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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/10/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1144/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
1) dott. NZ AC Presidente rel. est.
2) dott.ssa Giulia Polizzi Giudice
3) dott. Pietro Enea Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 144/2018 R.G., avente ad oggetto “lesione di legittima e divisione ereditaria”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Niscemi, via V. Caruso, n. 2, presso lo studio dell'avv. Annamaria
SP, che la rappresenta e difende;
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 [...]
), elettivamente domiciliate in Niscemi, via V. Caruso, n. 2, presso lo studio dell'avv. C.F._2
Annamaria SP, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Cunsolo;
- Attrici -
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._3
), elettivamente domiciliata in Caltagirone, Via Gaspare La Rosa s.n.c., presso lo studio
[...] dell'avv. Salvatore Di Benedetto, che la rappresenta e difende;
- Convenuta -
*************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha evocato in giudizio la Parte_1
sorella previo accertamento della consistenza dei beni immobili facenti Controparte_1 parte della masse ereditaria dei genitori e , per sentire Controparte_2 Controparte_3
dichiarare la lesione della propria quota di legittima e la conseguente pronuncia di reintegra. Inoltre, ha chiesto lo scioglimento della comunione e la divisione ereditaria.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice ha esposto di essere figlia, unitamente a
[...]
e di e;
che Parte_2 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
entrambi i genitori hanno devoluto i loro beni mobili e immobili unicamente a Controparte_1
infatti la madre, con testamento olografo del 5 aprile 2012, ha disposto che “alla mia morte
[...]
tutti i miei beni mobili e immobili, vadano a mia figlia , che al bisogno a pres sempre prestato CP_1 assistenza alla mia persona rendendomi ogni servizio necessario”, così pretermettendo sia le altre figlie che il marito;
che quest'ultimo, con testamento olografo del 10 giugno 2011, ha nominato erede esclusivamente la moglie e l'odierna convenuta;
che, sante l'esistenza degli altri legittimari di cui all'art. 536 c.c., le disposizioni testamentarie in parola hanno determinato una lesione delle rispettive quote di legittima;
che, segnatamente, essendo premorta la madre, la quota di riserva delle tre figlie
è pari a metà dell'eredità della de cuius e che, a seguito della morte del padre, la quota di riserva è pari a due terzi.
Con comparsa del 19 dicembre 2018, ha spiegato intervento Parte_2
adesivo autonomo ex art. 105 co. 1 c.p.c., aderendo integralmente alle difese e alle domande dell'attrice.
Si è costituita, tardivamente, in giudizio non contestando essere stata Controparte_1 nominata dai entrambi i genitori erede universale e che, consapevole delle “conseguenze giuridiche”, ha più volte espresso la disponibilità a cedere i fondi facenti parte dell'asse ereditaria alle attrici, salvo mantenere per sé quello sito in Niscemi i c/da , presso il quale insiste un fabbricato, oggetto CP_4
di miglioramenti da lei apportati, ove vi svolge un'attività artigianale.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di prove documentali e la disposizione di
CTU.
L'udienza del 19 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluse come da note depositate e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
E' opportuno premettere in diritto che l'azione di riduzione di cui all'art. 557 c.c. si configura propriamente come un'azione a carattere costitutivo, con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva. Detta azione, quindi, ha come causa petendi la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima per effetto delle disposizioni testamentarie o degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum la diminuzione quantitativa o la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o di terzi, mirando a far dichiarare inefficaci nei confronti del legittimario che agisce in giudizio le disposizioni testamentarie o le donazioni nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva, e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (v. Cass. Sez. 1, sent. n. 3177 del 10/11/1971; nella giurisprudenza di merito, Trib. Teramo, 16/11/2020, n.910; Tribunale Bari sez. I, 15/09/2022, n.3340;
Tribunale Monza sez. IV, 21/04/2023 n.967). Essa postula dunque che le disposizioni testamentarie o le donazioni riconducibili al de cuius siano eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre, e ha come scopo la determinazione dell'ammontare concreto della quota di legittima, l'accertamento della lesione a cagione degli atti dispositivi del de cuius, nonché le modalità e l'ammontare delle riduzioni di dette disposizioni lesive.
Inoltre, va rammentato che il legittimario che agisce con l'azione di riduzione ha l'onere di provare gli elementi necessari a stabilire se vi sia stata, e in quale misura, la lesione della quota di riserva. Egli deve provare l'appartenenza dei beni al de cuius, l'ordine cronologico e il valore dei vari atti dispositivi posti in essere dallo stesso, l'an ed il quomodo della lesione verificatasi, e l'inesistenza nel patrimonio del defunto di altri beni, oltre a quelli oggetto dell'azione di riduzione (Cass. n.
14473/2011; Cass. n. 13310/2002; Cass. n. 3661/1975). Per la prova in discorso non ricorrono limitazioni, ed essa ben può essere ravvisata dal giudice di merito in presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. n. 1297/1971).
Inoltre, il legittimario può, per evidenti ragioni di economia processuale, esercitare cumulativamente le azioni di riduzione e di divisione nello stesso processo, con la seconda avanzata in subordine all'accoglimento della prima, la quale ha carattere pregiudiziale (Cass. n. 1206/1962;
Cass. n. 1077/1964; Cass. n. 160/1970; Cass. n. 2367/1970). Il principio è stato anche di recente ribadito, essendosi confermato che l'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l'azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile (Cass. n. 19284/2019; Cass. n. 4140/1992). Alla base di tale principio si pone la premessa che il legittimario pretermesso non è erede al momento dell'apertura della successione, ma lo diviene per effetto dell'esercizio vittorioso dell'azione di riduzione e concorre poi alla comunione dei beni relitti, secondo una quota di entità corrispondente al valore della quota di riserva non soddisfatta, così che, ove i beni relitti, assegnati per testamento in maniera universale ad altri soggetti, siano di entità superiore alla quota di riserva, sugli stessi si instaura una comunione secondo le quote da determinare in base ai criteri esposti, comunione che può essere sciolta subito dopo l'accoglimento dell'azione di riduzione e nello stesso giudizio, alla luce delle esigenze di economia processuale, alle quali i precedenti richiamati fanno riferimento.
Ebbene, nella specie, oltre a essere incontestato tra le parti, emerge documentalmente che abbia totalmente pretermesso le attrici, nominando unica erede la convenuta Controparte_2
(cfr. testamento all. 5 alla citazione), così come che ha pretermesso le attrici, Controparte_3
attraverso le proprie disposizioni testamentarie, nominando eredi la moglie e la figlia
[...]
(cfr. testamento all. 6 alla citazione). Ne discende la sussistenza dei presupposti per CP_1
l'esercizio dell'azione di riduzione per lesione della quota di legittima spettante alle attrici, posto che l'art. 542 co. 2 c.c. dispone che, quando chi muore lascia più di un figlio, ad essi è riservata la metà del patrimonio, mentre al coniuge spetta un quarto del patrimonio del de cuius.
Ciò acclarato, ai fini della determinazione del valore delle quote di legittima oggetto di domanda di riduzione, si è proceduto alla riunione fittizia dei beni ereditari. Tale operazione richiede che si proceda alla individuazione dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione (relictum), nonché alla detrazione dei debiti del de cuius, ove esistenti, ed infine alla riunione fittizia alla massa dei beni relitti degli eventuali beni di cui il de cuius abbia disposto in vita a titolo di donazione, secondo il valore che essi avevano al tempo dell'apertura della successione (come disposto dall'art. 556 c.c. con il richiamo a quanto previsto dagli art. 747 e 750 in materia di collazione, rispettivamente per i beni immobili e mobili). Sull'asse ereditario così determinato è stata determinata la quota di cui il de cuius poteva disporre e la quota riservata ai legittimari. In proposito, osserva il Collegio che è incontestato che i beni facenti parte dell'asse ereditario siano quelli indicati nell'atto di citazione.
Poste tali premesse in diritto, è stata disposta CTU al fine di rispondere ai seguenti quesiti: “
1. elenchi, separatamente, gli immobili facenti parte dell'asse ereditario di e Controparte_3 [...]
;
2. valuti la comoda divisibilità dei beni facenti parte dell'asse ereditario di Controparte_2 [...]
, predisponendo, in caso positivo e ove possibile, un progetto di divisione in natura Controparte_2
tra gli eredi legittimi, secondo le quote di 1/2 per le tre figlie (suddividendo la quota in parti uguali)
e un ulteriore quota di 1/4 per la convenuta (art. 542 co. 2 c.c.), anche con indicazione di un'eventuale conguaglio in denaro, non disponendo alcuna attribuzione per l'1/4 residuo;
3. valuti la comoda divisibilità dei beni facenti parte dell'asse ereditario di Controparte_3
predisponendo, in caso positivo e ove possibile, un progetto di divisione in natura tra gli eredi legittimi, secondo le quote di 2/9 per le attrici e 5/9 per la convenuta (art. 537 co. 2 c.c.), anche con indicazione di un'eventuale conguaglio in denaro” (cfr. ordinanza dell'8 luglio 2024).
Ebbene, il CTU ha determinato valore complessivo del compendio immobiliare da dividere, proveniente dai due assi ereditari, in € 167.770,00. Le quote, determinate secondo le proporzioni indicate dal Tribunale sono risultate le seguenti: € 97.206,00 in favore della convenuta
[...]
€ 37.282,00 in favore dell'attrice ed € 37.282,00 in favore CP_1 Parte_1 dell'altra attrice, Parte_2
Va sottolineato come, correttamente, il CTU ha escluso dalla divisone l'immobile sito in
Niscemi, foglio 36, part.lla 1063 (indicato al n. 2 della tabella a pag. 8 dell'elaborato peritale), in quanto abusivo, cioè realizzato in assenza di concessione edilizia e senza richiesta di sanatoria (cfr.
Cass. SSUU sent. n. 25021/2019, secondo la quale “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”).
Ora, ritiene il Collegio di procedere come segue all'attribuzione dei beni immobili, considerando anche l'espressa richiesta di attribuzione del fondo agricolo di da parte CP_5 della convenuta, presso il quale è incontestato svolge attività artigianale, nonché dell'opportunità di non frazionare l'immobile sito in Niscemi, tra via Carnevale n°16-18 e la Via Martiri di Via Fani snc, di modo da evitare successive attività di accatastamento alle parti.
Pertanto, vanno attribuiti a per intero, gli immobili: Controparte_1
- fabbricato sito in Niscemi, foglio 36, part.lla 1180, sub 1, composto da piano terra e piano terra, piano primo (indicato come bene n. 1 nella tabella a pag.
8 della CTU e pag. 3 dell'integrazione alla CTU);
- fondo agricolo sito in Niscemi, c/da , foglio 85, part.lla 48 (indicato come bene CP_4
n. 4 nella tabella a pag. 8 della CTU e pag. 3 dell'integrazione alla CTU).
Il valore complessivo degli immobili assegnati a secondo le Controparte_1 valutazione del CTU, è pari a € 96.100, così ottenendo la stessa un avanzo pari a € 2.894,00, che sarà oggetto di conguaglio in favore delle attrici. Attribuzione a per intero, degli immobili: Parte_1
- terreno edificabile sito in Niscemi, folio 36, part.lle 1870 e 1871 (indicato come bene n. 3 nella tabella a pag. 8 della CTU e pag. 3 dell'integrazione alla CTU);
- terreno agricolo sito in Niscemi, c/da Feudo Nobile, folio 168, part. 138 (indicato come bene n. 7 nella tabella a pag. 8 della CTU e pag. 3 dell'integrazione alla CTU);
- terreno agricolo sito in Niscemi, c/da Feudo Nobile, foglio 168, part. 94 (indicato come bene n. 8 nella tabella a pag. 8 della CTU e pag. 3 dell'integrazione alla CTU).
Il valore complessivo degli immobili assegnati a secondo le Controparte_1 valutazione del CTU, è pari a € 34.600,00 così ottenendo la stessa un disavanzo pari a € 2.682,00, che sarà oggetto di conguaglio.
Attribuzione a per intero, degli immobili: Parte_2
- terreno agricolo sito in Niscemi, c/da Feudo Nobile, foglio 168, part. 356 (indicato come bene n. 5 nella tabella a pag. 8 della CTU e pag. 3 dell'integrazione alla CTU);
- terreno agricolo sito in Niscemi, c/da Feudo Nobile, foglio 168, part. 143 (indicato come bene n. 6 nella tabella a pag. 8 della CTU e pag. 3 dell'integrazione alla CTU).
Il valore complessivo degli immobili assegnati a secondo le Parte_2 valutazione del CTU, è pari a € 37.070,00 così ottenendo la stessa un disavanzo pari a € 212,00, che sarà oggetto di conguaglio.
Va rammentato, in proposito, che le assegnazioni possono essere fatte in deroga al criterio del sorteggio, purché adeguatamente motivate anche sulla base di valutazioni discrezionali legate a ragioni oggettive e soggettive. Ne consegue che, neppure a fronte della richiesta di una parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di giustificare la scelta operata (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, ord. 10 maggio 2025 n.
12404).
3. Spese.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate atteso il sostanziale riconoscimento delle pretese attoree da parte della convenuta, nonché il comune interesse alla divisione di tutte le parti.
Quanto alle spese di consulenza tecnica, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse di tutte le parti, quelle occasionate dalla concreta determinazione delle quote devono essere posto a carico di tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote, sicché il costo delle spese di consulenza tecnica, liquidate con sparato decreto, vanno poste a carico di tutte le pari in egual misura
(Cassazione civile, sez. VI, 13/05/2015, n. 9813)..
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in composizione collegiale, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: attribuisce a per intero, la proprietà degli immobili: Controparte_1
- fabbricato sito in Niscemi, foglio 36, part.lla 1180, sub 1, composto da piano terra e piano primo;
- fondo agricolo sito in Niscemi, c/da , foglio 85, part.lla 48; CP_4
attribuisce a per intero, la proprietà degli immobili: Parte_1
- terreno edificabile sito in Niscemi, foglio 36, part.lle 1870 e 1871;
- terreno agricolo sito in Niscemi, c/da Feudo Nobile, folio 168, part. 138 (indicato come bene n. 7 nella tabella a pag. 8 della CTU e pag. 3 dell'integrazione alla CTU); attribuisce a per intero, la proprietà degli immobili: Parte_2
CP_
- terreno agricolo sito in Niscemi, Feudo Nobile, foglio 168, part. 356;
- terreno agricolo sito in Niscemi, c/da Feudo Nobile, foglio 168, part. 143; dispone che versi in favore di la somma, a titolo Controparte_1 Parte_1 di conguaglio, di € 2.682,00, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;
dispone che versi in favore di la Controparte_1 Parte_2 somma, a titolo di conguaglio, di € 212,00, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;
compensa integralmente le spese di lite;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti, in egual misura.
Così deciso in Gela, nella camera di consiglio del 15 settembre 2025.
IL PRESIDENTE REL. EST
NZ AC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
1) dott. NZ AC Presidente rel. est.
2) dott.ssa Giulia Polizzi Giudice
3) dott. Pietro Enea Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 144/2018 R.G., avente ad oggetto “lesione di legittima e divisione ereditaria”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Niscemi, via V. Caruso, n. 2, presso lo studio dell'avv. Annamaria
SP, che la rappresenta e difende;
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 [...]
), elettivamente domiciliate in Niscemi, via V. Caruso, n. 2, presso lo studio dell'avv. C.F._2
Annamaria SP, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Cunsolo;
- Attrici -
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._3
), elettivamente domiciliata in Caltagirone, Via Gaspare La Rosa s.n.c., presso lo studio
[...] dell'avv. Salvatore Di Benedetto, che la rappresenta e difende;
- Convenuta -
*************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha evocato in giudizio la Parte_1
sorella previo accertamento della consistenza dei beni immobili facenti Controparte_1 parte della masse ereditaria dei genitori e , per sentire Controparte_2 Controparte_3
dichiarare la lesione della propria quota di legittima e la conseguente pronuncia di reintegra. Inoltre, ha chiesto lo scioglimento della comunione e la divisione ereditaria.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice ha esposto di essere figlia, unitamente a
[...]
e di e;
che Parte_2 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
entrambi i genitori hanno devoluto i loro beni mobili e immobili unicamente a Controparte_1
infatti la madre, con testamento olografo del 5 aprile 2012, ha disposto che “alla mia morte
[...]
tutti i miei beni mobili e immobili, vadano a mia figlia , che al bisogno a pres sempre prestato CP_1 assistenza alla mia persona rendendomi ogni servizio necessario”, così pretermettendo sia le altre figlie che il marito;
che quest'ultimo, con testamento olografo del 10 giugno 2011, ha nominato erede esclusivamente la moglie e l'odierna convenuta;
che, sante l'esistenza degli altri legittimari di cui all'art. 536 c.c., le disposizioni testamentarie in parola hanno determinato una lesione delle rispettive quote di legittima;
che, segnatamente, essendo premorta la madre, la quota di riserva delle tre figlie
è pari a metà dell'eredità della de cuius e che, a seguito della morte del padre, la quota di riserva è pari a due terzi.
Con comparsa del 19 dicembre 2018, ha spiegato intervento Parte_2
adesivo autonomo ex art. 105 co. 1 c.p.c., aderendo integralmente alle difese e alle domande dell'attrice.
Si è costituita, tardivamente, in giudizio non contestando essere stata Controparte_1 nominata dai entrambi i genitori erede universale e che, consapevole delle “conseguenze giuridiche”, ha più volte espresso la disponibilità a cedere i fondi facenti parte dell'asse ereditaria alle attrici, salvo mantenere per sé quello sito in Niscemi i c/da , presso il quale insiste un fabbricato, oggetto CP_4
di miglioramenti da lei apportati, ove vi svolge un'attività artigianale.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di prove documentali e la disposizione di
CTU.
L'udienza del 19 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluse come da note depositate e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
E' opportuno premettere in diritto che l'azione di riduzione di cui all'art. 557 c.c. si configura propriamente come un'azione a carattere costitutivo, con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva. Detta azione, quindi, ha come causa petendi la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima per effetto delle disposizioni testamentarie o degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum la diminuzione quantitativa o la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o di terzi, mirando a far dichiarare inefficaci nei confronti del legittimario che agisce in giudizio le disposizioni testamentarie o le donazioni nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva, e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (v. Cass. Sez. 1, sent. n. 3177 del 10/11/1971; nella giurisprudenza di merito, Trib. Teramo, 16/11/2020, n.910; Tribunale Bari sez. I, 15/09/2022, n.3340;
Tribunale Monza sez. IV, 21/04/2023 n.967). Essa postula dunque che le disposizioni testamentarie o le donazioni riconducibili al de cuius siano eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre, e ha come scopo la determinazione dell'ammontare concreto della quota di legittima, l'accertamento della lesione a cagione degli atti dispositivi del de cuius, nonché le modalità e l'ammontare delle riduzioni di dette disposizioni lesive.
Inoltre, va rammentato che il legittimario che agisce con l'azione di riduzione ha l'onere di provare gli elementi necessari a stabilire se vi sia stata, e in quale misura, la lesione della quota di riserva. Egli deve provare l'appartenenza dei beni al de cuius, l'ordine cronologico e il valore dei vari atti dispositivi posti in essere dallo stesso, l'an ed il quomodo della lesione verificatasi, e l'inesistenza nel patrimonio del defunto di altri beni, oltre a quelli oggetto dell'azione di riduzione (Cass. n.
14473/2011; Cass. n. 13310/2002; Cass. n. 3661/1975). Per la prova in discorso non ricorrono limitazioni, ed essa ben può essere ravvisata dal giudice di merito in presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. n. 1297/1971).
Inoltre, il legittimario può, per evidenti ragioni di economia processuale, esercitare cumulativamente le azioni di riduzione e di divisione nello stesso processo, con la seconda avanzata in subordine all'accoglimento della prima, la quale ha carattere pregiudiziale (Cass. n. 1206/1962;
Cass. n. 1077/1964; Cass. n. 160/1970; Cass. n. 2367/1970). Il principio è stato anche di recente ribadito, essendosi confermato che l'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l'azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile (Cass. n. 19284/2019; Cass. n. 4140/1992). Alla base di tale principio si pone la premessa che il legittimario pretermesso non è erede al momento dell'apertura della successione, ma lo diviene per effetto dell'esercizio vittorioso dell'azione di riduzione e concorre poi alla comunione dei beni relitti, secondo una quota di entità corrispondente al valore della quota di riserva non soddisfatta, così che, ove i beni relitti, assegnati per testamento in maniera universale ad altri soggetti, siano di entità superiore alla quota di riserva, sugli stessi si instaura una comunione secondo le quote da determinare in base ai criteri esposti, comunione che può essere sciolta subito dopo l'accoglimento dell'azione di riduzione e nello stesso giudizio, alla luce delle esigenze di economia processuale, alle quali i precedenti richiamati fanno riferimento.
Ebbene, nella specie, oltre a essere incontestato tra le parti, emerge documentalmente che abbia totalmente pretermesso le attrici, nominando unica erede la convenuta Controparte_2
(cfr. testamento all. 5 alla citazione), così come che ha pretermesso le attrici, Controparte_3
attraverso le proprie disposizioni testamentarie, nominando eredi la moglie e la figlia
[...]
(cfr. testamento all. 6 alla citazione). Ne discende la sussistenza dei presupposti per CP_1
l'esercizio dell'azione di riduzione per lesione della quota di legittima spettante alle attrici, posto che l'art. 542 co. 2 c.c. dispone che, quando chi muore lascia più di un figlio, ad essi è riservata la metà del patrimonio, mentre al coniuge spetta un quarto del patrimonio del de cuius.
Ciò acclarato, ai fini della determinazione del valore delle quote di legittima oggetto di domanda di riduzione, si è proceduto alla riunione fittizia dei beni ereditari. Tale operazione richiede che si proceda alla individuazione dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione (relictum), nonché alla detrazione dei debiti del de cuius, ove esistenti, ed infine alla riunione fittizia alla massa dei beni relitti degli eventuali beni di cui il de cuius abbia disposto in vita a titolo di donazione, secondo il valore che essi avevano al tempo dell'apertura della successione (come disposto dall'art. 556 c.c. con il richiamo a quanto previsto dagli art. 747 e 750 in materia di collazione, rispettivamente per i beni immobili e mobili). Sull'asse ereditario così determinato è stata determinata la quota di cui il de cuius poteva disporre e la quota riservata ai legittimari. In proposito, osserva il Collegio che è incontestato che i beni facenti parte dell'asse ereditario siano quelli indicati nell'atto di citazione.
Poste tali premesse in diritto, è stata disposta CTU al fine di rispondere ai seguenti quesiti: “
1. elenchi, separatamente, gli immobili facenti parte dell'asse ereditario di e Controparte_3 [...]
;
2. valuti la comoda divisibilità dei beni facenti parte dell'asse ereditario di Controparte_2 [...]
, predisponendo, in caso positivo e ove possibile, un progetto di divisione in natura Controparte_2
tra gli eredi legittimi, secondo le quote di 1/2 per le tre figlie (suddividendo la quota in parti uguali)
e un ulteriore quota di 1/4 per la convenuta (art. 542 co. 2 c.c.), anche con indicazione di un'eventuale conguaglio in denaro, non disponendo alcuna attribuzione per l'1/4 residuo;
3. valuti la comoda divisibilità dei beni facenti parte dell'asse ereditario di Controparte_3
predisponendo, in caso positivo e ove possibile, un progetto di divisione in natura tra gli eredi legittimi, secondo le quote di 2/9 per le attrici e 5/9 per la convenuta (art. 537 co. 2 c.c.), anche con indicazione di un'eventuale conguaglio in denaro” (cfr. ordinanza dell'8 luglio 2024).
Ebbene, il CTU ha determinato valore complessivo del compendio immobiliare da dividere, proveniente dai due assi ereditari, in € 167.770,00. Le quote, determinate secondo le proporzioni indicate dal Tribunale sono risultate le seguenti: € 97.206,00 in favore della convenuta
[...]
€ 37.282,00 in favore dell'attrice ed € 37.282,00 in favore CP_1 Parte_1 dell'altra attrice, Parte_2
Va sottolineato come, correttamente, il CTU ha escluso dalla divisone l'immobile sito in
Niscemi, foglio 36, part.lla 1063 (indicato al n. 2 della tabella a pag. 8 dell'elaborato peritale), in quanto abusivo, cioè realizzato in assenza di concessione edilizia e senza richiesta di sanatoria (cfr.
Cass. SSUU sent. n. 25021/2019, secondo la quale “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”).
Ora, ritiene il Collegio di procedere come segue all'attribuzione dei beni immobili, considerando anche l'espressa richiesta di attribuzione del fondo agricolo di da parte CP_5 della convenuta, presso il quale è incontestato svolge attività artigianale, nonché dell'opportunità di non frazionare l'immobile sito in Niscemi, tra via Carnevale n°16-18 e la Via Martiri di Via Fani snc, di modo da evitare successive attività di accatastamento alle parti.
Pertanto, vanno attribuiti a per intero, gli immobili: Controparte_1
- fabbricato sito in Niscemi, foglio 36, part.lla 1180, sub 1, composto da piano terra e piano terra, piano primo (indicato come bene n. 1 nella tabella a pag.
8 della CTU e pag. 3 dell'integrazione alla CTU);
- fondo agricolo sito in Niscemi, c/da , foglio 85, part.lla 48 (indicato come bene CP_4
n. 4 nella tabella a pag. 8 della CTU e pag. 3 dell'integrazione alla CTU).
Il valore complessivo degli immobili assegnati a secondo le Controparte_1 valutazione del CTU, è pari a € 96.100, così ottenendo la stessa un avanzo pari a € 2.894,00, che sarà oggetto di conguaglio in favore delle attrici. Attribuzione a per intero, degli immobili: Parte_1
- terreno edificabile sito in Niscemi, folio 36, part.lle 1870 e 1871 (indicato come bene n. 3 nella tabella a pag. 8 della CTU e pag. 3 dell'integrazione alla CTU);
- terreno agricolo sito in Niscemi, c/da Feudo Nobile, folio 168, part. 138 (indicato come bene n. 7 nella tabella a pag. 8 della CTU e pag. 3 dell'integrazione alla CTU);
- terreno agricolo sito in Niscemi, c/da Feudo Nobile, foglio 168, part. 94 (indicato come bene n. 8 nella tabella a pag. 8 della CTU e pag. 3 dell'integrazione alla CTU).
Il valore complessivo degli immobili assegnati a secondo le Controparte_1 valutazione del CTU, è pari a € 34.600,00 così ottenendo la stessa un disavanzo pari a € 2.682,00, che sarà oggetto di conguaglio.
Attribuzione a per intero, degli immobili: Parte_2
- terreno agricolo sito in Niscemi, c/da Feudo Nobile, foglio 168, part. 356 (indicato come bene n. 5 nella tabella a pag. 8 della CTU e pag. 3 dell'integrazione alla CTU);
- terreno agricolo sito in Niscemi, c/da Feudo Nobile, foglio 168, part. 143 (indicato come bene n. 6 nella tabella a pag. 8 della CTU e pag. 3 dell'integrazione alla CTU).
Il valore complessivo degli immobili assegnati a secondo le Parte_2 valutazione del CTU, è pari a € 37.070,00 così ottenendo la stessa un disavanzo pari a € 212,00, che sarà oggetto di conguaglio.
Va rammentato, in proposito, che le assegnazioni possono essere fatte in deroga al criterio del sorteggio, purché adeguatamente motivate anche sulla base di valutazioni discrezionali legate a ragioni oggettive e soggettive. Ne consegue che, neppure a fronte della richiesta di una parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di giustificare la scelta operata (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, ord. 10 maggio 2025 n.
12404).
3. Spese.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate atteso il sostanziale riconoscimento delle pretese attoree da parte della convenuta, nonché il comune interesse alla divisione di tutte le parti.
Quanto alle spese di consulenza tecnica, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse di tutte le parti, quelle occasionate dalla concreta determinazione delle quote devono essere posto a carico di tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote, sicché il costo delle spese di consulenza tecnica, liquidate con sparato decreto, vanno poste a carico di tutte le pari in egual misura
(Cassazione civile, sez. VI, 13/05/2015, n. 9813)..
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in composizione collegiale, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: attribuisce a per intero, la proprietà degli immobili: Controparte_1
- fabbricato sito in Niscemi, foglio 36, part.lla 1180, sub 1, composto da piano terra e piano primo;
- fondo agricolo sito in Niscemi, c/da , foglio 85, part.lla 48; CP_4
attribuisce a per intero, la proprietà degli immobili: Parte_1
- terreno edificabile sito in Niscemi, foglio 36, part.lle 1870 e 1871;
- terreno agricolo sito in Niscemi, c/da Feudo Nobile, folio 168, part. 138 (indicato come bene n. 7 nella tabella a pag. 8 della CTU e pag. 3 dell'integrazione alla CTU); attribuisce a per intero, la proprietà degli immobili: Parte_2
CP_
- terreno agricolo sito in Niscemi, Feudo Nobile, foglio 168, part. 356;
- terreno agricolo sito in Niscemi, c/da Feudo Nobile, foglio 168, part. 143; dispone che versi in favore di la somma, a titolo Controparte_1 Parte_1 di conguaglio, di € 2.682,00, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;
dispone che versi in favore di la Controparte_1 Parte_2 somma, a titolo di conguaglio, di € 212,00, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;
compensa integralmente le spese di lite;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti, in egual misura.
Così deciso in Gela, nella camera di consiglio del 15 settembre 2025.
IL PRESIDENTE REL. EST
NZ AC