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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3559 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COPPOLA GABRIELLA, C.F._1
come da procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CRISAFULLI TERESA, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data
26/10/2024, , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- che da una relazione di convivenza era nata, in data 7 giugno 2017, la figlia Per_1
;
[...] - che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento della figlia minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“1) La figlia minore, , sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
domiciliazione presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo, attraverso decisioni concertate tra i genitori, in specie per quel che concerne l'istruzione, l'educazione e la salute della minore. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente, secondo la permanenza della figlia presso ciascuno di essi. 2) Il tempo di permanenza della minore presso il padre sarà concordato liberamente tra le parti, previo accordo telefonico e preavviso di almeno un giorno prima. Solo in caso di mancato accordo, le parti convengono sin d'ora che la figlia resti con il padre due pomeriggi non consecutivi (indicativamente lunedì e mercoledì) e a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, pernotto incluso. Nelle vacanze estive, trascorrerà con il padre dieci giorni consecutivi nel mese di Luglio e dieci Per_1
giorni consecutivi nel mese di Agosto (permettendo alla signora di vederla se CP_1
la bambina lo richiede, cosi come sarà permesso al padre di vederla se la bambina lo richiede durante la permanenza dalla madre durante tutto l'anno, compreso pernotto).
Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà una settimana consecutiva con il padre e una con la madre, comprensiva ad anni alterni del Natale o del Capodanno. Per le festività pasquali, la figlia starà due giorni con un genitore e due giorni con l'altro, includendo ad anni alterni o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Per tutte le altre festività religiose e civili varrà il criterio dell'alternanza annuale. I genitori trascorreranno il loro compleanno con la figlia, a prescindere dai giorni di visita. Il compleanno della figlia sarà festeggiato insieme;
solo in caso di mancato accordo, la bambina festeggerà
a pranzo con il padre e a cena con la madre, alternandosi l'anno successivo. 3) Sino a che la signora percepirà il reddito di inclusione, il signor corrisponderà CP_1 Pt_1
alla stessa (sulla postepay n. Evolution n. 5333171224934436), a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 100,00, da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente in base agli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie, da indentificarsi secondo le Linee Guida del CNF, quivi allegate (all. 8). Le parti concordano espressamente che il signor Pt_1
parteciperà, in ragione della metà, alle spese dei libri, del materiale scolastico e delle gite scolastiche, nonché alla metà dei regali per le feste dei compleanni dei compagni di classe della figlia, che saranno debitamente documentate. L'assegno unico sarà diviso a metà tra i genitori, come per legge, e la quota dello stesso dovrà essere erogata all'altra parte entro e non oltre due giorni dal suo percepimento. Dal momento in cui la signora non percepirà più il reddito di inclusione, il signor CP_1 Pt_1
corrisponderà alla stessa, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 150,00, da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente in base agli indici Istat;
ferma restando la suddivisione delle spese straordinarie e dell'assegno unico come sopra disciplinati”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 16 settembre 2024.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza del 19/02/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e la figlia, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
Va, d'altronde, osservato che in materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti
, nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], con ricorso depositato in data CP_1
26/10/2024 ed alle condizioni trascritte in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/02/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3559 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COPPOLA GABRIELLA, C.F._1
come da procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CRISAFULLI TERESA, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data
26/10/2024, , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- che da una relazione di convivenza era nata, in data 7 giugno 2017, la figlia Per_1
;
[...] - che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento della figlia minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“1) La figlia minore, , sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
domiciliazione presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo, attraverso decisioni concertate tra i genitori, in specie per quel che concerne l'istruzione, l'educazione e la salute della minore. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente, secondo la permanenza della figlia presso ciascuno di essi. 2) Il tempo di permanenza della minore presso il padre sarà concordato liberamente tra le parti, previo accordo telefonico e preavviso di almeno un giorno prima. Solo in caso di mancato accordo, le parti convengono sin d'ora che la figlia resti con il padre due pomeriggi non consecutivi (indicativamente lunedì e mercoledì) e a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, pernotto incluso. Nelle vacanze estive, trascorrerà con il padre dieci giorni consecutivi nel mese di Luglio e dieci Per_1
giorni consecutivi nel mese di Agosto (permettendo alla signora di vederla se CP_1
la bambina lo richiede, cosi come sarà permesso al padre di vederla se la bambina lo richiede durante la permanenza dalla madre durante tutto l'anno, compreso pernotto).
Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà una settimana consecutiva con il padre e una con la madre, comprensiva ad anni alterni del Natale o del Capodanno. Per le festività pasquali, la figlia starà due giorni con un genitore e due giorni con l'altro, includendo ad anni alterni o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Per tutte le altre festività religiose e civili varrà il criterio dell'alternanza annuale. I genitori trascorreranno il loro compleanno con la figlia, a prescindere dai giorni di visita. Il compleanno della figlia sarà festeggiato insieme;
solo in caso di mancato accordo, la bambina festeggerà
a pranzo con il padre e a cena con la madre, alternandosi l'anno successivo. 3) Sino a che la signora percepirà il reddito di inclusione, il signor corrisponderà CP_1 Pt_1
alla stessa (sulla postepay n. Evolution n. 5333171224934436), a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 100,00, da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente in base agli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie, da indentificarsi secondo le Linee Guida del CNF, quivi allegate (all. 8). Le parti concordano espressamente che il signor Pt_1
parteciperà, in ragione della metà, alle spese dei libri, del materiale scolastico e delle gite scolastiche, nonché alla metà dei regali per le feste dei compleanni dei compagni di classe della figlia, che saranno debitamente documentate. L'assegno unico sarà diviso a metà tra i genitori, come per legge, e la quota dello stesso dovrà essere erogata all'altra parte entro e non oltre due giorni dal suo percepimento. Dal momento in cui la signora non percepirà più il reddito di inclusione, il signor CP_1 Pt_1
corrisponderà alla stessa, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 150,00, da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente in base agli indici Istat;
ferma restando la suddivisione delle spese straordinarie e dell'assegno unico come sopra disciplinati”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 16 settembre 2024.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza del 19/02/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e la figlia, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
Va, d'altronde, osservato che in materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti
, nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], con ricorso depositato in data CP_1
26/10/2024 ed alle condizioni trascritte in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/02/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
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