Accoglimento
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/07/2025, n. 5953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5953 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05953/2025REG.PROV.COLL.
N. 00862/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 862 del 2025, proposto dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Vibo Valentia - Ufficio Territoriale per il Governo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
la signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di -OMISSIS-, in persona della Commissione Straordinaria, rappresentato e difeso dall’avvocato Leonardo Iamundo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione prima, n. 1697 del 2 dicembre 2024, resa tra le parti, concernente un’interdittiva antimafia e la conseguente revoca di segnalazioni certificate di inizio attività.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS-;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati Demetrio Verbaro, per delega dell'avvocato Giovanni Vecchio, e Gilda Martire, per delega dell'avvocato Leonardo Iamundo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS-, in qualità di titolare dell’impresa individuale nel settore del commercio, è risultata destinataria di una interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Vibo Valentia con provvedimento n. 14535 del 28 marzo 2024, nonché della determinazione n. 147 del 2 aprile 2024 del Comune di -OMISSIS- di revoca delle segnalazioni certificate di inizio attività.
1.1. In particolare, l’informativa antimafia è stata emanata, a seguito di contraddittorio, perché la signora -OMISSIS-è figlia del signor -OMISSIS-, detenuto quale promotore e capo dell’omonima cosca ‘ndranghetistica attiva nel territorio di -OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché alleato del clan -OMISSIS-, ed è sorella della signora -OMISSIS-, attinta a sua volta da un’informazione interdittiva divenuta inoppugnabile (coniuge quest’ultima del signor -OMISSIS-, pluripregiudicato per i reati di favoreggiamento personale aggravato, associazione di tipo mafioso, rapina, riciclaggio e ricettazione). La signora -OMISSIS-è stata inoltre coniugata con -OMISSIS-, pluripregiudicato per i reati di associazione mafiosa, usura ed estorsione, nonché esponente della cosca di cui è promotore il padre della stessa.
1.2. In sostanza, secondo la Prefettura sarebbe stato configurabile un modello clanico con dirette interferenze anche sulla gestione dell’impresa individuale.
1.3. Successivamente all’adozione dell’interdittiva, il Comune di -OMISSIS- ha adottato un provvedimento di revoca di talune segnalazioni di inizio attività relative alla stessa ditta individuale e connesse ad un ufficio procacciatori di affari, ad una cartoleria, ad un’attività di noleggio imbarcazioni e diving .
2. Contro il provvedimento interdittivo e la determinazione di revoca del Comune, la signora -OMISSIS- ha proposto ricorso al Tar di Catanzaro, che con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il gravame, condannando l’Amministrazione degli Interni al pagamento delle spese di giudizio.
2.1. Secondo lo stesso Tribunale, i legami familiari indicati nel provvedimento interdittivo non sarebbero stati supportati da concreti riscontri su tentativi di ingerenza nell’attività imprenditoriale. Più nel dettaglio, il pericolo di permeabilità criminale nella gestione dell’attività derivante dai rapporti della ricorrente con l’ ex coniuge -OMISSIS- dovevano ritenersi elisi dalla incontestata attestazione che quest’ultimo è attualmente un collaboratore di giustizia e dall’ulteriore rilievo che il medesimo aveva avviato un’attività in proprio. Quanto al legame parentale con il padre, non vi sarebbero state circostanze idonee a comprovare un rapporto in atto con lo stesso, né uno stato di soggezione della ricorrente o forme di ingerenza o condizionamento nella gestione dell’impresa. Infine, l’adozione di un’informativa interdittiva nei confronti della società della sorella della ricorrente non sarebbe stata elemento da cui far discendere, in assenza di cointeressenze economiche ed imprenditoriali, una permeabilità dell’attività di impresa al condizionamento mafioso.
3. Il Ministro dell’Interno e la Prefettura di Vibo Valentia hanno impugnato la suddetta sentenza prospettando i seguenti motivi di censura.
3.1. Dall’attività istruttoria espletata dall’Amministrazione sarebbero emerse una serie di specifiche circostanze, anche ulteriori ai semplici rapporti di parentela, compiutamente riportate nella motivazione del provvedimento interdittivo. In particolare:
i) l’appellata è figlia di -OMISSIS-, attualmente detenuto in quanto promotore e direttore dell’omonima cosca ‘ndranghetistica attiva nel territorio di -OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché indispensabile forte alleato dell’articolazione di ‘ndrangheta, operante nelle aree territoriali -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-;
ii) la signora -OMISSIS- è altresì figlia di una donna la quale risulta menzionata in una nota operazione di polizia, dalla quale emergono elementi indiziari circa la vicinanza della stessa alle cosche locali, ed è sorella di -OMISSIS-, la quale risulta legale rappresentante di una ditta attinta da interdittiva.
iii) la ricorrente è stata inoltre coniugata con -OMISSIS- un pluripregiudicato per i reati di associazione mafiosa, usura ed estorsione, nonché esponente intraneo della cosca di cui è promotore il padre della stessa. Quest’ultimo è poi titolare di una ditta individuale, attualmente inattiva, avente ad oggetto la stessa attività svolta dalla ditta della ricorrente, presso la quale ha trasferito il domicilio;
iv) in diversi controlli di polizia i due ex coniugi sono stati rinvenuti a bordo di un’autovettura della ricorrente, circostanza che sembrano far emergere una volontaria strategia di entrambi per sottrarsi all’eventuale applicazione di misure cautelari, sicché si può ragionevolmente ritenere, che pur essendo venuto (formalmente) meno il rapporto di coniugio, non altrettanto possa dirsi per il legame affettivo e d’affari tra i due ex coniugi, uniti anche da una comunanza di interessi economici, come altresì facilmente intuibile dalla circostanza che l’attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente è risultata, di fatto, gestita prevalentemente dall’ ex coniuge;
v) la ditta dello -OMISSIS-risulta attualmente inattiva con la conseguenza che non può effettuare delle vendite o erogare dei servizi fintanto non viene dichiarata l’inizio dell’attività. Quanto sopra fa presumere che la costituzione da parte dello -OMISSIS-di una ditta individuale sia meramente formale e che sia volta ad eludere le disposizioni antimafia. Infatti, oltre all’esistenza di un presumibile reale legame tra gli stessi, è altresì emersa, dal decreto di fermo di indiziato di delitto emesso nell’ambito di una recente operazione di polizia, una comunanza di interessi economici, considerato che l’attività imprenditoriale svolta dalla titolare della ditta in questione è risultata di fatto gestita prevalentemente dall’ ex coniuge;
vi) agli atti della Prefettura risulta comunque che -OMISSIS- -OMISSIS-, già collaboratore di giustizia, ha interrotto ogni forma di collaborazione a partire dall’anno 2008.
3.2. Nel caso di specie, secondo le Amministrazioni appellanti, per come ampiamente evincibile dalla motivazione del provvedimento impugnato, dalla relazione prefettizia in atti, dalle note fatte pervenire dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed attraverso il sistema informativo interforze, è emersa l’esistenza di gravi e peculiari elementi di controindicazione che hanno messo in evidenza una serie di circostanze tali da fare ritenere, secondo la logica probabilistica tipica delle interdittive antimafia, sussistente il rischio di permeabilità dell’impresa agli interessi della criminalità di stampo mafioso.
3.3. Infine, il profilo soggettivo dell’appellata avrebbe dovuto essere collegato allo specifico contesto locale e parentale nel quale egli è inserito. Il contesto locale è quello del Comune di -OMISSIS-, oggetto di un provvedimento di scioglimento disposto con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art.143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 del 30 aprile 2024.
4. L’appellata si è costituita in giudizio il 21 febbraio 2025, chiedendo il rigetto del ricorso e depositando documenti.
5. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio il 26 febbraio 2025, depositando anche un appello incidentale (subordinato) con il quale ha chiesto anch’esso l’annullamento della sentenza impugnata dall’Amministrazione degli interni.
6. Nella camera di consiglio del 27 febbraio 2025 l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, è stata rinviata al merito.
7. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 22 maggio 2025, senza che le parti abbiano insistito per la trattazione della domanda cautelare.
8. L’appello è fondato.
9. Va preliminarmente osservato che il gravame si caratterizza per il fatto di poggiare su di un duplice assioma, quello per cui la valutazione del pericolo di infiltrazione deriva dagli stretti legami familiari e dalla situazione territoriale in cui gli stessi si collocano e quello relativo alla consistenza dei rapporti di cointeressenza della titolare della ditta appellata con l’ex coniuge.
10. Quanto ai rapporti familiari va rilevato che può ritenersi ragionevole un inducente contesto familiare della titolare della ditta appellata caratterizzato dalla figura del padre -OMISSIS-, capo dell’omonima cosca ‘ndranghetistica attiva nel territorio di -OMISSIS- e -OMISSIS-, e dalla sorella, destinataria a sua volta da un’informazione interdittiva divenuta inoppugnabile. Tale rapporto di parentela, per le concrete modalità in cui si manifesta e per le caratteristiche del territorio, può ritenersi con ogni probabilità suscettibile di determinare effetti sulla conduzione dell’impresa e conseguentemente mettere la stessa in pericolo di condizionamento delle organizzazioni criminali.
10.1. Nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia si può infatti verificare una influenza reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza anche in relazione a soggetti esterni collegati con gli stessi familiari (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 16 maggio 2023, n. 4856).
10.2. Premessa la natura cautelare e preventiva del provvedimento di interdittiva antimafia, giova peraltro richiamare il principio, elaborato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui proprio quando dietro la singola realtà d’impresa vi è un nucleo familiare particolarmente compatto e coeso (come appunto nel caso di specie), è statisticamente più facile che coloro i quali sono apparentemente al di fuori delle singole realtà aziendali possano curarne la gestione o, comunque, interferire in quest’ultima facendo leva sui più stretti congiunti. È altrettanto noto che proprio il nucleo familiare “allargato”, ma unito nel curare gli “affari” di famiglia, è uno degli strumenti di cui più frequentemente si serve la criminalità organizzata di stampo mafioso per la penetrazione legale nell’economia, tanto è vero che l’NA RI (6 aprile 2018, n. 3), riprendendo la giurisprudenza della Sezione, ha ribadito che quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della “famiglia”, sicché in una “famiglia” mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l’influenza del “capofamiglia” e dell’associazione. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza, su un’area più o meno estesa, del controllo di una “famiglia” e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti. In sostanza, non può essere escluso che i rapporti familiari siano da soli in grado di supportare l’interdittiva, poiché la struttura familiare-clanica si accompagna a plurime evidenze di interessi economici comuni e con una regia non immune da condizionamenti mafiosi (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 7 novembre 2024, n. 8902).
10.3. D’altra parte, per l’interdittiva antimafia non è richiesta la prova dell'attualità delle infiltrazioni mafiose, dovendosi solo dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile, secondo il principio del “più probabile che non” il tentativo di ingerenza, o una concreta verosimiglianza dell'ipotesi di condizionamento sulla società da parte di soggetti uniti da legami con cosche mafiose, e dell'attualità e concretezza del rischio (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 22 maggio 2023, n. 5024).
10.4. L’interdittiva, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede quindi la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste. Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico - presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità
organizzata, dall'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri.
10.5. In relazione a questo profilo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento. In particolare, accanto ai vincoli parentali, sicuramente più che induttivi circa la presenza di un contesto familiare direttamente inserito in ambito ‘ndranghetistico, proprio la struttura unipersonale dell'impresa rappresenta un elemento di accentuata proclività all'infiltrazione, segnatamente laddove uno stretto congiunto (il padre) del titolare della stessa è stato indicato avere ruolo di vertice nella organizzazione di una cosca mafiosa ovvero le documentate frequentazioni dell’appellata con soggetti controindicati.
11. Il provvedimento interdittivo, come detto, si fonda anche sul rapporto della titolare della ditta appellata con il suo ex marito -OMISSIS- pluripregiudicato per i reati di associazione mafiosa, usura ed estorsione, nonché esponente intraneo della cosca di cui è promotore il suocero -OMISSIS-. L’istruttoria dell’Amministrazione ha evidenziato come alla data del preavviso dell’informativa interdittiva (nota Prefettura Vibo Valentia prot. 0031831 del 17 luglio 2023), -OMISSIS-, sebbene formalmente separato, aveva la residenza nella stessa abitazione della moglie in -OMISSIS- alla Via Stazione snc, dalla quale si è allontanato, per fissare una nuova residenza alla -OMISSIS-., solo a seguito delle contestazioni contenute nel preavviso di informazione antimafia. Dalla documentazione depositata in giudizio risulta inoltre che il legame di coniugio tra i due si è formalmente interrotto in data 6 novembre 2023, data di deposito della sentenza di divorzio, quindi solo a seguito del preavviso di informazione antimafia e che nella stessa data è stata registrata la costituzione di una ditta individuale dell’ ex coniuge, attualmente inattiva, avente ad oggetto la stessa attività svolta dalla ditta della ricorrente. Detta circostanza, unitamente a diversi controlli dei due ex coniugi, rinvenuti a bordo di un’autovettura della quale è proprietaria l’appellata, inducono a ritenere, per la concordanza e convergenza di una pluralità di gravi indizi che possa essere stata messa in atto una volontaria strategia di entrambi i coniugi per consentire alla ricorrente di sottrarsi all’applicazione dell’informativa.
11.1. Le circostanze sopra indicate possono dunque ben indentificare una relazione “pericolosa” che può assurgere ad indicatore sintomatico del rischio di influenza criminale che l’esercizio del potere interdittivo è destinato a prevenire.
12. Va rilevato, peraltro, che il provvedimento interdittivo ha dato conto anche di un controllo di polizia durante il quale la ricorrente è stata trovata insieme ad un soggetto, coinvolto in operazioni di polizia e prestanome del marito della sorella, -OMISSIS-, pluripregiudicato per i reati di favoreggiamento personale aggravato, associazione di tipo mafioso, rapina, riciclaggio e ricettazione.
13. In definitiva, quanto eccepito dalla ditta ricorrente in primo grado in ordine al difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato non trova riscontro dalla lettura complessiva del medesimo provvedimento, così come non possono ritenersi fondate le censure relative alla revoca del Comune di -OMISSIS- delle segnalazioni certificate di inizio attività, provvedimento quest’ultimo necessariamente conseguente all’adozione dell’interdittiva.
14. Per le ragioni sopra esposte l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
14.1. Di conseguenza, l’accoglimento dell’appello principale determina l’improcedibilità dell’appello incidentale del Comune di -OMISSIS-.
15. Tenuto conto dell’articolazione della controversia, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, respinge il ricorso di primo grado.
Dichiara improcedibile l’appello incidentale del Comune di -OMISSIS-.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti indicate nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.