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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6236 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio tenuta il 7.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 893/2021 R.G.
TRA
– RAGIONERIA
Parte_1
GENERALE DELLO STATO - Parte_2
- rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...]
Napoli
APPELLANTE
E
, rappresentati e difesi dall'avv. Corrado Controparte_1 Controparte_2
Carmine
APPELLATI
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso dell'8.10.2018 al Tribunale di Avellino, , in Controparte_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante di proponeva opposizione al CP_2 decreto del Controparte_3
– n. 680310/A del 27.2.2018, notificato il 2.3.2018, con il quale era stato
[...] ingiunto ai ricorrenti, in solido, il pagamento della somma di € 3.020,00 a titolo di sanzione amministrativa e spese per violazione dell'art. 49 del d.lgs. 231/2007, per aver acquisito la somma € 6.600,00 a mezzo assegno postale senza l'indicazione della clausola di non trasferibilità. A sostegno dell'opposizione, deduceva la violazione del termine biennale di cui all'art. 69 del d.lgs. 231/2007, attesa l'inapplicabilità alla fattispecie della sospensione del termine previsto dalla suddetta norma, nonché deduceva che la mancata apposizione della clausola di non trasferibilità sull'assegno postale non poteva configurarsi quale operazione di riciclaggio, essendo frutto, piuttosto, di un errore scusabile commesso in buona fede dal , il quale aveva incassato l'assegno sul conto corrente aziendale CP_1 della società avendolo ricevuto direttamente dal proprio committente quale compenso per l'attività di impresa espletata.
Chiedeva quindi, previa sospensione del provvedimento impugnato, l'annullamento della contestata violazione.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso, con vittorie delle spese di lite. Parte_1
Con sentenza n. 223/2021 del 17.2.2021, il Tribunale di Avellino accoglieva l'opposizione ritenendo che alla data di irrogazione della sanzione fosse già decorso il termine biennale prevista dalla legge per la conclusione del procedimento sanzionatorio.
Avverso la pronuncia, con ricorso depositato il 2.3.2021 presso questa Corte, ha proposto appello il , chiedendone la riforma. Parte_1
Si è costituito in giudizio il , in proprio e nella qualità, il quale ha resistito al CP_1 gravame e ne ha chiesto il rigetto.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
2.- L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Con un unico motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza nella parte Parte_1 in cui il Tribunale ha ritenuto violato il termine biennale per la conclusione del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 69 d.lgs. n. 231/2007, come novellato dal d. lgs.
n. 90/2017, sull'erroneo presupposto che tale termine incominci a decorrere non già dalla data di notifica della contestazione al trasgressore, bensì dalla data di ricevimento da parte del della segnalazione di infrazione effettuata dall'istituto bancario. Parte_1
Essendo stata la contestazione notificata all'incolpato in data 17.7.2015, che a suo dire coinciderebbe con il dies a quo del termine di cui si discute, invoca l'applicabilità della proroga di 12 mesi per la conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 69 comma 3 del d.lgs. 231/2007 novellato, secondo cui “Per i procedimenti di cui al comma 2 pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo il termine ivi previsto, ove non ancora maturato, è prorogato di ulteriori dodici mesi”.
Considerata quale data di entrata in vigore della disposizione il 4.7.2017 e quella di notifica al trasgressore il 17.7.2015, conclude che il 26.2.2018 - giorno di adozione del decreto sanzionatorio - il termine biennale di conclusione del procedimento non era ancora spirato.
La doglianza è infondata.
In punto di fatto, sono pacifiche, perché provate documentalmente e comunque incontestate, le seguenti circostanze: con segnalazione del 13.4.2015, acquisita e protocollata dal - il 17.6.2015, Controparte_4
– filiale di Mugnano del Cardinale – comunicava che l'assegno postale n. Controparte_5
4855174589-05 di € 6.600,00, privo della clausola di non trasferibilità, veniva negoziato sul conto corrente intestato alla con firma per l'incasso di Controparte_2 CP_1
; la contestazione dell'infrazione veniva notificata il 7.7.2015, mentre il decreto
[...] disponente la sanzione veniva adottato in data 26.2.2108.
In diritto, deve osservarsi che l'art. 69 co. 2 del d.lgs. 231/2007, introdotto dall'art. 5, comma 2, d, lgs. n. 90/2017, prevede quanto segue: “Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione”.
La norma è chiara nell'individuare nella notificazione della contestazione all'Amministrazione procedente il dies a quo dei due anni per l'adozione del decreto finale che dispone sulla sanzione, al fine di conferire certezza al momento iniziale di decorrenza del termine: di ciò è conferma il successivo inciso circa le modalità legali di notificazione (“esclusivamente tramite posta elettronica certificata”).
Sul punto, è senz'altro condivisibile il rilievo del secondo cui la previsione si Parte_1 riferisce al momento a partire dal quale l'Amministrazione procedente, cui fa capo il potere sanzionatorio, riceve la notificazione della contestazione dall'Autorità accertatrice o verbalizzante, in tal modo acquisendo tutti gli elementi necessari per l'avvio del procedimento;
può, pertanto, convenirsi che il legislatore considera, in linea generale,
l'ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra le due Amministrazioni.
Quella che, invece, non è in alcun modo condivisibile è la conclusione cui vorrebbe giungere l'appellante per l'ipotesi in cui – come quella di specie – vi sia ab origine coincidenza tra l'Amministrazione che ha elevato la contestazione e l'autorità competente per il procedimento sanzionatorio.
Invero, in mancanza di espressa previsione di legge, non è possibile ritenere che in tale ultimo caso il termine inizi a decorrere dal momento della notificazione della contestazione dell'addebito all'interessato, poiché si tratterebbe di una interpretazione del tutto contra legem.
È palese, infatti, la volontà del legislatore di ancorare la decorrenza iniziale del termine al momento in cui l'Amministrazione procedente viene posta a conoscenza dell'illecito, così da consentire a quest'ultima il pronto avvio dell'istruttoria, nonché una adeguata programmazione degli atti endoprocedimentali finalizzati all'adozione tempestiva del provvedimento finale.
Non rileva, quindi, la condizione di conoscenza della commissione dell'illecito da parte dell'interessato, ma solo quella dell'Amministrazione, come correttamente ha ritenuto il primo Giudice.
Da quanto esposto discende l'infondatezza della tesi del , secondo cui il Parte_1 suddetto termine dovrebbe decorrere, invece, dalla notifica della contestazione al trasgressore, trovando tale interpretazione un ostacolo insormontabile nella stessa lettera della legge.
Ad abundantiam, si osserva che il non ha dedotto in alcun modo di essersi Parte_1 trovato nell'impossibilità di avviare tempestivamente il procedimento sanzionatorio, per mancanza di idonei elementi, sin dall'epoca della ricezione della segnalazione da parte dell'Istituto bancario.
Deve, dunque, ritenersi che, alla data del 17.6.2015, il non solo aveva notizia Parte_1 dell'avvenuta infrazione, ma disponeva di tutti i dati indispensabili all'avvio tempestivo della procedura sanzionatoria prevista dalla norma;
il procedimento avrebbe dovuto perciò concludersi entro il 17.6.2017, sicché, alla data del 4.7.2017 – giorno di entrata in vigore del novellato art. 69 d.lgs. n. 231/2007 – il termine biennale era ormai maturato e la proroga di 12 mesi non era applicabile.
In conclusione, va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il non ha rispettato il termine biennale previsto dall'art. 69 cit., comma 2, Parte_1 avendo provveduto alla notifica del decreto sanzionatorio ben oltre tale termine, precisamente in data 26.2.2018.
Il rigetto di tale motivo, assorbente rispetto ad ogni altra questione, rende superfluo l'esame relativo alla doglianza dell'insussistenza della buona fede dell'interessato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali nei Parte_1 confronti delle parti appellate liquidandole in € 1.500,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, il 7.10.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio tenuta il 7.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 893/2021 R.G.
TRA
– RAGIONERIA
Parte_1
GENERALE DELLO STATO - Parte_2
- rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...]
Napoli
APPELLANTE
E
, rappresentati e difesi dall'avv. Corrado Controparte_1 Controparte_2
Carmine
APPELLATI
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso dell'8.10.2018 al Tribunale di Avellino, , in Controparte_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante di proponeva opposizione al CP_2 decreto del Controparte_3
– n. 680310/A del 27.2.2018, notificato il 2.3.2018, con il quale era stato
[...] ingiunto ai ricorrenti, in solido, il pagamento della somma di € 3.020,00 a titolo di sanzione amministrativa e spese per violazione dell'art. 49 del d.lgs. 231/2007, per aver acquisito la somma € 6.600,00 a mezzo assegno postale senza l'indicazione della clausola di non trasferibilità. A sostegno dell'opposizione, deduceva la violazione del termine biennale di cui all'art. 69 del d.lgs. 231/2007, attesa l'inapplicabilità alla fattispecie della sospensione del termine previsto dalla suddetta norma, nonché deduceva che la mancata apposizione della clausola di non trasferibilità sull'assegno postale non poteva configurarsi quale operazione di riciclaggio, essendo frutto, piuttosto, di un errore scusabile commesso in buona fede dal , il quale aveva incassato l'assegno sul conto corrente aziendale CP_1 della società avendolo ricevuto direttamente dal proprio committente quale compenso per l'attività di impresa espletata.
Chiedeva quindi, previa sospensione del provvedimento impugnato, l'annullamento della contestata violazione.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso, con vittorie delle spese di lite. Parte_1
Con sentenza n. 223/2021 del 17.2.2021, il Tribunale di Avellino accoglieva l'opposizione ritenendo che alla data di irrogazione della sanzione fosse già decorso il termine biennale prevista dalla legge per la conclusione del procedimento sanzionatorio.
Avverso la pronuncia, con ricorso depositato il 2.3.2021 presso questa Corte, ha proposto appello il , chiedendone la riforma. Parte_1
Si è costituito in giudizio il , in proprio e nella qualità, il quale ha resistito al CP_1 gravame e ne ha chiesto il rigetto.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
2.- L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Con un unico motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza nella parte Parte_1 in cui il Tribunale ha ritenuto violato il termine biennale per la conclusione del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 69 d.lgs. n. 231/2007, come novellato dal d. lgs.
n. 90/2017, sull'erroneo presupposto che tale termine incominci a decorrere non già dalla data di notifica della contestazione al trasgressore, bensì dalla data di ricevimento da parte del della segnalazione di infrazione effettuata dall'istituto bancario. Parte_1
Essendo stata la contestazione notificata all'incolpato in data 17.7.2015, che a suo dire coinciderebbe con il dies a quo del termine di cui si discute, invoca l'applicabilità della proroga di 12 mesi per la conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 69 comma 3 del d.lgs. 231/2007 novellato, secondo cui “Per i procedimenti di cui al comma 2 pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo il termine ivi previsto, ove non ancora maturato, è prorogato di ulteriori dodici mesi”.
Considerata quale data di entrata in vigore della disposizione il 4.7.2017 e quella di notifica al trasgressore il 17.7.2015, conclude che il 26.2.2018 - giorno di adozione del decreto sanzionatorio - il termine biennale di conclusione del procedimento non era ancora spirato.
La doglianza è infondata.
In punto di fatto, sono pacifiche, perché provate documentalmente e comunque incontestate, le seguenti circostanze: con segnalazione del 13.4.2015, acquisita e protocollata dal - il 17.6.2015, Controparte_4
– filiale di Mugnano del Cardinale – comunicava che l'assegno postale n. Controparte_5
4855174589-05 di € 6.600,00, privo della clausola di non trasferibilità, veniva negoziato sul conto corrente intestato alla con firma per l'incasso di Controparte_2 CP_1
; la contestazione dell'infrazione veniva notificata il 7.7.2015, mentre il decreto
[...] disponente la sanzione veniva adottato in data 26.2.2108.
In diritto, deve osservarsi che l'art. 69 co. 2 del d.lgs. 231/2007, introdotto dall'art. 5, comma 2, d, lgs. n. 90/2017, prevede quanto segue: “Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione”.
La norma è chiara nell'individuare nella notificazione della contestazione all'Amministrazione procedente il dies a quo dei due anni per l'adozione del decreto finale che dispone sulla sanzione, al fine di conferire certezza al momento iniziale di decorrenza del termine: di ciò è conferma il successivo inciso circa le modalità legali di notificazione (“esclusivamente tramite posta elettronica certificata”).
Sul punto, è senz'altro condivisibile il rilievo del secondo cui la previsione si Parte_1 riferisce al momento a partire dal quale l'Amministrazione procedente, cui fa capo il potere sanzionatorio, riceve la notificazione della contestazione dall'Autorità accertatrice o verbalizzante, in tal modo acquisendo tutti gli elementi necessari per l'avvio del procedimento;
può, pertanto, convenirsi che il legislatore considera, in linea generale,
l'ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra le due Amministrazioni.
Quella che, invece, non è in alcun modo condivisibile è la conclusione cui vorrebbe giungere l'appellante per l'ipotesi in cui – come quella di specie – vi sia ab origine coincidenza tra l'Amministrazione che ha elevato la contestazione e l'autorità competente per il procedimento sanzionatorio.
Invero, in mancanza di espressa previsione di legge, non è possibile ritenere che in tale ultimo caso il termine inizi a decorrere dal momento della notificazione della contestazione dell'addebito all'interessato, poiché si tratterebbe di una interpretazione del tutto contra legem.
È palese, infatti, la volontà del legislatore di ancorare la decorrenza iniziale del termine al momento in cui l'Amministrazione procedente viene posta a conoscenza dell'illecito, così da consentire a quest'ultima il pronto avvio dell'istruttoria, nonché una adeguata programmazione degli atti endoprocedimentali finalizzati all'adozione tempestiva del provvedimento finale.
Non rileva, quindi, la condizione di conoscenza della commissione dell'illecito da parte dell'interessato, ma solo quella dell'Amministrazione, come correttamente ha ritenuto il primo Giudice.
Da quanto esposto discende l'infondatezza della tesi del , secondo cui il Parte_1 suddetto termine dovrebbe decorrere, invece, dalla notifica della contestazione al trasgressore, trovando tale interpretazione un ostacolo insormontabile nella stessa lettera della legge.
Ad abundantiam, si osserva che il non ha dedotto in alcun modo di essersi Parte_1 trovato nell'impossibilità di avviare tempestivamente il procedimento sanzionatorio, per mancanza di idonei elementi, sin dall'epoca della ricezione della segnalazione da parte dell'Istituto bancario.
Deve, dunque, ritenersi che, alla data del 17.6.2015, il non solo aveva notizia Parte_1 dell'avvenuta infrazione, ma disponeva di tutti i dati indispensabili all'avvio tempestivo della procedura sanzionatoria prevista dalla norma;
il procedimento avrebbe dovuto perciò concludersi entro il 17.6.2017, sicché, alla data del 4.7.2017 – giorno di entrata in vigore del novellato art. 69 d.lgs. n. 231/2007 – il termine biennale era ormai maturato e la proroga di 12 mesi non era applicabile.
In conclusione, va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il non ha rispettato il termine biennale previsto dall'art. 69 cit., comma 2, Parte_1 avendo provveduto alla notifica del decreto sanzionatorio ben oltre tale termine, precisamente in data 26.2.2018.
Il rigetto di tale motivo, assorbente rispetto ad ogni altra questione, rende superfluo l'esame relativo alla doglianza dell'insussistenza della buona fede dell'interessato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali nei Parte_1 confronti delle parti appellate liquidandole in € 1.500,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, il 7.10.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone