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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/10/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2263/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
NI IE, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 02.10.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“chiedono a mezzo dello scrivente procuratore che il ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio venga definito con sentenza alle condizioni già indicate nel ricorso, giusta dichiarazione sottoscritta allegata alla presente.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.05.2025 i ricorrenti esponevano di aver in data 29.03.2008 contratto matrimonio con civile a Meolo, regolarmente iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 1, Parte II, Serie C, anno 2008, del medesimo Comune;
che da tale unione nasceva il figlio minore in data 10.12.2009; che, in seguito, era tra loro Persona_1 intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. cron. 9231/2020 del 08.07.2020 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 13.06.2025 per il 02.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 17.07.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni di cui all'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 02.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale omologato con decreto n. cron.
9231/2020 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29.03.2008 con rito civile da e , iscritto nel registro atti di matrimonio (alla Parte_1 Parte_2 parte II, serie C, n. 1, dell'anno 2008) del Comune di Meolo.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1) entrambi i genitori continueranno a risiedere presso le rispettive ed autonome residenze;
2) Atteso che il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di riceverne cura, educazione, assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare altresì rapporti significativi anche con ascendenti e gli altri parenti di entrambi i rami parentali, affidare minore in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori i quali, dunque, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguarda (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione - educazione - salute - sport - residenza) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Il figlio minore verrà quindi Persona_1 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà la collocazione prevalente presso la madre Sig.ra Parte_1
3) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del Pt_2 Pt_1 figlio minore, e sino a che lo stesso non diventerà economicamente autosufficiente, la somma mensile di Euro 400,00 (quattrocento//00) che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato alla Sig.ra e che subirà, di anno in anno, automatico Pt_1 adeguamento ISTAT;
le parti concordano che non siano comprese nell'ordinario assegno di mantenimento, così in deroga vigente protocollo, le spese relative al vestiario del minore verranno ripartite al 50% e della ricarica del cellulare che invece verrà sostenuta veramente da fare;
4) L'esercizio del diritto di visita del padre al figlio avverrà secondo intervenuti accordi tra i coniugi e comunque nel pieno rispetto dei reciproci impegni, delle fasi di crescita e degli impegni scolastici e di relazione del minore, il diritto di visita in favore del padre avverrà secondo le modalità più ampie possibili, considerata anche l'età adolescenziale dello stesso;
5) Si prevede che l'esercizio del diritto di visita del padre al figlio avverrà secondo le modalità più libere ed ampie possibili e comunque nel pieno rispetto dei reciproci impegni, delle fasi di crescita e degli impegni scolastici e di relazione del minore nonché degli impegni lavorativi dei genitori così in modo da ratificare un assetto dei rapporti già rodato nel tempo e dimostratosi funzionale alla serena crescita del figlio. Dunque, fatti salvi eventuali diversi accordi che i genitori concorderanno con semplice preavviso, anche via mail o messaggio od anche in forma orale in ragione dei rispettivi impegni di lavoro, il signor terrà con sé Pt_2 il figlio secondo il calendario indicativo che segue:
* due pomeriggi infrasettimanali, da concordare di volta in volta in ragione dei turni di lavoro del OR . Qualora il figlio pernotti presso Parte_2 Per_1
l'abitazione del padre, questi lo accompagnerà a scuola (o agli eventuali centri estivi in periodo non scolastico) il giorno successivo;
* un fine settimana alternato con la moglie, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola (o dagli eventuali centri estivi in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina, allorquando lo riaccompagnerà a scuola (o agli eventuali centri estivi in periodo non scolastico), il tutto in ragione dei turni lavorativi del OR;
Parte_2
* i ponti scolastici e le altre festività saranno equamente suddivisi in modo alternato tra i due genitori;
* il calendario sopra stabilito si osserverà anche nel periodo di sospensione scolastica;
* due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi entro e non oltre il mese di maggio;
* il giorno della Vigilia di Natale e di Natale di ogni anno il figlio rimarrà con la Per_1 madre, salvo la possibilità di trascorrere la giornata della Vigilia di Natale e di Natale o parte di essa con il padre sempre in ragione dei turni di lavoro di quest'ultimo;
* durante le vacanze natalizie il figlio rimarrà con il padre o la madre secondo le tempistiche da concordarsi di anno in anno in ragione delle ferie lavorative concesse ai genitori di volta in volta;
* il giorno di Pasqua sino alla mattina del martedì che segue il Lunedì dell'Angelo, il figlio rimarrà con il padre o la madre in ragione della turnazione lavorativa dei genitori;
Per_1
* trascorrerà il giorno del compleanno di un genitore con quello, Per_1 indipendentemente dal calendario sopra elencato, e nel giorno del suo compleanno i genitori concorderanno le modalità di visita affinché - laddove possibile - ella possa vederli entrambi per trascorrere alcune ore con ciascun genitore;
6) La Sig.ra si dichiara economicamente autosufficiente e per tale ragione non Parte_1 vi è previsione di alcun contributo a titolo di assegno divorzile in favore della stessa;
7) le spese straordinarie, da individuarsi e ripartirsi secondo il protocollo di Venezia del
2019 che le parti dichiarano di accettare, previamente concordate e con obbligo reciproco dei genitori di consegnare all'altro il documento giustificativo della spesa effettuata, verranno ripartite in ragione del 50% in capo a ciascun genitore;
8) I genitori si impegnano reciprocamente: - a darsi tempestiva comunicazione relativa a qualsiasi evento che riguardi la salute del figlio;
- a comunicarsi la località ove intenderanno trascorrere le vacanze con i figli;
- a garantirsi, nei periodi in cui ciascuno terrà con sé i minori la possibilità di i telefonicamente almeno una volta al giorno;
- a frequentare, ad accogliere a supportare il figlio nelle sue esigenze/necessità ed a collaborare direttamente anche in caso di assenza di un genitore per ragioni di lavoro e di salute e/o durante eventuali periodi di vacanza;
- a presentare al minore i nuovi rispettivi compagni solo laddove si tratti di relazioni stabili e durature ed a far sì che le loro frequentazioni personali non ingenerino incertezza e confusione negli stessi riguardo alle rispettive figure e prerogative genitoriali;
-
a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
9) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto individuale nonché documenti di necessità validi per l'espatrio per il figlio minore secondo la vigente normativa. 10) assegno unico integralmente a favore della madre, così come le eventuali detrazioni fiscali;
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 16.10.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
NI IE, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 02.10.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“chiedono a mezzo dello scrivente procuratore che il ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio venga definito con sentenza alle condizioni già indicate nel ricorso, giusta dichiarazione sottoscritta allegata alla presente.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.05.2025 i ricorrenti esponevano di aver in data 29.03.2008 contratto matrimonio con civile a Meolo, regolarmente iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 1, Parte II, Serie C, anno 2008, del medesimo Comune;
che da tale unione nasceva il figlio minore in data 10.12.2009; che, in seguito, era tra loro Persona_1 intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. cron. 9231/2020 del 08.07.2020 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 13.06.2025 per il 02.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 17.07.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni di cui all'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 02.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale omologato con decreto n. cron.
9231/2020 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29.03.2008 con rito civile da e , iscritto nel registro atti di matrimonio (alla Parte_1 Parte_2 parte II, serie C, n. 1, dell'anno 2008) del Comune di Meolo.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1) entrambi i genitori continueranno a risiedere presso le rispettive ed autonome residenze;
2) Atteso che il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di riceverne cura, educazione, assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare altresì rapporti significativi anche con ascendenti e gli altri parenti di entrambi i rami parentali, affidare minore in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori i quali, dunque, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguarda (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione - educazione - salute - sport - residenza) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Il figlio minore verrà quindi Persona_1 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà la collocazione prevalente presso la madre Sig.ra Parte_1
3) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del Pt_2 Pt_1 figlio minore, e sino a che lo stesso non diventerà economicamente autosufficiente, la somma mensile di Euro 400,00 (quattrocento//00) che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato alla Sig.ra e che subirà, di anno in anno, automatico Pt_1 adeguamento ISTAT;
le parti concordano che non siano comprese nell'ordinario assegno di mantenimento, così in deroga vigente protocollo, le spese relative al vestiario del minore verranno ripartite al 50% e della ricarica del cellulare che invece verrà sostenuta veramente da fare;
4) L'esercizio del diritto di visita del padre al figlio avverrà secondo intervenuti accordi tra i coniugi e comunque nel pieno rispetto dei reciproci impegni, delle fasi di crescita e degli impegni scolastici e di relazione del minore, il diritto di visita in favore del padre avverrà secondo le modalità più ampie possibili, considerata anche l'età adolescenziale dello stesso;
5) Si prevede che l'esercizio del diritto di visita del padre al figlio avverrà secondo le modalità più libere ed ampie possibili e comunque nel pieno rispetto dei reciproci impegni, delle fasi di crescita e degli impegni scolastici e di relazione del minore nonché degli impegni lavorativi dei genitori così in modo da ratificare un assetto dei rapporti già rodato nel tempo e dimostratosi funzionale alla serena crescita del figlio. Dunque, fatti salvi eventuali diversi accordi che i genitori concorderanno con semplice preavviso, anche via mail o messaggio od anche in forma orale in ragione dei rispettivi impegni di lavoro, il signor terrà con sé Pt_2 il figlio secondo il calendario indicativo che segue:
* due pomeriggi infrasettimanali, da concordare di volta in volta in ragione dei turni di lavoro del OR . Qualora il figlio pernotti presso Parte_2 Per_1
l'abitazione del padre, questi lo accompagnerà a scuola (o agli eventuali centri estivi in periodo non scolastico) il giorno successivo;
* un fine settimana alternato con la moglie, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola (o dagli eventuali centri estivi in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina, allorquando lo riaccompagnerà a scuola (o agli eventuali centri estivi in periodo non scolastico), il tutto in ragione dei turni lavorativi del OR;
Parte_2
* i ponti scolastici e le altre festività saranno equamente suddivisi in modo alternato tra i due genitori;
* il calendario sopra stabilito si osserverà anche nel periodo di sospensione scolastica;
* due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi entro e non oltre il mese di maggio;
* il giorno della Vigilia di Natale e di Natale di ogni anno il figlio rimarrà con la Per_1 madre, salvo la possibilità di trascorrere la giornata della Vigilia di Natale e di Natale o parte di essa con il padre sempre in ragione dei turni di lavoro di quest'ultimo;
* durante le vacanze natalizie il figlio rimarrà con il padre o la madre secondo le tempistiche da concordarsi di anno in anno in ragione delle ferie lavorative concesse ai genitori di volta in volta;
* il giorno di Pasqua sino alla mattina del martedì che segue il Lunedì dell'Angelo, il figlio rimarrà con il padre o la madre in ragione della turnazione lavorativa dei genitori;
Per_1
* trascorrerà il giorno del compleanno di un genitore con quello, Per_1 indipendentemente dal calendario sopra elencato, e nel giorno del suo compleanno i genitori concorderanno le modalità di visita affinché - laddove possibile - ella possa vederli entrambi per trascorrere alcune ore con ciascun genitore;
6) La Sig.ra si dichiara economicamente autosufficiente e per tale ragione non Parte_1 vi è previsione di alcun contributo a titolo di assegno divorzile in favore della stessa;
7) le spese straordinarie, da individuarsi e ripartirsi secondo il protocollo di Venezia del
2019 che le parti dichiarano di accettare, previamente concordate e con obbligo reciproco dei genitori di consegnare all'altro il documento giustificativo della spesa effettuata, verranno ripartite in ragione del 50% in capo a ciascun genitore;
8) I genitori si impegnano reciprocamente: - a darsi tempestiva comunicazione relativa a qualsiasi evento che riguardi la salute del figlio;
- a comunicarsi la località ove intenderanno trascorrere le vacanze con i figli;
- a garantirsi, nei periodi in cui ciascuno terrà con sé i minori la possibilità di i telefonicamente almeno una volta al giorno;
- a frequentare, ad accogliere a supportare il figlio nelle sue esigenze/necessità ed a collaborare direttamente anche in caso di assenza di un genitore per ragioni di lavoro e di salute e/o durante eventuali periodi di vacanza;
- a presentare al minore i nuovi rispettivi compagni solo laddove si tratti di relazioni stabili e durature ed a far sì che le loro frequentazioni personali non ingenerino incertezza e confusione negli stessi riguardo alle rispettive figure e prerogative genitoriali;
-
a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
9) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto individuale nonché documenti di necessità validi per l'espatrio per il figlio minore secondo la vigente normativa. 10) assegno unico integralmente a favore della madre, così come le eventuali detrazioni fiscali;
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 16.10.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero