TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Proc. n. 6154.24
VERBALE UDIENZA 20.03.2025
All'odierna udienza compaiono per la parte opponente l'avv. Modenese in sostituzione dell'avv. Tasca e per i convenuti opposti l'avv. Gianluca Greggio anche in sostituzione dell'avv. EL.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi a tutto quanto già dedotto in atti.
L'avv. Modenese ribadisce come controparte non abbia allegato e dimostrato un interesse concreto e attuale essendo la domanda proposta a fini meramente esplorativi. Insiste quindi per l'accoglimento dell'opposizione.
L'avv. Greggio richiama quanto dedotto in atti e insiste per il rigetto dell'opposizione, ribadendo come gli opposti sono sia beneficiari che eredi. Chiede altresì la rifusione delle spese di lite in misura di giustizia.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ad ore 15.35 decide la causa dando lettura in udienza della seguente sentenza con motivazione contestuale. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
La dott.ssa Tania Vettore, Giudice della seconda sezione civile di questo Tribunale, ha pronunciato in udienza la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6154 degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa con ricorso in opposizione ex art. 17 D.lgs. 101/2018 al decreto ingiuntivo n. 320/2024 del 15.02.2024, RG. 1406/2024,
depositato in data 28.03.2024 da:
Controparte_1
P.VA , rappresentata e difesa, dall'Avv. Gaetano Tasca del Foro di Milano (pec: P.VA_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Giosuè Email_1
Carducci, 18, per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
opponente
contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
), (c.f. ), C.F._2 Controparte_4 C.F._3 Controparte_5
(c.f. ), (c.f. ), C.F._4 Controparte_6 C.F._5 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_7 C.F._6 CP_8 C.F._7
(c.f. ), (c.f. Controparte_9 C.F._8 Parte_1
), (c.f. ), C.F._9 Parte_2 C.F._10 Pt_3
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._11 Parte_4 C.F._12
(c.f. ), e (c.f. Parte_5 C.F._13 Parte_6
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo EL (p.e.c. C.F._14
e Gianluca Ghezzo, entrambi del Foro di Venezia, ed elettivamente Email_2 domiciliati presso il loro studio in Mestre, Venezia, C.so del Popolo n. 133/b, per procura allegata alla memoria di costituzione
opposti
in punto: diritti relativi al trattamento dei dati personali – opposizione a decreto ingiuntivo n. 320/2024
del 15.02.2024, ex art. 17 D.lgs. 101/2018
Conclusioni per la parte opponente: “Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 320/2024 del 15.02.2024, sub RG
1406/2024, emesso dall'intestato Tribunale, in seguito ed in forza al ricorso infondato in fatto e diritto così come esposto in narrativa,
dando atto della buona fede di nella condotta tenuta. Respingere, comunque, tutte le domande ex adverso formulate poiché CP_1
infondate in fatto e diritto. -In ogni caso, con vittoria di spese di lite del presente giudizio e del giudizio monitorio come per legge”.
Conclusioni della parte opposta: “ Rigettarsi l'opposizione proposta essendo infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente,
confermare il decreto ingiuntivo n. 320/2024 del 15.02.2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia. In via riconvenzionale:
previo accertamento e riconoscimento del diritto, sussistente in capo agli odierni resistenti, alla conoscenza dei nominativi di beneficiari
terzi indicati nelle polizze a vita stipulate dalla de cuius, ordinare alla ricorrente l'ostensione di tutti i nominativi dei beneficiari indicati
nelle polizze. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe , ha Controparte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 320/2024 emesso dal Tribunale di Venezia in data
15.02.2024 e notificato in data 21.02.2024 con cui veniva ingiunta di consegnare alla parte ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica, le polizze n. 9889743, 9429562.12, 6113917, 5362201, 3100/0066905, con ostensione dei nominativi dei beneficiari qualora non riguardanti terze persone e le relative condizioni di polizza e di pagare le spese della procedura che liquidate in € 473,00 per compensi, in € 48,50 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge ed oltre alle successive occorrende (doc. 1 fascicolo di parte ricorrente).
La ricorrente espone che le polizze vita n. 5362201 e n. 9429562.12 erano state liquidate in favore della contraente,
sig.ra , alla naturale scadenza dei contratti, mentre le tre polizze con durata “vita intera” erano Parte_7
state liquidate dopo il decesso della stessa, in favore degli odierni resistenti, beneficiari delle polizze.
A fronte della richiesta del legale dei sig.ri e (pronipoti della contraente) di ricevere le CP_4 Controparte_5
condizioni di polizza assicurativa sottoscritte dalla de cuius, nonché ogni altro documento utile alla verifica dell'esattezza degli importi versati, la compagnia aveva fornito una dettagliata ricostruzione dell'iter logico-giuridico in forza del quale era pervenuta alla determinazione delle somme liquidate in loro favore. In data 20.09.2023 gli odierni ricorrenti, eredi della sig.ra EL, avevano tutti richiesto alla compagnia le condizioni di polizza relative a ciascun contratto, nonché l'ostensione dei nominativi dei beneficiari.
La compagnia aveva opposto il proprio rifiuto, affermando che, in base alla disciplina sulla protezione dei dati personali D. lgs. 196/2003, i dati identificativi di terzi, quali sono i beneficiari delle polizze sulla vita stipulate dal
de cuius, non sono dati ai quali gli eredi hanno diritto di accesso. Quanto invece alle condizioni di polizza, la compagnia aveva comunicato che le stesse erano visualizzabili consultando il proprio sito internet, inserendo il relativo codice prodotto (doc. 8 parte ricorrente).
Gli eredi della sig.ra EL avevano quindi agito in via monitoria avanti al Tribunale di Venezia, ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale, quanto alle polizze nn.
9429562.12 – 5362201, la ricorrente argomenta che, essendo state liquidate in favore della contraente per intervenuta scadenza e non per morte, le relative somme liquidate sono entrate nel patrimonio della defunta e non v'è interesse dei ricorrenti a conoscere le volontà della medesima.
Quanto alle restanti polizze, argomenta che la disciplina in materia di protezione dei dati personali permette all'interessato di conoscere esclusivamente i dati personali relativi al de cuius e non anche quelli riferiti a soggetti terzi, quali sono i beneficiari delle polizze. Sicché la richiesta volta a conoscere i dati riferiti al beneficiario di una polizza vita non rientra nel novero dei diritti esercitabili in base alla normativa sulla privacy.
Deduce pertanto di avere tenuto una condotta in conformità della legge e non censurabile. Viceversa, divulgando nominativi, generalità od informazioni che permettessero, anche indirettamente, di identificare i beneficiari designati in polizza, ne avrebbe violato il diritto alla riservatezza, così agendo in difformità dalla legge ed esponendosi al rischio di pesanti sanzioni, penali ed amministrative, previste dal Garante delle Privacy. La
consegna delle polizze ai beneficiari comporterebbe l'individuazione anche di soggetti terzi, estranei alla presente procedura. Pertanto, non sarebbe possibile adempiere all'ingiunzione che prevede l'ostensione “dei nominativi dei beneficiari qualora non riguardino terze persone”, senza violare la normativa sulla privacy.
****
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, chiedendo rigettarsi l'opposizione proposta.
La parte resistente espone anzitutto che l'opposizione è infondata atteso che oggetto dell'ingiunzione è l'ostensione dei nominativi dei beneficiari qualora non riguardanti terze persone. Poiché gli odierni resistenti sono tutti beneficiari delle polizze, essi sono per ciò stesso legittimati alla ostensione dei documenti contrattuali e dei nominativi dei beneficiari quantomeno nei limiti in cui non coinvolgano beneficiari terzi. Per questo motivo l'adempimento alle statuizioni previste dal decreto ingiuntivo non comporterebbe alcuna violazione della privacy di soggetti terzi e di conseguenza, nessuna sanzione sarebbe astrattamente comminabile alla compagnia.
Rilevano i resistenti che, qualora le polizze vita contenessero (anche) nominativi di beneficiari terzi diversi dagli eredi, la Compagnia assicurativa ben potrebbe oscurare i soli nominativi di questi e ostendere gli altri, senza incorrere in alcuna responsabilità.
I resistenti espongono inoltre che i convenuti nel giudizio di opposizione hanno in ogni caso pieno titolo a conoscere anche i nominativi dei terzi indicati nelle polizze, senza che possa configurarsi una violazione del diritto alla riservatezza dei dati, atteso che non solo sono portatori di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio (precisamente rivestono la qualità di eredi), ma sono altresì titolari di un interesse concreto ed attuale alla conoscenza dei dati predetti. Precisano che l'unico motivo per il quale avevano adito il Tribunale in via monitoria era (ed è oggi) meramente finalizzato a conoscere la corretta ripartizione delle somme assicurate, dal momento che aveva liquidato cifre del tutto incongrue tra di loro. CP_1
Per tali ragioni, deducono che la statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo opposto, nella misura in cui limita l'ordine di ostensione ai nominativi dei beneficiari che non riguardino terze persone, non appare giustificata.
Chiedono quindi in via riconvenzionale accertarsi il diritto alla conoscenza dei nominativi dei beneficiari terzi indicati nelle polizze stipulate dalla de cuius, ordinando alla ricorrente l'ostensione di tutti i nominativi dei beneficiari.
*****
In sede di memoria autorizzata la compagnia ha dedotto la natura meramente esplorativa della richiesta di ostensione, atteso che essa è rivolta alla verifica della correttezza dei conteggi ed esula da ragioni che attengano al diritto successorio.
Per contro, in sede di replica alla memoria avversaria, parte resistente deduce che vi sono nel caso di specie tutti i presupposti, come enunciati dalla recente Ordinanza della Cassazione n. 3565 del 08.02.2024, per l'accoglimento dell'istanza di ostensione presentata alla compagnia e, in particolare :1) che il soggetto che esercita il diritto di accesso ai dati del defunto sia portatore di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio,
corrispondente alla qualità di chiamato all'eredità o di erede;
2) che l'interesse perseguito sia concreto e attuale,
cioè realmente esistente al momento dell'accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria.
***** All'udienza dell'11.07.2024, l'opponente, contestato integralmente il contenuto della comparsa di costituzione avversaria, si è richiamato a quanto già dedotto nel ricorso in opposizione e ha chiesto termine per repliche.
L'opponente si è riportato alla comparsa di costituzione e ha chiesto fissarsi udienza di discussione rimettendosi quanto alla richiesta del termine per repliche. Il giudice ha assegnato alle parti i termini richiesti, invitando l'opposta a prendere posizione sul fatto che al procedimento trova applicazione il rito del lavoro e quindi anche la previsione di cui all'art. 418 c.p.c. in ordine alla domanda riconvenzionale svolta. Ha quindi rinviato la causa all'udienza del 24.10.2024. Alla predetta udienza le parti si sono riportate a quanto già dedotto in atti e in particolare nelle note autorizzate da ultimo depositate. Il Giudice ha rinviato per la discussione all'udienza del 20.03.2025.
*****
L'opposizione proposta appare infondata ed andrà rigettata per i seguenti motivi in fatto e in diritto.
Poiché i resistenti sono beneficiari delle polizze vita di cui è causa, come pacificamente riconosciuto dall'opponente che ha già provveduto ad una liquidazione in loro favore, essi sono legittimati all'ostensione dei relativi documenti contrattuali, oltre che dei nominativi dei beneficiari a condizione che non riguardino altre persone.
Il rifiuto operato dalla Compagnia di mettere a disposizione dei richiedenti la documentazione, quantomeno con riferimento ai dati che riguardavano gli stessi beneficiari, appare quindi illegittimo. Allo stesso modo appare privo di fondamento l'argomento dedotto in sede di opposizione, secondo cui la consegna delle polizze ai beneficiari comporterebbe l'individuazione anche di soggetti terzi, estranei alla presente procedura e pertanto non sarebbe possibile adempiere all'ingiunzione (che prevede l'ostensione “dei nominativi dei beneficiari qualora non riguardino terze persone”), senza violare la normativa sulla privacy, essendo sufficiente oscurare i nominativi ed i dati relativi ad eventuali beneficiari terzi.
Le nuove linee guida sull'esercizio del diritto di accesso, adottate in data 28.03.2023 dall'European Data Protection
Board - che aggiorna e fornisce nuovi chiarimenti in merito al diritto di cui all'art. 15 del Regolamento (UE)
2016/679 (“GDPR”) - chiariscono che il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto e deve pertanto essere bilanciato con altri diritti fondamentali conformemente al principio di proporzionalità. Gli interessi di tutte le parti in causa devono essere ponderati tenendo conto delle circostanze specifiche del caso e, in particolare della probabilità e della gravità dei rischi presenti nella comunicazione dei dati. Il titolare del trattamento dovrebbe quindi cercare di conciliare le posizioni confliggenti, adottando misure adeguate per attenuare il rischio per i diritti e le libertà altrui. In questa ottica, la protezione di tali diritti, in virtù dell'art. 15, paragrafo 4, del GDPR non deve comportare il rifiuto di fornire le informazioni all'interessato. Ciò significa, ad esempio, che l'esistenza di una eventuale limitazione all'accesso delle informazioni, non deve comportare il rifiuto di fornire copia dei dati , i quali devono essere messi a disposizione del richiedente, rendendo illeggibili le informazioni riguardanti terzi.
Quanto alle polizze nn. 9429562.12 – 5362201 liquidate in favore della contraente per intervenuta scadenza prima del decesso, salvo diversa volontà del de cuius, i resistenti, in qualità di eredi, sono legittimati ad ottenere la relativa documentazione, atteso che ai sensi dell'art. 2 terdecies, comma 1 del Dlgs 196/2003, “i diritti di cui all'art. 15 e 22
del regolamento UE 2016/679, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse
proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. Pertanto,
anche sotto questo profilo, la domanda degli opposti appare corretta anche rispetto alla condotta della compagnia che ha rifiutato la consegna della documentazione relativa alle polizze suddette.
Tanto considerato, il ricorso in opposizione promosso ex art. 17 D.lgs. 101/2018 va rigettato con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Venendo all'esame della domanda riconvenzionale formulata dagli opposti, la medesima va dichiarata inammissibile in quanto proposta in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 418 c.p.c.
Sul punto occorre preliminarmente rilevare che l'art. 10 del Dlgs n. 150/2011 assoggetta le controversie in materia di protezione di dati personali e quelle di cui all'art. 152 del D.lgs 196/2003 al rito del lavoro. Trova applicazione,
pertanto, nel presente giudizio la norma di cui all'art. 418 c.p.c. la quale prevede che il convenuto debba formulare la domanda riconvenzionale nella propria memoria difensiva e chiedere al giudice con apposita istanza (contenuta nella stessa memoria), a pena di decadenza, la fissazione di una nuova udienza. Nel rito del lavoro, l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 c.p.c. a carico del convenuto il quale formuli domanda riconvenzionale, di chiedere la fissazione di una nuova udienza, comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità della stessa;
tale decadenza non può essere sanata dalla emissione da parte del giudice - in difetto della specifica istanza - del decreto di fissazione della nuova udienza, o dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'attore, ed è rilevabile,
attenendo alla regolarità della instaurazione del contraddittorio, anche d'ufficio e in sede di legittimità (Cass. Civ.
21.07.2001, n. 9965).
Sul punto, la parte opponente, pur invitata a prendere posizione alla prima udienza, non ha inteso svolgere ulteriori difese. La pronuncia di inammissibilità in rito assorbe ogni questione sul merito della domanda riconvenzionale.
Stante la parziale soccombenza della parte opposta, appare congruo compensare per metà le spese di lite e porre l'altra metà a carico della parte ricorrente, integralmente soccombente rispetto all'opposizione proposta, con liquidazione secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia,
dell'assenza di attività istruttoria e della limitata attività svolta con riferimento alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'opposizione ex art. 17 D.lgs. 101/2018 proposta da
[...]
vverso il decreto ingiuntivo n. 320/2024 del 15.02.2024 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Venezia che, per l'effetto, conferma integralmente;
2. compensa per metà le spese di lite e pone a carico di parte opponente l'altra metà delle spese che liquida nell'intero in € 4.358, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e c.p.a.
Venezia, 20.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Tania Vettore
SECONDA SEZIONE CIVILE
Proc. n. 6154.24
VERBALE UDIENZA 20.03.2025
All'odierna udienza compaiono per la parte opponente l'avv. Modenese in sostituzione dell'avv. Tasca e per i convenuti opposti l'avv. Gianluca Greggio anche in sostituzione dell'avv. EL.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi a tutto quanto già dedotto in atti.
L'avv. Modenese ribadisce come controparte non abbia allegato e dimostrato un interesse concreto e attuale essendo la domanda proposta a fini meramente esplorativi. Insiste quindi per l'accoglimento dell'opposizione.
L'avv. Greggio richiama quanto dedotto in atti e insiste per il rigetto dell'opposizione, ribadendo come gli opposti sono sia beneficiari che eredi. Chiede altresì la rifusione delle spese di lite in misura di giustizia.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ad ore 15.35 decide la causa dando lettura in udienza della seguente sentenza con motivazione contestuale. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
La dott.ssa Tania Vettore, Giudice della seconda sezione civile di questo Tribunale, ha pronunciato in udienza la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6154 degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa con ricorso in opposizione ex art. 17 D.lgs. 101/2018 al decreto ingiuntivo n. 320/2024 del 15.02.2024, RG. 1406/2024,
depositato in data 28.03.2024 da:
Controparte_1
P.VA , rappresentata e difesa, dall'Avv. Gaetano Tasca del Foro di Milano (pec: P.VA_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Giosuè Email_1
Carducci, 18, per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
opponente
contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
), (c.f. ), C.F._2 Controparte_4 C.F._3 Controparte_5
(c.f. ), (c.f. ), C.F._4 Controparte_6 C.F._5 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_7 C.F._6 CP_8 C.F._7
(c.f. ), (c.f. Controparte_9 C.F._8 Parte_1
), (c.f. ), C.F._9 Parte_2 C.F._10 Pt_3
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._11 Parte_4 C.F._12
(c.f. ), e (c.f. Parte_5 C.F._13 Parte_6
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo EL (p.e.c. C.F._14
e Gianluca Ghezzo, entrambi del Foro di Venezia, ed elettivamente Email_2 domiciliati presso il loro studio in Mestre, Venezia, C.so del Popolo n. 133/b, per procura allegata alla memoria di costituzione
opposti
in punto: diritti relativi al trattamento dei dati personali – opposizione a decreto ingiuntivo n. 320/2024
del 15.02.2024, ex art. 17 D.lgs. 101/2018
Conclusioni per la parte opponente: “Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 320/2024 del 15.02.2024, sub RG
1406/2024, emesso dall'intestato Tribunale, in seguito ed in forza al ricorso infondato in fatto e diritto così come esposto in narrativa,
dando atto della buona fede di nella condotta tenuta. Respingere, comunque, tutte le domande ex adverso formulate poiché CP_1
infondate in fatto e diritto. -In ogni caso, con vittoria di spese di lite del presente giudizio e del giudizio monitorio come per legge”.
Conclusioni della parte opposta: “ Rigettarsi l'opposizione proposta essendo infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente,
confermare il decreto ingiuntivo n. 320/2024 del 15.02.2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia. In via riconvenzionale:
previo accertamento e riconoscimento del diritto, sussistente in capo agli odierni resistenti, alla conoscenza dei nominativi di beneficiari
terzi indicati nelle polizze a vita stipulate dalla de cuius, ordinare alla ricorrente l'ostensione di tutti i nominativi dei beneficiari indicati
nelle polizze. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe , ha Controparte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 320/2024 emesso dal Tribunale di Venezia in data
15.02.2024 e notificato in data 21.02.2024 con cui veniva ingiunta di consegnare alla parte ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica, le polizze n. 9889743, 9429562.12, 6113917, 5362201, 3100/0066905, con ostensione dei nominativi dei beneficiari qualora non riguardanti terze persone e le relative condizioni di polizza e di pagare le spese della procedura che liquidate in € 473,00 per compensi, in € 48,50 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge ed oltre alle successive occorrende (doc. 1 fascicolo di parte ricorrente).
La ricorrente espone che le polizze vita n. 5362201 e n. 9429562.12 erano state liquidate in favore della contraente,
sig.ra , alla naturale scadenza dei contratti, mentre le tre polizze con durata “vita intera” erano Parte_7
state liquidate dopo il decesso della stessa, in favore degli odierni resistenti, beneficiari delle polizze.
A fronte della richiesta del legale dei sig.ri e (pronipoti della contraente) di ricevere le CP_4 Controparte_5
condizioni di polizza assicurativa sottoscritte dalla de cuius, nonché ogni altro documento utile alla verifica dell'esattezza degli importi versati, la compagnia aveva fornito una dettagliata ricostruzione dell'iter logico-giuridico in forza del quale era pervenuta alla determinazione delle somme liquidate in loro favore. In data 20.09.2023 gli odierni ricorrenti, eredi della sig.ra EL, avevano tutti richiesto alla compagnia le condizioni di polizza relative a ciascun contratto, nonché l'ostensione dei nominativi dei beneficiari.
La compagnia aveva opposto il proprio rifiuto, affermando che, in base alla disciplina sulla protezione dei dati personali D. lgs. 196/2003, i dati identificativi di terzi, quali sono i beneficiari delle polizze sulla vita stipulate dal
de cuius, non sono dati ai quali gli eredi hanno diritto di accesso. Quanto invece alle condizioni di polizza, la compagnia aveva comunicato che le stesse erano visualizzabili consultando il proprio sito internet, inserendo il relativo codice prodotto (doc. 8 parte ricorrente).
Gli eredi della sig.ra EL avevano quindi agito in via monitoria avanti al Tribunale di Venezia, ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale, quanto alle polizze nn.
9429562.12 – 5362201, la ricorrente argomenta che, essendo state liquidate in favore della contraente per intervenuta scadenza e non per morte, le relative somme liquidate sono entrate nel patrimonio della defunta e non v'è interesse dei ricorrenti a conoscere le volontà della medesima.
Quanto alle restanti polizze, argomenta che la disciplina in materia di protezione dei dati personali permette all'interessato di conoscere esclusivamente i dati personali relativi al de cuius e non anche quelli riferiti a soggetti terzi, quali sono i beneficiari delle polizze. Sicché la richiesta volta a conoscere i dati riferiti al beneficiario di una polizza vita non rientra nel novero dei diritti esercitabili in base alla normativa sulla privacy.
Deduce pertanto di avere tenuto una condotta in conformità della legge e non censurabile. Viceversa, divulgando nominativi, generalità od informazioni che permettessero, anche indirettamente, di identificare i beneficiari designati in polizza, ne avrebbe violato il diritto alla riservatezza, così agendo in difformità dalla legge ed esponendosi al rischio di pesanti sanzioni, penali ed amministrative, previste dal Garante delle Privacy. La
consegna delle polizze ai beneficiari comporterebbe l'individuazione anche di soggetti terzi, estranei alla presente procedura. Pertanto, non sarebbe possibile adempiere all'ingiunzione che prevede l'ostensione “dei nominativi dei beneficiari qualora non riguardino terze persone”, senza violare la normativa sulla privacy.
****
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, chiedendo rigettarsi l'opposizione proposta.
La parte resistente espone anzitutto che l'opposizione è infondata atteso che oggetto dell'ingiunzione è l'ostensione dei nominativi dei beneficiari qualora non riguardanti terze persone. Poiché gli odierni resistenti sono tutti beneficiari delle polizze, essi sono per ciò stesso legittimati alla ostensione dei documenti contrattuali e dei nominativi dei beneficiari quantomeno nei limiti in cui non coinvolgano beneficiari terzi. Per questo motivo l'adempimento alle statuizioni previste dal decreto ingiuntivo non comporterebbe alcuna violazione della privacy di soggetti terzi e di conseguenza, nessuna sanzione sarebbe astrattamente comminabile alla compagnia.
Rilevano i resistenti che, qualora le polizze vita contenessero (anche) nominativi di beneficiari terzi diversi dagli eredi, la Compagnia assicurativa ben potrebbe oscurare i soli nominativi di questi e ostendere gli altri, senza incorrere in alcuna responsabilità.
I resistenti espongono inoltre che i convenuti nel giudizio di opposizione hanno in ogni caso pieno titolo a conoscere anche i nominativi dei terzi indicati nelle polizze, senza che possa configurarsi una violazione del diritto alla riservatezza dei dati, atteso che non solo sono portatori di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio (precisamente rivestono la qualità di eredi), ma sono altresì titolari di un interesse concreto ed attuale alla conoscenza dei dati predetti. Precisano che l'unico motivo per il quale avevano adito il Tribunale in via monitoria era (ed è oggi) meramente finalizzato a conoscere la corretta ripartizione delle somme assicurate, dal momento che aveva liquidato cifre del tutto incongrue tra di loro. CP_1
Per tali ragioni, deducono che la statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo opposto, nella misura in cui limita l'ordine di ostensione ai nominativi dei beneficiari che non riguardino terze persone, non appare giustificata.
Chiedono quindi in via riconvenzionale accertarsi il diritto alla conoscenza dei nominativi dei beneficiari terzi indicati nelle polizze stipulate dalla de cuius, ordinando alla ricorrente l'ostensione di tutti i nominativi dei beneficiari.
*****
In sede di memoria autorizzata la compagnia ha dedotto la natura meramente esplorativa della richiesta di ostensione, atteso che essa è rivolta alla verifica della correttezza dei conteggi ed esula da ragioni che attengano al diritto successorio.
Per contro, in sede di replica alla memoria avversaria, parte resistente deduce che vi sono nel caso di specie tutti i presupposti, come enunciati dalla recente Ordinanza della Cassazione n. 3565 del 08.02.2024, per l'accoglimento dell'istanza di ostensione presentata alla compagnia e, in particolare :1) che il soggetto che esercita il diritto di accesso ai dati del defunto sia portatore di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio,
corrispondente alla qualità di chiamato all'eredità o di erede;
2) che l'interesse perseguito sia concreto e attuale,
cioè realmente esistente al momento dell'accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria.
***** All'udienza dell'11.07.2024, l'opponente, contestato integralmente il contenuto della comparsa di costituzione avversaria, si è richiamato a quanto già dedotto nel ricorso in opposizione e ha chiesto termine per repliche.
L'opponente si è riportato alla comparsa di costituzione e ha chiesto fissarsi udienza di discussione rimettendosi quanto alla richiesta del termine per repliche. Il giudice ha assegnato alle parti i termini richiesti, invitando l'opposta a prendere posizione sul fatto che al procedimento trova applicazione il rito del lavoro e quindi anche la previsione di cui all'art. 418 c.p.c. in ordine alla domanda riconvenzionale svolta. Ha quindi rinviato la causa all'udienza del 24.10.2024. Alla predetta udienza le parti si sono riportate a quanto già dedotto in atti e in particolare nelle note autorizzate da ultimo depositate. Il Giudice ha rinviato per la discussione all'udienza del 20.03.2025.
*****
L'opposizione proposta appare infondata ed andrà rigettata per i seguenti motivi in fatto e in diritto.
Poiché i resistenti sono beneficiari delle polizze vita di cui è causa, come pacificamente riconosciuto dall'opponente che ha già provveduto ad una liquidazione in loro favore, essi sono legittimati all'ostensione dei relativi documenti contrattuali, oltre che dei nominativi dei beneficiari a condizione che non riguardino altre persone.
Il rifiuto operato dalla Compagnia di mettere a disposizione dei richiedenti la documentazione, quantomeno con riferimento ai dati che riguardavano gli stessi beneficiari, appare quindi illegittimo. Allo stesso modo appare privo di fondamento l'argomento dedotto in sede di opposizione, secondo cui la consegna delle polizze ai beneficiari comporterebbe l'individuazione anche di soggetti terzi, estranei alla presente procedura e pertanto non sarebbe possibile adempiere all'ingiunzione (che prevede l'ostensione “dei nominativi dei beneficiari qualora non riguardino terze persone”), senza violare la normativa sulla privacy, essendo sufficiente oscurare i nominativi ed i dati relativi ad eventuali beneficiari terzi.
Le nuove linee guida sull'esercizio del diritto di accesso, adottate in data 28.03.2023 dall'European Data Protection
Board - che aggiorna e fornisce nuovi chiarimenti in merito al diritto di cui all'art. 15 del Regolamento (UE)
2016/679 (“GDPR”) - chiariscono che il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto e deve pertanto essere bilanciato con altri diritti fondamentali conformemente al principio di proporzionalità. Gli interessi di tutte le parti in causa devono essere ponderati tenendo conto delle circostanze specifiche del caso e, in particolare della probabilità e della gravità dei rischi presenti nella comunicazione dei dati. Il titolare del trattamento dovrebbe quindi cercare di conciliare le posizioni confliggenti, adottando misure adeguate per attenuare il rischio per i diritti e le libertà altrui. In questa ottica, la protezione di tali diritti, in virtù dell'art. 15, paragrafo 4, del GDPR non deve comportare il rifiuto di fornire le informazioni all'interessato. Ciò significa, ad esempio, che l'esistenza di una eventuale limitazione all'accesso delle informazioni, non deve comportare il rifiuto di fornire copia dei dati , i quali devono essere messi a disposizione del richiedente, rendendo illeggibili le informazioni riguardanti terzi.
Quanto alle polizze nn. 9429562.12 – 5362201 liquidate in favore della contraente per intervenuta scadenza prima del decesso, salvo diversa volontà del de cuius, i resistenti, in qualità di eredi, sono legittimati ad ottenere la relativa documentazione, atteso che ai sensi dell'art. 2 terdecies, comma 1 del Dlgs 196/2003, “i diritti di cui all'art. 15 e 22
del regolamento UE 2016/679, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse
proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. Pertanto,
anche sotto questo profilo, la domanda degli opposti appare corretta anche rispetto alla condotta della compagnia che ha rifiutato la consegna della documentazione relativa alle polizze suddette.
Tanto considerato, il ricorso in opposizione promosso ex art. 17 D.lgs. 101/2018 va rigettato con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Venendo all'esame della domanda riconvenzionale formulata dagli opposti, la medesima va dichiarata inammissibile in quanto proposta in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 418 c.p.c.
Sul punto occorre preliminarmente rilevare che l'art. 10 del Dlgs n. 150/2011 assoggetta le controversie in materia di protezione di dati personali e quelle di cui all'art. 152 del D.lgs 196/2003 al rito del lavoro. Trova applicazione,
pertanto, nel presente giudizio la norma di cui all'art. 418 c.p.c. la quale prevede che il convenuto debba formulare la domanda riconvenzionale nella propria memoria difensiva e chiedere al giudice con apposita istanza (contenuta nella stessa memoria), a pena di decadenza, la fissazione di una nuova udienza. Nel rito del lavoro, l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 c.p.c. a carico del convenuto il quale formuli domanda riconvenzionale, di chiedere la fissazione di una nuova udienza, comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità della stessa;
tale decadenza non può essere sanata dalla emissione da parte del giudice - in difetto della specifica istanza - del decreto di fissazione della nuova udienza, o dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'attore, ed è rilevabile,
attenendo alla regolarità della instaurazione del contraddittorio, anche d'ufficio e in sede di legittimità (Cass. Civ.
21.07.2001, n. 9965).
Sul punto, la parte opponente, pur invitata a prendere posizione alla prima udienza, non ha inteso svolgere ulteriori difese. La pronuncia di inammissibilità in rito assorbe ogni questione sul merito della domanda riconvenzionale.
Stante la parziale soccombenza della parte opposta, appare congruo compensare per metà le spese di lite e porre l'altra metà a carico della parte ricorrente, integralmente soccombente rispetto all'opposizione proposta, con liquidazione secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia,
dell'assenza di attività istruttoria e della limitata attività svolta con riferimento alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'opposizione ex art. 17 D.lgs. 101/2018 proposta da
[...]
vverso il decreto ingiuntivo n. 320/2024 del 15.02.2024 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Venezia che, per l'effetto, conferma integralmente;
2. compensa per metà le spese di lite e pone a carico di parte opponente l'altra metà delle spese che liquida nell'intero in € 4.358, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e c.p.a.
Venezia, 20.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Tania Vettore