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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 340/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Pers Del Leg Rappr - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tortona - Corso Alessandria 62 15057 Tortona AL
elettivamente domiciliato presso Email_2
I.c.a. - Imposte MU IN - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 253/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 2 e pubblicata il 09/10/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2980 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2981 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2979 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 621/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante
IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento del presente appello riformare la Sentenza di Primo Grado impugnata col presente atto, annullando di conseguenza gli avvisi oggetto della controversia dichiarandone la nullità
e/o l'illegittimità per 1. difetto di notifica e difetto di legittimità dell'atto;
2. difetto di motivazione;
3. difetto del presupposto impositivo, e dunque per la non dimostrata esistenza dei requisiti logico-causali che stanno alla base degli avvisi impugnati, riconoscendo che nulla è dovuto dalla parte appellante in relazione agli importi recati nei citati avvisi;
IN VIA SUBORDINATA, ed in ragione di quanto testé dimostrato, la riforma della Sentenza di primo Grado anche nella parte di condanna alla rifusione delle spese di giudizio. che immotivato e temerario, ed anzi assolutamente fondato ancorché non accolto in prime cure. Il tutto con ogni conseguente statuizione in ordine alla condanna alle spese di giudizio.
Conclusioni parte appellata
Respingere l'appello e confermare a sentenza appellata con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SR impugnava avvisi di accertamento IMU per gli anni 2016, 2017 e 2018 emessi dal Comune di Tortona, eccependo che gli stessi fossero nulli per inesistenza della notifica, effettuata a mezzo pec in pdf anziché nel formato p7m previsto, carenti in via assoluta di motivazione e comunque infondati nel merito, in quanto gli immobili colpiti erano immobili "merce", essendo la Ricorrente_1 società immobiliare che ha per oggetto sociale la compravendita di immobili.
La CA SR, concessionario del Comune per la riscossine e società emittente gli avvisi di accertamento, nel merito deduceva come gli immobili in questione non potessero essere considerati "merce" in quanto gli stessi venivano utilizzati (essendo dotati di contratti di fornitura di energia e acqua) e in quanto non iscritti a bilancio nelle rimanenze.
La CGT di Alessandria con sentenza 253/23, depositata il 9.10.2023, respingeva il ricorso condannando la ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 1.000,00, così motivando:
“Quanto alla notificazione basterà osservare che, come ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza
801, pubblicata il 12 gennaio 2023, è' valida la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec
(posta elettronica certificata) con allegato il documento in formato pdf anziché in formato p7m. Invero "in tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento
UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES
" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e " pdf". La stessa Corte ha ritenuto anche di precisare che il suddetto principio di equivalenza, formulato in materia processuale si può estendere anche alla notifica della cartella di pagamento;
Quanto alla motivazione, la stessa,pur succinta appare chiara nell'informare il contribuente che è stato omesso il pagamento dell'imposta IMU in relazione ad immobili ben definiti, e tanto può dirsi sufficiente a porre il contribuente nella posizione idonea a difendersi. Venendo al merito, basterà osservare che, come è noto, ai fini di ottenere l'esenzione, il soggetto proprietario degli immobili merce deve essere un'impresa costruttrice.
Per impresa costruttrice si intende quella società che ha realizzato il fabbricato in proprio, oppure attraverso il ricorso ad imprese appaltatrici dei lavori, oppure, ancora, ha effettuato sul fabbricato ingenti interventi di recupero (dall'art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del D.P.R. n. 380 del 2001, equiparati dal Legislatore - ai fini dell'applicazione dell'imposta - ai fabbricati di nuova costruzione); La ricorrente in ricorso non ha prodotto alcun documento attestante l'avere costruito gli immobili, e solo con la memoria del 14.9.2023 ha allegato di avere proceduto a una loro ristrutturazione. Però non solo i documenti prodotti il 14.9.2023 sono tardivi e non possono essere tenuti in considerazione, essendo stati prodotti oltre il perentorio termine di gg. 20 liberi anteriori all'udienza, ma gli stessi non provano che i lavori di ristrutturazione ivi effettuati siano "ingenti
", in misura tale da diventare non mero ripristino ma integrale ricostruzione.”
