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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 700 / 2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 14/04/2025
Il giorno 14/04/2025 alle ore 10,28 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 700 dell'anno 2021 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Parte_2
Si dà atto che è presente l'avv. Leonora Daniela Turco per parte attrice la quale conclude come da atti difensivi depositati e discute oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,31.
Il Giudice onorario
Dr. Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 14/04/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:31 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
18:30, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 700 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/04/1954, ivi residente e ivi elettivamente domiciliato in via Barone La Lomia n. 29, presso lo studio dell'avv. Leonora Daniela Turco, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem a margine dell'atto di citazione
* ATTORE * contro
(c.f.: nato a [...] il Parte_2 C.F._2
16/01/1921, irreperibile, ultimo domicilio conosciuto in Place de l'Alma n. 8, Forbach (Francia)
* CONVENUTO CONTUMACE *
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna parte attrice concludeva come da verbale in pari data, riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. ha convenuto in giudizio deducendo: Parte_1 Parte_2
2 - di possedere “in maniera continua, esclusiva, ininterrotta e non viziata da violenza o clandestinità, quanto meno dal 1999, senza alcuna richiesta di rivendica da parte di terzi e con
l'animo di tenere la cosa come propria un fabbricato sito nel Comune di Campobello di Licata censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 18 particella 1188, sub 1”;
- “tale immobile risulta formalmente intestato al Sig. … il quale non si è mai Parte_2 interessato in alcun modo dello stesso né ha mai contestato il possesso da parte dell'odierno attore”;
- “a tutt'oggi l'attore gode dei suddetti beni descritti in via esclusiva esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese il compendio per cui è causa, dimostrandosi, pertanto, pubblicamente e pacificamente quale unico, vero ed esclusivo proprietario, avendone anche le chiavi”.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di: “dichiarare l'attore … proprietario per intervenuta usucapione del compendio immobiliare sito in Campobello di Licata, distinto in Catasto fabbricati del Comune di Campobello di Licata al Foglio di mappa n. 18 con la particella 1188 sub 1, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione”.
In conformità del provvedimento reso dal Tribunale all'udienza di prima comparizione, tenutasi nelle forme cartolari il 21 giugno 2021, l'attore provvedeva alla rinotifica dell'atto di citazione al convenuto, che si perfezionava, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in data 25 luglio 2021.
Alla successiva udienza del 13 dicembre 2021, il Tribunale verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia del convenuto non costituitosi in giudizio. Parte_2
La causa è stata istruita mediante prova per testi con i sig.ri e Testimone_1 Tes_2
– sentiti rispettivamente alle udienze del 04.07.2022 e dell'11.10.2022 – e con consulenza
[...] tecnica d'ufficio, affidata all'ing. Persona_1
A seguito del deposito in data 24 giugno 2023 della relazione tecnica del ctu, il Tribunale fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, quindi, quella per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa al procuratore di parte attrice, il
Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così delineato l'oggetto del contendere, è bene innanzitutto premettere che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per l'acquisto della proprietà su di un bene immobile per usucapione ventennale
è necessario il verificarsi di alcuni requisiti, costituiti dall'esercizio di un potere di fatto sulla cosa
3 che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, nonché dal fatto che l'esercizio di tale potere sia accompagnato dall'animus possidendi, che non sia viziato da violenza o clandestinità e, infine, che si protragga con continuità e senza interruzione per un ventennio (cfr. Cass. n. 1069/1985).
Dalla definizione di possesso fornita dall'art. 1140 c.c. come “il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”, si ricavano i due elementi che lo caratterizzano: l'elemento oggettivo (cosiddetto “corpus”), consistente nella disponibilità della cosa, e l'elemento soggettivo, consistente nell'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (cosiddetto “animus”).
Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, sia del corpus che dell'animus possidendi.
Il possesso utile all'usucapione ordinaria del diritto di proprietà si concreta, pertanto, in un espletamento costante sulla res dei poteri tipicamente afferenti lo status proprietatis, avvenuto in modo pacifico e pubblico (ovvero in maniera oggettivamente palese e non violenta: Cass. Civ., 17 luglio 1998 n. 6997), caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto reale sul bene medesimo, intento la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza dell'altrui qualità proprietaria (Cass. Civ. 01 luglio 1996 n. 5964 e
18 febbraio 1980 n. 1172). Ancora, la pienezza e l'esclusività del potere fattualmente esercitato devono essere oggetto di valutazione della condotta non già in astratto, bensì con peculiare riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso normalmente è capace di procurare al proprietario e il cui conseguimento costituisce, secondo analogo criterio di normalità, il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento (cfr.
Cass. 22 aprile 1992 n. 4807 e 23 giugno 1967 n. 1538). Principi questi ribaditi dalla Suprema
Corte nelle sentenze n. 26057 del 16 dicembre 2016 e n. 23794 del 14 novembre 2011.
Deve, inoltre, evidenziarsi che nei giudizi di usucapione occorre procedere ad un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza della Grande Camera
30.08.2007, J.A. & J.A. Ltd v. ED NG (ricorso n. Parte_3 Parte_4
44302/02); ciò impone l'impiego di un particolare “rigore, da parte del giudice nazionale, nell'apprezzamento - anche sul fronte probatorio - del sussistere dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (cfr. Cass. n. 20539
4 del 30.08.2017).
3. Nel caso di specie, l'espletata prova per testi con i sig.ri e Testimone_1 Tes_2 non è risultata, a parere del decidente, sufficiente e idonea a dimostrare l'avvenuto
[...] perfezionamento dell'acquisto a titolo originario del bene immobile per cui è causa.
Prova che, peraltro, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è assoggettata a oneri formali rigorosi: “La regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi
e non già apprezzamenti o giudizi dev'essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto
(v. Cass. 19.7.1980 n. 4759), è di quest'ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all'esercizio della proprietà, oggetto di prova testimoniale può essere l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica” (v. Cass. Civ., Sez.
2, sentenza n. 4370 del 1996).
L'attore quindi, avrebbe dovuto articolare una prova volta a Parte_1
dimostrare le attività materiali in concreto esercitate, nel corso degli anni prescritto dalla legge, sul bene asseritamente posseduto uti dominus.
Ciò non è stato in alcun modo fatto, non potendosi ritenere a tal fine sufficienti le generiche asserzioni dei testi [“preciso di avere visto che il ha Testimone_1 Parte_1 effettuato dei lavori all'interno dell'immobile in ordine all'utilizzo dell'immobile da parte dell'attore, ma non so di che tipo di lavori”] e [“preciso che nel 2010 Testimone_2
l'intervento di messa in sicurezza dell'immobile venne effettuato dal solo ”]. Parte_1
Invero, dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi emerge che questi si sono limitati a rispondere in modo generico e con mere conferme circa la veridicità delle circostanze dedotte negli articolati di prova, esprimendo in più solo irrilevanti valutazioni personali.
Tali generiche e non circostanziate affermazioni, non supportate da alcun riscontro né documentale (capitolato lavori, fotografie dello stato dei luoghi prima e dopo gli interventi, fatture dei lavori eseguiti o dei materiali acquistati, …) né testimoniale (ad es. da parte della ditta o degli operai che hanno eseguito i lavori) e neanche assertivo (né l'attore in citazione né i testi in sede di escussione hanno riferito o saputo riferire in cosa siano consistiti questi lavori) sono risultate per di più smentite all'esito delle indagini compiute dal consulente tecnico d'ufficio.
L'ing. infatti, nel suo parziale accesso nell'immobile (“non è stato Persona_1 possibile rilevare direttamente le misure interne dell'immobile per problemi di sicurezza”) ha
5 riscontrato una situazione incompatibile con l'asserito esercizio di un possesso uti dominus.
Invero, si legge nella relazione del CTU che “l'intero fabbricato si presenta in pessimo stato strutturale;
il solaio in legno invece è in parte divelto ed in parte prossimo al crollo, il solaio con travetti in ferro presenta avvallamenti tra i travetti con rischio di crollo. In particolare,
l'appesantimento dello stesso con uno strato superiore di massetto e pavimentazione ha generato un imbarcamento delle travi ed un conseguente distacco dell'incastro di alcune di esse dal muro di appoggio. Il prospetto versa in condizioni di degrado con parti di intonaco mancanti e parzialmente distaccate, presenza a tratti di vegetazione spontanea. La scala di collegamento non risulta praticabile per il rischio di caduta di calcinacci e di elementi che costituiscono il tetto, come si evince dalle macerie presenti. L'immobile in oggetto è collegato tramite la scala alla mansarda, il pavimento risulta in buona parte sollevato e ricoperto di calcinacci ed in prossimità del balcone e sul corpo pensile dello stesso è presente una massiva presenza di muschio e vegetazione spontanea, l'intonaco del soffitto e delle pareti si presenta in pessimo stato di conservazione, gli infissi interni ed esterni non sono utilizzabili” (v. pag. 3 della relazione CTU).
Tale situazione di assoluto degrado che risulta di lapalissiana evidenza dalle foto degli interni scattate dal c.t.u. (artatamente non versate agli atti di causa dalla parte attrice) dimostra, inconfutabilmente, che l'immobile si trova in uno stato di totale abbandono da vari anni e rende – ove ve ne fosse bisogno – ancora più inattendibili le generiche affermazioni dei testi in ordine sia a un possesso continuato e ininterrotto effettuato dall'attore sino ad oggi sia all'esecuzione uti dominus di imprecisati lavori o opere di messa in sicurezza da parte di questo.
Tanto basta per concludere che non è stato affatto provato l'esercizio, da parte dell'attore, di alcuna delle specifiche attività possessorie che conseguono ad un utilizzo normale dell'immobile per cui è causa.
Da ultimo si rileva che risulta sostanzialmente incerto il momento iniziale del preteso possesso in qualità di proprietario in capo al e il decorrere di un periodo Parte_1
continuato e ininterrotto di almeno vent'anni da tale inizio.
La domanda, siccome non provata, deve essere in definitiva rigettata con statuizione di irripetibilità delle spese di lite, in considerazione della mancata costituzione in giudizio del convenuto.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste ad esclusivo carico della parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo,
6 definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 700/2021 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
- pone in via definitiva a carico dell'attore le spese relative alla consulenza Parte_1
d'ufficio.
Così deciso in Agrigento il 14/04/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 14/04/2025
Il giorno 14/04/2025 alle ore 10,28 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 700 dell'anno 2021 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Parte_2
Si dà atto che è presente l'avv. Leonora Daniela Turco per parte attrice la quale conclude come da atti difensivi depositati e discute oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,31.
Il Giudice onorario
Dr. Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 14/04/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:31 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
18:30, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 700 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/04/1954, ivi residente e ivi elettivamente domiciliato in via Barone La Lomia n. 29, presso lo studio dell'avv. Leonora Daniela Turco, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem a margine dell'atto di citazione
* ATTORE * contro
(c.f.: nato a [...] il Parte_2 C.F._2
16/01/1921, irreperibile, ultimo domicilio conosciuto in Place de l'Alma n. 8, Forbach (Francia)
* CONVENUTO CONTUMACE *
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna parte attrice concludeva come da verbale in pari data, riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. ha convenuto in giudizio deducendo: Parte_1 Parte_2
2 - di possedere “in maniera continua, esclusiva, ininterrotta e non viziata da violenza o clandestinità, quanto meno dal 1999, senza alcuna richiesta di rivendica da parte di terzi e con
l'animo di tenere la cosa come propria un fabbricato sito nel Comune di Campobello di Licata censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 18 particella 1188, sub 1”;
- “tale immobile risulta formalmente intestato al Sig. … il quale non si è mai Parte_2 interessato in alcun modo dello stesso né ha mai contestato il possesso da parte dell'odierno attore”;
- “a tutt'oggi l'attore gode dei suddetti beni descritti in via esclusiva esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese il compendio per cui è causa, dimostrandosi, pertanto, pubblicamente e pacificamente quale unico, vero ed esclusivo proprietario, avendone anche le chiavi”.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di: “dichiarare l'attore … proprietario per intervenuta usucapione del compendio immobiliare sito in Campobello di Licata, distinto in Catasto fabbricati del Comune di Campobello di Licata al Foglio di mappa n. 18 con la particella 1188 sub 1, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione”.
In conformità del provvedimento reso dal Tribunale all'udienza di prima comparizione, tenutasi nelle forme cartolari il 21 giugno 2021, l'attore provvedeva alla rinotifica dell'atto di citazione al convenuto, che si perfezionava, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in data 25 luglio 2021.
Alla successiva udienza del 13 dicembre 2021, il Tribunale verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia del convenuto non costituitosi in giudizio. Parte_2
La causa è stata istruita mediante prova per testi con i sig.ri e Testimone_1 Tes_2
– sentiti rispettivamente alle udienze del 04.07.2022 e dell'11.10.2022 – e con consulenza
[...] tecnica d'ufficio, affidata all'ing. Persona_1
A seguito del deposito in data 24 giugno 2023 della relazione tecnica del ctu, il Tribunale fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, quindi, quella per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa al procuratore di parte attrice, il
Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così delineato l'oggetto del contendere, è bene innanzitutto premettere che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per l'acquisto della proprietà su di un bene immobile per usucapione ventennale
è necessario il verificarsi di alcuni requisiti, costituiti dall'esercizio di un potere di fatto sulla cosa
3 che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, nonché dal fatto che l'esercizio di tale potere sia accompagnato dall'animus possidendi, che non sia viziato da violenza o clandestinità e, infine, che si protragga con continuità e senza interruzione per un ventennio (cfr. Cass. n. 1069/1985).
Dalla definizione di possesso fornita dall'art. 1140 c.c. come “il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”, si ricavano i due elementi che lo caratterizzano: l'elemento oggettivo (cosiddetto “corpus”), consistente nella disponibilità della cosa, e l'elemento soggettivo, consistente nell'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (cosiddetto “animus”).
Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, sia del corpus che dell'animus possidendi.
Il possesso utile all'usucapione ordinaria del diritto di proprietà si concreta, pertanto, in un espletamento costante sulla res dei poteri tipicamente afferenti lo status proprietatis, avvenuto in modo pacifico e pubblico (ovvero in maniera oggettivamente palese e non violenta: Cass. Civ., 17 luglio 1998 n. 6997), caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto reale sul bene medesimo, intento la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza dell'altrui qualità proprietaria (Cass. Civ. 01 luglio 1996 n. 5964 e
18 febbraio 1980 n. 1172). Ancora, la pienezza e l'esclusività del potere fattualmente esercitato devono essere oggetto di valutazione della condotta non già in astratto, bensì con peculiare riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso normalmente è capace di procurare al proprietario e il cui conseguimento costituisce, secondo analogo criterio di normalità, il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento (cfr.
Cass. 22 aprile 1992 n. 4807 e 23 giugno 1967 n. 1538). Principi questi ribaditi dalla Suprema
Corte nelle sentenze n. 26057 del 16 dicembre 2016 e n. 23794 del 14 novembre 2011.
Deve, inoltre, evidenziarsi che nei giudizi di usucapione occorre procedere ad un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza della Grande Camera
30.08.2007, J.A. & J.A. Ltd v. ED NG (ricorso n. Parte_3 Parte_4
44302/02); ciò impone l'impiego di un particolare “rigore, da parte del giudice nazionale, nell'apprezzamento - anche sul fronte probatorio - del sussistere dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (cfr. Cass. n. 20539
4 del 30.08.2017).
3. Nel caso di specie, l'espletata prova per testi con i sig.ri e Testimone_1 Tes_2 non è risultata, a parere del decidente, sufficiente e idonea a dimostrare l'avvenuto
[...] perfezionamento dell'acquisto a titolo originario del bene immobile per cui è causa.
Prova che, peraltro, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è assoggettata a oneri formali rigorosi: “La regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi
e non già apprezzamenti o giudizi dev'essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto
(v. Cass. 19.7.1980 n. 4759), è di quest'ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all'esercizio della proprietà, oggetto di prova testimoniale può essere l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica” (v. Cass. Civ., Sez.
2, sentenza n. 4370 del 1996).
L'attore quindi, avrebbe dovuto articolare una prova volta a Parte_1
dimostrare le attività materiali in concreto esercitate, nel corso degli anni prescritto dalla legge, sul bene asseritamente posseduto uti dominus.
Ciò non è stato in alcun modo fatto, non potendosi ritenere a tal fine sufficienti le generiche asserzioni dei testi [“preciso di avere visto che il ha Testimone_1 Parte_1 effettuato dei lavori all'interno dell'immobile in ordine all'utilizzo dell'immobile da parte dell'attore, ma non so di che tipo di lavori”] e [“preciso che nel 2010 Testimone_2
l'intervento di messa in sicurezza dell'immobile venne effettuato dal solo ”]. Parte_1
Invero, dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi emerge che questi si sono limitati a rispondere in modo generico e con mere conferme circa la veridicità delle circostanze dedotte negli articolati di prova, esprimendo in più solo irrilevanti valutazioni personali.
Tali generiche e non circostanziate affermazioni, non supportate da alcun riscontro né documentale (capitolato lavori, fotografie dello stato dei luoghi prima e dopo gli interventi, fatture dei lavori eseguiti o dei materiali acquistati, …) né testimoniale (ad es. da parte della ditta o degli operai che hanno eseguito i lavori) e neanche assertivo (né l'attore in citazione né i testi in sede di escussione hanno riferito o saputo riferire in cosa siano consistiti questi lavori) sono risultate per di più smentite all'esito delle indagini compiute dal consulente tecnico d'ufficio.
L'ing. infatti, nel suo parziale accesso nell'immobile (“non è stato Persona_1 possibile rilevare direttamente le misure interne dell'immobile per problemi di sicurezza”) ha
5 riscontrato una situazione incompatibile con l'asserito esercizio di un possesso uti dominus.
Invero, si legge nella relazione del CTU che “l'intero fabbricato si presenta in pessimo stato strutturale;
il solaio in legno invece è in parte divelto ed in parte prossimo al crollo, il solaio con travetti in ferro presenta avvallamenti tra i travetti con rischio di crollo. In particolare,
l'appesantimento dello stesso con uno strato superiore di massetto e pavimentazione ha generato un imbarcamento delle travi ed un conseguente distacco dell'incastro di alcune di esse dal muro di appoggio. Il prospetto versa in condizioni di degrado con parti di intonaco mancanti e parzialmente distaccate, presenza a tratti di vegetazione spontanea. La scala di collegamento non risulta praticabile per il rischio di caduta di calcinacci e di elementi che costituiscono il tetto, come si evince dalle macerie presenti. L'immobile in oggetto è collegato tramite la scala alla mansarda, il pavimento risulta in buona parte sollevato e ricoperto di calcinacci ed in prossimità del balcone e sul corpo pensile dello stesso è presente una massiva presenza di muschio e vegetazione spontanea, l'intonaco del soffitto e delle pareti si presenta in pessimo stato di conservazione, gli infissi interni ed esterni non sono utilizzabili” (v. pag. 3 della relazione CTU).
Tale situazione di assoluto degrado che risulta di lapalissiana evidenza dalle foto degli interni scattate dal c.t.u. (artatamente non versate agli atti di causa dalla parte attrice) dimostra, inconfutabilmente, che l'immobile si trova in uno stato di totale abbandono da vari anni e rende – ove ve ne fosse bisogno – ancora più inattendibili le generiche affermazioni dei testi in ordine sia a un possesso continuato e ininterrotto effettuato dall'attore sino ad oggi sia all'esecuzione uti dominus di imprecisati lavori o opere di messa in sicurezza da parte di questo.
Tanto basta per concludere che non è stato affatto provato l'esercizio, da parte dell'attore, di alcuna delle specifiche attività possessorie che conseguono ad un utilizzo normale dell'immobile per cui è causa.
Da ultimo si rileva che risulta sostanzialmente incerto il momento iniziale del preteso possesso in qualità di proprietario in capo al e il decorrere di un periodo Parte_1
continuato e ininterrotto di almeno vent'anni da tale inizio.
La domanda, siccome non provata, deve essere in definitiva rigettata con statuizione di irripetibilità delle spese di lite, in considerazione della mancata costituzione in giudizio del convenuto.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste ad esclusivo carico della parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo,
6 definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 700/2021 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
- pone in via definitiva a carico dell'attore le spese relative alla consulenza Parte_1
d'ufficio.
Così deciso in Agrigento il 14/04/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
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