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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/05/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SS
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2510/2024, posta in decisione all'udienza del 03.04.2025 promossa da
, nata il [...] e residente in [...]senza numero, Dos Parte_1
Acequias, Dipartimento San Martin, San Juan, Argentina;
, nata il [...] e residente in [...], Villa San Parte_2
Damiàn, Dipartimento Rawson, San Juan, Argentina, in proprio e, insieme al IG.
[...]
, nato il [...] e residente in [...], Villa San Damiàn, Parte_3
Dipartimento Rawson, San Juan, Argentina, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle minori , nata il [...] e residente in Persona_1
via Fournier n. 488, Villa San Damiàn, Dipartimento Rawson, San Juan, Argentina e
[...]
, nata il [...] e residente in [...], Villa San Damiàn, Parte_4
Dipartimento Rawson, San Juan, Argentina, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Silvio Maragucci (C.F. ) e presso il suo studio elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliati,
ricorrenti
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F. , presso i C.F._2
cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 18.06.2024, le odierne ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di discendere dal cittadino italiano , nato nel Comune di Persona_2
Pettineo (ME) in data 12.12.1888.
Esponevano, altresì, le ricorrenti: che il IG. emigrava in Argentina, Persona_2
senza mai naturalizzarsi cittadino argentino;
che il IG. sposava, in Argentina, Persona_2
in data 19.11.1914, la IG.ra che da suddette nozze nasceva, in Argentina, in data Persona_3
16.12.1919, la IG.ra ; che dal matrimonio tra quest'ultima e il IG. Persona_4 [...]
celebrato in Argentina il 07.09.1935, nasceva il IG. in Controparte_3 Persona_5
data 12.01.1938, in Argentina;
che il IG. convolava a nozze, in Argentina, Persona_5
con la IG.ra , in data 03.01.1958; che da questa unione matrimoniale nasceva, Parte_5 in data 01.06.1963, la IG.ra che dal matrimonio tra quest'ultima e il IG. Parte_6 [...]
del 27.09.1985 veniva alla luce la IG.ra , in Argentina, in CP_4 Parte_2
data 23.05.1989; che dal matrimonio tra la IG.ra e il IG. Parte_2 Parte_3
del 09.02.2008 nascevano, in data 07.07.2006, la IG.ra e, in
[...] Persona_1
data 31.01.2018, la IG.ra . Parte_4
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, senza Controparte_1 contestare nel merito l'istanza delle ricorrenti e rimettendo a questo Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico
Ministero, che emetteva il visto.
All'udienza del 03.04.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del
Tribunale del luogo del Comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Pertanto, essendo l'avo delle odierne ricorrenti nato nel Comune di Pettineo (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire delle richiedenti, attesa la non trascurabile incertezza circa i tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzate in via amministrativa. Sul punto, peraltro, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze Parte_7 di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord.
Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare,
a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio
1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre
o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della
Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che le odierne istanti discendono dal cittadino italiano , nato a [...] il [...]. Persona_2
Più precisamente, è stato documentalmente provato che dal matrimonio tra il IG. Per_2
e la IG.ra è nata la IG.ra e che dal matrimonio tra
[...] Persona_3 Persona_4 quest'ultima e il IG. è nato il IG. Inoltre, è Controparte_3 Persona_5
stato dimostrato che dalle nozze tra il IG. e la IG.ra è Persona_5 Parte_5
nata la IG.ra odierna istante, da cui è poi nata la richiedente Parte_1 Parte_2
. Infine, è stata fornita prova della nascita delle ricorrenti e
[...] Persona_1
dai IGnori e . Parte_4 Parte_3 Parte_2
Pertanto, essendo il capostipite cittadino italiano e non avendo mai Persona_2
rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella argentina (v. certificato negativo di naturalizzazione n. 03254681 di cui all'allegato n. 1), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia e, per mezzo della stessa, al nipote lo Persona_4 Persona_5
status civitatis italiano è giunto fino alla pronipote del IG. , ossia alla IG.ra Persona_2 Quest'ultima ha, infine, comunicato lo status civitatis italiano alla figlia Parte_1 [...]
e alle nipoti e . Parte_2 Persona_1 Parte_4
In definitiva, deve ritenersi che le istanti abbiano dato sufficiente prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza dall'avo . Persona_2
Pertanto, la domanda delle ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che le stesse sono cittadine italiane dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti sono cittadine italiane;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano delle ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 24 maggio 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2510/2024, posta in decisione all'udienza del 03.04.2025 promossa da
, nata il [...] e residente in [...]senza numero, Dos Parte_1
Acequias, Dipartimento San Martin, San Juan, Argentina;
, nata il [...] e residente in [...], Villa San Parte_2
Damiàn, Dipartimento Rawson, San Juan, Argentina, in proprio e, insieme al IG.
[...]
, nato il [...] e residente in [...], Villa San Damiàn, Parte_3
Dipartimento Rawson, San Juan, Argentina, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle minori , nata il [...] e residente in Persona_1
via Fournier n. 488, Villa San Damiàn, Dipartimento Rawson, San Juan, Argentina e
[...]
, nata il [...] e residente in [...], Villa San Damiàn, Parte_4
Dipartimento Rawson, San Juan, Argentina, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Silvio Maragucci (C.F. ) e presso il suo studio elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliati,
ricorrenti
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F. , presso i C.F._2
cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 18.06.2024, le odierne ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di discendere dal cittadino italiano , nato nel Comune di Persona_2
Pettineo (ME) in data 12.12.1888.
Esponevano, altresì, le ricorrenti: che il IG. emigrava in Argentina, Persona_2
senza mai naturalizzarsi cittadino argentino;
che il IG. sposava, in Argentina, Persona_2
in data 19.11.1914, la IG.ra che da suddette nozze nasceva, in Argentina, in data Persona_3
16.12.1919, la IG.ra ; che dal matrimonio tra quest'ultima e il IG. Persona_4 [...]
celebrato in Argentina il 07.09.1935, nasceva il IG. in Controparte_3 Persona_5
data 12.01.1938, in Argentina;
che il IG. convolava a nozze, in Argentina, Persona_5
con la IG.ra , in data 03.01.1958; che da questa unione matrimoniale nasceva, Parte_5 in data 01.06.1963, la IG.ra che dal matrimonio tra quest'ultima e il IG. Parte_6 [...]
del 27.09.1985 veniva alla luce la IG.ra , in Argentina, in CP_4 Parte_2
data 23.05.1989; che dal matrimonio tra la IG.ra e il IG. Parte_2 Parte_3
del 09.02.2008 nascevano, in data 07.07.2006, la IG.ra e, in
[...] Persona_1
data 31.01.2018, la IG.ra . Parte_4
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, senza Controparte_1 contestare nel merito l'istanza delle ricorrenti e rimettendo a questo Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico
Ministero, che emetteva il visto.
All'udienza del 03.04.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del
Tribunale del luogo del Comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Pertanto, essendo l'avo delle odierne ricorrenti nato nel Comune di Pettineo (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire delle richiedenti, attesa la non trascurabile incertezza circa i tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzate in via amministrativa. Sul punto, peraltro, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze Parte_7 di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord.
Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare,
a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio
1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre
o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della
Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che le odierne istanti discendono dal cittadino italiano , nato a [...] il [...]. Persona_2
Più precisamente, è stato documentalmente provato che dal matrimonio tra il IG. Per_2
e la IG.ra è nata la IG.ra e che dal matrimonio tra
[...] Persona_3 Persona_4 quest'ultima e il IG. è nato il IG. Inoltre, è Controparte_3 Persona_5
stato dimostrato che dalle nozze tra il IG. e la IG.ra è Persona_5 Parte_5
nata la IG.ra odierna istante, da cui è poi nata la richiedente Parte_1 Parte_2
. Infine, è stata fornita prova della nascita delle ricorrenti e
[...] Persona_1
dai IGnori e . Parte_4 Parte_3 Parte_2
Pertanto, essendo il capostipite cittadino italiano e non avendo mai Persona_2
rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella argentina (v. certificato negativo di naturalizzazione n. 03254681 di cui all'allegato n. 1), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia e, per mezzo della stessa, al nipote lo Persona_4 Persona_5
status civitatis italiano è giunto fino alla pronipote del IG. , ossia alla IG.ra Persona_2 Quest'ultima ha, infine, comunicato lo status civitatis italiano alla figlia Parte_1 [...]
e alle nipoti e . Parte_2 Persona_1 Parte_4
In definitiva, deve ritenersi che le istanti abbiano dato sufficiente prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza dall'avo . Persona_2
Pertanto, la domanda delle ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che le stesse sono cittadine italiane dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti sono cittadine italiane;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano delle ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 24 maggio 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.