Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2081/2021.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Tiziana Di Gioia Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di separazione giudiziale tra coniugi iscritto al n. 2081/2021 R.G. e pendente tra
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da Avv. Antonietta Majellaro e Grazia Chiechi;
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 da Avv. Assunta Todisco;
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo risultano già meglio specificati nella sentenza non definitiva n. 1116/2022 del 28.03.2022 con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
I.2.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e con l'escussione di un teste.
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I.3.- In corso di causa si sono svolti due sub-procedimenti.
I.3.1.- Con ordinanza del 14.03.2022, resa nel sub procedimento R.G. 2081-2/2021, il giudice istruttore ha posto a carico del datore di lavoro del marito il pagamento diretto della somma di € 300,00 da questi dovuta alla moglie a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio.
I.3.2.- Con ordinanza del 25.01.2023, resa nel sub procedimento R.G. 2081-2/2021, il giudice istruttore ha posto a carico del datore di lavoro del marito il pagamento diretto della ulteriore somma di € 275,00 da questi dovuta per il pagamento della rata di mutuo sulla casa familiare.
I.4.- Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con termine sino al 23.09.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: chiede l'assegnazione della casa familiare;
la contribuzione al mantenimento del figlio nella misura di € 450,00 mensili con ordine di pagamento a carico del datore di lavoro;
in via subordinata, la conferma di un assegno mensile di mantenimento di €
300,00; la corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
la contribuzione al proprio mantenimento nella misura di € 450,00 mensili con ordine di pagamento a carico del datore di lavoro o, in subordine, nella misura di € 275,00; il pagamento per intero della rata di mutuo della casa familiare o in subordine in misura non inferiore al 50% della rata da pagarsi. Con vittoria delle spese del presente giudizio, nonché dei due sub- procedimenti instaurati in corso di causa;
b) parte convenuta: reitera le richieste originarie;
chiede la revoca dell'ordine di pagamento del terzo;
vittoria delle spese di lite;
c) P.M. (con nota del 24.09.2024): chiede la definizione della causa, rimettendosi alla decisione del Collegio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
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Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Preliminarmente, occorre prendere atto della sentenza non definitiva n. 1116/2022 del 28.03.2022 con cui questo
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
con conseguente rilievo che il presente giudizio pende per le sole questioni accessorie.
III.- La domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie formulata da non è CP_1 meritevole di accoglimento.
Il convenuto ha dedotto che l'intollerabilità della convivenza è dipesa dall'aver scoperto, nell'agosto 2019, che la moglie era solita pubblicare su canali social foto e video di sé a contenuto sessualmente esplicito e che da tale attività ritraeva entrate di denaro. Di contro, l'attrice ha eccepito che la convivenza era divenuta intollerabile già in epoca precedente.
Dall'istruttoria è emersa la violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della in atti vi sono alcuni Pt_1 estratti documentali delle pubblicazioni sul social Instagram che la ritraggono in numerose pose erotiche e di nudo, peraltro accompagnate a conversazioni con utenti nelle quali si tratta anche sul prezzo della cessione dei contenuti (all.
3 fascicolo convenuto). In assenza di uno specifico disconoscimento da parte dell'attrice, deve ritenersi che tali pubblicazioni siano autentiche e riconducibili alle date apparenti di maggio, settembre e novembre 2019. Ciò configura sicuramente una violazione del dovere di fedeltà coniugale che non pretende necessariamente l'esistenza di una relazione con altre persone, ma che invero può ritenersi leso anche dalla mera ostentazione pubblica delle proprie immagini di nudo tutte le volte in cui ciò accada senza la volontà condivisa del partner e in maniera tale da ledere il rapporto di reciproca intimità tra i coniugi. Sicché, nel caso di specie, non vi è dubbio che il convenuto abbia provato l'esistenza di una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio.
Tuttavia, ciò non è sufficiente a ritenere fondata la domanda di addebito poiché dall'istruttoria è altrettanto emerso che
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quella violazione del dovere di fedeltà non ha avuto rilevanza causale ai fini della intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Infatti, l'attrice ha fornito prova sufficiente del fatto che il consorzio matrimoniale, ad agosto 2019, era già irrimediabilmente compromesso dall'esistenza di una relazione extraconiugale del marito pure ostentata sui social.
In particolare, in atti vi sono estratti documentali del profilo Instagram del che lo ritraggono in CP_1 atteggiamenti intimi con altra donna e che recano data apparente del giugno 2019 (all. a del 06.05.2021, fascicolo attrice).
Pertanto, se a giugno 2019 il convenuto aveva già avviato una relazione sentimentale con altra donna, allora a tale data il consorzio familiare era già compromesso;
con la conseguenza che la scoperta delle foto della moglie sui social, avvenuta nell'agosto 2019, è cronologicamente successiva e perciò esclude l'efficienza causale rispetto all'intollerabilità della convivenza.
La domanda di addebito, pertanto, non può essere accolta.
IV.- La domanda di riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore della moglie è meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati.
IV.1.- È emersa l'esistenza di una sproporzione reddituale che consente di formulare un giudizio di inadeguatezza delle capacità economiche della moglie.
In particolare, è emerso che quest'ultima (prossima ai 58 anni) continua ad essere inoccupata, come peraltro confermato in sede di prova per testi dal figlio , il quale ha Tes_1 dichiarato che il padre era contrario a che la madre trovasse lavoro durante la vita matrimoniale e che pertanto la madre non ha mai svolto alcuna attività lavorativa. Ella si è sempre dedicata alla cura del proprio nucleo familiare senza aver mai svolto alcun tipo di impiego. La circostanza è confermata dalla documentazione fiscale versata in atti da cui emerge la percezione di soli redditi esenti pari a € 5.460,64 ed €
7.359,63 percepiti rispettivamente negli anni di imposta 2022
e 2023. Non può ritenersi che ella ritragga entrate reddituali rilevanti dalla vendita dei propri video e delle proprie foto
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erotiche: e, infatti, benché in atti vi sia una discussione con un utente in ordine al prezzo della cessione del materiale, deve osservarsi che tale conversazione appare episodica ed ha comunque ad oggetto somme di denaro pari a pochi euro. Sicché non vi è prova di una attività professionale ovvero di una attività amatoriale che però procuri all'interessata redditi rilevanti. Sul versante patrimoniale, la è comproprietaria insieme al Pt_1 [...] nella misura del 50% della casa familiare gravata da CP_1 mutuo cointestato con rate di € 400,00 mensili da pagarsi sino al 30.06.2040. Ti tale abitazione ella, al momento, ha il godimento esclusivo in ragione della convivenza con il figlio maggiorenne ma non autosufficiente.
Quanto al dalle dichiarazioni fiscali in atti CP_1 emerge che egli possiede una capacità reddituale media da lavoro dipendente di circa € 21.600,00 netti all'anno, oltre alla comproprietà al 50% della casa coniugale.
IV.2.- L'evidente inadeguatezza dei redditi della moglie rispetto a quelli del marito determina la necessità di riconoscerle un contributo al mantenimento.
La misura di questo contributo può essere fissata in € 275,00 mensili con la precisazione che, diversamente da quanto disposto in sede presidenziale, è opportuno disporre un obbligo di pagamento diretto a carico del marito anziché un obbligo di pagamento indiretto per il tramite del saldo della rata mensile del mutuo. Infatti, tale modalità di pagamento si
è rivelata non satisfattiva poiché le parti hanno entrambe dato atto che la banca creditrice ipotecaria ha messo in mora i mutuatari per il mancato pagamento.
Resta fermo che d'ora innanzi l'obbligazione di pagamento delle rate di mutuo rimarrà a carico di entrambi in base al relativo titolo contrattuale.
Inoltre, poiché persistono le esigenze di tutela già emerse in sede sub-procedimentale, il pagamento continuerà ad essere effettuato dal datore di lavoro del CP_1
V.- I provvedimenti riguardanti il figlio (2003) Tes_1 devono essere adottati nei termini che seguono.
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V.1.- In primo luogo deve essere affermato che il figlio della coppia benché maggiorenne non è economicamente autosufficiente.
Vero è che il ragazzo, all'età attuale di ventidue anni, non ha conseguito il diploma di scuola superiore. Tuttavia, il suo ritardo nel percorso formativo trova giustificazione anche nelle conseguenze derivanti dal conflitto genitoriale che hanno inciso sulla serenità e sulla stabilità del giovane.
Inoltre, quest'ultimo ha dimostrato di non rimanere inerte e di voler recuperare gli anni scolastici persi attraverso la frequenza di un istituto professionale tuttora in corso.
Pertanto, avendo riguardo anche all'età del ragazzo, può ritenersi che nella sua non indipendenza non vi siano ragioni di colpa a lui ascrivibili. Di conseguenza, continua a gravare sui genitori l'obbligo di mantenimento.
V.2.- Ciò detto, in primo luogo deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare alla madre che convive con il figlio.
V.3.- Dal punto di vista economico, il padre è tenuto a contribuire al mantenimento ordinario del figlio nella misura mensile di € 300,00 già disposta in via provvisoria e che il
Collegio stima congruo confermare. A tale misura si perviene in forza del principio di proporzionalità e avendo complessivamente riguardo ai criteri di cui all'art. 337-ter, comma IV, c.p.c.. In particolare, occorre considerare le esigenze del figlio, che sono ordinarie rispetto a quelle dei relativi coetanei, la valenza dei compiti di cura e assistenza domestica che vengono svolti in maniera quasi del tutto esclusiva dalla madre nonché le capacità reddituali dei genitori così come supra specificate.
Inoltre, poiché persistono le esigenze di tutela già emerse in sede sub-procedimentale, il pagamento continuerà ad essere effettuato dal datore di lavoro del CP_1
V.4.- Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura della metà per ciascuno e saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm..
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VI.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta che è tenuta alla rifusione integrale.
La liquidazione, comprensiva di tutte le fasi del giudizio, viene effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, tenuto altresì conto dei due sub-procedimenti in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 2081/2021 introdotto con ricorso del
12.02.2021 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra
[...] questione, così provvede:
1) RIGETTA la domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie proposta dalla parte convenuta;
2) DISPONE a carico di l'obbligo di Controparte_1 pagare, in favore di , la somma mensile di Parte_1
275,00 a titolo di contributo al di lei mantenimento (somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI con decorrenza dalla corrente mensilità di febbraio 2025);
3) ORDINA a di continuare a pagare in Parte_2 favore di la suddetta somma mensile di € Parte_1
275,00, distraendola dall'importo che la società è tenuta a versare mensilmente in favore di;
Controparte_1
4) DISPONE che il godimento della casa familiare in Turi continui a rimanere assegnato in favore di
[...]
Parte_1
5) DISPONE a carico di l'obbligo di Controparte_1 continuare a pagare, in favore di la Parte_1
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somma mensile di € 300,00 a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio (somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI con decorrenza dalla mensilità di settembre 2021);
6) ORDINA a di continuare a pagare in Parte_2 favore di anche la suddetta somma mensile Parte_1 di € 300,00, distraendola dall'importo che la società è tenuta a versare mensilmente in favore di CP_1
[...]
7) DISPONE che le spese straordinarie per il figlio Tes_1 continueranno a gravare sui genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno disciplinate nei modi e termini di cui al pertinente Protocollo sottoscritto presso questo
Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
8) CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1
di spese e compensi di giudizio che si Parte_1 liquidano in € 7.714,00 (di cui € 98,00 per esborsi) oltre
R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
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