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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5098/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.05.2024 da
1) Parte_1
Nato a IL, il 05.12.1958
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Schiatti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Sassari il 28.09.1960 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesco Carboni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in IL, il 24.10.1994
(anno 1994 atto n. 554 reg. 03 parte 1)
separati con sentenza n. 826/24 emessa il 26.06.2024 del Tribunale di IL
(passata in giudicato v. documenti in atti) FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.05.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiari lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 24.10.1994, matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di IL , Anno 1994, n.
0554, Registro 03, Parte 1 Serie;
• ordini al Comune di IL di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiari compensate le spese legali;
• OMOLOGHI le seguenti condizioni e dichiari equa l'attribuzione una tantum di cui al punto n. 1:
1) Il SI. versa alla SI.ra , a titolo di una tantum, , ai sensi e per gli Pt_1 Pt_2 effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 70.000,00
(settantamila,00) in una soluzione unica, a mezzo bonifico bancario/assegno circolare , entro il termine previsto per il deposito di note scritte relative al divorzio;
2) le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della
l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale
e comunque al vincolo matrimoniale
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 26.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a IL il 24.10.1994 tra Parte_1
e .
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IL perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in IL, il 22.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
IL, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.05.2024 da
1) Parte_1
Nato a IL, il 05.12.1958
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Schiatti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Sassari il 28.09.1960 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesco Carboni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in IL, il 24.10.1994
(anno 1994 atto n. 554 reg. 03 parte 1)
separati con sentenza n. 826/24 emessa il 26.06.2024 del Tribunale di IL
(passata in giudicato v. documenti in atti) FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.05.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiari lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 24.10.1994, matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di IL , Anno 1994, n.
0554, Registro 03, Parte 1 Serie;
• ordini al Comune di IL di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiari compensate le spese legali;
• OMOLOGHI le seguenti condizioni e dichiari equa l'attribuzione una tantum di cui al punto n. 1:
1) Il SI. versa alla SI.ra , a titolo di una tantum, , ai sensi e per gli Pt_1 Pt_2 effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 70.000,00
(settantamila,00) in una soluzione unica, a mezzo bonifico bancario/assegno circolare , entro il termine previsto per il deposito di note scritte relative al divorzio;
2) le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della
l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale
e comunque al vincolo matrimoniale
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 26.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a IL il 24.10.1994 tra Parte_1
e .
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IL perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in IL, il 22.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
IL, _____________
IL PM IL PG