Rigetto
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/05/2025, n. 4562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4562 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 04562/2025REG.PROV.COLL.
N. 02946/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2946 del 2024, proposto da
Ditta Rossi Rino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Del Principe, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Quaranta in Crognaleto, via C. Battisti, Fraz. Nerito;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00466/2023, resa tra le parti, sulla richiesta di annullamento:
- della Determinazione del 3 giugno 2021, N. DPD019/132, Iter n. 661/21, della Giunta Regionale – Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, Servizio Promozione delle filiere e biodiversità, ufficio sostegno al settore zootecnico, avente ad oggetto “Erogazione in favore dell'Inps per intervento sostitutivo della stazione appaltante (art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010) relativamente alla liquidazione dell'indennizzo in favore della ditta Rossi Rino, c.f. RSSRN152H12D179W – “Programma operativo 2020-2022 – interventi nel settore della zootecnica a seguito delle emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie attraverso l'istituzione del regime di aiuti “De Minimis” conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (legge europea regionale)”. Codifica univoca dell'aiuto 0023-52159-2019-codice univoco interno dell'aiuto I – 17190. Domanda di compensazione danni indiretti n. 19/2011”;
- della Determinazione del 19 maggio 2021, N. DPD019/118, Iter n. 6037/21, della Giunta Regionale – Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, Servizio Promozione delle filiere e biodiversità, ufficio sostegno al settore zootecnico, avente ad oggetto “Concessione indennizzo in favore della ditta Rossi Rino, c.f. RSSRN152H12D179W – “Programma operativo 2020-2022 – interventi nel settore della zootecnia a seguito delle emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie attraverso l'istituzione del regime di aiuti “De Minimis” conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (legge europea regionale)”. Codifica univoca dell'aiuto 0023-52159-2019-codice univoco interno dell'aiuto I – 17190. Domanda di compensazione indennizzo n. 19/2011”;
- di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non conosciuto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Davide Ponte e nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame la ditta odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 466 del 2023 del Tar Abruzzo, recante rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa ditta avverso le determinazioni dirigenziali con le quali la Regione Abruzzo ha dapprima sospeso il pagamento dell’indennizzo e poi disposto l’erogazione dello stesso nei confronti dell’INPS, per violazione dell’articolo 153 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 180, in relazione all’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- error in iudicando, erroneità della sentenza per vizio di motivazione, violazione art. 97 Cost. sotto i profili del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, violazione e falsa applicazione dell’art. 153 del Decreto-legge 19/5/2020, n. 34, in relazione all’art. 68 del Decreto-legge 17/3/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/4/2020, n. 27, così come ulteriormente modificato, da ultimo, dall’art. 9 del Decreto-legge 25/5/2021, n. 73, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere per illogicità manifesta.
3. La Regione appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
4. Alla pubblica udienza del 22 maggio 2025 la causa passava in decisione.
5. L’appello è infondato.
6. Secondo la prospettazione di parte originaria ricorrente, riproposta in sede di appello, la sospensione delle verifiche ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973, prevista dall’art. 153 del d.l. 34/2020, in quanto generale riguarderebbe anche l’intervento sostitutivo di cui all’articolo 31, comma 8-bis, del d.l. 69/2013.
7. Il citato art. 153 così statuisce: “ 1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario ”.
8. Invero, la disposizione si riferisce testualmente alle sole verifiche in ordine alla sussistenza di inadempimenti di cui all’art. 48 bis predetto, senza potersi estendere – neppure in via ermeneutica, specie a fronte della specialità della disciplina del Durc e delle connesse finalità di tutela dei lavoratori - anche alle verifiche di regolarità del documento unico di regolarità contributiva.
8.1 A quest’ultimo riguardo, nelle ipotesi per le quali è prevista l’acquisizione del Durc, l’articolo 31, comma 8-bis, del d.l. 69/2013 estende alle ipotesi di erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere concessi da parte di amministrazioni pubbliche, l’applicazione del comma 3 dello stesso articolo 31, pertinente a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
8.2 Pertanto, nel caso in cui il Durc nella specie segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (ovvero beneficiario di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici), trova applicazione il c.d. potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti di Inps e Inail, esercitabile in caso di inadempienza contributiva accertata con il Durc: i “medesimi soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza” e dispongono il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
9. L’interpretazione fatta propria dalla Regione e dal Tar appare coerente alle circolari degli istituti previdenziali e del Mef (così come richiamate da parte appellata), secondo cui, tenuto conto delle finalità poste a fondamento dell’art. 48-bis cit., le stesse “non sembrano poter interferire” con l’applicazione dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante.
10. Va quindi condivisa l’argomentazione posta a base della sentenza impugnata, per cui la temporanea sospensione del divieto di pagamento degli importi superiori a 5.000,00 euro, di cui all’articolo 48-bis cit., prevista dal combinato disposto degli articoli 153 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, per il periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 30 giugno 2021, non preclude alle pubbliche amministrazioni di attivare l’intervento sostitutivo di cui articolo 31, comma 8-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalle legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale estende “alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere,…da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, gli obblighi, previsti dal comma 3 per le stazioni appaltanti, di trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze accertate dal DURC e di provvedere al pagamento della somma dovuta dall’impresa creditrice direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.
11. Infatti, quelli in esame sono istituti diversi, volti a soddisfare esigenze diverse. Mentre gli obblighi di procedere alla verifica di inadempimento e di non dare corso al pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, previsti dall’articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, hanno come scopo quello di agevolare l’agente della riscossione nel recupero delle somme iscritte a ruolo, gli obblighi di trattenere dal certificato di pagamento gli importi corrispondenti alle inadempienze accertate dal Durc e di provvedere al loro pagamento direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, previsti dall’articolo 31, commi 3 e seguenti, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, hanno lo scopo di preservare i lavoratori dell’impresa dai pregiudizi che potrebbero subire in conseguenza dell’omesso pagamento degli oneri contributivi e assicurativi da parte del proprio datore di lavoro.
12. In definitiva, la disciplina relativa al Durc ha carattere speciale e peculiare, prevalendo in relazione alle proprie primarie finalità di tutela dei lavoratori.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va respinto.
14. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO