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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Barbara Di Tonto ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 30144 del Ruolo Generale degli Af- fari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
, iure proprio e iure hereditatis, n.q. di erede di Parte_1 Per_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Luca Samuele
[...]
Cagnazzi n. 31 presso lo studio dell'avv. Pasquale Vassallo che lo rappresenta e difende come da procura versata in atti
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante, eletti- Controparte_1 vamente domiciliata in Napoli alla Via Saverio Altamura, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Bevilacqua, che la rappresenta e difen- de come da procura versata in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.12.2024, le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insi- stendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto di- sposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la conci-
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sa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e, comunque, sintetizzando lo svolgimento del pro- cesso).
Con atto di citazione regolarmente notificato , nella Parte_1 qualità di erede della SI.ra , lamentando di aver subi- Persona_1 to, iure proprio e iure hereditatis, le conseguenze dannose di un'errata esecuzione di una procedura diagnostica in quanto connotata da grave imperizia e negligenza, conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli, , n. q di legit- Controparte_1 timata passiva dell' struttura sa- Controparte_2 nitaria presso la quale la propria congiunta si era sottoposta a co- lonscopia diagnostica, chiedendo il risarcimento dei danni cagio- nati dalla malpractice medica
La convenuta , costituendosi, invocava il Controparte_1 rigetto della domanda attorea per inammissibilità ed infondatez- za.
L'attività istruttoria è consistita nell'acquisizione della CTU medi- co-legale espletata nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. r.g.n.25748/2020
Nel merito, la domanda avanzata dall' odierno attore è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Ed invero, al riguardo, devono anzitutto essere richiamati gli ap- prodi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, secondo cui la responsabilità dell'ente ospedaliero (o casa di cura) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., ol- tre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico professio- nale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario neces- sario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da co- stui effettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabilità con- trattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente (danneggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adem-
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pimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il
“contatto sociale” intercorso con la struttura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista rappresentato dall'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'esecuzione della prestazione sanitaria) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la prova dell'esatto adempimento ossia che la prestazione profes- sionale resa sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi lamentati siano stati determinati da un evento im- previsto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento, pur esi- stendo, non è stato nel caso concreto eziologicamente rilevante. (cfr. Cass. civ., 5128 del 26/2/2020, Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in par- ticolare, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento danno- so, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che mentre il creditore deve provare il nesso di causali- tà fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e ine- vitabile che ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (cfr. Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussi- stente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanita- rio e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta di- ligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verifi- cato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragione- vole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e al- ternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, nella fattispecie in esame, alla luce dei principi di diritto su richiamati, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata
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non possono ritenersi acclarati alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa di parte attrice nonché dell'accertamento peritale compiuto.
La relazione tecnica espletata a firma dei CCTTUU. dott.ri.
[...]
e ha evidenziato che: a) nel caso di CP_3 Controparte_4 specie, non sono ravvisabili profili di responsabilità del personale sanitario nell'esecuzione della prestazione sanitaria in relazione all'esecuzione della colonscopia cui si sottoponeva la paziente presso la struttura convenuta, attesa la correttezza e la congruità dei trattamenti sanitari erogati in base alla documentazione pro- dotta dall' attore;
b) la lesione colica conseguita alla procedura colonscopica ed il progressivo peggioramento delle condizioni cli- niche della paziente esitate nel decesso della stessa rientra nell'alveo delle conseguenze prevedibili ma non prevenibili della procedura endoscopica.
In considerazione delle esposte argomentazioni, i CC.TT.UU hanno concluso affermando che “fu realizzata una lesione a livello del sigma che richiese il ricorso ad intervento di emicolectomia e confezionamento di stomia secondo . Il decorso clinico Per_2 in oggetto si complicò ulteriormente per la concorrenza di pro- blematiche cardiocircolatorie, discoaugulative e metaboliche che condussero all'exitus la p. durante il ricovero in oggetto” ed han- no altresì precisato che “le coesistenti alterazioni anatomopato- logiche della paziente hanno determinato la rottura del colon in presenza dell'inevitabile stress distensivo di per sé correlato alla procedura endoscopica.”
La relazione tecnica - che si intende condividere per logicità, spe- cificità e congruenza – evidenzia, dunque, con chiarezza logica sulla base degli elementi clinici e documentali che caratterizzano la vicenda in oggetto, esaminati a posteriori, che si è verificata una lesione colica in conseguenza dell'inevitabile barotrauma, che si ha allorquando si procede all'insufflazione di aria nel corso del- la procedura (per determinare la distensione dell'organo da esa- minare) che agendo su un substrato anatomico già di per sé com- promesso (in quanto sede di una patologia ischemica cronica ria- cutizzata) ne ha determinato la rottura, di guisa che il peggiora- mento delle condizioni cliniche della paziente fino all'exitus non possa ascriversi all'operato dei sanitari della struttura convenuta e, in particolare, all'esecuzione della colonscopia effettuata dalla stessa paziente presso la struttura convenuta, considerato che la lesione colica è una complicanza prevedibile, ma non prevenibile della procedura endoscopica.
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I CCTTUU precisano, inoltre quanto segue: “merita rilievo che la le- sione fu prontamente intercettata dapprima mediante valuta- zione clinica da parte dell'Operatore della colonscopia e poi stru- mentalmente dall'esame TC addome praticato di lì a poco, così come furono tempestivi ed adeguati provvedimenti terapeutici chirurgici posti in atto per affrontare la complicanza verificatasi. In ultimo, merita rilievo che sull'infausto esito della vicenda in og- getto hanno inciso negativamente in misura determinate le pre- gresse inficiate condizioni generali in cui la paziente versava al momento del ricovero ospedaliero, nonché le plurime e gravi co- morbilità da cui era affetta. Dunque, ricapitolando alla luce di quanto sopra esposto deve convenirsi che nella condotta tecnica dei Sanitari del P.O. dei che praticarono la procedura CP_2 colonscopica cui venne sottoposto la SI. non sono ravvi- Pt_1 sabili profili di colpa improntata a negligenza, imprudenza e/o imperizia. Ne consegue che non sussistono presupposti medico- legali per poter ricondurre in senso causale il decesso della SI.ra ll'operato dei Sanitari della resistente ”. Pt_1 CP_5
Alla luce della documentazione clinica versata in atti, oggetto di attento esame da parte del Collegio Peritale, non è possibile rav- visare, quindi, profili di responsabilità del personale sanitario nell' esecuzione della colonscopia, posto che, la complicanza verifica- tasi debba essere considerata come un evento prevedibile, ma non prevenibile, in quanto strettamente riconducibile al rischio intrinseco che gravava sulla procedura medesima ed alle condi- zioni anatomiche della sede ove si realizzò la lesione, a fronte del- la quale, in ogni caso, il personale sanitario ha posto tempestiva- mente in essere tutte le opportune misure cautelari e procedure tecniche, seguendo le raccomandazioni di comportamento pro- spettate dalle Linee Guida sull'argomento.
Alla luce di tali considerazioni e, in particolare, della correttezza del complessivo iter clinico- diagnostico ed interventistico adot- tato dal personale sanitario in relazione alla procedura endosco- pica della colonscopia praticata alla paziente presso la struttura convenuta, non può dunque non evidenziarsi che l'exitus della paziente sia stato determinato da un evento non prevenibile, ve- rificatosi in presenza di gravi condizioni cliniche in cui versava la paziente già al momento del ricovero ospedaliero e della coesi- stenza di importanti comorbilità.
Questo Tribunale, alla luce di tali considerazioni, ritiene che alcu- na responsabilità sia ascrivibile all'operato dei sanitari che ese- guirono sulla paziente l'indagine diagnostica.
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In ragione dell'accertata assenza di profili di colpa medica del per- sonale sanitario in relazione all'esecuzione della prestazione sani- taria, la domanda risarcitoria avanzata dall'istante va rigettata.
Non sono altresì ravvisabili, nella fattispecie, profili di responsabi- lità del personale sanitario per l'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente derivante dal mancato con- senso informato in ordine alle conseguenze ed ai rischi legati all'espletamento della procedura endoscopica effettuata, risul- tando in atti la sottoscrizione da parte della paziente di un valido atto di consenso informato. Dalla documentazione allegata emerge, infatti, chiaramente che la paziente sia stata preventi- vamente edotta in ordine alle conseguenze e ai rischi legati all'espletamento della “colonscopia” e che vi abbia prestato espresso consenso.
Ciò detto, l'attore, pur lamentando l'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione della propria congiunta per effetto della mancata informazione circa le conseguenze derivanti dalla sot- toposizione alla suddetta procedura colonscopica, non offre al- cuna indicazione relativa ad un ipotetico contegno alternativo cui la paziente si sarebbe eventualmente determinata, una volta ri- cevuta un'informativa esaustiva.
Ed anche la prova del nesso causale tra omessa informativa e danno (alla salute e alla libertà di autodeterminazione) grava sul paziente, in ossequio al principio della causalità giuridica cristal- lizzato nel disposto di cui all'art. 1223 c.c.
In tal senso va richiamato l'orientamento costante della Corte di Cassazione, secondo cui “in presenza di un atto medico corretta- mente eseguito senza la previa acquisizione del consenso infor- mato, dal quale comunque siano derivate conseguenze pregiudi- zievoli per la salute del paziente, spetta a quest'ultimo dare pro- va, anche presuntivamente, che ove correttamente informato non avrebbe acconsentito all'intervento o che comunque, se de- bitamente informato, avrebbe vissuto il periodo post operatorio con una più serena predisposizione ad accettarne le conseguen- ze. In mancanza di tale prova, non può ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute (Cass. Sentenza nr 2369/2017).
Pertanto, nel caso di specie, alcuna lesione del diritto all'autodeterminazione risulta specificamente allegata né prova- ta dalla parte istante, sicché la relativa domanda va rigettata.
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Le considerazioni finora sviluppate risultano valevoli ad assorbire ogni altra questione preliminare di rito (mediazione) e di merito, in ragione del cd. criterio della “ragione più liquida”, atteso che, co- me chiarito dalla giurisprudenza di merito, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logica- mente subordinata, senza che sia necessario esaminare previa- mente tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di eco- nomia processuale e da esigenze di celerità anche costituzional- mente protette (cfr. Cass. civ., n. 363 del 09/01/2019 secondo cui
“In applicazione del principio processuale della "ragio- ne più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia ne- cessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coe- renza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” nonché Cass. civ., Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019, se- condo cui “l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida")
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da disposi- tivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento cal- colato sulla base dell'importo di cui in domanda (scaglione da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00) ai valori minimi stante la 'parti- colarità del caso esaminato in parte motiva, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte at- trice rimasta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata dall' attore nei confronti della struttura sanitaria convenuta;
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2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 10.180,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge;
4) pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte attrice ri- masta soccombente.
Così deciso in Napoli il 31.3.2025
IL GIUDICE Dr.ssa Barbara Di Tonto
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