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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 01/10/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 633/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 633/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 9 giugno 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del
26 giugno 2025
OGGETTO: d a
Opposizione AVV. (C.F. ), del Foro Controparte_1 CodiceFiscale_1
all'esecuzione (art. 615 di Brescia in proprio (PEC con Email_1
2° comma c.p.c.) domicilio eletto al proprio indirizzo telematico ex art. 86 c.p.c. mobiliare APPELLANTE PRINCIPALE/APPELLATO INCIDENTALE cod.: P.IVA_1 c o n t r o
in (P.IVA ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
Giovanni Guareschi del foro di Cremona (PEC
e dell'avv. Mauro Moreschi del foro di Email_2
1 Crema (PEC con domicilio eletto Email_3
agli indirizzi telematici dei difensori e presso lo studio del secondo in
Brescia, Via Solferino n. 55 giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta e di appello incidentale e da considerarsi in calce alla stessa
APPELLATA PRINCIPALE/APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Cremona pubblicata in data 11 maggio 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante principale/appellato incidentale
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni avversa istanza, eccezione,
deduzione, in parziale riforma dell'ordinanza di data 5 maggio
2021procedimento n. 2172 del 2020, Tribunale di Cremona, giudice
Alessandra Marucchi, resa in seno a procedimento ex art. 702 bis c.p.c.:
NEL MERITO: - rilevata l'erroneità della ordinanza in punto di natura del
credito dell'Avv. nei confronti di NA ER e di Controparte_1
conseguenza nei confronti di in concordato, accerti e Parte_1
dichiari la natura del credito di cui sopra come privilegiato;
- rilevata l'erroneità della ordinanza laddove ha liquidato la somma pari a
Euro 4.113,00, in luogo di quella richiesta, con nota spese depositata,
condanni la alla refusione delle spese del primo grado Parte_1
di giudizio nella somma pari a Euro 7.254,00, o comunque altra superiore
2 ritenuta di giustizia.
- IN PUNTO DI SPESE:
Refusione spese secondo grado di giudizio”.
Si chiede il rigetto delle conclusioni formulate da parte appellata sia in via
principale che in via incidentale.
Dell'appellata principale/appellante incidentale
“La in concordato preventivo, come sopra rappresentata Parte_1
e domiciliata, chiede che in virtù delle suesposte ragioni l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Brescia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
anche istruttoria, voglia: nel merito in via principale, dichiarare infondato e
quindi rigettare nel modo migliore l'appello proposto dall'Avv. CP_1
avverso l'ordinanza in data 5.5.2021 comunicata 11.05.21, emessa
[...]
nel corso del procedimento n.2172 del 2020 avanti il Tribunale di Cremona,
Giudice Alessandra Marucchi, resa nel procedimento ex art.702 bis cpc;
Con
vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio,
oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% ex D.M.
n.55/2014 e con compensazione delle spese per l'appello incidentale
essendo, per quest'ultimo, venuta meno la materia del contendere.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. iscritto a ruolo in data 2 novembre 2020
l'avv. , in proprio, ha chiesto che fosse accertato che il Controparte_1
3 proprio credito nella misura di € 33.617,97 nei confronti della società
[...]
era da considerarsi e da inserire come privilegiato ex art. Parte_1
2751-bis n. 5 c.p.c. nel concordato preventivo in continuazione di tale società.
A sostegno della pretesa azionata il ricorrente ha allegato che, a seguito della dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., il Tribunale di Verona gli aveva assegnato la somma di € 33.617,97; che egli aveva inutilmente chiesto al
Concordato Preventivo di essere inserito fra i creditori privilegiati.
Si è costituita la società in Concordato che ha Parte_1
contestato la pretesa azionata dall'avv. evidenziando come Controparte_1
successivamente alla positiva ex art. 547 c.p.c. le fosse stato notificato decreto ingiuntivo da parte della cessionaria del credito e come essa avesse proposto opposizione a tale provvedimento monitorio nonché come nell'ambito di tale opposizione la cessionaria avesse opposto di aver notificato la cessione prima del pignoramento presso terzi attuato dall'avv.
. Sulla base di tali allegazioni la resistente ha chiesto che il Controparte_1
processo fosse sospeso ex art. 295 c.p.c.
Con ordinanza pubblicata in data 11maggio 2021 il Tribunale di Cremona ha accolto la domanda di accertamento della sussistenza del credito del ricorrente nei confronti della resistente nella misura di € 33.617,92; ha respinto la domanda di accertamento della natura privilegiata di tale credito ed ha condannato la società resistente alla rifusione delle spese di lite del ricorrente liquidate in € 4.113,00 oltre accessori quanto ai compensi ed in €
286,00 quanto alle spese vive.
In particolare il Giudice di primo grado ha valutato che a) in ragione delle
4 dichiarazioni positive rese dalla società resistente quale terzo pignorato dovesse essere accertata la sussistenza del credito;
b) non potesse essere accertata la natura privilegiata del credito non essendo stata fornita dal ricorrente la relativa prova rispetto ai propri debitori;
c) trovasse applicazione il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. con riduzione dei valori medi previsti dalla Tabella in ragione della modestia delle questioni esaminate.
Avverso detta decisione ha interposto appello l'avv. in Controparte_1
proprio articolando due motivi di gravame.
Si è costituita la società in Concordato che ha resistito Parte_1
al gravame avversario ed ha proposto appello incidentale avverso il capo dell'ordinanza con il quale era stata accertata la sussistenza del credito azionato dall'avv. in ragione della mancata rettificazione Controparte_1
della dichiarazione positiva resa ex art. 547 c.p.c. chiedendo, pertanto, che fosse disposta la sospensione del giudizio in pendenza del processo di opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della cessionaria del credito.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del giorno 25 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve darsi atto che la stessa parte appellante incidentale/appellata principale riconosce che è venuto meno per la stessa
5 l'interesse all'appello incidentale cui sostanzialmente ha rinunciato dichiarando l'intervenuta cessazione della materia del contendere sul punto:
ne discende che non vi è luogo a pronunciare in ordine all'appello incidentale e che deve ritenersi passato in giudicato l'accertamento della sussistenza del credito di € 33.617,92 dell'avv. nei confronti della società Controparte_1
in Concordato. Parte_1
Nel merito e con riferimento al primo motivo di gravame principale con il quale viene lamentata l'erroneità del mancato riconoscimento della natura privilegiata del credito in forza del quale è stato eseguito il pignoramento presso terzi si osserva che il Supremo Collegio ha chiarito che “In sede di
accertamento dell'obbligo del terzo pignorato (sia nel giudizio a cognizione
piena previsto dall'art. 548 c.p.c. fino al 31 dicembre 2012, sia in quello a
cognizione sommaria oggi regolato dall'art. 549 c. p. c.), il creditore
procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì
'iure proprio', è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato
e il 'debitor debitoris'.” (cfr. Cass. 24867/18; in precedenza in senso conforme Cass. 6760/14 e Cass. 1984/67): l'applicazione del richiamato principio di diritto al caso di specie impone di ritenere che nessun rilievo può
assumere la natura privilegiata del credito vantato dal debitor debitoris nei confronti del terzo pignorato e che, conseguentemente, il motivo di gravame non può essere condiviso in parte qua. Si osserva, inoltre, che – come già
emarginato dal Giudice di primo grado – non può ritenersi comprovata la natura privilegiata del credito vantato dall'avv. nei Controparte_1
confronti del debitor debitoris in quanto dalla documentazione versata in atti
6 non emerge che il credito derivi da compensi professionali dovuti dal debitor
debitoris all'odierno appellante principale: ne discende che il motivo di gravame deve essere disatteso anche sotto questo profilo.
In relazione al secondo motivo di gravame principale, afferente alla quantificazione delle spese di lite, si osserva che la valutazione di modesta complessità delle questioni dibattute in giudizio operata dal Giudice di primo grado è integralmente condivisa da questo Collegio;
si osserva, inoltre che la sommarietà del rito scelto, l'assenza di memorie ed incombenti istruttori e la modalità decisionale che ha semplicemente comportato il deposito di note conclusive, legittimano pienamente la riduzione dei compensi medi. La
liquidazione operata dal Giudice di primo grado (€ 4.113,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA) non risulta inferiore al valore minimo dovuto sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
37/18 applicabile al caso di specie ratione temporis (€ 3.972,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA) e viene integralmente condivisa da questo Collegio in ragione delle considerazioni che precedono. Ne discende che anche il secondo motivo di gravame principale deve essere disatteso.
L'ordinanza del Tribunale di Cremona pubblicata in data 11 maggio 2021
deve, quindi, essere integralmente confermata con la motivazione che precede.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado in relazione alle quali, avuto riguardo al fatto che l'appello incidentale è stato rinunciato, si ritiene la sussistenza delle ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle stesse.
