Improcedibile
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 31/07/2025, n. 6796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6796 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06796/2025REG.PROV.COLL.
N. 06137/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6137 del 2023, proposto da NO CI, MA CI, GI TA e AN CI, rappresentati e difesi dagli avvocati Irene Giuseppa Bellavia, Gabriele Ragnini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Irene Giuseppa Bellavia in Roma, via della Giuliana, 32
contro
Comune di Vicovaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Silvio Crapolicchio e Massimiliano Marsili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Silvio Crapolicchio in Roma, viale Parioli, 44
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1655/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vicovaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti l’avvocato Donatello Fumia in sostituzione degli avv.ti Silvio Crapolicchio e Massimiliano Marsili.
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto, per l’annullamento dell'ordinanza n. 6 del 30 marzo del 2011 a firma del Responsabile dell'Area Urbanistica e delle opere pubbliche del Comune di Vicovaro, con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere ritenute abusive e realizzate in Località Le Giunte del Comune di Vicovaro, dalla parte appellante che, a sostegno del gravame, espone le seguenti circostanze:
i fratelli CI e la loro madre GI TA sono eredi del defunto MI CI, colono perpetuo del fondo sito nel territorio del comune di Vicovaro, distinto in Catasto terreno al foglio 18, particelle nn. 221 e 222, destinato da sempre a uso agricolo;
dopo la morte del loro dante causa hanno continuato a coltivare il terreno, allevandovi anche degli animali;
la conduzione del fondo necessita dell’uso di diverse attrezzature agricole, anche di tipo meccanico, che prima venivano lasciate all’aperto, esposte all’intemperie, il che ne danneggiava gli ingranaggi;
neanche gli animali avevano un minimo riparo sul fondo;
pertanto si è resa necessaria la realizzazione di un piccolo ricovero per gli attrezzi e i macchinari agricoli e per le bestie, consistente in un manufatto rustico, privo di impianti tecnologici, e con copertura in lamiera ondulata, funzionale alle esigenze della coltivazione;
inoltre, come pure risulta dal verbale della Polizia Municipale del 30 gennaio 2011, è stato realizzato un capanno in canne ‘Innocenti’ e lamiera ondulata, con caratteristiche che ne dimostrano lo stretto collegamento con la conduzione agricola del terreno;
il comune di Vicovaro, con l’ordinanza n. 6/2011 ingiungeva la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi per la mancanza del permesso di costruire, avverso la quale la parte ha proposto ricorso.
La sentenza di cui in epigrafe ha rigettato il gravame.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
I – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. e.6), degli artt. 11 e 22 del D.P.R. n. 380/2001, come successivamente modificato. Eccesso di potere per errore dei presupposti. Difetto di istruttoria. Error in procedendo e in iudicando. Difetto di motivazione
II – Conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 37 del D.P.R. n. 380/2001, come modificato. Eccesso di potere per errore dei presupposti e difetto di istruttoria. -Error in procedendo e in iudicando.
III - Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e s.i.m. Error in procedendo e in iudicando. Difetto di motivazione.
2. Si è costituito in giudizio il comune di Vicovaro, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. In via preliminare in relazione all’appellante NO CI, il giudizio va dichiarato improcedibile per rinuncia dell’appellante, come da nota dallo stesso depositata in atti il 17 giugno del 2024.
L’esito della controversia giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio, con riferimento al rinunciante.
4. Venendo al merito della controversia, ed ai motivi di appello, in relazione ai quali gli altri appellanti insistono per l’accoglimento, l’intervento contestato è puntualmente descritto nel verbale di accertamento di Violazione Urbanistico Edilizia n. reg. 400 prot. 59 del 30 gennaio del 2011, della Polizia Municipale del comune di Vicovaro.
Si tratta di un “manufatto realizzato con mattoni in laterizio, poggiato su base cementizia, composto da due vani, collegati tra loro da due porte ingresso, delle seguenti dimensioni: il primo mt 6,70 x mt 6,20 circa; il secondo mt 8,40 x mt 7,00 circa. La copertura è a tetto a due falde di altezza massima mt 3,00 circa, e minima mt 2,30 circa. Il primo vano è coperto con pannelli di lamiera ondulata, il secondo è coperto con un telo verde tramato. Il manufatto è privo di impianti tecnologici e di infissi. Esternamente, sul lato sx, la base di cemento si estende per circa mt 3,80 x mt 5,90; - capanno realizzato in canne innocenti e lamiera ondulata, su base cementizia, delle seguenti dimensioni: mt 6,20 x mt 5,40 x mt 3,00 di altezza circa. È coperto con lamiera ondulata a falda inclinata con unico accesso, utilizzato come deposito per materiale vario.”
5. Il primo motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata di non aver rilevato che, attesa la natura di opere pertinenziali di entrambi i manufatti in contestazione, e dunque esclusa la loro qualificazione quale “nuova costruzione”, per la loro realizzazione non era necessario il permesso di costruire, ma era sufficiente la SCIA.
La parte appellante sostiene che determinante, ai fini della proposta qualificazione, era l’oggettivo nesso funzionale che legava il ridetto intervento al fondo agricolo, rivelato dall’assenza di impianti tecnologici e di infissi, nonché dalla copertura in lamiera ondulata, per entrambi i manufatti, mentre per il secondo vano la copertura è rappresentata da un telo verde tramato.
Del resto, aggiunge, l’area su cui insistono il bene è destinata dal vigente P.R.G. a “zona E” “Attività agricole” per la quale l’art.17 delle N.T.A. consente comunque nuove costruzioni, purché connesse e compatibili con l’uso agricolo del territorio, finalizzate al soddisfacimento delle esigenze abitative dei conduttori dei fondi e dei loro familiari.
Di conseguenza quelli in questione, secondo la doglianza in esame, sarebbero comunque interventi conformi alle previsioni urbanistiche di zona, e cioè astrattamente assentibili; anche per questo motivo, non meritavano perciò di essere colpiti dalla sanzione demolitoria.
Il secondo motivo d’appello, che può essere trattato congiuntamente al precedente, dando per presupposta la natura pertinenziale dell’intervento, contesta al primo giudice e, per esso, al provvedimento impugnato, di avere ritenuto necessario il permesso di costruire, mentre, al contrario, non essendo riconducibile agli elenchi di cui all’art.10 e all’art.6 del testo unico edilizio, per la realizzazione dell’opera era necessaria la sola DIA (in seguito: SCIA).
Di modo che, così operando, l’amministrazione avrebbe altresì violato l’art. 37 comma 1 del D.P.R. n. 380 del 2001. In ragione di quest’ultima norma – secondo cui le opere eseguite in assenza (o in difformità dalla DIA) sono punite con la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, o comunque con una sanzione non inferiore a 516 euro – giammai l’amministrazione avrebbe potuto disporre, come invece ha fatto, la demolizione del fabbricato.
5.1. Entrambi i motivi sono infondati.
5.1.1. Va premesso che la nozione di pertinenza, da un punto di vista urbanistico, è diversa e più ristretta del corrispondente istituto di diritto civile.
Secondo l’accezione “pubblicistica” può assumere tale qualifica solo un elemento che, rispetto ad un bene principale, presenti caratteristiche di stretta accessorietà, tanto da non essere in alcun modo utilizzabile, se non in connessione con la res principale cui accede.
Valorizzando questo aspetto di stretta e necessaria pertinenzialità, anche da un punto di vista economico, la giurisprudenza amministrativa esclude detta qualificazione persino per le verande e per le tettoie, sebbene realizzate in aderenza e/o in appoggio ad un muro perimetrale di un immobile regolarmente assentito, qualora, oltre a significative dimensioni, configurino anche la possibilità di una fruizione autonoma della superficie così creata (cfr. rispettivamente , Consiglio di Stato , sez. VI, 24/01/2022 , n. 469 e Consiglio di Stato , sez. VI , 03/11/2022 , n. 9656).
5.1.2. Nel caso che ci occupa è stato creato un nuovo edificio, composto da due vani, e cioè sono state, ex novo , realizzate volumetria e superficie utili che, contrariamente a quanto dedotto dalla doglianza in esame, presentano un impatto sull’area circostante, assommando una superficie complessiva di circa 90 metri quadri.
Di conseguenza va escluso che un opus, che così si presenta nel suo aspetto esteriore, possa definirsi semplice pertinenza, essendone evidenti le potenzialità di autonomo utilizzo, anche a scopo residenziale abitativo, che potrebbe ottenersi con interventi edilizi di minima entità. Cfr. in questo senso Consiglio di Stato sez. VI, 8 gennaio 2019, n.180 “ La nozione di pertinenza ai fini urbanistici si differenzia dall'omonima nozione del diritto civile: può essere qualificata pertinenza, ai fini urbanistico-edilizi, soltanto un'opera di modesta entità, accessoria rispetto ad un'opera principale e non suscettibile di diversa utilizzazione economica rispetto al servizio a quest'ultima, opera quindi che non incide sul carico urbanistico, e non altera in modo significativo l'assetto del territorio.”
5.1.3. In definitiva va condiviso quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, sia nella parte in cui ha escluso la natura di beni pertinenziali per gli immobili in questione, e sia nella parte in cui ha ritenuto che fosse necessario, per la loro edificazione, il permesso di costruire, con conseguente dequotazione di entrambi i motivi dedotti.
5.1.4. Quanto alla dedotta conformità dell’intervento con la normativa urbanistica, che deriverebbe dal ricordato art.17 delle N.T.A. al P.R.G., in disparte la latente contraddittorietà della doglianza – che, da un lato, esclude che il manufatto sia abitabile, e dall’altro rivendica la legittimità di suddetta, potenziale destinazione –, la non difformità è solo affermata in modo generico, ma non comprovata con dati più precisi, ed è del tutto priva di riscontri con riferimento agli ulteriori requisiti e presupposti, reddituali e di status , che consentirebbero, in tesi, ad uno (o a tutti gli) degli odierni appellanti di ottenere il relativo titolo edilizio.
6. Il terzo motivo d’appello contesta la violazione delle prerogative defensionali della parte appellante, denunciando che a quest’ultima non è stata data la possibilità di partecipare al procedimento, a maggior ragione considerando gli scarni elementi motivazionali contenuti nell’atto, in violazione dell’art.3 della L. n.241 del 1990.
6.1. Il motivo è infondato perché, stante la natura vincolata del provvedimento impugnato, anche alla luce delle considerazioni che precedono, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, con conseguente dequotazione della doglianza, ai sensi dell’art. 21 octies della L. n.241 del 1990.
6.2. Quanto al contestato difetto di motivazione, la relativa doglianza è infondata perché, ancorché in modo sintetico, il provvedimento esplicita in modo esauriente le ragioni poste a fondamento della scelta di adottare la sanzione demolitoria, peraltro, come detto, doverosa nel caso di costruzioni realizzate in assenza di valido titolo edilizio.
7. Conclusivamente l’appello va respinto per tutti gli appellanti, escluso CI NO, per il quale si è proceduto a parte.
Le spese di giudizio, seguendo il principio di soccombenza, sono a carico dei restanti appellanti, e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, compensa le spese fra le parti, in relazione alla posizione di NO CI, lo rigetta, in relazione alla posizione di tutti gli altri appellanti, e cioè MA CI, GI TA, AN CI, condannando questi ultimi, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore del comune di Vicovaro, che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO