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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 27.3.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 384/2024
promossa
da , Parte_1 Parte_2
- appellanti -
[...]
Avv.ti MA AM e IA RO contro
Controparte_1
- appellato -
[...]
Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze
- appellato – CP_2
Avv.ti AT EA NA e NO Imbriaci
- appellato - CP_3
Avv.te Maria Elena Mancuso Severini e IA Corti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10/2024 del Tribunale di Grosseto giudice del lavoro, pubblicata il 10.1.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 10.1.2024 il Tribunale di Grosseto ha in parte dichiarato inammissibili e in parte respinto le domande proposte dalla Parte_3
e dal suo legale rappresentante contro
[...] Parte_1
l' , l' e l' . Controparte_1 CP_2 CP_3 Le parti private avevano impugnato un verbale di Con accertamento ispettivo congiunto di , e (datato CP_2 CP_3
3.12.2021, notificato, già secondo la prospettazione attrice, il
20.12.2021), una diffida ad adempiere emessa dall' in CP_2 confronto della società il 13.12.2021 e un certificato di variazione dell' del febbraio 2022 - atti gli ultimi due CP_3 pacificamente fondati sulle risultanze del verbale ispettivo - Con oltre a una diffida accertativa dell' , relativa alla posizione di uno dei lavoratori coinvolti nel medesimo accertamento
( e alle conseguenze retributive delle Testimone_1 violazioni ivi contestate, notificata alle parti private il
14.12.2021. Davanti al Tribunale gli originari ricorrenti avevano svolto le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale accertare e dichiarare: i) l'inesistenza delle violazioni di cui al verbale unico del 6 dicembre 2021 e quindi l'infondatezza dei relativi accertamenti e del verbale stesso;
ii) l'inesistenza dei crediti dell' e dell' di cui rispettivamente alla diffida CP_2 CP_3 sub 2 ed alla variazione sub 4 delle premesse;
ii) l'erroneità dell'applicazione delle sanzioni applicate dall' con la CP_2 diffida sub 2 delle premesse per evasione contributiva, dovendo invece essere eventualmente applicate quelle previste per
l'ipotesi di omissione contributiva;
iv) l'esito positivo della conciliazione SA e conseguentemente l'inefficacia della relativa diffida accertativa dell' ; v) la Controparte_1 nullità della procedura di conciliazione SA e del relativo verbale e conseguentemente l'inefficacia della relativa diffida accertativa dell' . Con il favore delle Controparte_1 spese”.
2. Il verbale, sulle cui risultanze, come si è detto, erano fondati gli ulteriori atti emessi dalle amministrazioni originarie convenute, conteneva tre contestazioni: 1) la registrazione sui
2 libri aziendali, quanto alle posizioni di tre lavoratori ( Per_1
e , di un orario molto
[...] Persona_2 Persona_3 inferiore a quello che sarebbe stato da loro effettivamente osservato;
2) il mancato invio delle denunce quanto CP_4 ad altri tre lavoratori ( e Persona_4 Persona_5
; 3) il mancato adeguamento delle Persona_6 retribuzioni pagate ai dipendenti ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva applicabile. Gli originari ricorrenti avevano contestato le risultanze del verbale assumendo: a) la decadenza delle amministrazioni dalle loro pretese ex art. 14
L. 689/1981; b) la prescrizione di parte dei crediti agiti;
c) comunque l'infondatezza nel merito delle pretese, perché i tre lavoratori e non avrebbero osservato Per_1 Per_2 Persona_3 il maggior orario che avevano riferito in sede ispettiva;
quanto al mancato invio delle comunicazioni l'omissione CP_4 avrebbe riguardato “brevissimi periodi” e comunque lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, per cui la violazione sarebbe stata ipotizzabile solo con riferimento alle ore da essi effettivamente lavorate;
infine la società avrebbe pagato ai propri dipendenti retribuzioni non inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva applicabile, considerate tutte le voci corrisposte.
3. Secondo gli attori quindi nessuna delle violazioni contestate sarebbe stata effettiva. In ipotesi non sarebbero state comunque dovute le sanzioni previste per l'ipotesi di evasione contributiva.
4. Infine sarebbe stata illegittima la diffida accertativa, sia in quanto la procedura conciliativa, all'esito instaurata, si sarebbe svolta secondo il modello monocratico, previsto dall'art 11 del D.lgs. 124/2004 (mentre, secondo gli attori, la procedura avrebbe dovuto essere quella collegiale, disciplinata
3 dagli artt. 410 e 411 c.p.c.), sia in quanto il conciliatore non avrebbe dato atto dell'esito positivo del tentativo di conciliazione, nonostante il lavoratore interessato (
[...]
avesse espressamente affermato di non avere Tes_1 nulla da pretendere in relazione al rapporto intercorso con la cooperativa.
5. Tutte le amministrazioni si erano costituite per resistere.
6. Il Tribunale, ascoltati alcuni testimoni, ha dichiarato inammissibile, in confronto di tutte le parti, l'impugnazione del verbale di accertamento, come pure le contestazioni, svolte in confronto dell' , avverso la diffida ad adempiere e contro CP_2
Con l' in relazione alla diffida accertativa. Ha respinto la domanda relativa alla variazione del rapporto assicurativo e ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese CP_3 processuali in confronto di tutte le amministrazioni convenute.
7. In motivazione, quanto alla declaratoria di inammissibilità, ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui il verbale di accertamento ispettivo, contenente contestazioni di violazioni punite con sanzioni amministrative, non è autonomamente impugnabile, estendendone i principi anche ai crediti contributivi accertati con il verbale. Secondo il primo giudice infatti il verbale sarebbe comunque un “atto procedimentale inidoneo a produrre effetti sulla situazione soggettiva del datore di lavoro”, che sarebbe “incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina
l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione ovvero emette avviso di addebito, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità
4 giudiziaria” (così testualmente la decisione impugnata). Ne deriverebbe, secondo il primo giudice, l'inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'opposizione proposta, come nella specie, contro il verbale anziché contro l'ordinanza ingiunzione o l'avviso di addebito.
8. Analogamente, ad avviso del Tribunale, dovrebbe escludersi l'interesse dei ricorrenti a contestare giudizialmente la diffida ad adempiere, inviata dall' alla società, dato che tale CP_2 intimazione si risolverebbe nel solo invito, emesso dall'ente impositore nei confronti del privato, a regolarizzare un debito.
Si tratterebbe quindi in effetti di una mera comunicazione amministrativa della sussistenza del debito, senza alcun effetto autonomamente lesivo di posizioni giuridiche soggettive. Ciò a maggior ragione nella specie, dato che la diffida non era stata preceduta dalla notifica di alcun titolo esecutivo.
9. Infine, secondo la decisione impugnata, neppure sussisterebbe nella specie l'interesse a contestare la diffida accertativa, dato che le parti private avrebbero comunque potuto agire in opposizione all'esecuzione, una volta che la diffida avesse acquisito efficacia di titolo esecutivo e in quella sede contestarne anche il fondamento di merito.
10. Il Tribunale, pur dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione del verbale, dell'intimazione ad adempiere e della diffida accertativa, ha comunque esaminato, in relazione a tutte le pretese agite, le eccezioni preliminari di decadenza ex art. 14 L. 689/1981 e di prescrizione. Ritenendo
l'infondatezza di entrambe: quanto a quella di decadenza in quanto inapplicabile la fattispecie estintiva ai crediti contributivi, quanto a quella di prescrizione, per essere rimasto il relativo termine sospeso, in forza della normativa
5 emergenziale dettata per fronteggiare le conseguenze della pandemia da COVID 19, così che il termine finale non sarebbe stato scaduto alla data di notifica del verbale.
11. La sentenza impugnata ha poi esaminato il merito della pretesa contributiva unicamente nei confronti dell' , in CP_3 relazione quindi alla disposta variazione del rapporto assicurativo. E nel merito il Tribunale ha ritenuto fondate tutte le contestazioni contenute nel verbale, tutte incidenti sulla pretesa dell' . CP_3
12. Così, secondo il primo giudice, l'istruttoria testimoniale avrebbe confermato la circostanza, riferita dai lavoratori e in sede ispettiva, secondo cui essi Per_1 Per_2 Persona_3 avrebbero osservato un orario ben più lungo di quello formalizzato.
13. Quanto poi al mancato invio delle comunicazioni relative ai dipendenti e CP_4 Persona_4 Per_5
l'omissione sarebbe stata in radice ingiustificata, Per_6 indipendentemente dalla durata dell'inadempimento e dalla natura del rapporto di lavoro che legava i tre alla società. In ogni caso nemmeno sarebbe stato vero che tali rapporti fossero di lavoro intermittente, dato che dalla documentazione di causa sarebbe emerso che e erano Per_5 Persona_4 assunti a tempo indeterminato e a tempo Per_6 determinato.
14. In merito, infine, alla contestazione relativa alla mancata applicazione dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva soggettivamente efficace, il Tribunale ha rilevato come fosse stato lo stesso in sede ispettiva, Pt_1
a dichiarare di non averli applicati, giustificando tale scelta con la volontà di compensare in questo modo danni, a suo dire, usualmente causati dai dipendenti ai mezzi o multe
6 elevate contro di loro, mentre erano alla guida dei mezzi stessi.
Il primo giudice ha quindi respinto nel merito le domande dell' (questo il dispositivo della decisione impugnata): CP_3
“dichiara il ricorso inammissibile in ordine all'impugnativa del verbale di unico di accertamento e notificazione, della diffida ad adempiere e della diffida accertativa;
- rigetta l'impugnativa della variazione del rapporto assicurativo;
- condanna CP_3 parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese di lite che liquida in Euro 12.297 ciascuna, oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge”.
15. Entrambi gli originari ricorrenti hanno impugnato la sentenza davanti a questa Corte, chiedendone la riforma e quindi l'accoglimento delle conclusioni già svolte in primo grado. Essi affidano le proprie ragioni a sei motivi.
16. Con il primo censurano il capo della decisione che ha affermato l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo, svolta contro il verbale ispettivo, l'intimazione ad adempiere e la diffida accertativa. Sul punto gli appellanti argomentano, in contrario, il proprio interesse ad agire in accertamento negativo, a fronte del verbale e contro tutte le Con controparti, compreso l' , in ragione della loro esigenza di ottenere un accertamento giudiziale relativo alle posizioni contributive di competenza di e , ma anche di CP_2 CP_3 evitare la comminazione di una sanzione amministrativa da parte dell' Secondo la loro Controparte_1 prospettazione, d'altra parte, il verbale sarebbe un atto unitario dell' , dell' e dell' , così CP_2 CP_3 Controparte_1 che pure l'accertamento negativo delle pretese dovrebbe svolgersi unitariamente, in confronto di tutti i soggetti coinvolti, anche al fine di evitare contrasti nelle decisioni.
7 17. Con il medesimo motivo gli appellanti, sul presupposto dell'ammissibilità di tutte le domande, ripropongono le eccezioni di decadenza e prescrizione e le contestazioni al merito delle violazioni affermate nel verbale, nei termini già indicati nei loro atti di primo grado, ritenendo di non doversi
(anzi di non potersi) confrontare con le motivazioni, su detti punti, della sentenza impugnata, che, a loro dire, non avrebbero potuto essere svolte dal Tribunale, una volta assunta la decisione di inammissibilità, che lo avrebbe privato della potestas iudicandi.
18. Con il secondo motivo le parti private censurano poi il capo della decisione che ha ritenuto fondata la pretesa dell' . Argomentano sul punto preliminarmente la CP_3 decadenza, già oggetto del primo motivo e nel merito assumono l'infondatezza di tale pretesa, sia quanto al maggior orario, asseritamente osservato dai dipendenti e Per_1 Per_2
sia quanto all'omessa applicazione dei minimi Persona_3 retributivi previsti dall'autonomia collettiva.
19. Sul primo punto il Tribunale, a loro dire, avrebbe fatto malgoverno dell'istruttoria, in quanto avrebbe prestato fede alle sole dichiarazioni di e ( era nel Per_2 Persona_3 Per_1 frattempo deceduto), ignorando quelle, asseritamente contrarie, rese da altri due testi ( e ), che Tes_2 Tes_3 sarebbero stati estranei ai fatti e disinteressati.
20. Quanto ai minimi retributivi applicati ai dipendenti, gli appellanti tornano ad allegare l'esatto adempimento dell'obbligazione retributiva, assumendo che le contestazioni, contenute nel verbale, fossero generiche e che comunque gli ispettori non avessero considerato la retribuzione complessivamente corrisposta ai lavoratori, che, per quanto articolata in varie voci, non sarebbe stata complessivamente
8 inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
Infine, non sarebbe stata decisiva, in favore della tesi delle controparti, condivisa dal Tribunale, la dichiarazione resa sul punto da in sede ispettiva, che non avrebbe avuto Pt_1 efficacia confessoria.
21. Con il terzo motivo gli appellanti ripropongono le censure mosse in primo grado alla regolarità formale della procedura relativa alla diffida accertativa, rimaste assorbite dalla declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento negativo.
22. Con il quarto motivo, svolto in via subordinata, essi ribadiscono le doglianze relative al criterio di calcolo delle sanzioni, che, a loro dire, avrebbero dovuto essere commisurate alla fattispecie di omissione e non a quella di evasione contributiva.
23. Con il quinto motivo, gli appellanti censurano il capo relativo al regolamento delle spese, limitatamente alla Con posizione dell' , assumendo che, essendosi avvalso l'ente del patrocinio dei propri funzionari, potessero essergli rifuse le sole spese, concretamente affrontate per la difesa, ove richieste con apposita nota, nella specie mai depositata.
24. Infine con il sesto motivo le parti private lamentano la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta alla prima udienza di discussione.
25. Tutti gli appellati si sono costituiti per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.
26. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la Corte rileva innanzi come, dato il chiaro tenore delle conclusioni (ma più generalmente delle argomentazioni) del ricorso di primo grado, sia indubitabile che gli appellanti avessero svolto davanti al Tribunale, innanzi tutto, una
9 domanda di accertamento negativo delle pretese derivanti dall'accertamento ispettivo, conclusosi con verbale del dicembre 2021. Pretese esercitate stragiudizialmente dall' con l'intimazione, diretta alla società, a pagare i CP_2 contributi dovuti all'esito dell'indagine ispettiva rappresentata nel verbale e dall' con il certificato di variazione del CP_3
Con rapporto assicurativo, mentre aveva emesso una diffida accertativa relativa a una frazione delle retribuzioni, secondo i verbalizzanti, non pagate.
27. Assunto questo dato, il primo motivo di appello è parzialmente fondato. Il collegio ritiene infatti che debba darsi continuità al consolidato indirizzo della Corte di Cassazione che esclude l'autonoma impugnabilità dei verbali relativi a sanzioni amministrative, in quanto atti endoprocedimentali, ex se inidonei ad incidere su posizioni giuridiche soggettive
(cfr. tra le molte Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 19-12-2018, n.
32886, secondo cui “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina
l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria”). Sul punto quindi la sentenza impugnata va senz'altro confermata.
28. Non così quanto alla determinazione relativa all'azione di accertamento negativo svolta in relazione ai crediti per contributi e premi degli enti previdenziali. Infatti, sebbene
10 neppure per tali pretese il verbale determini un'immediata lesione della sfera giuridica degli affermati debitori, non di meno non può trascurarsi come, mentre quanto alle violazioni astrattamente punibili con sanzioni amministrative manca nell'atto una qualsiasi determinazione delle sanzioni (rimesse alla successiva valutazione dell'autorità procedente, sentite anche le ragioni dell'interessato), per i contributi , la CP_2 quantificazione si trovi già nel verbale (che determina anche criteri e quantum delle sanzioni) e per i premi (non CP_3 direttamente quantificati) siano comunque indicati tutti i parametri di calcolo (retribuzioni imponibili e voci di tariffa).
Quanto ai crediti previdenziali, allora, il verbale rappresenta già un atto di esercizio della pretesa, che le parti private hanno un legittimo interesse a contestare in giudizio, con un'azione di accertamento negativo, anche prima quindi dell'acquisizione, da parte degli affermati creditori, di un titolo idoneo a dare ingresso all'esecuzione forzata. Ciò in accordo con i principi affermati da ultimo (ma ex plurimis) da Cass.
24552/2024, secondo cui “costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto
l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività”.
29. Alla medesima conclusione deve poi necessariamente pervenirsi anche in relazione all'azione introdotta avverso la diffida ad adempiere, inviata dall' , con cui l'istituto ha CP_2 intimato il pagamento di quanto si afferma dovuto nel verbale e preannunciato, in difetto, l'avvio dell'azione esattoriale per il recupero forzato dell'affermato credito.
11 30. La questione è più complessa per la diffida accertativa, considerato come nella specie non risulti alcuna azione, neppure minacciata con l'intimazione di un precetto, da parte del lavoratore beneficiario dell'ordine di pagamento. Non di meno, in una situazione di fatto identica, di recente la Corte di Cassazione ha ritenuto che, proprio l'impossibilità per il datore di lavoro di intraprendere una qualsiasi azione in opposizione all'esecuzione, lo legittimi a “esperire l'unica azione che inveri, in suo favore, l'effettività della tutela giurisdizionale, consistente nell'azione di accertamento negativo promossa. E ciò in quanto titolare dell'interesse, attuale e concreto (…), ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con
l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti” (così testualmente Cass. 30119/2023, che ha ritenuto anche la legittimazione a contraddire in tale azione dell'ispettorato). La Corte condivide questa conclusione, così che, in parziale accoglimento del primo motivo, deve dichiararsi l'ammissibilità delle domande di accertamento Con negativo svolte nei confronti di , e , quanto a CP_2 CP_3 quest'ultimo limitatamente alle contestazioni relative alla diffida accertativa, confermandosi per contro la declaratoria di inammissibilità solo quanto all'impugnazione del verbale in Con confronto di .
31. In relazione alle domande ritenute ammissibili, si impone allora l'esame delle ulteriori censure proposte dagli appellanti, che dovranno verificarsi secondo quello che alla corte pare essere il loro ordine logico e giuridico (non
12 integralmente corrispondente alla sequenza dei motivi indicati nell'atto di appello).
32. Devono essere quindi esaminate in primo luogo le eccezioni preliminari di decadenza ex art. 14 L. 689/1981 e prescrizione (contenute nel primo e nel secondo motivo). Esse sono senz'altro infondate. In ordine all'eccezione di decadenza, infatti, è consolidata nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione secondo cui “il particolare procedimento previsto dalla L. n. 689 del 1981 per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e, in specie, i requisiti di legittimità ed efficacia del relativo provvedimento, …, non si estendono alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali” (così tra le più recenti Cass. 2132/2018, citata anche dal primo giudice e la giurisprudenza ivi richiamata). Un principio che in particolare deve affermarsi per la previsione di un termine decadenziale, quale quella contenuta nell'art. 14 della L. 689/1981, che, in quanto norma ablativa di diritti, è necessariamente di stretta interpretazione.
33. Ma è infondata anche l'eccezione di prescrizione. In fatto invero è pacifico che il contributo più risalente sia divenuto esigibile il 16.2.2016. Il termine prescrizionale di cinque anni
(astrattamente in scadenza al 16.2.2021) tuttavia è rimasto sospeso, in applicazione della normativa emergenziale emessa per contrastare gli effetti della pandemia da Covid 19. In particolare la sospensione si è protratta dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, a norma dell'art. 37 del D.L. 18/2020
(conv. in L. 27/2020, questo il testo: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del
13 periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”) e ancora dal 30.12.2020 fino al 30.6.2021, a norma dell'art. 11 comma 9 del D.L. 183/2020 (conv. in L. 21/2021, questo il testo della disposizione: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”). Per effetto della sospensione, il termine sarebbe quindi scaduto il 23.12.2021, mentre il verbale, della cui natura di atto di esercizio delle pretese contributive si è detto, risulta notificato, già secondo le allegazioni degli appellanti
(cfr. punto 1 del ricorso di primo grado) il 20.12.2021, prima della scadenza. L'eccezione è perciò infondata e va respinta.
34. Sono del pari completamente infondate le censure al merito delle conclusioni dell'indagine ispettiva, svolte nell'appello (ancora nel primo e nel secondo motivo, che devono essere esaminati congiuntamente al sesto motivo, relativo al rigetto di alcune istanze istruttorie).
35. Come si è detto in narrativa, i verbalizzanti avevano ritenuto che la società avesse registrato sui libri aziendali, quanto alle posizioni di tre lavoratori ( Persona_1 Per_2
e , un orario molto inferiore a quello
[...] Persona_3 che essi avrebbero effettivamente osservato;
non avrebbe inviato le denunce quanto ad altri tre lavoratori CP_4
( e e Persona_4 Persona_5 Persona_6 infine non avrebbe adeguato le retribuzioni pagate ai
14 dipendenti ai minimi contrattuali previsti dal contratto collettivo applicabile.
36. Ora, in ordine alla prima di tali contestazioni, è un fatto che i tre lavoratori avessero rilasciato in sede ispettiva dichiarazioni precise e dettagliate in ordine agli orari da loro svolti (orari che andavano dalle 8 fino alle 15 ore giornaliere, comunque ben maggiori di quelli formalizzati), dichiarazioni che e ( è deceduto nell'aprile 2022, Per_2 Persona_3 Per_1 prima dell'introduzione del giudizio di primo grado) hanno confermato davanti al Tribunale. Tali deposizioni non risultano affatto smentite da quelle dei testi e Tes_3 Tes_2 dipendenti di società clienti della cooperativa, che hanno riferito unicamente in ordine ai tempi delle consegne effettuate dai lavoratori presso gli esercizi commerciali cui i testi erano addetti (tempi che hanno riferito essere peraltro variabili), così che da tali deposizioni non si può inferire nulla quanto alla complessiva durata giornaliera della prestazione dei tre lavoratori.
37. Né ha il minimo rilievo ai fini dell'accertamento che interessa la censura contenuta nel sesto motivo (con cui gli appellanti hanno lamentato la mancata ammissione delle prove richieste alla prima udienza di discussione), dato che in effetti il Tribunale ha sentito tutti i testi indicati dagli attori a quell'udienza (tranne ed essi hanno risposto anche Per_1 sulle circostanze dedotte (come del resto inevitabile, visto che quella richiesta alla prima udienza di discussione e di cui si discute era una prova contraria, dedotta con alcuni dei testi indotti anche dalle controparti).
38. D'altro canto non vi è in atti alcun elemento per dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da e Per_1 Per_2
(quelle rese da tutti in sede ispettiva e confermate Persona_3
15 dagli ultimi due davanti al Tribunale): non solo infatti gli appellanti non hanno allegato quali sarebbero state le presunte “ragioni di malanimo e rancore” (così il ricorso di primo grado) nutrite dai testi nei loro confronti, ma nemmeno vi è traccia, negli atti di causa, di una qualche rivendicazione svolta dai lavoratori contro la società, in conseguenza dell'orario da loro dichiarato. Le loro dichiarazioni (quanto a quelle rese agli ispettori, pacificamente valutabili ai fini Per_1 della decisione, secondo una giurisprudenza più che consolidata) devono essere quindi ritenute attendibili, così come le ha ritenute il Tribunale e perciò fondata la contestazione, svolta sulla base di esse, nel verbale.
39. Del pari è fondata la seconda contestazione mossa dagli ispettori, che ha a oggetto il mancato invio dei modelli relativi alle posizioni dei lavoratori CP_4 [...]
e Sul Persona_4 Persona_5 Persona_6 punto le doglianze degli appellanti non si confrontano minimamente con le ragioni della decisione (esposte almeno in relazione alla posizione dell' , cfr. punto 7.1. della CP_3 sentenza), che sono comunque del tutto condivisibili. Non esiste infatti alcuna norma che limiti l'obbligo di invio delle comunicazioni in relazione al tipo di contratto di CP_4 lavoro subordinato, stipulato tra datore di lavoro e lavoratore e in ogni caso è escluso in fatto, dalle comunicazioni Unilav prodotte dall' , che e CP_2 Persona_4 Per_5 Per_6 fossero assunti con contratto di lavoro intermittente.
40. Quanto all'ultima delle contestazioni contenute nel verbale (relativa al mancato adeguamento delle retribuzioni ai minimi previsti dal CCNL applicabile), la doglianza degli appellanti è smentita già dalle dichiarazioni rese dallo stesso agli ispettori. E' stato infatti il legale rappresentante Pt_1
16 della società a riferire in sede ispettiva di come la cooperativa avesse deciso “di non provvedere all'adeguamento delle tabelle salariali a compensazione di eventuali multe/danni ai mezzi che durante l'attività si verificano quotidianamente e che sarebbero rimasti a carico dell'azienda”.
41. E se è vero che la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 6825/2022) ritiene le dichiarazioni rese agli ispettori dal datore di lavoro prova apprezzabile liberamente, nella specie è un fatto che le dichiarazioni qui acquisite siano inequivocabili, mentre gli appellanti non allegano la minima ragione per cui esse non sarebbero veritiere. Per contro le censure mosse sul punto al verbale sono del tutto inconferenti, dato che, a fronte della certa omissione dell'adeguamento delle retribuzioni ai minimi contrattuali, non vi è, nelle difese degli appellanti, alcuna specifica allegazione in ordine alle voci accessorie che comunque consentirebbero (e in maniera fissa e continuativa)
l'erogazione di una retribuzione complessiva corrispondente al minimale contributivo. Deve quindi concludersi che tutte le violazioni contestate nel verbale siano fondate.
42. Data la natura di tali violazioni è poi completamente infondato il quarto motivo (che deve esaminarsi qui, per la sua attinenza al merito delle pretese, di cui ai primi due motivi), relativo alla quantificazione delle sanzioni secondo la fattispecie prevista dal comma 8 lett. b) dell'art. 116 della L.
388/2000, cioè all'ipotesi di “evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo
17 contributivo”. Sul punto infatti la Corte convintamente aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ai fini della possibilità di configurare un occultamento della base contributiva, non è necessario che manchi qualsivoglia elemento documentale che renda possibile
l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni: è sufficiente a tal fine che la denuncia obbligatoria sia mancata o incompleta o non conforme al vero, dal momento che, così facendo viene nascosta all'ente previdenziale
l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione
(e ciò proprio mediante l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'ente l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo); né varrebbe obiettare che, qualora
i rapporti e le effettive retribuzioni venissero comunque registrati, l'ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva, dal momento che, in difetto di una denuncia periodica veritiera, tale conoscenza resterebbe meramente eventuale, ossia collegata ad un altrettanto eventuale accertamento condotto dall'ente, che si vedrebbe così onerato di un'incessante attività ispettiva in tutte le ipotesi che in qualunque modo gli abbiano reso possibile l'accertamento, anche a distanza di tempo, degli inadempimenti contributivi, laddove la funzionalità del sistema postula la collaborazione spontanea tra i soggetti tenuti alla regolarità del rapporto contributivo”. Così che “l'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente
18 all'adempimento dell'obbligo contributivo. E il fatto che l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione configuri un occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate
(o di entrambe le cose), che di per sé fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della L. n. 388 del
2000, art. 116, comma 8, lett. b), dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali è
a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento” (così da ultimo Cass.
20446/2022).
43. Ora nella specie la società non ha allegato alcun elemento dal quale desumere l'assenza di una finalità elusiva,
a fronte del dato obiettivo del risparmio contributivo, che le violazioni contestate obiettivamente le assicuravano. Così che la scelta dell'appellante non avrebbe potuto giustificarsi con altra finalità che quella di sottrarsi, non solo ai propri obblighi retributivi nei confronti dei lavoratori (non compensando tutte le ore lavorate e non adeguando le retribuzioni ai minimi previsti dall'autonomia collettiva), ma anche a quelli contributivi verso gli enti appellati (comunque connessi alla misura delle retribuzioni dovute). Anche il quarto motivo va quindi respinto.
44. Del pari deve essere respinto il terzo motivo di appello, con cui le parti private hanno riproposto le censure formulate in primo grado avverso la diffida accertativa, che, a loro dire, sarebbe illegittima, sia perché il successivo tentativo di conciliazione si era svolto secondo la procedura monocratica
19 prevista dall'art 11 del D.lgs. 124/2004 e non quella collegiale regolata dagli artt. 410 e 411 c.p.c., sia in quanto il conciliatore non avrebbe dato atto dell'esito positivo del tentativo di conciliazione, per quanto il lavoratore interessato avesse espressamente dichiarato di ritenersi soddisfatto di quanto ricevuto nel corso del rapporto di lavoro.
45. Si tratta, ad avviso del collegio, di eccezioni, prima che infondate, del tutto inconferenti rispetto all'azione proposta, qualificata dagli stessi attori come di accertamento negativo.
Essa ha quindi a oggetto necessariamente il credito preteso con la diffida, la sua esistenza e attualità, non la legittimità (o illegittimità) formale dell'atto. Assunti vizi attinenti alla regolarità formale della diffida, alla diffida come atto appunto, avrebbero potuto essere fatti valere solo in sede di opposizione agli atti esecutivi, in quanto incidenti sulla regolare formazione del titolo esecutivo, sempre che il lavoratore avesse agito per il recupero del proprio credito, cosa che, pacificamente non è avvenuta. D'altro canto è certo che nessuna delle difese oggetto del terzo motivo valga a mettere in dubbio l'esistenza nel merito del credito oggetto della diffida, nemmeno quella relativa alla presunta conciliazione, dato che il lavoratore non avrebbe ammesso di avere ricevuto il pagamento delle somme portate nella diffida, ma solo di ritenere di non esserne creditore. Un assunto del tutto irrilevante, soprattutto in relazione alla quota contributiva della pretesa, oggetto di una posizione giuridica indisponibile.
Il terzo motivo va quindi respinto.
46. Neppure è fondato il quinto motivo, relativo alla liquidazione delle spese in favore dei funzionari che avevano Con rappresentato l' in primo grado, spese che il Tribunale ha correttamente determinato sulla base dell'art. 9 del D.L.gs.
20 149/2015, secondo cui “l' può farsi rappresentare e CP_1 difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti…..In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal CP_1 giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”. Il quinto motivo va pertanto respinto e con esso, integralmente,
l'appello.
47. Il parziale accoglimento del primo motivo giustifica una parziale compensazione (nella misura di un quinto) delle spese del doppio grado. Le residue spese, di pertinenza di tutte le parti, liquidate come in dispositivo, devono gravare sugli appellanti in solido.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarata l'ammissibilità delle domande di accertamento negativo svolte nei Con confronti di , e , quanto a quest'ultimo limitatamente CP_2 CP_3 alle contestazioni relative alla diffida accertativa, respinge per il resto l'impugnazione. Dichiara compensate per un quinto le spese del doppio grado e condanna l'appellante a rifondere il residuo in favore di tutti gli appellati. Liquida tale residuo: a) per il primo grado nella misura di
€ 7.567,20 oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come per legge quanto alle spese dovute a ciascuno degli istituti di previdenza appellati e in € 6.053,76 oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come Con per legge quanto alle spese dovute a (rappresentato in primo grado da propri funzionari); b) per il presente grado in € 5.696,00
21 oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come per legge per ciascuno degli appellati. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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