Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. Reg. Sent
N. Reg. Cron
N. 8725/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 12-6-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8725/2022 R.G.A.C., promossa da
rappr e difeso dagli avv. Loforese Fiorella e Pezzuto Parte_1
Remo
RICORRENTE
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr e CP_1 CP_2 difeso dagli avv Salvatore Spano e Giuseppe Gentile
CONVENUTO
Oggetto: impugnazione sanzione disciplinare
SVOLGIMENTO DL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.8.2022 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della dal 20.3.2018 Controparte_3 quale operaio d' esercizio inquadrato al parametro 140 del CCNL di categoria;
che con nota n 220 del 9.3.2022 la società gli comunicava che “a seguito del certificato di malattia da lei fatto pervenire con prognosi dal 24.2.2022 al
4.3.2022, nell' espletamento del potere di controllo proprio del datore di lavoro, abbiamo richiesto per il tramite dell' visita domiciliare di CP_4 controllo espletata il 3.3.2022 ore 18,32 presso l' indirizzo da lei comunicato via Cilea n 50, 74010 Statte, il cui esito attesta che nel giorno, ora e luoghi indicati non ha risposto nessuno all' indirizzo. La visita ambulatoriale per il successivo 7.3.2022 presso la sede di competenza CP_4 risulta non essere stata effettuata e, pertanto, l' ha definitivamente CP_4 ritenuto la sua assenza non giustificata. Lei quindi è risultato assente ingiustificato alla visita domiciliare di controllo in palese violazione dei suoi doveri e obblighi di correttezza, lealtà e collaborazione che con la
che la mattina del 4.3.2022, il ricorrente aveva appreso da suo padre che l' avviso dallo stesso apposto al citofono non era più presente e che nella stessa giornata sua moglie aveva rinvenuto nella posta il tagliando di notifica del medico dell' relativo CP_4 al 3.3.2022; che il lavoratore aveva contattato l' per confermare la CP_4 visita di controllo del 7.3.2022 volta a consentire di giustificare l'assenza rilevata ma l gli aveva comunicato che in caso di ripresa dell' attività CP_4 lavorativa non era tenuto presentarsi alla predetta visita ma solo a trasmettere le giustificazioni scritte relative all' assenza del 3.3.2022; che con provvedimento del 14.4.2022 l' comunicava al ricorrente che l' CP_4 assenza a visita di controllo del 3.3.2022 non era stata ritenuta giustificata;
che con nota del 28.3.2022 la resistente comminava a Parte_1
il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio e dalla
[...] retribuzione per 1 giorno ai sensi dell' art 72 n 3 lett c) del vigente CCNL in ragione della sua assenza non giustificata alla visita medica di controllo;
che tale provvedimento doveva ritenersi illegittimo atteso che il datore di lavoro aveva comminato la sanzione disciplinare con nota prot. n 310 del
28.3.2022, prima dell' emissione del provvedimento datata 14.4.2022 con cui l' aveva valutato non giustificata l' assenza del 3.3.2022; che l' CP_4 impossibilità di eseguire la visita di controllo non era stata determinata dall' intenzione del ricorrente di sottrarsi alla visita ma dalla presenza di un motivo oggettivo esterno alla sfera volitiva dello stesso il quale aveva provveduto a segnalare il guasto del citofono con indicazione del proprio recapito telefonico adottando così tutti gli accorgimenti possibili onde garantire la propria reperibilità; che la sanzione applicata doveva ritenersi illegittima per violazione del principio di proporzionalità e per la non riconducibilità della stessa al parametro normativo di cui all' art
72 n 3 lett c) del vigente ccnl.
Tanto premesso, ritenendo la suddetta sanzione totalmente ingiustificata o almeno sproporzionata, ha dunque chiesto al Giudice Parte_1 del Lavoro di Lecce di volerla annullare e condannare la convenuta a corrispondere al medesimo le somme trattenute in conseguenza della sanzione disciplinare impugnata, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva la convenuta e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, rilevando, in particolare, che la sanzione doveva ritenersi proporzionata e legittima, alla stregua della vigenti disposizioni di servizio e della normativa contrattuale.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e, quindi, decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia devolve alla cognizione di questo giudice la questione relativa alla presunta illegittimità della sanzione disciplinare irrogata dalla nei confronti dell' odierno ricorrente. Controparte_3
Tanto premesso la domanda è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni che seguono.
Occorre ovviamente procedere ad una specifica valutazione della condotta contestata dalla a CP_3 Parte_1
Va premesso che in data 9 marzo 2022 veniva contestata all' odierno ricorrente la seguente condotta: “Con riferimento al contratto di lavoro in essere tra lei e la scrivente con la presente le contestiamo quanto segue. A seguito del certificato di malattia da lei fatto pervenire con prognosi dal
24.2.2022 al 4.3.2022, nell' espletamento del potere di controllo proprio del datore di lavoro, abbiamo richiesto per il tramite dell' visita CP_4 domiciliare di controllo espletata il 3.3.2022 ore 18,32 presso l' indirizzo da lei comunicato via Cilea n 50, 74010 Statte, il cui esito attesta che nel giorno, ora e luoghi indicati non ha risposto nessuno all' indirizzo.
La visita ambulatoriale per il successivo 7.3.2022 presso la sede CP_4 di competenza risulta non essere stata effettuata e, pertanto, l' ha CP_4 definitivamente ritenuto la sua assenza non giustificata.
Lei quindi è risultato assente ingiustificato alla visita domiciliare di controllo in palese violazione dei suoi doveri e obblighi di correttezza, lealtà e collaborazione che con la presente espressamente le contestiamo ad ogni effetto di legge e di contratto”
A fronte di tale contestazione parte ricorrente evidenziava che il giorno della visita domiciliare del 3.3.2022 lo stesso era presente presso il proprio domicilio e che l' assenza rilevata dal medico dell' era dipesa da un CP_4 guasto al citofono dello stabile ove era domiciliato;
che lo stesso diligentemente aveva provveduto ad affiggere un avviso al citofono per segnalare detto guasto e contestualmente indicare il proprio numero di telefono al fine di essere contattato per aprire il portone;
che la mattina del 4.3.2022, il ricorrente aveva appreso da suo padre che l' avviso dallo stesso apposto al citofono non era più presente e che nella stessa giornata sua moglie aveva rinvenuto nella posta il tagliando di notifica del medico dell' relativo al 3.3.2022; che il lavoratore aveva contattato l' CP_4 CP_4 per confermare la visita di controllo del 7.3.2022 volta a consentire di giustificare l'assenza rilevata ma l gli aveva comunicato che in caso CP_4 di ripresa dell' attività lavorativa non era tenuto presentarsi alla predetta visita ma solo a trasmettere le giustificazioni scritte relative all' assenza del 3.3.2022.
A fronte di tali giustificazioni la società datrice di lavoro comminava al con lettera del 28 marzo 2022 la sanzione di disciplinare della Parte_1 sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n 1 giorno con la seguente motivazione “Facciamo seguito alla nostra lettera di contestazione disciplinare n 220/2022 datata 9.3.2022 trasmessa a mezzo pec in pari data il cui contenuto deve intendersi qui integralmente riportato per respingere le sue giustificazioni pervenute a mezzo pec in data 14.3.2022 in quanto l' ha ritenuto la sua assenza non giustificata alla visita medica di CP_4 controllo. In ragione di quanto sopra esposto, riteniamo che i fatti a lei addebitati siano tali da giustificare l' applicazione, ai sensi e per gli effetti i cui all' art 7 l 300/1970 nonché all' art 72 n 3 lett c) del vigente ccnl, della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per
n 1 giorno che sarà eseguita il giorno 31.3.2022”.
La condotta contestata al ricorrente consiste nel mancato rispetto delle norme contrattuali per le quali, ad avviso del datore di lavoro, il lavoratore avrebbe dovuto assicurare la presenza alla visita fiscale di controllo alla quale avrebbe potuto sottrarsi solamente previo avviso al datore di lavoro e in caso di comprovata necessità.
Può quindi affermarsi che la negativa valutazione datoriale (e quindi la verifica da operarsi in questa sede giudiziale in merito alla fondatezza di tale apprezzamento) è incentrata tutta sulla effettività di tale condotta imputabile al ricorrente.
Nel caso di specie il ricorrente è risultato assente alla visita domiciliare del 3.3.2022 sulla base dell' attestazione fidefaciente fino a querela di falso rilasciata dal medico incaricato dall' . CP_4 A fronte di tale circostanza il ricorrente, pur in malattia dal
24.2.2022, ha omesso di comunicare al proprio datore di lavoro il malfunzionamento del citofono (malfunzionamento risalente a circa due mesi addietro per come dallo stesso ricorrente ammesso nella corrispondenza intercorsa con l' ) e un eventuale recapito telefonico over poter essere CP_4 contattato nell' immediatezza dell' espletamento della visita fiscale.
Tanto premesso, quanto alla gravità della sanzione applicata, va tuttavia rilevato che l' art 72 n 3) lett c) CCNL prevede che “E' punito con la sospensione dal servizio e con la relativa perdita della retribuzione, fino
a un massimo di 4 giorni, il lavoratore che: c) commetta mancanze da cui siano derivate irregolarità nel servizio o possano derivarne danni non rilevanti alla sicurezza del servizio”.
Nel caso di specie la condotta contestata al ricorrente non è sussumibile nella fattispecie contestata atteso che non sono rinvenibili irregolarità nel servizio o danni non rilevanti alla sicurezza del servizio scaturenti dalla condotta del ricorrente.
In definitiva, dunque, considerato che la sanzione applicata non appare proporzionata al fatto commesso, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della sanzione impugnata e condanna della resistente alla restituzione delle somme trattenute.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
5.8.2022 da contro così provvede: Parte_1 CP_3
a)- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla la
“sanzione disciplinare della ”sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n 1 giorno” comminata nei confronti del ricorrente con nota prot 310/2022 del 28 marzo 2022 in relazione al procedimento attivato con nota di contestazione del 9.03.2022 e condanna la resistente alla restituzione delle somme trattenute b)- Compensa le spese processuali.
Lecce, 12.06.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa