TAR Roma, sez. 3T, sentenza 05/05/2026, n. 8241
TAR
Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 23 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 12 luglio 2023
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TAR
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, poiché la controversia relativa al recupero delle somme dovute dai fornitori rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un diritto soggettivo patrimoniale e non di un potere autoritativo discrezionale della regione.

  • Rigettato
    Legittimità del decreto ministeriale

    Il Tribunale respinge il ricorso, riportandosi alle decisioni della Corte Costituzionale che hanno ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, rispettosa della riserva di legge e del principio di irretroattività e affidamento. Le censure sono le medesime di quelle già respinte in precedenti casi simili.

  • Rigettato
    Legittimità del decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa

    Il Tribunale respinge il ricorso, riportandosi alle decisioni della Corte Costituzionale che hanno ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, rispettosa della riserva di legge e del principio di irretroattività e affidamento. Le censure sono le medesime di quelle già respinte in precedenti casi simili.

  • Rigettato
    Legittimità dell'intesa

    Il Tribunale respinge il ricorso, riportandosi alle decisioni della Corte Costituzionale che hanno ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, rispettosa della riserva di legge e del principio di irretroattività e affidamento. Le censure sono le medesime di quelle già respinte in precedenti casi simili.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, poiché la controversia relativa al recupero delle somme dovute dai fornitori rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un diritto soggettivo patrimoniale e non di un potere autoritativo discrezionale della regione.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, poiché la controversia relativa al recupero delle somme dovute dai fornitori rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un diritto soggettivo patrimoniale e non di un potere autoritativo discrezionale della regione.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, poiché la controversia relativa al recupero delle somme dovute dai fornitori rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un diritto soggettivo patrimoniale e non di un potere autoritativo discrezionale della regione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 05/05/2026, n. 8241
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8241
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo