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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/09/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce Prima Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Mele - Presidente rel.
Dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
Dott.ssa Virginia Zuppetta - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 913 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Massimo Lanzilao ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lecce, alla
Via S. Domenico Savio, 59
appellante
e
(P.I. n. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 mandato in atti, dall'Avv. Luciano Martucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, alla
Via Andrea da Bari n. 125; appellata
nonché
Controparte_2
appellata contumace
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate all'udienza collegiale del 04.12.2024 a seguito di trattazione scritta ex art. 83 comma 3 lett. h) d.l. n.18/20.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 14.11.2022 ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1031/2022 del Tribunale di Lecce, non notificata, pubblicata in data 13.04.2022, con la quale è stata respinta l'opposizione avverso l'avviso di iscrizione preventiva di ipoteca del 14.01.20, comunicata dalla a fronte del mancato pagamento della somma complessiva di Controparte_2
€.123.379,83, in virtù del recupero delle agevolazioni ex L. 662/96 da parte di , Controparte_3 in seguito a surroga per escussione di garanzia sull'operazione n.243473.
Si è costituita in giudizio , eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione, in quanto tardiva per violazione del termine semestrale e chiedendo, nel merito, il rigetto delle avverse pretese.
Non si è costituita in giudizio , della quale va preliminarmente Controparte_2 dichiarata la contumacia.
La causa, all'udienza del 04 dicembre 2024, è stata trattenuta in decisione dal Collegio ai sensi dell'art.352 c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo, poiché proposto oltre il termine massimo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Ed invero, l'opposizione a precetto ex art. 615, c. 1 cpc è lo strumento che il debitore ha a disposizione quando intende negare in radice il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata. Al riguardo, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il giudizio di primo grado e i motivi di impugnazione hanno ad oggetto proprio il diritto dell'intimante a procedere all'esecuzione forzata. Tanto premesso, va precisato che il relativo giudizio rientra nel novero delle cause di opposizione all'esecuzione, che, secondo l'elencazione contenuta nell'art. 92 comma 1 del R.D.
n. 12/1941 sono trattate durante il periodo feriale e alle quali, ai sensi dell'art. 3 della legge n.
742/1969, non si applica la sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, a decorrere dal 2015) prevista dall'art. 1 della stessa legge.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'inapplicabilità al giudizio di opposizione a precetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale concerne anche i termini relativi ai giudizi di impugnazione (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03.07.2018
– Rv. 649841 – 01; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22.10.2014 – Rv. 633022 – 01).
Per tali ragioni, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, notificato in data 14.11.2022, ossia dopo la scadenza del termine del termine semestrale (13.10.2022) decorrente dalla data della pubblicazione della sentenza (13.04.2022), calcolato senza sospensione dei termini feriali, in conformità a quanto previsto dall'art. 327, c. 1 c.p.c.
Le spese del presente giudizio sono liquidate secondo la soccombenza, come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR 115\2012 va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte,
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, Parte_1 liquidate in complessivi 6.000,00, oltre accessori di legge e di tariffe in misura del 15%.
3. Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Mele
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce Prima Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Mele - Presidente rel.
Dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
Dott.ssa Virginia Zuppetta - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 913 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Massimo Lanzilao ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lecce, alla
Via S. Domenico Savio, 59
appellante
e
(P.I. n. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 mandato in atti, dall'Avv. Luciano Martucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, alla
Via Andrea da Bari n. 125; appellata
nonché
Controparte_2
appellata contumace
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate all'udienza collegiale del 04.12.2024 a seguito di trattazione scritta ex art. 83 comma 3 lett. h) d.l. n.18/20.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 14.11.2022 ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1031/2022 del Tribunale di Lecce, non notificata, pubblicata in data 13.04.2022, con la quale è stata respinta l'opposizione avverso l'avviso di iscrizione preventiva di ipoteca del 14.01.20, comunicata dalla a fronte del mancato pagamento della somma complessiva di Controparte_2
€.123.379,83, in virtù del recupero delle agevolazioni ex L. 662/96 da parte di , Controparte_3 in seguito a surroga per escussione di garanzia sull'operazione n.243473.
Si è costituita in giudizio , eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione, in quanto tardiva per violazione del termine semestrale e chiedendo, nel merito, il rigetto delle avverse pretese.
Non si è costituita in giudizio , della quale va preliminarmente Controparte_2 dichiarata la contumacia.
La causa, all'udienza del 04 dicembre 2024, è stata trattenuta in decisione dal Collegio ai sensi dell'art.352 c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo, poiché proposto oltre il termine massimo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Ed invero, l'opposizione a precetto ex art. 615, c. 1 cpc è lo strumento che il debitore ha a disposizione quando intende negare in radice il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata. Al riguardo, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il giudizio di primo grado e i motivi di impugnazione hanno ad oggetto proprio il diritto dell'intimante a procedere all'esecuzione forzata. Tanto premesso, va precisato che il relativo giudizio rientra nel novero delle cause di opposizione all'esecuzione, che, secondo l'elencazione contenuta nell'art. 92 comma 1 del R.D.
n. 12/1941 sono trattate durante il periodo feriale e alle quali, ai sensi dell'art. 3 della legge n.
742/1969, non si applica la sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, a decorrere dal 2015) prevista dall'art. 1 della stessa legge.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'inapplicabilità al giudizio di opposizione a precetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale concerne anche i termini relativi ai giudizi di impugnazione (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03.07.2018
– Rv. 649841 – 01; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22.10.2014 – Rv. 633022 – 01).
Per tali ragioni, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, notificato in data 14.11.2022, ossia dopo la scadenza del termine del termine semestrale (13.10.2022) decorrente dalla data della pubblicazione della sentenza (13.04.2022), calcolato senza sospensione dei termini feriali, in conformità a quanto previsto dall'art. 327, c. 1 c.p.c.
Le spese del presente giudizio sono liquidate secondo la soccombenza, come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR 115\2012 va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte,
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, Parte_1 liquidate in complessivi 6.000,00, oltre accessori di legge e di tariffe in misura del 15%.
3. Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Mele