Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n.1169/2024 r.g.v.g
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1169 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c., e vertente
T R A
- nata a [...], il [...] – cod. fisc. Parte_1
, ed elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'Avv. Dario Raffone C.F._1
( ), sito Castellammare di Stabia alla via Tavernola n.41 da cui è C.F._2 rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso
E
– nato a [...] il [...] – cod. fisc. Controparte_1
, ed elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla via C.F._3
Regina Margherita n.37 presso lo studio dell'Avv. Gabriella Spadaro Sapari (C.F.:
) dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'avv. C.F._4
Roberto Esposito ( ) in virtù di procura in calce al ricorso C.F._5
RICORRENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 4.6.2024, i ricorrenti, premesso che con decreto n. 5789/2019 il Tribunale di Torre Annunziata omologava la loro separazione personale e che, con sentenza di divorzio n. 514/2023, pubblicata in data 21 febbraio 2023, passata in giudicato, lo stesso Tribunale pronunciava il loro divorzio stabilendo tra l'altro: A) l'assegnazione della casa coniugale a quale collocataria della IA , Parte_1 Persona_1 maggiorenne non abbiente;
B) l'obbligo a carico di di corrispondere Controparte_1 mensilmente alla un assegno di euro 900,00 per il mantenimento della IA Parte_1 Per_1 oltre alla suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% tra i coniugi. I ricorrenti hanno congiuntamente chiesto la modifica dei predetti patti nel senso di rideterminare in euro 750,00 l'obbligo di pagamento gravante su e relativo al Controparte_1 mantenimento della IA , stante il peggioramento della sua situazione economica Per_1 personale, dovuta anche alla costituzione di un nuovo nucleo familiare.
2. La domanda spiegata dai ricorrenti è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Si osserva che il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c., secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione, tra l'altro, delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perchè rivedibili, solo, rebus sic stantibus. Il che comporta che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo.
Le variazioni di fatto devono, poi, esser dedotte esperendo l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, per quanto temporalmente limitata (come si è detto, rebus sic stantibus), di esse è preclusa la rilevanza finchè non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (cfr Cassazione civile sez. I, 09/01/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 09/01/2020), n.283).
Nella specie è pacifico che il mutamento delle condizioni economico-reddituali del , CP_1 danno adeguata contezza delle ragioni sottese agli accordi raggiunti dalle parti per la modifica delle condizioni dagli stessi a suo tempo concordate per regolare le condizioni del proprio divorzio di cui alla sentenza del Tribunale in sede n. 514/2023, pubblicata in data 21 febbraio 2023 e passata in giudicato. Tali accordi, non contrastando con norme imperative, possono essere senz'altro recepiti dal tribunale e posti a fondamento della presente decisione.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta promossa da Parte_1
e con ricorso depositato in data 4.6.2023 così provvede:
[...] Controparte_1
A. accoglie la domanda e per l'effetto a parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effettivi civili del matrimonio n. 514/2023, pubblicata in data 21 febbraio 2023, passata in giudicato, modifica, con decorrenza dal 4.6.2024 (data di deposito del ricorso) l'obbligo a carico di di corrispondere in favore di la somma Controparte_1 Parte_1 di euro 900,00 mensili, come previsto nella detta sentenza oltre rivalutazione Istat, rideterminandola in euro 750,00 quale contributo al mantenimento della IA;
tale Per_1 assegno mensile verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul seguente IBAN: [...], intestato a Parte_1
C. conferma per il resto le statuizioni di cui alla predetta sentenza.
D. nulla sulle spese
Torre Annunziata, camera di consiglio del 14/1/2025
il giudice estensore il presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Maria Rosaria Barbato