sent. n. 11635 del 2014, con riferimento a una querela).
pag. 7/12 6.2 Nella denuncia - esposto lamenta che negli Parte_1 scritti difensivi della causa civile gli avvocati avevano CP_1 evidenziato che i mattoni erano stati trattati con idrorepellenti, tra l'altro richiamando le dichiarazioni di Evidenziato che Testimone_1 non vengono riportati fatti circostanziati che pongano in discussione che gli avvocati si fossero limitati a tutelare la posizione della società assistita, la questione controversa nel processo avanti il Tribunale di
Teramo e l'esito di quel giudizio perdono di rilevanza. Rientrava nella diligenza professionale degli avvocati porre in risalto tutte le CP_1 prove favorevoli alla loro assistita e contestare quelle introdotte dalla controparte. Le espressioni utilizzate nell'atto comunicato a diverse autorità dal esorbitano dal diritto di critica perché, senza Pt_1 chiarire fatti specifici attribuibili ai professionisti che potrebbero integrare un illecito disciplinare o reati, non rispettano il requisito della continenza, intesa come moderazione espressiva. Con l'utilizzo di toni sproporzionatamente scandalizzati e sdegnati, si risolvono in un'invettiva, in generiche accuse di mala fede e in offese gratuite.
Nell'atto diffuso del Santucci si fa riferimento a:
- “abusivismo doloso con falso ideologico e materiale da parte dei difensori di parti convenute in giudizio, con calunnia nei confronti dell'attore”;
- “calunnia, abuso della professione, falso ideologico e materiale in atti giudiziari”;
- “[gli avvocati] parlando di mala giustizia loro stessi sono i primi ad approfittarne 'sguazzandovi dentro' al fine di articolare le loro menzogne attaccando ogni persona anche nella sfera personale e senza alcuna prova certa e senza dignità morale e professionale con
pag. 8/12 presunzione di impunità seminando il germe dell'illecito da propagare anche nelle aule dei Tribunali”;
-“[…] da avvocati devono imparare che non si attacca e né si calunnia una persona senza prove dirette documentali indelebili, perché così è troppo facile patrocinare una causa facendo scorribande laterali sul campo penale con la presunzione di farla comunque franca
[…].”
7. Il terzo motivo di appello sull'errata applicazione degli artt.
595, 598 e 599 c.p. e sulla violazione del principio iudex iuxta alligata et probata iudicare debet è parimenti destituito di fondamento. La divulgazione dello scritto offensivo integra un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. e giustifica la domanda di risarcimento del danno.
7.1. Per quanto evidenziato esaminando il secondo motivo, il comportamento di ha carattere diffamatorio. Parte_1
L'esimente dell'art. 598 c.p., circa le offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative, e la scusante dell'articolo 599, comma 2, c.p. sulla provocazione, non sono applicabili.
L'art. 598 c.p. si applica se le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta (Cass., sez.
5 pen., sent. n. 2507 del 2016). L'esimente non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce (Cass., sez. 5 pen.,
pag. 9/12 sent. n. 39486 del 2018, con riferimento a un imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva istruito centinaia di cause basate sul mendacio e definendolo “sua falsità”). Gli insulti agli avvocati sono rivolti alle loro persone e al modo di svolgere la CP_1 professione, prendono solo a pretesto l'oggetto della causa e non sono nemmeno contenuti in uno scritto rivolto unicamente al giudice istruttore della causa civile.
Una provocazione si configura in presenza di un comportamento contrario alle norme giuridiche ovvero all'insieme delle regole sociali vigenti in un contesto di civile convivenza (Cass., sez. 5 pen., sent. n.
43637 del 2015 e Cass., sez. 5 pen., sent. n. 21455 del 2009). La disciplina della provocazione non è invocabile per mancanza del requisito del “fatto ingiusto altrui”. Un difensore, che sostiene in giudizio le ragioni del proprio assistito, adempie al contratto di patrocinio e garantisce alla parte il diritto di difesa.
7.2 Non è in discussione che il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non sia "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze della lesione. A livello presuntivo assumono rilevanza quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass., sez. 6-3, ord. n. 8861 del 2021 e Cass., sez.
3, ord. n. 25420 del 2017). Nel caso in esame erano peraltro state allegate circostanze che inducono a ritenere che il danno non patrimoniale, necessariamente da liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., non fosse stato determinato in misura sproporzionata per eccesso. Era chiaramente stato allegato che per pag. 10/12 effetto dello scritto diffamatorio i due legali si erano trovati nella necessità di doversi difendere in un procedimento disciplinare.
Nell'ambito dei criteri che consentono di valutare la gravità della condotta diffamatoria, rilevano le seguenti circostanze: a) la condotta diffamatoria ha colpito la sfera professionale dei due avvocati;
b) si è risolta in scomposte e gratuite offese per porre in discussione la correttezza dei legali nello svolgimento del loro mandato;
c) la genericità delle accuse rendeva impossibile una puntuale difesa;
d) lo scritto è stato trasmesso a più autorità per assicurarne un'ampia diffusione;
e) ha avuto delle conseguenze nel contesto lavorativo per l'apertura di un procedimento disciplinare;
f) non era stato allegato che la reputazione delle persone offese fosse già compromessa per qualche altro motivo;
g) non vi è stato alcun tentativo da parte dell'offensore di porre rimedio alla propria condotta ma semmai il danneggiante ha rivendicato di essersi comportato correttamente.
8. L'appello deve essere respinto. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate applicando i parametri del D.M. n. 144 del 2014, nella somma di € 3.966,00 (€ 1.134,00 per la fase di studio + € 921,00 per la fase introduttiva + € 1.911,00 per la fase decisionale), seguendo i valori medi dello scaglione di riferimento.
9. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_4 CP_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Padova 23 Parte_2 gennaio 2023 n. 130/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2. condanna a corrispondere agli avvocati Parte_5
e le spese del presente grado CP_1 Parte_2 di giudizio, liquidate nella somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A.;
3. è obbligato a versare un ulteriore importo Controparte_5
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n.
115.
Venezia, 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Giovanna Sanfratello Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 455/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Monia Terzilli e dall'avv. Gabriella Di Cesare
(P.E.C. , elettivamente Email_1 domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Via Palombieri n.
32, San Nicolò a Tordino (Te)
PARTE APPELLANTE contro
(C.F.: ), il quale si avvale CP_1 C.F._2 della facoltà di difesa personale ex art. 86 c.p.c. e Parte_2
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv.
[...] C.F._3
(P.E.C.: e CP_1 Email_2 domiciliato presso il suo studio in P.zza Vittoria n. 6/3,
Camposampiero (PD)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova 23 gennaio 2023 n. 130/2023
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: piaccia a Codesta Ecc.ma
Corte d'Appello, disattesa ogni contraria e/o diversa istanza, 1) IN
VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) NEL MERITO, rilevare e dichiarare l'insussistenza di qualunque volontà offensiva da parte del
Sig. , quando ha in buona fede scritto l'atto Parte_1 richiamato dagli appellati, per le ragioni evidenziate alla lettera c) della pag. 5 che precede ed alla lettera D) della stessa pagina 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta datata 31.07.2020 e per l'effetto accogliere il presente gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente la domanda avanzata dagli appellati
(recte: attori) perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto. In ogni caso, accogliere il presente gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente la domanda avanzata dagli appellati (recte: attori) perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto condannare gli appellati al risarcimento del danno non patrimoniale anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.. Con vittoria di spese non imponibili e compensi forensi del doppio grado di giudizio
CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI: CONCLUDONO NEL MERITO: ogni contraria istanza reietta e disattesa, respingersi l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e confermarsi la sentenza impugnata. Rigettarsi la domanda di condanna degli appellati ex art.
pag. 2/12 96 c.p.c. in quanto palesemente infondata in fatto e diritto. IN OGNI
CASO: Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio e distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: Laddove necessario, ammettersi le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. del 20/9/2021
MOTIVAZIONE
1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Padova ha condannato ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni nei Parte_1 confronti degli avvocati e , Parte_2 CP_1 liquidandolo nella somma di € 8.000,00 in favore di ciascuno dei legali.
Gli avvocati avevano difeso in una causa CP_1 Controparte_2 civile avanti al Tribunale di Teramo. aveva Parte_1 convenuto in giudizio le imprese di e di Controparte_3 [...] per i vizi di un rivestimento con mattoni faccia a vista di CP_4 un'abitazione. Il materiale era stato fornito da e Org_1 prodotto da . Secondo i mattoni avevano Controparte_2 Pt_1 incominciato a “scortecciarsi”. L'impresa costruttrice aveva chiamato in causa la fornitrice dei laterizi, che a sua volta aveva esteso il contraddittorio a La società produttrice aveva Controparte_2 negato ogni responsabilità in quanto i vizi non erano dovuti al processo produttivo ma al successivo trattamento con prodotti idrorepellenti. Disposta una C.T.U., il Tribunale di Teramo aveva accertato la responsabilità della Il giudizio di Controparte_2 appello si era concluso con una riforma della decisione di primo grado e il rigetto delle domande di risarcimento del Pt_1
pag. 3/12 2. Nel corso della causa civile aveva inviato alla Procura Pt_1 della Repubblica di Teramo, al Ministro della Giustizia, al Presidente del Tribunale di Teramo, al Giudice istruttore della causa e agli Ordini forensi di appartenenza dei difensori (Ordini professionali di Teramo,
Pescara e Padova) un “atto polivalente di denuncia e querela”. Il
Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto aveva avviato nel gennaio 2018 un procedimento nei confronti degli odierni appellati, conclusosi in data 22 giugno 2018 con l'archiviazione della notizia di illecito disciplinare per manifesta infondatezza. Nel luglio 2020 gli avvocati avevano convenuto in giudizio chiedendo CP_1 Pt_1 che fosse accertata la sua condotta illecita e fosse condannato al risarcimento dei danni.
3. L'appellante lamenta: Parte_1
3.1 con il primo motivo di appello, la motivazione meramente apparente con conseguente nullità della sentenza di primo grado, per essersi limitato il giudice ad aderire acriticamente alle considerazioni degli attori, riportando in sentenza un esteso stralcio dei loro atti difensivi;
3.2 con il secondo motivo, l'erroneità e illogicità della motivazione, in quanto il giudice di primo grado ha errato nel valutare le prove documentali e la C.T.U. espletata nel giudizio davanti al Tribunale di
Teramo che aveva, diversamente da quanto asserito dal Tribunale di
Padova, riconosciuto l'esistenza dei vizi, tanto che il aveva Parte_3 visto accogliere le proprie ragioni nel giudizio di primo grado;
pag. 4/12 3.3 con il terzo motivo, il mancato riconoscimento delle esimenti di cui agli artt. 598 e 599 c.p. nonché l'errata applicazione dell'art. 595
c.p.; l'illogicità della motivazione, l'erronea lettura degli atti di causa e la violazione del principio “Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet”. Parte appellante nega che le espressioni utilizzate dal nell'atto di denuncia abbiano carattere diffamatorio Pt_1 nonostante siano venute a conoscenza degli addetti allo smistamento della corrispondenza nei diversi uffici ai quali l'esposto era stato inviato. Le presunte offese risultavano pertinenti con quanto accaduto nel corso del giudizio e collegate all'oggetto della causa, anche se non rispondenti a verità o dettate da motivi personali di risentimento dell'offensore. Sostiene inoltre l'appellante che i due professionisti non avevano dimostrato la responsabilità del né Pt_1
l'inapplicabilità delle scriminanti di cui agli artt. 598 e 599 c.p.. Il giudice avrebbe dovuto valutare l'obiettiva capacità offensiva della terminologia usata, poiché non ogni espressione sgradevole può ritenersi diffamatoria, particolarmente in un contesto litigioso. Da ultimo, contesta anche la quantificazione del danno.
4. Gli avvocati hanno replicato che le ragioni della CP_1 decisione risultano in modo chiaro ed esaustivo. Osservano che il
Tribunale di Padova ha liquidato il danno nella somma di € 8.000,00 in favore di ciascuno dei professionisti anziché nella maggior somma richiesta, a riprova che non vi è stata un'acritica adesione alle domande attoree. L'unica questione rilevante è la natura diffamatoria delle accuse del agli avvocati e non il merito della causa Pt_1 radicata avanti al Tribunale di Teramo, in ogni caso, conclusasi in favore dei loro assistiti. Le espressioni offensive non sono state proferite dal negli atti di causa e pertanto non avevano Pt_1
pag. 5/12 alcuna utilità né erano funzionali alla difesa. La gravità era tale da travalicare la materia del contendere. La scriminante di cui all'art. 598 c.p. era stata invocata per la prima volta nella comparsa conclusionale di primo grado e l'applicazione della scriminante di cui all'art. 599 c.p. solo con l'atto di citazione in appello. Era il a Pt_1 dover provare la sussistenza degli elementi costitutivi delle asserite scriminanti e non gli avvocati a doverne dimostrare l'inesistenza.
5. Il primo motivo di appello sulla apparente motivazione della sentenza non è fondato. Pur riportando ampi stralci degli atti difensivi degli attori, la sentenza di primo grado risulta sufficientemente motivata. L'originalità dei contenuti e delle modalità espositive non è requisito necessario di una sentenza (cfr. Cass., s.u., sent. n. 642 del
2015). Le circostanze poste a fondamento del giudizio di responsabilità per il fatto illecito commesso sono correttamente individuate e l'iter logico seguito ai fini della decisione perfettamente comprensibile. La condotta di è descritta a pag. 3 Parte_1 della motivazione;
il contenuto dell'atto diffuso a pag. 5, 6 e 8; il giudizio sul carattere diffamatorio è espresso a pag. 9 e 10 e le conseguenze pregiudizievoli sono precisate a pag. 10 e 11.
6. Anche il secondo motivo d'appello sull'errata valutazione dei fatti è infondato.
6.1 Il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti pag. 6/12 attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica. Sussiste il requisito della comunicazione con più persone atto ad integrare il delitto di diffamazione nella condotta di colui che invii una lettera denigratoria al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare), che deve essere "ex lege" portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi;
in tal caso, tuttavia, occorre valutare la possibile sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. o della causa di non punibilità ex art. 598 c.p. (cfr.
Cass., sez. 5 pen., sent. n. 23222 del 2011). Non integra una diffamazione un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., "sub specie" di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche (cfr. Cass., sez. 5 pen., sent. n.
42576 del 2016). Invece, anche l'uso distorto ed improprio di un esposto, che si ha qualora esso abbia non la funzione di denunciare un fatto di rilevanza penale o disciplinare ma la finalità ulteriore di strumento di dissuasione nei confronti del denunciato rispetto allo svolgimento di un'attività non voluta dal querelante esula dai confini dell'esercizio del diritto e assume valenza diffamatori (cfr. Cass., sez.
3, sent. n. 11635 del 2014, con riferimento a una querela).
pag. 7/12 6.2 Nella denuncia - esposto lamenta che negli Parte_1 scritti difensivi della causa civile gli avvocati avevano CP_1 evidenziato che i mattoni erano stati trattati con idrorepellenti, tra l'altro richiamando le dichiarazioni di Evidenziato che Testimone_1 non vengono riportati fatti circostanziati che pongano in discussione che gli avvocati si fossero limitati a tutelare la posizione della società assistita, la questione controversa nel processo avanti il Tribunale di
Teramo e l'esito di quel giudizio perdono di rilevanza. Rientrava nella diligenza professionale degli avvocati porre in risalto tutte le CP_1 prove favorevoli alla loro assistita e contestare quelle introdotte dalla controparte. Le espressioni utilizzate nell'atto comunicato a diverse autorità dal esorbitano dal diritto di critica perché, senza Pt_1 chiarire fatti specifici attribuibili ai professionisti che potrebbero integrare un illecito disciplinare o reati, non rispettano il requisito della continenza, intesa come moderazione espressiva. Con l'utilizzo di toni sproporzionatamente scandalizzati e sdegnati, si risolvono in un'invettiva, in generiche accuse di mala fede e in offese gratuite.
Nell'atto diffuso del Santucci si fa riferimento a:
- “abusivismo doloso con falso ideologico e materiale da parte dei difensori di parti convenute in giudizio, con calunnia nei confronti dell'attore”;
- “calunnia, abuso della professione, falso ideologico e materiale in atti giudiziari”;
- “[gli avvocati] parlando di mala giustizia loro stessi sono i primi ad approfittarne 'sguazzandovi dentro' al fine di articolare le loro menzogne attaccando ogni persona anche nella sfera personale e senza alcuna prova certa e senza dignità morale e professionale con
pag. 8/12 presunzione di impunità seminando il germe dell'illecito da propagare anche nelle aule dei Tribunali”;
-“[…] da avvocati devono imparare che non si attacca e né si calunnia una persona senza prove dirette documentali indelebili, perché così è troppo facile patrocinare una causa facendo scorribande laterali sul campo penale con la presunzione di farla comunque franca
[…].”
7. Il terzo motivo di appello sull'errata applicazione degli artt.
595, 598 e 599 c.p. e sulla violazione del principio iudex iuxta alligata et probata iudicare debet è parimenti destituito di fondamento. La divulgazione dello scritto offensivo integra un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. e giustifica la domanda di risarcimento del danno.
7.1. Per quanto evidenziato esaminando il secondo motivo, il comportamento di ha carattere diffamatorio. Parte_1
L'esimente dell'art. 598 c.p., circa le offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative, e la scusante dell'articolo 599, comma 2, c.p. sulla provocazione, non sono applicabili.
L'art. 598 c.p. si applica se le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta (Cass., sez.
5 pen., sent. n. 2507 del 2016). L'esimente non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce (Cass., sez. 5 pen.,
pag. 9/12 sent. n. 39486 del 2018, con riferimento a un imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva istruito centinaia di cause basate sul mendacio e definendolo “sua falsità”). Gli insulti agli avvocati sono rivolti alle loro persone e al modo di svolgere la CP_1 professione, prendono solo a pretesto l'oggetto della causa e non sono nemmeno contenuti in uno scritto rivolto unicamente al giudice istruttore della causa civile.
Una provocazione si configura in presenza di un comportamento contrario alle norme giuridiche ovvero all'insieme delle regole sociali vigenti in un contesto di civile convivenza (Cass., sez. 5 pen., sent. n.
43637 del 2015 e Cass., sez. 5 pen., sent. n. 21455 del 2009). La disciplina della provocazione non è invocabile per mancanza del requisito del “fatto ingiusto altrui”. Un difensore, che sostiene in giudizio le ragioni del proprio assistito, adempie al contratto di patrocinio e garantisce alla parte il diritto di difesa.
7.2 Non è in discussione che il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non sia "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze della lesione. A livello presuntivo assumono rilevanza quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass., sez. 6-3, ord. n. 8861 del 2021 e Cass., sez.
3, ord. n. 25420 del 2017). Nel caso in esame erano peraltro state allegate circostanze che inducono a ritenere che il danno non patrimoniale, necessariamente da liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., non fosse stato determinato in misura sproporzionata per eccesso. Era chiaramente stato allegato che per pag. 10/12 effetto dello scritto diffamatorio i due legali si erano trovati nella necessità di doversi difendere in un procedimento disciplinare.
Nell'ambito dei criteri che consentono di valutare la gravità della condotta diffamatoria, rilevano le seguenti circostanze: a) la condotta diffamatoria ha colpito la sfera professionale dei due avvocati;
b) si è risolta in scomposte e gratuite offese per porre in discussione la correttezza dei legali nello svolgimento del loro mandato;
c) la genericità delle accuse rendeva impossibile una puntuale difesa;
d) lo scritto è stato trasmesso a più autorità per assicurarne un'ampia diffusione;
e) ha avuto delle conseguenze nel contesto lavorativo per l'apertura di un procedimento disciplinare;
f) non era stato allegato che la reputazione delle persone offese fosse già compromessa per qualche altro motivo;
g) non vi è stato alcun tentativo da parte dell'offensore di porre rimedio alla propria condotta ma semmai il danneggiante ha rivendicato di essersi comportato correttamente.
8. L'appello deve essere respinto. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate applicando i parametri del D.M. n. 144 del 2014, nella somma di € 3.966,00 (€ 1.134,00 per la fase di studio + € 921,00 per la fase introduttiva + € 1.911,00 per la fase decisionale), seguendo i valori medi dello scaglione di riferimento.
9. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_4 CP_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Padova 23 Parte_2 gennaio 2023 n. 130/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2. condanna a corrispondere agli avvocati Parte_5
e le spese del presente grado CP_1 Parte_2 di giudizio, liquidate nella somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A.;
3. è obbligato a versare un ulteriore importo Controparte_5
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n.
115.
Venezia, 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
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