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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9603 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16542/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16542/2023 promossa da:
(C.F. ) nato in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to MOLINARI ALESSIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata in [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv.to MAGRINI ANNA RITA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 08/01/2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/03/2023 chiedeva al Tribunale di Roma Parte_1 la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, del divorzio dal coniuge sig.ra CP_1
.
[...]
Con sentenza n. 18884/2023 pubblicata il 22/12/2023, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e alle condizioni congiunte Parte_1 CP_1 rassegnate all'udienza del 25/10/2023.
All'udienza del 08/01/2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte in merito alla pronuncia di divorzio:
- Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Confermare che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- Revocare l'assegnazione al sig. della casa familiare, con termine allo stesso di rilascio Pt_1 della casa e delle pertinenze entro giorni 45 da oggi, assegnandola, con le relative pertinenze, alla sig.ra la quale vi vivrà con il figlio;
CP_1 Per_1
- Disporre a carico del sig. , quale contributo al mantenimento del figlio , Pt_1 Per_1 studente maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma di euro 600,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico bancario alla sig.ra , con rivalutazione CP_1 monetaria, a decorrere dal mese di febbraio 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo, nonché le spese del corso universitario all'estero;
- Il sig. si impegna al rimborso del 50% delle spese sostenute dalla sig.ra per il Pt_1 CP_1 visto e il biglietto aereo per la partenza all'estero di , per l'acquisto del PC e per le spese Per_1 del semestre della mensa universitaria;
- Il sig. pagherà al 100% la II° rata a saldo dell'Agenzia “Collage Life”. Pt_1
Il G.D., in relazione a ciò, si è riservato di riferire al Collegio.
§§§
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Delegato nel giudizio di separazione personale conclusosi con la sentenza n. 18884/2023 depositata il 22/12/2023, divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario del divorzio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Roma, in data 29/08/1999 alle condizioni di cui in parte
[...] CP_1 motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto 00880, parte
2, serie A05);
3) compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 09/06/2025.
IL PRESIDENTE dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16542/2023 promossa da:
(C.F. ) nato in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to MOLINARI ALESSIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata in [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv.to MAGRINI ANNA RITA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 08/01/2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/03/2023 chiedeva al Tribunale di Roma Parte_1 la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, del divorzio dal coniuge sig.ra CP_1
.
[...]
Con sentenza n. 18884/2023 pubblicata il 22/12/2023, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e alle condizioni congiunte Parte_1 CP_1 rassegnate all'udienza del 25/10/2023.
All'udienza del 08/01/2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte in merito alla pronuncia di divorzio:
- Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Confermare che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- Revocare l'assegnazione al sig. della casa familiare, con termine allo stesso di rilascio Pt_1 della casa e delle pertinenze entro giorni 45 da oggi, assegnandola, con le relative pertinenze, alla sig.ra la quale vi vivrà con il figlio;
CP_1 Per_1
- Disporre a carico del sig. , quale contributo al mantenimento del figlio , Pt_1 Per_1 studente maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma di euro 600,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico bancario alla sig.ra , con rivalutazione CP_1 monetaria, a decorrere dal mese di febbraio 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo, nonché le spese del corso universitario all'estero;
- Il sig. si impegna al rimborso del 50% delle spese sostenute dalla sig.ra per il Pt_1 CP_1 visto e il biglietto aereo per la partenza all'estero di , per l'acquisto del PC e per le spese Per_1 del semestre della mensa universitaria;
- Il sig. pagherà al 100% la II° rata a saldo dell'Agenzia “Collage Life”. Pt_1
Il G.D., in relazione a ciò, si è riservato di riferire al Collegio.
§§§
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Delegato nel giudizio di separazione personale conclusosi con la sentenza n. 18884/2023 depositata il 22/12/2023, divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario del divorzio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Roma, in data 29/08/1999 alle condizioni di cui in parte
[...] CP_1 motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto 00880, parte
2, serie A05);
3) compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 09/06/2025.
IL PRESIDENTE dott.ssa Marta Ienzi