Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 28/08/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00986/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01163/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1163 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Damonte e Nadia Podestà, con domicilio in Genova, via Corsica 10/4;
contro
il Ministero dell'Interno-Questura Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Genova, prot. n. Cat.-OMISSIS-, portante la revoca della licenza per il porto d’armi del -OMISSIS-,
nonché per l’annullamento di ogni ulteriore atto precedente, presupposto, conseguente e/o comunque connesso, in particolare, dell’avvio del procedimento della Questura di Genova – Divisione P.A.S. – Sez. I^ Ufficio Armi – Esplosivi e Materie Pericolose prot. Div. P.A.S. Cat. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno-Questura di Genova;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto introduttivo notificato in data -OMISSIS- il ricorrente ha impugnato un provvedimento di revoca della licenza per porto di fucile ad uso caccia, emesso dalla Questura di Genova.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, instando per il rigetto del gravame.
Con dichiarazione versata in atti in data 3 giugno 2025, il ricorrente ha esternato il difetto di interesse alla decisione, rappresentando di essere stato destinatario di un provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni, emesso dalla Prefettura di Genova in data 29 aprile 2025.
All’udienza pubblica del 18 luglio 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile.
Al Collegio non rimane che prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione; infatti, il provvedimento inibitorio emesso dalla Prefettura rende priva di qualunque utilità la coltivazione del presente gravame, posto che anche nell’ipotesi di accoglimento il ricorrente non potrebbe detenere né tantomeno fa uso delle armi.
La definizione in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Marcello Bolognesi, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.