Sentenza breve 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 09/04/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00660/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00473/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2025, proposto da
Lam Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in NO, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Mugnano del Cardinale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a – del provvedimento prot. n. 401 del 16.01.2025, con il quale il Comune di Mugnano del Cardinale ha comunicato che:
- “i termini previsti per il procedimento istruttorio di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001, si intendono decorrenti dalla data di acquisizione da parte dell’Ente, di tutti/documenti obbligatori previsti dalla normativa in materia, ivi compreso l’attestazione di versamento dei “diritti di istruttoria”;
- “nessun silenzio è ascrivibile a questo Ufficio”;
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 1122 del 04.02.2025, con la quale la P.A. ha comunicato “l’avvio del procedimento finalizzato al diniego della richiesta di permesso di costruire per variante di assestamento finale …e, contestualmente, il procedimento per l’annullamento d’ufficio in autotutela della nota prot. n. 377 del 16.01.2025 ad oggetto “comunicazione di intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di p.d.c. depositata in data 21.11.2022 …”;
c – ove adottato, del diniego dell’istanza di p.d.c. depositata in data 21.11.2022;
d – di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
nonché per la declaratoria - in sede di giurisdizione esclusiva ex artt. 133 lett. a) bis c.p.a. e 20 – comma 5 bis L. n. 241/1990
dell'intervenuta formazione del silenzio - assenso sull'istanza di p.d.c. deposita dalla ricorrente in data 21.11.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La società ricorrente impugna il provvedimento n. 401 del 16.01.2025, con cui il Comune di Mugnano del Cardinale ha respinto la richiesta di rilascio dell’attestazione del decorso dei termini per la formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire presentata il 21.11.2022, rilevando che «i termini previsti per il procedimento istruttorio di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 si intendono decorrenti dalla data di acquisizione da parte dell’ente, di tutti i documenti obbligatori previsti dalla normativa in materia, ivi compreso l’attestazione di versamento dei “diritti di istruttoria” [e], pertanto, nessun silenzio è ascrivibile a questo ufficio».
Il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata, atteso che i diritti di istruttoria non rientrano tra la documentazione della pratica edilizia, la cui incompletezza determina il mancato decorso dei termini di conclusione del relativo procedimento (cfr. T.A.R. Campania, NO, Sez. I, 19 febbraio 2025, n. 342).
La natura formale della decisione consente di compensare le spese del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 401 del 16.01.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO