Art. 2.
L'aumento dell'indennita' prevista dall'articolo precedente spetta unicamente ai funzionari di pubblica sicurezza che sono addetti a servizi attivi di polizia con esclusione di tutti coloro che disimpegnano solo servizi burocratici.
L'aumento dell'indennita' prevista dall'articolo precedente spetta unicamente ai funzionari di pubblica sicurezza che sono addetti a servizi attivi di polizia con esclusione di tutti coloro che disimpegnano solo servizi burocratici.