7 Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Si dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante incidentale in quanto rinunciato e, quindi, non oggetto di valutazione nel merito da parte di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del Tribunale di
Cremona pubblicata in data 11 maggio 2021;
2) compensa fra le parti le spese di lite del grado;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale;
4) dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 633/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 633/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 9 giugno 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del
26 giugno 2025
OGGETTO: d a
Opposizione AVV. (C.F. ), del Foro Controparte_1 CodiceFiscale_1
all'esecuzione (art. 615 di Brescia in proprio (PEC con Email_1
2° comma c.p.c.) domicilio eletto al proprio indirizzo telematico ex art. 86 c.p.c. mobiliare APPELLANTE PRINCIPALE/APPELLATO INCIDENTALE cod.: P.IVA_1 c o n t r o
in (P.IVA ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
Giovanni Guareschi del foro di Cremona (PEC
e dell'avv. Mauro Moreschi del foro di Email_2
1 Crema (PEC con domicilio eletto Email_3
agli indirizzi telematici dei difensori e presso lo studio del secondo in
Brescia, Via Solferino n. 55 giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta e di appello incidentale e da considerarsi in calce alla stessa
APPELLATA PRINCIPALE/APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Cremona pubblicata in data 11 maggio 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante principale/appellato incidentale
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni avversa istanza, eccezione,
deduzione, in parziale riforma dell'ordinanza di data 5 maggio
2021procedimento n. 2172 del 2020, Tribunale di Cremona, giudice
Alessandra Marucchi, resa in seno a procedimento ex art. 702 bis c.p.c.:
NEL MERITO: - rilevata l'erroneità della ordinanza in punto di natura del
credito dell'Avv. nei confronti di NA ER e di Controparte_1
conseguenza nei confronti di in concordato, accerti e Parte_1
dichiari la natura del credito di cui sopra come privilegiato;
- rilevata l'erroneità della ordinanza laddove ha liquidato la somma pari a
Euro 4.113,00, in luogo di quella richiesta, con nota spese depositata,
condanni la alla refusione delle spese del primo grado Parte_1
di giudizio nella somma pari a Euro 7.254,00, o comunque altra superiore
2 ritenuta di giustizia.
- IN PUNTO DI SPESE:
Refusione spese secondo grado di giudizio”.
Si chiede il rigetto delle conclusioni formulate da parte appellata sia in via
principale che in via incidentale.
Dell'appellata principale/appellante incidentale
“La in concordato preventivo, come sopra rappresentata Parte_1
e domiciliata, chiede che in virtù delle suesposte ragioni l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Brescia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
anche istruttoria, voglia: nel merito in via principale, dichiarare infondato e
quindi rigettare nel modo migliore l'appello proposto dall'Avv. CP_1
avverso l'ordinanza in data 5.5.2021 comunicata 11.05.21, emessa
[...]
nel corso del procedimento n.2172 del 2020 avanti il Tribunale di Cremona,
Giudice Alessandra Marucchi, resa nel procedimento ex art.702 bis cpc;
Con
vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio,
oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% ex D.M.
n.55/2014 e con compensazione delle spese per l'appello incidentale
essendo, per quest'ultimo, venuta meno la materia del contendere.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. iscritto a ruolo in data 2 novembre 2020
l'avv. , in proprio, ha chiesto che fosse accertato che il Controparte_1
3 proprio credito nella misura di € 33.617,97 nei confronti della società
[...]
era da considerarsi e da inserire come privilegiato ex art. Parte_1
2751-bis n. 5 c.p.c. nel concordato preventivo in continuazione di tale società.
A sostegno della pretesa azionata il ricorrente ha allegato che, a seguito della dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., il Tribunale di Verona gli aveva assegnato la somma di € 33.617,97; che egli aveva inutilmente chiesto al
Concordato Preventivo di essere inserito fra i creditori privilegiati.
Si è costituita la società in Concordato che ha Parte_1
contestato la pretesa azionata dall'avv. evidenziando come Controparte_1
successivamente alla positiva ex art. 547 c.p.c. le fosse stato notificato decreto ingiuntivo da parte della cessionaria del credito e come essa avesse proposto opposizione a tale provvedimento monitorio nonché come nell'ambito di tale opposizione la cessionaria avesse opposto di aver notificato la cessione prima del pignoramento presso terzi attuato dall'avv.
. Sulla base di tali allegazioni la resistente ha chiesto che il Controparte_1
processo fosse sospeso ex art. 295 c.p.c.
Con ordinanza pubblicata in data 11maggio 2021 il Tribunale di Cremona ha accolto la domanda di accertamento della sussistenza del credito del ricorrente nei confronti della resistente nella misura di € 33.617,92; ha respinto la domanda di accertamento della natura privilegiata di tale credito ed ha condannato la società resistente alla rifusione delle spese di lite del ricorrente liquidate in € 4.113,00 oltre accessori quanto ai compensi ed in €
286,00 quanto alle spese vive.
In particolare il Giudice di primo grado ha valutato che a) in ragione delle
4 dichiarazioni positive rese dalla società resistente quale terzo pignorato dovesse essere accertata la sussistenza del credito;
b) non potesse essere accertata la natura privilegiata del credito non essendo stata fornita dal ricorrente la relativa prova rispetto ai propri debitori;
c) trovasse applicazione il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. con riduzione dei valori medi previsti dalla Tabella in ragione della modestia delle questioni esaminate.
Avverso detta decisione ha interposto appello l'avv. in Controparte_1
proprio articolando due motivi di gravame.
Si è costituita la società in Concordato che ha resistito Parte_1
al gravame avversario ed ha proposto appello incidentale avverso il capo dell'ordinanza con il quale era stata accertata la sussistenza del credito azionato dall'avv. in ragione della mancata rettificazione Controparte_1
della dichiarazione positiva resa ex art. 547 c.p.c. chiedendo, pertanto, che fosse disposta la sospensione del giudizio in pendenza del processo di opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della cessionaria del credito.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del giorno 25 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve darsi atto che la stessa parte appellante incidentale/appellata principale riconosce che è venuto meno per la stessa
5 l'interesse all'appello incidentale cui sostanzialmente ha rinunciato dichiarando l'intervenuta cessazione della materia del contendere sul punto:
ne discende che non vi è luogo a pronunciare in ordine all'appello incidentale e che deve ritenersi passato in giudicato l'accertamento della sussistenza del credito di € 33.617,92 dell'avv. nei confronti della società Controparte_1
in Concordato. Parte_1
Nel merito e con riferimento al primo motivo di gravame principale con il quale viene lamentata l'erroneità del mancato riconoscimento della natura privilegiata del credito in forza del quale è stato eseguito il pignoramento presso terzi si osserva che il Supremo Collegio ha chiarito che “In sede di
accertamento dell'obbligo del terzo pignorato (sia nel giudizio a cognizione
piena previsto dall'art. 548 c.p.c. fino al 31 dicembre 2012, sia in quello a
cognizione sommaria oggi regolato dall'art. 549 c. p. c.), il creditore
procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì
'iure proprio', è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato
e il 'debitor debitoris'.” (cfr. Cass. 24867/18; in precedenza in senso conforme Cass. 6760/14 e Cass. 1984/67): l'applicazione del richiamato principio di diritto al caso di specie impone di ritenere che nessun rilievo può
assumere la natura privilegiata del credito vantato dal debitor debitoris nei confronti del terzo pignorato e che, conseguentemente, il motivo di gravame non può essere condiviso in parte qua. Si osserva, inoltre, che – come già
emarginato dal Giudice di primo grado – non può ritenersi comprovata la natura privilegiata del credito vantato dall'avv. nei Controparte_1
confronti del debitor debitoris in quanto dalla documentazione versata in atti
6 non emerge che il credito derivi da compensi professionali dovuti dal debitor
debitoris all'odierno appellante principale: ne discende che il motivo di gravame deve essere disatteso anche sotto questo profilo.
In relazione al secondo motivo di gravame principale, afferente alla quantificazione delle spese di lite, si osserva che la valutazione di modesta complessità delle questioni dibattute in giudizio operata dal Giudice di primo grado è integralmente condivisa da questo Collegio;
si osserva, inoltre che la sommarietà del rito scelto, l'assenza di memorie ed incombenti istruttori e la modalità decisionale che ha semplicemente comportato il deposito di note conclusive, legittimano pienamente la riduzione dei compensi medi. La
liquidazione operata dal Giudice di primo grado (€ 4.113,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA) non risulta inferiore al valore minimo dovuto sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
37/18 applicabile al caso di specie ratione temporis (€ 3.972,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA) e viene integralmente condivisa da questo Collegio in ragione delle considerazioni che precedono. Ne discende che anche il secondo motivo di gravame principale deve essere disatteso.
L'ordinanza del Tribunale di Cremona pubblicata in data 11 maggio 2021
deve, quindi, essere integralmente confermata con la motivazione che precede.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado in relazione alle quali, avuto riguardo al fatto che l'appello incidentale è stato rinunciato, si ritiene la sussistenza delle ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle stesse.
7 Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Si dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante incidentale in quanto rinunciato e, quindi, non oggetto di valutazione nel merito da parte di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del Tribunale di
Cremona pubblicata in data 11 maggio 2021;
2) compensa fra le parti le spese di lite del grado;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale;
4) dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
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