Propone appello la società deducendo come motivi:
1) Sulla notificazione. Si evince chiaramente che la copia PDF è stata trasmessa tale quale priva di firma digitale, ovvero di certificazione notarile, ne consegue che gli atti siano privi degli elementi necessari a verificare la loro legittimità e, ancor di più, la loro conformità all'originale in possesso dell'ente. A riprova di quanto affermato si trasmettono in allegato i tre report di verifica firme dai quali risulta chiaramente ed inequivocabilmente che i tre files NON contengono firme digitali o marche temporali.
2) Sulla carenza di motivazione. Occorre rilevare che gli avvisi di accertamento riguardavano controlli automatizzati di mancata rispondenza tra possesso degli immobili e relativi versamenti d'imposta, i quali avvisi nulla dicevano e nulla spiegavano a proposito dell'addebito in essi contenuto. L'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 prescrive espressamente che negli atti dell'amministrazione devono essere indicati “I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”, e questo principio risulta essere stato palesemente disatteso dall'Amministrazione Locale nel caso di specie.
3) Sul presupposto di imposta. Con riferimento a quanto lamentato circa il denegato obbligo di documentazione dell'atto, qui appare del tutto evidente la separazione dei piani tra resistente e ricorrente.
Mentre all'ente impositore è sufficiente affermare che il tributo sia dovuto, senza spiegare le ragioni di diritto e di fatto applicate al caso di specie, al contribuente non basta neppure aver prodotto i documenti comprovanti la propria situazione, per vedere presa in considerazione la propria doglianza.
A miglior prova di quanto sostenuto, Parte Appellante torna nuovamente precisare e puntualizzare, fissando alcuni punti nodali dell'intero percorso contezioso, quanto segue:
a) Ai fini dell'esenzione non è necessario che la società proprietaria degli immobili sia l'impresa di costruzioni che materialmente ha edificato gli immobili stessi, ma è sufficiente che l'impresa abbia invece provveduto, anche tramite appalto, alla costruzione o ristrutturazione dei medesimi fabbricati. Cosa che, come dimostrato in atti, è stato fatto dalla ricorrente/appellante Ricorrente_1 Srl.
b) La ricorrente/appellante ha prodotto tutta la documentazione a riprova del proprio operato, e dunque a suffragio dell'invocata esenzione, a più riprese tanto all'Amministrazione Locale quanto alla Commissione
Tributaria Provinciale / Corte di Giustizia di Primo Grado. Occorre infatti qui ricordare come tutte le prove documentali fossero già in possesso del Collegio Giudicante - stessa Sezione, la n. 2, stesso Relatore, l'Avv.
Nominativo_1, stesso Giudice, l'Avv. Nominativo_2, anche se differente Presidente - perché allegate al Ricorso RG 260/2020 avente ad oggetto la medesima materia, ossia IMU anno 2015, e pendente presso la CGT
Alessandria. Inoltre tutta la citata documentazione era già stata prodotta e consegnata all'Amministrazione
Resistente in tutte le fasi precontenziose (Reclamo/Mediazione) ed è stata allegata all'ultima memoria illustrativa, quella del 14/09/2023, non già per produrre “nuova” documentazione, ma semplicemente per richiamare alla memoria del Collegio Giudicante quanto già acquisito in sede di un medesimo ricorso pendente presso la stessa Sezione. Con il dovuto rispetto per il lavoro svolto dai Giudici di Prime Cure, si intende dunque confutare l'esclusione dei documenti dal novero di quelli ammissibili perché prodotti oltre il termine perentorio di 20 giorni liberi prima dell'udienza. La ratio della norma è chiaramente quella di consentire il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ma nessuno dei due risulta essere stato leso dal deposito di documentazione relativa a fatti conosciuti, tanto dal Collegio Giudicante quanto da Controparte
Resistente, per essere stati ripetutamente trattati tanto in un precedente ricorso pendente presso la medesima
Sezione n. 2, quanto perché esaminati durante la fase precontenziosa. Prova ne sia che le argomentazioni di Parte Ricorrente sono state citate da Parte Resistente nelle proprie controdeduzioni. Sotto tale profilo, poi, è stato chiarito che, laddove un documento venga acquisito attraverso un illegittimo ordine giudiziale di sua esibizione a fronte di una lacuna probatoria della parte che ne viene onerata, quest'ultima, nel susseguente giudizio d'appello, in applicazione dei principi della verità materiale e dell'agevolazione probatoria, può limitarsi al mero richiamo, senza che sia necessaria la sua produzione con le modalità di cui all'articolo 57 D.Lgs. 546/1992, in quanto il documento medesimo è già entrato nel fascicolo d'ufficio ed
è a disposizione della controparte, che può esercitare il suo diritto di difesa (Cassazione n. 34756/2023).
c) Infine, quanto alla “ingente” misura dei lavori a riprova della dimensione degli interventi di ristrutturazione che esorbitano il semplice “ripristino”, è sufficiente riscontrare l'importo del mutuo ipotecario (480.000,00
Euro), contratto per la ristrutturazione a stato avanzamento lavori, per quantificare la dimensione dell'intervento edificatorio operato sull'immobile, tale da dare diritto alla qualifica di “impresa di costruzione”.
E'costituita in giudizio CA SR che deduce:
Per poter beneficiare dell'esenzione è necessario che gli immobili costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici non siano locati (o utilizzati dalla medesima impresa) e che tali fabbricati invenduti siano classificati in bilancio tra le rimanenze. Risulta necessario un riscontro in tal senso verificando la voce "rimanenze" nei Bilanci della società. Ricordiamo, inoltre, che sono interessate dall'agevolazione di cui alla norma richiamata le imprese che, per attività statutaria, costruiscono fabbricati per la vendita e per le quali tali fabbricati costituiscono tipicamente beni merce tassati a costi e ricavi (c.d. “immobiliari di costruzione”). Più precisamente, si definisce immobiliare di costruzione, l'impresa che, con organizzazione e mezzi propri, ovvero mediante appalto dei lavori a terzi, ha effettivamente edificato l'immobile Si definisce, inoltre, “immobiliare di costruzione”, la società che svolge, anche occasionalmente, attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita, ovvero quella che ha fatto costruire l'immobile, ma normalmente svolge altra attività. Risulta necessario verificare l'attività di costruzione di tutti gli immobili merce denunciati. Sono escluse dal beneficio IMU le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività di rivendita di fabbricati e quelle che, per espressa previsione statutaria, svolgono effettivamente la vendita di fabbricati in precedenza acquisiti (c.d.
“immobiliari di compravendita”). Ricorrente_1, la quale ha classificazione ATECORI 2007 con unica importanza primaria Codice: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni immobili (cfr. Visura camerale -
Allegato 15 alle controdeduzioni in primo grado), risulta dunque rientrare proprio nella tipologia immobiliari di compravendita e pertanto esclusa dai benefici previsti dalla normativa IMU. Peraltro, per gli immobili di Indirizzo_1 dichiarati dalla ricorrente come “beni merce”, risultano per l'anno in oggetto elevati consumi di energia elettrica (cfr. Allegato Prod.16 alle controdeduzioni in primo grado), e di gas (cfr. Allegato Prod.17 alle controdeduzioni in primo grado). Ora, un bene merce non dovrebbe produrre consumi in quanto si presume essere privo di utenze.
Riguardo alla documentazione prodotta da controparte in primo grado, volta, nelle intenzioni, a dimostrare la spettanza dell'esenzione, la stessa, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, è stata prodotta tardivamente, senza il rispetto del termine previsto dall'art.32, D.Lgs. 546/1992. La produzione dei documenti è, infatti, avvenuta attraverso la memoria depositata in data 14/09/2023, senza il rispetto dei venti giorni. Peraltro, per gli immobili di Indirizzo_1 dichiarati dalla ricorrente come “beni merce”, risultano per l'anno in oggetto elevati consumi di energia elettrica (cfr. Allegato Prod.16 alle controdeduzioni in primo grado), e di gas (cfr. Allegato Prod.17 alle controdeduzioni in primo grado). Prive di pregio risultano, a tal fine, le affermazioni di controparte rese in primo grado riguardo alla circostanza che i documenti siano “già stati depositati in corso di causa RGR 260/2020 pendente presso questa stessa
Corte – causa avente ad oggetto la medesima materia del contendere tuttavia relativa all'annualità 2015”,
e ribadite in appello. Controparte risulta di non conoscere il principio che disciplina il deposito dei documenti nel processo, deposito che non può affatto rilevare se effettuato in altra controversia. Proprio la sentenza richiamata da controparte (Cassazione n. 34756/2023) prevede che al fine di esercitare il diritto di difesa ma, aggiungiamo, anche consentire al giudice di prendere la decisione, il documento debba entrare nel fascicolo d'ufficio, circostanza che nel caso di specie non si è realizzata. Né potrebbe essere effettuata nel grado di appello stante la nuova formulazione dell'art. 58, D.Lgs. 546/1992, “Nuove prove in appello” a norma del quale: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Nella denegata ipotesi nella quale il giudice di secondo grado volesse tenere conto dei documenti tardivamente prodotti, come osservato dal giudice di primo grado, “gli stessi non provano che i lavori di ristrutturazione ivi effettuati siano “ingenti”, in misura tale da diventare non mero ripristino ma intera ricostruzione”. I documenti prodotti non provano comunque la spettanza dell'agevolazione, dal momento che dagli stati patrimoniali dei bilanci depositati, non risulta possibile risalire agli immobili che controparte qualifica “immobili merce” in quanto tale informazione potrebbe essere reperita nelle note integrative al bilancio che non sono state depositate. La quasi totalità delle suddette argomentazioni sono state ribadite nella sentenza appellata della quale si chiede, pertanto, la conferma.
In data 22.9.2025 parte appellante deposita memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Inammissibili i motivi 1) e 2), non vengono svolte censure alla motivazione della sentenza appellata riproducendo meramente i motivi di ricorso.
Deve accogliersi il motivo 3), la documentazione esclusa dal giudizio di primo grado è stata prodotta in appello ex art. 58 D.Lgs 546/1992. Produzione ammissibile in quanto non trova applicazione nel presente giudizio la nuova formulazione del'art. 58 citato e ciò a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
27.3.2025 n. 36, che ha ritenuto contraria a Costituzione la previsione di applicare detta norma ai giudizi in corso e non solo a quelli in cui il ricorso di primo grado sia stato proposto dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa. Nel caso di specie il ricorso è stato proposto prima del D.Lgs 30.12.2023 n. 220.
Nel merito risultano documentate le circostanze dedotte dalla società per la esenzione dall'IMU.
Dall'atto costitutivo risulta come oggetto sociale anche la fabbricazione di immobili, il che prevale sul codice
ATECO indicato da parte appellata. I lavori di costruzione sono stati affidati in appalto. Si tratta di lavori di ristrutturazione di più alloggi di un medesimo stabile, come risulta dalle SCIA depositate e non di modesta entità come attestato dall'importo del mutuo erogato (€450.000). I consumi di energia elettrica sono imputabili all'attività di cantiere e non all'utilizzo dell'immobile.
La sentenza di primo grado deve pertanto essere riformata, in considerazione che la corretta produzione della documentazione è intervenuta solo in questo grado di giudizio, sussistono i gravi motivi per una compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata accoglie l'appello e dispone la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 340/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Pers Del Leg Rappr - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tortona - Corso Alessandria 62 15057 Tortona AL
elettivamente domiciliato presso Email_2
I.c.a. - Imposte MU IN - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 253/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 2 e pubblicata il 09/10/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2980 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2981 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2979 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 621/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante
IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento del presente appello riformare la Sentenza di Primo Grado impugnata col presente atto, annullando di conseguenza gli avvisi oggetto della controversia dichiarandone la nullità
e/o l'illegittimità per 1. difetto di notifica e difetto di legittimità dell'atto;
2. difetto di motivazione;
3. difetto del presupposto impositivo, e dunque per la non dimostrata esistenza dei requisiti logico-causali che stanno alla base degli avvisi impugnati, riconoscendo che nulla è dovuto dalla parte appellante in relazione agli importi recati nei citati avvisi;
IN VIA SUBORDINATA, ed in ragione di quanto testé dimostrato, la riforma della Sentenza di primo Grado anche nella parte di condanna alla rifusione delle spese di giudizio. che immotivato e temerario, ed anzi assolutamente fondato ancorché non accolto in prime cure. Il tutto con ogni conseguente statuizione in ordine alla condanna alle spese di giudizio.
Conclusioni parte appellata
Respingere l'appello e confermare a sentenza appellata con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SR impugnava avvisi di accertamento IMU per gli anni 2016, 2017 e 2018 emessi dal Comune di Tortona, eccependo che gli stessi fossero nulli per inesistenza della notifica, effettuata a mezzo pec in pdf anziché nel formato p7m previsto, carenti in via assoluta di motivazione e comunque infondati nel merito, in quanto gli immobili colpiti erano immobili "merce", essendo la Ricorrente_1 società immobiliare che ha per oggetto sociale la compravendita di immobili.
La CA SR, concessionario del Comune per la riscossine e società emittente gli avvisi di accertamento, nel merito deduceva come gli immobili in questione non potessero essere considerati "merce" in quanto gli stessi venivano utilizzati (essendo dotati di contratti di fornitura di energia e acqua) e in quanto non iscritti a bilancio nelle rimanenze.
La CGT di Alessandria con sentenza 253/23, depositata il 9.10.2023, respingeva il ricorso condannando la ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 1.000,00, così motivando:
“Quanto alla notificazione basterà osservare che, come ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza
801, pubblicata il 12 gennaio 2023, è' valida la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec
(posta elettronica certificata) con allegato il documento in formato pdf anziché in formato p7m. Invero "in tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento
UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES
" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e " pdf". La stessa Corte ha ritenuto anche di precisare che il suddetto principio di equivalenza, formulato in materia processuale si può estendere anche alla notifica della cartella di pagamento;
Quanto alla motivazione, la stessa,pur succinta appare chiara nell'informare il contribuente che è stato omesso il pagamento dell'imposta IMU in relazione ad immobili ben definiti, e tanto può dirsi sufficiente a porre il contribuente nella posizione idonea a difendersi. Venendo al merito, basterà osservare che, come è noto, ai fini di ottenere l'esenzione, il soggetto proprietario degli immobili merce deve essere un'impresa costruttrice.
Per impresa costruttrice si intende quella società che ha realizzato il fabbricato in proprio, oppure attraverso il ricorso ad imprese appaltatrici dei lavori, oppure, ancora, ha effettuato sul fabbricato ingenti interventi di recupero (dall'art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del D.P.R. n. 380 del 2001, equiparati dal Legislatore - ai fini dell'applicazione dell'imposta - ai fabbricati di nuova costruzione); La ricorrente in ricorso non ha prodotto alcun documento attestante l'avere costruito gli immobili, e solo con la memoria del 14.9.2023 ha allegato di avere proceduto a una loro ristrutturazione. Però non solo i documenti prodotti il 14.9.2023 sono tardivi e non possono essere tenuti in considerazione, essendo stati prodotti oltre il perentorio termine di gg. 20 liberi anteriori all'udienza, ma gli stessi non provano che i lavori di ristrutturazione ivi effettuati siano "ingenti
", in misura tale da diventare non mero ripristino ma integrale ricostruzione.”
Propone appello la società deducendo come motivi:
1) Sulla notificazione. Si evince chiaramente che la copia PDF è stata trasmessa tale quale priva di firma digitale, ovvero di certificazione notarile, ne consegue che gli atti siano privi degli elementi necessari a verificare la loro legittimità e, ancor di più, la loro conformità all'originale in possesso dell'ente. A riprova di quanto affermato si trasmettono in allegato i tre report di verifica firme dai quali risulta chiaramente ed inequivocabilmente che i tre files NON contengono firme digitali o marche temporali.
2) Sulla carenza di motivazione. Occorre rilevare che gli avvisi di accertamento riguardavano controlli automatizzati di mancata rispondenza tra possesso degli immobili e relativi versamenti d'imposta, i quali avvisi nulla dicevano e nulla spiegavano a proposito dell'addebito in essi contenuto. L'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 prescrive espressamente che negli atti dell'amministrazione devono essere indicati “I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”, e questo principio risulta essere stato palesemente disatteso dall'Amministrazione Locale nel caso di specie.
3) Sul presupposto di imposta. Con riferimento a quanto lamentato circa il denegato obbligo di documentazione dell'atto, qui appare del tutto evidente la separazione dei piani tra resistente e ricorrente.
Mentre all'ente impositore è sufficiente affermare che il tributo sia dovuto, senza spiegare le ragioni di diritto e di fatto applicate al caso di specie, al contribuente non basta neppure aver prodotto i documenti comprovanti la propria situazione, per vedere presa in considerazione la propria doglianza.
A miglior prova di quanto sostenuto, Parte Appellante torna nuovamente precisare e puntualizzare, fissando alcuni punti nodali dell'intero percorso contezioso, quanto segue:
a) Ai fini dell'esenzione non è necessario che la società proprietaria degli immobili sia l'impresa di costruzioni che materialmente ha edificato gli immobili stessi, ma è sufficiente che l'impresa abbia invece provveduto, anche tramite appalto, alla costruzione o ristrutturazione dei medesimi fabbricati. Cosa che, come dimostrato in atti, è stato fatto dalla ricorrente/appellante Ricorrente_1 Srl.
b) La ricorrente/appellante ha prodotto tutta la documentazione a riprova del proprio operato, e dunque a suffragio dell'invocata esenzione, a più riprese tanto all'Amministrazione Locale quanto alla Commissione
Tributaria Provinciale / Corte di Giustizia di Primo Grado. Occorre infatti qui ricordare come tutte le prove documentali fossero già in possesso del Collegio Giudicante - stessa Sezione, la n. 2, stesso Relatore, l'Avv.
Nominativo_1, stesso Giudice, l'Avv. Nominativo_2, anche se differente Presidente - perché allegate al Ricorso RG 260/2020 avente ad oggetto la medesima materia, ossia IMU anno 2015, e pendente presso la CGT
Alessandria. Inoltre tutta la citata documentazione era già stata prodotta e consegnata all'Amministrazione
Resistente in tutte le fasi precontenziose (Reclamo/Mediazione) ed è stata allegata all'ultima memoria illustrativa, quella del 14/09/2023, non già per produrre “nuova” documentazione, ma semplicemente per richiamare alla memoria del Collegio Giudicante quanto già acquisito in sede di un medesimo ricorso pendente presso la stessa Sezione. Con il dovuto rispetto per il lavoro svolto dai Giudici di Prime Cure, si intende dunque confutare l'esclusione dei documenti dal novero di quelli ammissibili perché prodotti oltre il termine perentorio di 20 giorni liberi prima dell'udienza. La ratio della norma è chiaramente quella di consentire il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ma nessuno dei due risulta essere stato leso dal deposito di documentazione relativa a fatti conosciuti, tanto dal Collegio Giudicante quanto da Controparte
Resistente, per essere stati ripetutamente trattati tanto in un precedente ricorso pendente presso la medesima
Sezione n. 2, quanto perché esaminati durante la fase precontenziosa. Prova ne sia che le argomentazioni di Parte Ricorrente sono state citate da Parte Resistente nelle proprie controdeduzioni. Sotto tale profilo, poi, è stato chiarito che, laddove un documento venga acquisito attraverso un illegittimo ordine giudiziale di sua esibizione a fronte di una lacuna probatoria della parte che ne viene onerata, quest'ultima, nel susseguente giudizio d'appello, in applicazione dei principi della verità materiale e dell'agevolazione probatoria, può limitarsi al mero richiamo, senza che sia necessaria la sua produzione con le modalità di cui all'articolo 57 D.Lgs. 546/1992, in quanto il documento medesimo è già entrato nel fascicolo d'ufficio ed
è a disposizione della controparte, che può esercitare il suo diritto di difesa (Cassazione n. 34756/2023).
c) Infine, quanto alla “ingente” misura dei lavori a riprova della dimensione degli interventi di ristrutturazione che esorbitano il semplice “ripristino”, è sufficiente riscontrare l'importo del mutuo ipotecario (480.000,00
Euro), contratto per la ristrutturazione a stato avanzamento lavori, per quantificare la dimensione dell'intervento edificatorio operato sull'immobile, tale da dare diritto alla qualifica di “impresa di costruzione”.
E'costituita in giudizio CA SR che deduce:
Per poter beneficiare dell'esenzione è necessario che gli immobili costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici non siano locati (o utilizzati dalla medesima impresa) e che tali fabbricati invenduti siano classificati in bilancio tra le rimanenze. Risulta necessario un riscontro in tal senso verificando la voce "rimanenze" nei Bilanci della società. Ricordiamo, inoltre, che sono interessate dall'agevolazione di cui alla norma richiamata le imprese che, per attività statutaria, costruiscono fabbricati per la vendita e per le quali tali fabbricati costituiscono tipicamente beni merce tassati a costi e ricavi (c.d. “immobiliari di costruzione”). Più precisamente, si definisce immobiliare di costruzione, l'impresa che, con organizzazione e mezzi propri, ovvero mediante appalto dei lavori a terzi, ha effettivamente edificato l'immobile Si definisce, inoltre, “immobiliare di costruzione”, la società che svolge, anche occasionalmente, attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita, ovvero quella che ha fatto costruire l'immobile, ma normalmente svolge altra attività. Risulta necessario verificare l'attività di costruzione di tutti gli immobili merce denunciati. Sono escluse dal beneficio IMU le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività di rivendita di fabbricati e quelle che, per espressa previsione statutaria, svolgono effettivamente la vendita di fabbricati in precedenza acquisiti (c.d.
“immobiliari di compravendita”). Ricorrente_1, la quale ha classificazione ATECORI 2007 con unica importanza primaria Codice: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni immobili (cfr. Visura camerale -
Allegato 15 alle controdeduzioni in primo grado), risulta dunque rientrare proprio nella tipologia immobiliari di compravendita e pertanto esclusa dai benefici previsti dalla normativa IMU. Peraltro, per gli immobili di Indirizzo_1 dichiarati dalla ricorrente come “beni merce”, risultano per l'anno in oggetto elevati consumi di energia elettrica (cfr. Allegato Prod.16 alle controdeduzioni in primo grado), e di gas (cfr. Allegato Prod.17 alle controdeduzioni in primo grado). Ora, un bene merce non dovrebbe produrre consumi in quanto si presume essere privo di utenze.
Riguardo alla documentazione prodotta da controparte in primo grado, volta, nelle intenzioni, a dimostrare la spettanza dell'esenzione, la stessa, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, è stata prodotta tardivamente, senza il rispetto del termine previsto dall'art.32, D.Lgs. 546/1992. La produzione dei documenti è, infatti, avvenuta attraverso la memoria depositata in data 14/09/2023, senza il rispetto dei venti giorni. Peraltro, per gli immobili di Indirizzo_1 dichiarati dalla ricorrente come “beni merce”, risultano per l'anno in oggetto elevati consumi di energia elettrica (cfr. Allegato Prod.16 alle controdeduzioni in primo grado), e di gas (cfr. Allegato Prod.17 alle controdeduzioni in primo grado). Prive di pregio risultano, a tal fine, le affermazioni di controparte rese in primo grado riguardo alla circostanza che i documenti siano “già stati depositati in corso di causa RGR 260/2020 pendente presso questa stessa
Corte – causa avente ad oggetto la medesima materia del contendere tuttavia relativa all'annualità 2015”,
e ribadite in appello. Controparte risulta di non conoscere il principio che disciplina il deposito dei documenti nel processo, deposito che non può affatto rilevare se effettuato in altra controversia. Proprio la sentenza richiamata da controparte (Cassazione n. 34756/2023) prevede che al fine di esercitare il diritto di difesa ma, aggiungiamo, anche consentire al giudice di prendere la decisione, il documento debba entrare nel fascicolo d'ufficio, circostanza che nel caso di specie non si è realizzata. Né potrebbe essere effettuata nel grado di appello stante la nuova formulazione dell'art. 58, D.Lgs. 546/1992, “Nuove prove in appello” a norma del quale: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Nella denegata ipotesi nella quale il giudice di secondo grado volesse tenere conto dei documenti tardivamente prodotti, come osservato dal giudice di primo grado, “gli stessi non provano che i lavori di ristrutturazione ivi effettuati siano “ingenti”, in misura tale da diventare non mero ripristino ma intera ricostruzione”. I documenti prodotti non provano comunque la spettanza dell'agevolazione, dal momento che dagli stati patrimoniali dei bilanci depositati, non risulta possibile risalire agli immobili che controparte qualifica “immobili merce” in quanto tale informazione potrebbe essere reperita nelle note integrative al bilancio che non sono state depositate. La quasi totalità delle suddette argomentazioni sono state ribadite nella sentenza appellata della quale si chiede, pertanto, la conferma.
In data 22.9.2025 parte appellante deposita memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Inammissibili i motivi 1) e 2), non vengono svolte censure alla motivazione della sentenza appellata riproducendo meramente i motivi di ricorso.
Deve accogliersi il motivo 3), la documentazione esclusa dal giudizio di primo grado è stata prodotta in appello ex art. 58 D.Lgs 546/1992. Produzione ammissibile in quanto non trova applicazione nel presente giudizio la nuova formulazione del'art. 58 citato e ciò a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
27.3.2025 n. 36, che ha ritenuto contraria a Costituzione la previsione di applicare detta norma ai giudizi in corso e non solo a quelli in cui il ricorso di primo grado sia stato proposto dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa. Nel caso di specie il ricorso è stato proposto prima del D.Lgs 30.12.2023 n. 220.
Nel merito risultano documentate le circostanze dedotte dalla società per la esenzione dall'IMU.
Dall'atto costitutivo risulta come oggetto sociale anche la fabbricazione di immobili, il che prevale sul codice
ATECO indicato da parte appellata. I lavori di costruzione sono stati affidati in appalto. Si tratta di lavori di ristrutturazione di più alloggi di un medesimo stabile, come risulta dalle SCIA depositate e non di modesta entità come attestato dall'importo del mutuo erogato (€450.000). I consumi di energia elettrica sono imputabili all'attività di cantiere e non all'utilizzo dell'immobile.
La sentenza di primo grado deve pertanto essere riformata, in considerazione che la corretta produzione della documentazione è intervenuta solo in questo grado di giudizio, sussistono i gravi motivi per una compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata accoglie l'appello e dispone la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi.