CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIACOMO VINCENZO, Presidente
TA AR, LA
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068 2024 01112366 81 000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 451/2025 depositato il
11/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 09.01.2025 ed iscritto a ruolo al n° 11 / 2025, la s.p.a. Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale n° 068 2024 0111236681000 notificatagli in data 18.10.2024 dalla locale Agenzia delle Entrate al fine di recuperare la complessiva somma di 55.463,93 Euro, comprensiva di sanzioni ed interessi,
a titolo di IVA relativa al mese di novembre 2018. Valore della lite pari ad € 13.7385,98 . Parte ricorrente premetteva che:
- Con avviso bonario del 21.12.2021 l'odierna ricorrente riceveva dall'Amministrazione finanziaria la richiesta di pagamento di Euro 67.220,00 al netto di quella già corrisposta di Euro 18.411,47 e di quella pagata in conseguenza ad un precedente avviso di accertamento bonario relativo al IV° trimestre 2018 per Euro
7.688,82, quindi per un'imposta residua di Euro 41.119,71 oltre sanzioni ed interessi per ulteriori 4.254,91 il cui totale complessivo assommava ad Euro 49.486,59;
- La ricorrente, ha corrisposto la prima rata nei termini di legge, cioè entro il 21/03/2022, come dimostrato dalla ricevuta di versamento depositata. Il codice atto utilizzato è stato quello indicato nel secondo F24 allegato all'avviso bonario e relativo alla somma ridotta delle sanzioni, cioè il codice 44152671929. Sostiene che in alcuni versamenti è stato indicato il codice atto del precedente avviso bonario relativo al IV trimestre
2018, cioè il n. 09254361919, ma l'errore materiale è facilmente riscontrabile in base all'importo delle rate.;
- l'Agenzia delle Entrate di Campobasso non ha collegato la prima rata del versamento rateale e le altre rate, all'avviso bonario corrispondente, a causa dei diversi codici atto da essa stessa indicati nello stesso avviso bonario, ritenendo che la società fosse quindi decaduta dal beneficio della rateizzazione ed applicando addirittura per intero la sanzione per mancato versamento (non dovuta a causa del decreto-Covid ), per cui la stessa è stata determinata in euro 12.335,91, corrispondente al 30% dell'imposta dovuta in base all'avviso bonario del 21/12/2021, cioè euro 41.119,71.;
- La cartella di pagamento impugnata contiene inoltre anche un altro grave errore, in quanto nella voce
“Dettaglio”, a pag. 5 della stessa cartella, indica come imposta già versata soltanto euro 6.167,97, anziché la somma effettivamente già versta dalla società, in base al regolare piano di rateizzazione, pari ad euro
22.615,84, per cui l'importo iscritto a ruolo risulta comunque molto superiore a quello effettivamente dovuto.
Conclude chiedendo di voler dichiarare l'illegittima e quindi inefficace, la cartella di pagamento impugnata, in quanto relativa ad importi non dovuti;
convalidare e ripristinare il piano di rateizzazione originario. In subordine di annullare parzialmente la cartella di pagamento, dichiarando non dovuta la sanzione di euro
12.335,91 per omesso versamento e rideterminando l'importo dell'imposta effettivamente dovuta, in base ai versamenti già effettuati, e l'importo dei relativi interessi.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale di Campobasso che espone i fatti della vicenda affermando che l'iscrizione a ruolo, come riportato in cartella, deriva dall'intervenuta decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 1 dovuta alla scadenza del 21-03-2022. Sostiene che il versamento della rata n. 1 è stato effettuato con l'indicazione del codice atto errato (44152671929) – come si può facilmente evincere dal Modello F24 allegato dalla parte – al posto di quello corretto che era
48478751919. Da ciò è scaturita la decadenza dalla rateizzazione concernente l'avviso bonario ricevuto in data 21/12/2021 – e relativo al controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR 633/1972 della dichiarazione
Modello Iva 2019 per l'anno di imposta 2018 (mese di Novembre) – e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme confluite nella cartella de qua. Precisa che l'abbinamento dei versamenti avviene in via automatica sulla base del codice atto riportato nel Modello F24 e non è possibile per l'Ufficio intervenire al fine di procedere ad un disabbinamento manuale. Ulteriore aspetto critico è rappresentato dal fatto che effettuando lo sgravio per l'importo pari ai versamenti con indicazione del codice atto errato si genererebbe un rimborso a favore della parte. l'Ufficio territoriale aveva proposto alla società di versare quanto richiesto con la cartella n. 068 2024 01112366 81 000 lasciando imputati all'altra rateizzazione relativa alla LIPE del IV trimestre
2018 i pagamenti con codice atto errato, in quanto trattavasi di somme comunque dovute. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso;
con condanna della ricorrente, in ogni caso, alle spese di giudizio, come da nota spese depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dalla documentazione presente in atti, rileva che, alla società, è stata notificata la Comunicazione
n° 0159074919401, elaborata il 21-12-2021, (Codice atto n. 48478751919) relativa al controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR 633/1972, riguardante la dichiarazione Modello Iva 2019 per l'anno di imposta 2018
(mese di Novembre 2018) per la somma di euro 49.486,59.
La Comunicazione recava l'avvertenza “ Alla presente comunicazione è allegata una proposta di definizione agevolata. La invitiamo a leggere attentamente la relativa pagina esplicativa (allegato 1).” Tale allegato portava a conoscenza della società ricorrente le agevolazioni previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 41 del 2021 in favore degli operatori economici particolarmente penalizzati dall'emergenza epidemiologica Covid-19, e, quindi, la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, senza applicazione di sanzioni e somme aggiuntive." Lo stesso allegato informava la società ricorrente che “ Dai dati indicati nelle dichiarazioni presentate, risulta che Lei possiede i requisiti per accedere alla definizione. Tuttavia, l'effettiva fruizione del beneficio è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.... Se tutti i requisiti, i limiti e le condizioni risultano rispettati, le somme richieste con la comunicazione a cui questa proposta si riferisce possono essere definite pagando solamente le imposte e/o i contributi eventualmente dovuti e i relativi interessi, con esclusione delle sanzioni e delle somme aggiuntive. In questo caso, pertanto, l'importo da versare è di euro 45.374,62 anziché euro 49.486,59. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo ridotto entro 30 giorni dal ricevimento della presente proposta. Per il versamento può utilizzare il modello di pagamento F24 già compilato che trova in allegato (Mod. B), a cui è associato uno specifico codice atto. ».
Dalla Comunicazione suddetta risulta, quindi, il modello F24 predeterminato con l'indicazione dell'importo da pagare di € 45.374,62 con codice atto n° 44152671929.
Dalla documentazione in atti risulta che la società ricorrente abbia effettuato il versamento della prima rata
( l'avviso bonario può essere pagato con un numero massimo di 20 rate trimestrali) in data 21/03/2022 con indicazione del codice atto n° 44152671929.
L'Ufficio ha argomentato, anche nel rigetto delle istanze di sgravio prodotte dalla ricorrente ( istanza di autotutela e successivo CIVIS), che “sgravio non effettuabile in quanto i versamenti f24 di cui si chiede la corretta imputazione, riportando un codice atto errato (riferito alla lipe quarto trimestre 2018), non sono disabbinabili dalla lipe alla quale risultano naturalmente abbinati. Peraltro, sulla citata lipe (iv trim. 2018) risulta un ruolo in corso di estrazione dal sistema centrale su cui allo stato attuale è inibita qualsiasi tipologia di lavorazione”.
Non risulta agli atti la comunicazione riguardante il recupero della LIPE relativa al mese di novembre 2018
e, di conseguenza, non risulta il relativo codice atto.
Nel ricorso la società ammette l'esistenza di un precedente avviso bonario (codice atto n. 09254361919) relativo al IV trimestre 2018 e pari ad euro 7.688,82.
La circostanza pare confermata dal fatto che, nella Comunicazione n° 0159074919401, elaborata il
21-12-2021, viene indicato, nel rigo “ imposta recuperata” proprio l'importo di € 7.688,82. Risulta altresì, che, in data 18/10/2024, è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di
Campobasso - ufficio territoriale di Campobasso, la cartella di pagamento impugnata, con riferimento alla comunicazione recante il codice atto 48478751919, e recante la seguente motivazione: “Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 1”. La Corte ritiene dunque che la società ricorrente abbia effettuato il versamento della prima rata dell'avviso, con codice atto n° 44152671929 come indicato nel medesimo avviso bonario, nei termini di legge e , quindi, dichiara inefficace la cartella di pagamento impugnata con il conseguente ripristino del piano di rateizzazione originario.
La Corte accoglie il ricorso e le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che liquida, ai sensi della vigente normativa, in euro 2500,00, oltre le spese vive, oltre spese generali al 15% ed oltre quanto dovuto per legge.
Campobasso, 11/11/2025
IL PRESIDENTE
(Dott. Vincenzo Di Giacomo)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIACOMO VINCENZO, Presidente
TA AR, LA
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068 2024 01112366 81 000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 451/2025 depositato il
11/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 09.01.2025 ed iscritto a ruolo al n° 11 / 2025, la s.p.a. Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale n° 068 2024 0111236681000 notificatagli in data 18.10.2024 dalla locale Agenzia delle Entrate al fine di recuperare la complessiva somma di 55.463,93 Euro, comprensiva di sanzioni ed interessi,
a titolo di IVA relativa al mese di novembre 2018. Valore della lite pari ad € 13.7385,98 . Parte ricorrente premetteva che:
- Con avviso bonario del 21.12.2021 l'odierna ricorrente riceveva dall'Amministrazione finanziaria la richiesta di pagamento di Euro 67.220,00 al netto di quella già corrisposta di Euro 18.411,47 e di quella pagata in conseguenza ad un precedente avviso di accertamento bonario relativo al IV° trimestre 2018 per Euro
7.688,82, quindi per un'imposta residua di Euro 41.119,71 oltre sanzioni ed interessi per ulteriori 4.254,91 il cui totale complessivo assommava ad Euro 49.486,59;
- La ricorrente, ha corrisposto la prima rata nei termini di legge, cioè entro il 21/03/2022, come dimostrato dalla ricevuta di versamento depositata. Il codice atto utilizzato è stato quello indicato nel secondo F24 allegato all'avviso bonario e relativo alla somma ridotta delle sanzioni, cioè il codice 44152671929. Sostiene che in alcuni versamenti è stato indicato il codice atto del precedente avviso bonario relativo al IV trimestre
2018, cioè il n. 09254361919, ma l'errore materiale è facilmente riscontrabile in base all'importo delle rate.;
- l'Agenzia delle Entrate di Campobasso non ha collegato la prima rata del versamento rateale e le altre rate, all'avviso bonario corrispondente, a causa dei diversi codici atto da essa stessa indicati nello stesso avviso bonario, ritenendo che la società fosse quindi decaduta dal beneficio della rateizzazione ed applicando addirittura per intero la sanzione per mancato versamento (non dovuta a causa del decreto-Covid ), per cui la stessa è stata determinata in euro 12.335,91, corrispondente al 30% dell'imposta dovuta in base all'avviso bonario del 21/12/2021, cioè euro 41.119,71.;
- La cartella di pagamento impugnata contiene inoltre anche un altro grave errore, in quanto nella voce
“Dettaglio”, a pag. 5 della stessa cartella, indica come imposta già versata soltanto euro 6.167,97, anziché la somma effettivamente già versta dalla società, in base al regolare piano di rateizzazione, pari ad euro
22.615,84, per cui l'importo iscritto a ruolo risulta comunque molto superiore a quello effettivamente dovuto.
Conclude chiedendo di voler dichiarare l'illegittima e quindi inefficace, la cartella di pagamento impugnata, in quanto relativa ad importi non dovuti;
convalidare e ripristinare il piano di rateizzazione originario. In subordine di annullare parzialmente la cartella di pagamento, dichiarando non dovuta la sanzione di euro
12.335,91 per omesso versamento e rideterminando l'importo dell'imposta effettivamente dovuta, in base ai versamenti già effettuati, e l'importo dei relativi interessi.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale di Campobasso che espone i fatti della vicenda affermando che l'iscrizione a ruolo, come riportato in cartella, deriva dall'intervenuta decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 1 dovuta alla scadenza del 21-03-2022. Sostiene che il versamento della rata n. 1 è stato effettuato con l'indicazione del codice atto errato (44152671929) – come si può facilmente evincere dal Modello F24 allegato dalla parte – al posto di quello corretto che era
48478751919. Da ciò è scaturita la decadenza dalla rateizzazione concernente l'avviso bonario ricevuto in data 21/12/2021 – e relativo al controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR 633/1972 della dichiarazione
Modello Iva 2019 per l'anno di imposta 2018 (mese di Novembre) – e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme confluite nella cartella de qua. Precisa che l'abbinamento dei versamenti avviene in via automatica sulla base del codice atto riportato nel Modello F24 e non è possibile per l'Ufficio intervenire al fine di procedere ad un disabbinamento manuale. Ulteriore aspetto critico è rappresentato dal fatto che effettuando lo sgravio per l'importo pari ai versamenti con indicazione del codice atto errato si genererebbe un rimborso a favore della parte. l'Ufficio territoriale aveva proposto alla società di versare quanto richiesto con la cartella n. 068 2024 01112366 81 000 lasciando imputati all'altra rateizzazione relativa alla LIPE del IV trimestre
2018 i pagamenti con codice atto errato, in quanto trattavasi di somme comunque dovute. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso;
con condanna della ricorrente, in ogni caso, alle spese di giudizio, come da nota spese depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dalla documentazione presente in atti, rileva che, alla società, è stata notificata la Comunicazione
n° 0159074919401, elaborata il 21-12-2021, (Codice atto n. 48478751919) relativa al controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR 633/1972, riguardante la dichiarazione Modello Iva 2019 per l'anno di imposta 2018
(mese di Novembre 2018) per la somma di euro 49.486,59.
La Comunicazione recava l'avvertenza “ Alla presente comunicazione è allegata una proposta di definizione agevolata. La invitiamo a leggere attentamente la relativa pagina esplicativa (allegato 1).” Tale allegato portava a conoscenza della società ricorrente le agevolazioni previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 41 del 2021 in favore degli operatori economici particolarmente penalizzati dall'emergenza epidemiologica Covid-19, e, quindi, la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, senza applicazione di sanzioni e somme aggiuntive." Lo stesso allegato informava la società ricorrente che “ Dai dati indicati nelle dichiarazioni presentate, risulta che Lei possiede i requisiti per accedere alla definizione. Tuttavia, l'effettiva fruizione del beneficio è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.... Se tutti i requisiti, i limiti e le condizioni risultano rispettati, le somme richieste con la comunicazione a cui questa proposta si riferisce possono essere definite pagando solamente le imposte e/o i contributi eventualmente dovuti e i relativi interessi, con esclusione delle sanzioni e delle somme aggiuntive. In questo caso, pertanto, l'importo da versare è di euro 45.374,62 anziché euro 49.486,59. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo ridotto entro 30 giorni dal ricevimento della presente proposta. Per il versamento può utilizzare il modello di pagamento F24 già compilato che trova in allegato (Mod. B), a cui è associato uno specifico codice atto. ».
Dalla Comunicazione suddetta risulta, quindi, il modello F24 predeterminato con l'indicazione dell'importo da pagare di € 45.374,62 con codice atto n° 44152671929.
Dalla documentazione in atti risulta che la società ricorrente abbia effettuato il versamento della prima rata
( l'avviso bonario può essere pagato con un numero massimo di 20 rate trimestrali) in data 21/03/2022 con indicazione del codice atto n° 44152671929.
L'Ufficio ha argomentato, anche nel rigetto delle istanze di sgravio prodotte dalla ricorrente ( istanza di autotutela e successivo CIVIS), che “sgravio non effettuabile in quanto i versamenti f24 di cui si chiede la corretta imputazione, riportando un codice atto errato (riferito alla lipe quarto trimestre 2018), non sono disabbinabili dalla lipe alla quale risultano naturalmente abbinati. Peraltro, sulla citata lipe (iv trim. 2018) risulta un ruolo in corso di estrazione dal sistema centrale su cui allo stato attuale è inibita qualsiasi tipologia di lavorazione”.
Non risulta agli atti la comunicazione riguardante il recupero della LIPE relativa al mese di novembre 2018
e, di conseguenza, non risulta il relativo codice atto.
Nel ricorso la società ammette l'esistenza di un precedente avviso bonario (codice atto n. 09254361919) relativo al IV trimestre 2018 e pari ad euro 7.688,82.
La circostanza pare confermata dal fatto che, nella Comunicazione n° 0159074919401, elaborata il
21-12-2021, viene indicato, nel rigo “ imposta recuperata” proprio l'importo di € 7.688,82. Risulta altresì, che, in data 18/10/2024, è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di
Campobasso - ufficio territoriale di Campobasso, la cartella di pagamento impugnata, con riferimento alla comunicazione recante il codice atto 48478751919, e recante la seguente motivazione: “Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 1”. La Corte ritiene dunque che la società ricorrente abbia effettuato il versamento della prima rata dell'avviso, con codice atto n° 44152671929 come indicato nel medesimo avviso bonario, nei termini di legge e , quindi, dichiara inefficace la cartella di pagamento impugnata con il conseguente ripristino del piano di rateizzazione originario.
La Corte accoglie il ricorso e le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che liquida, ai sensi della vigente normativa, in euro 2500,00, oltre le spese vive, oltre spese generali al 15% ed oltre quanto dovuto per legge.
Campobasso, 11/11/2025
IL PRESIDENTE
(Dott. Vincenzo Di Giacomo)