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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/11/2024, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N . 1 4 5 3 / 2 0 2 4 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE composto dai signori Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1453 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024
TRA
, nata a [...] il [...], ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Bagheria (PA), corso Butera n.244/a, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Buttitta che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...], ed elettivamente domiciliato in Palermo, Controparte_1 via G. La Farina n. 13°, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Maniglia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: separazione giudiziale conclusioni: come da verbale dell'udienza del 13.11.2024
n. 1453/2024 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, premetteva: - che in data 24.06.1994, Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con in Bagheria;
- che dal rapporto Controparte_1
coniugale nascevano due figli, , nato a [...] il [...] e , nata Persona_1 Persona_2
a Palermo il 05.05.1998.
Stante il deteriorarsi nel tempo del rapporto coniugale, adiva il Tribunale perché Parte_1
fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito a carico di controparte, e pronunciati i provvedimenti conseguenziali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.10.2024 si costituiva , che si Controparte_1
associava alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente, opponendosi, tuttavia, al chiesto addebito a suo carico, e chiedendo secondo quanto da lui indicato in atti, la regolamentazione dei rapporti conseguenziali alla crisi familiare.
All'udienza del 13.11.2024 veniva esperito il tentativo di conciliazione, che si concludeva con esito negativo, e le parti davano atto del raggiungimento di un accordo. Precisavano così le conclusioni riportandosi congiuntamente ai termini dell'accordo dalle stesse raggiunto, depositato agli atti di causa il giorno 08.11.2024, così come in parte modificato all'udienza del 13.11.2024.
Chiedevano, di conseguenza, che la causa venisse assegnata in decisione.
La causa veniva a quel punto rimessa al collegio.
*****
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la chiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In merito alle ulteriori domande oggetto di giudizio, le parti hanno concluso come da accordo in atti, per come, in parte modificato all'udienza del 13.11.2024.
Nello specifico, in base al tenore complessivo degli accordi raggiunti, le parti hanno chiesto:
n. 1453/2024 r.g.a.c. Pag. 2 1- di disporre che corrisponderà un assegno di mantenimento in Controparte_1 favore di pari ad € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo Parte_1
l'indice ISTAT;
2- di disporre che versi ad a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1 della figlia maggiorenne, , la somma di € 300,00 mensili, oltre al Persona_2
pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%;
Ebbene, ritiene il Tribunale che le condizioni sopra riportate non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Il Tribunale, invece, si limita a prendere atto di quanto ulteriormente previsto dalle parti nell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ritiene il Collegio che ricorrono giusti motivi per dichiararle interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile in esame, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi, alle condizioni riportate in motivazione, per quanto concerne il diritto al mantenimento di e di Parte_1
Co Per_ RE;
prende atto di quanto ulteriormente previsto dalle parti nell'accordo raggiunto;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagheria (Pa) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Atto n. 67, parte II serie A dell'anno 1994);
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Andrea Quintavalle Dott. Giuseppe Rini
n. 1453/2024 r.g.a.c. Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE composto dai signori Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1453 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024
TRA
, nata a [...] il [...], ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Bagheria (PA), corso Butera n.244/a, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Buttitta che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...], ed elettivamente domiciliato in Palermo, Controparte_1 via G. La Farina n. 13°, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Maniglia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: separazione giudiziale conclusioni: come da verbale dell'udienza del 13.11.2024
n. 1453/2024 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, premetteva: - che in data 24.06.1994, Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con in Bagheria;
- che dal rapporto Controparte_1
coniugale nascevano due figli, , nato a [...] il [...] e , nata Persona_1 Persona_2
a Palermo il 05.05.1998.
Stante il deteriorarsi nel tempo del rapporto coniugale, adiva il Tribunale perché Parte_1
fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito a carico di controparte, e pronunciati i provvedimenti conseguenziali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.10.2024 si costituiva , che si Controparte_1
associava alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente, opponendosi, tuttavia, al chiesto addebito a suo carico, e chiedendo secondo quanto da lui indicato in atti, la regolamentazione dei rapporti conseguenziali alla crisi familiare.
All'udienza del 13.11.2024 veniva esperito il tentativo di conciliazione, che si concludeva con esito negativo, e le parti davano atto del raggiungimento di un accordo. Precisavano così le conclusioni riportandosi congiuntamente ai termini dell'accordo dalle stesse raggiunto, depositato agli atti di causa il giorno 08.11.2024, così come in parte modificato all'udienza del 13.11.2024.
Chiedevano, di conseguenza, che la causa venisse assegnata in decisione.
La causa veniva a quel punto rimessa al collegio.
*****
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la chiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In merito alle ulteriori domande oggetto di giudizio, le parti hanno concluso come da accordo in atti, per come, in parte modificato all'udienza del 13.11.2024.
Nello specifico, in base al tenore complessivo degli accordi raggiunti, le parti hanno chiesto:
n. 1453/2024 r.g.a.c. Pag. 2 1- di disporre che corrisponderà un assegno di mantenimento in Controparte_1 favore di pari ad € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo Parte_1
l'indice ISTAT;
2- di disporre che versi ad a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1 della figlia maggiorenne, , la somma di € 300,00 mensili, oltre al Persona_2
pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%;
Ebbene, ritiene il Tribunale che le condizioni sopra riportate non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Il Tribunale, invece, si limita a prendere atto di quanto ulteriormente previsto dalle parti nell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ritiene il Collegio che ricorrono giusti motivi per dichiararle interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile in esame, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi, alle condizioni riportate in motivazione, per quanto concerne il diritto al mantenimento di e di Parte_1
Co Per_ RE;
prende atto di quanto ulteriormente previsto dalle parti nell'accordo raggiunto;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagheria (Pa) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Atto n. 67, parte II serie A dell'anno 1994);
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Andrea Quintavalle Dott. Giuseppe Rini
n. 1453/2024 r.g.a.c. Pag. 3