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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 668/2023, posta in d ecision e n ell'udienza collegiale del 10 dicembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 2 7 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Concetta Roberta Masci e dall'Avv. Antonio Masci
appellanti
contro
(c.f. e n. iscrizione presso il Registro d elle Imprese Controparte_1
) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Cappuccilli
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 650/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata l'8 maggio 2023.
Conclusioni degli appellanti, in atto di citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa:
-in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva d ella p redetta sen ten za impugnata n. 650/2023 del Tribunale di Pescara, in persona del G.U., dott.ssa Stefania
Ursoleo, datata 06.5.2023, pubblicata in data 08.5.2023 e notificata il 16 .5.202 3 (e/o p revia imposizione di cauzione agli appellati) e/o dell'esecuzione eventualmente e denegatamen te medio tempore avviata;
-nel merito, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 650/20 23 d el
Tribunale di Pescara, resa il 06.5.2023, pubblicata in data 08.5.2023 e notificata il 16.5.202 3, con riferimento al solo capo con il quale il primo Giudice ha disposto la condanna delle spese di lite nei confronti dei sig.ri e ”. Parte_1 Parte_2
Conclusioni dell'appellata, in comparsa di costituzione e non modificate:
“codesta Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado;
2) condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite di questo grado”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 650/2023 pubblicata in data 8 maggio 2023 il
Tribunale di Pescara rigettava la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di volta alla d eclaratoria d i n ullità d el Controparte_1 contratto di mutuo stipulato in data 26.06.2006 per violazione dell'art. 38 TUB e d el limite d i finanziabilità per i mutui fondiari, e di nullità della clausola contenente la pattuizione di interessi usurari, con condanna della Banca alla restituzione della somma di € 90.081,96 pagata per interessi, nonché all'accertamento della mancata indicazione del valore del Taeg del finanziamento e la conseguente applicazione dei tassi BOT ex art. 117, co mmi 7 e 8 , T.U.B. ,
pag. 2/16 con condanna della banca restituire l'importo degli interessi pagati in eccesso pari ad €
54.827,96.
1.1 A fondamento della domanda, gli attori deducevano di aver stipulato, in d ata 2 6 .0 6.200 6, con la un mutuo fondiario per l'importo d i € 1 7 0.000 ,0 0 d a Controparte_1 rimborsare con 360 rate mensili, al TAN del 4,50% per le prime ventiquattro rate, co n faco ltà per i mutuatari di optare per il tasso variabile per le rate successive, e con il tasso di mora fissato in 3 punti percentuali in più sul tasso degli interessi corrispettivi;
che in data 21.05.2009 le parti avevano rinegoziato il TAN senza novazione del rapporto, per cu i, a d ecorrere d alla rata in scadenza il 30.06.2009 e per tutta la durata dell'ammortamento, il tasso del mutuo ve niva variato da tasso fisso “modularmente” a tasso fisso del 5,559% e che successivamente , in d ata
10.08.2015, veniva concordata la variazione del tasso da fisso in v ariabile n ella misu ra d el
3,450% calcolato sulla base dell'indice Euribor. Eccepivano che il tasso applicato alla stipula del contratto, considerati gli oneri accessori, superava la soglia usura, come rilevato dalla consulenza tecnica di parte, che nel contratto non risultava indicato il TAEG/ISC in vio lazione degli artt. 116 e 117 TUB e che il mutuo veniva stipulato per l'importo di € 170.000,00 e garantito con l'immobile di cui al contratto di compravendita in atti del valore di € 130.000,00, in violazione dell'art. 38 TUB.
1.2 Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e di risposta la
[...] contestando integralmente le argomentazioni e le deduzioni attoree Controparte_1 chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande e, in via gradata e per l'ipotesi di ritenu to superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e, quindi, di dichiarata nullità del contratto di mutuo fondiario, la conversione del contratto da mutuo fondiario in mutuo ipotecario, con conferma di tutte le obbligazioni pattuite, incluso il diritto della banca a percepire gli interessi, spese e commissioni nella misura convenuta, e le correlate obb ligazio ni degli attori-mutuatari, con rigetto di ogni domanda di restituzione delle somme già incassate.
1.4 Acquisite le produzioni documentali delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il primo giudice riteneva infondate le domande.
2.1 In particolare, in ordine all'asserito superamento del limite di finanziabilità del mutuo,
richiamando la sentenza delle Sezioni Unite del 26.11.2022 n. 33719, rilevava che il limite d i finanziabilità stabilito dall'art. 38 comma 2 del D.lgs. n. 385/1993 non costituisce u n elemen to pag. 3/16 essenziale del contratto, non essendo tale disposizione determinativa del suo contenuto, né posta a presidio della sua validità, ma un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto negoziale, dunque norma di natura non imperativa, la cui violazione è insuscettibile di determinare la nullità del mutuo e il conseguente venir meno della garanzia ipotecaria .
Parimenti, non condivideva la tesi della riqualificazione del mutuo fo ndiario in u n o rdinario mutuo ipotecario, affermando che, esclusa la nullità del contratto per superamento del limite d i finanziabilità, il giudice non può intervenire sui suoi effetti legali per neutra lizzarli med ian te l'applicazione di un diverso modello negoziale non voluto dalle parti, sebbene appartenente allo stesso genus. Pertanto, evidenziava che, non comportando il superamento del limite di finanziabilità la nullità del contratto di mutuo fondiario, l'eccezione di nullità sull'asserita violazione dell'art. 38 comma 2 del D.lgs. n. 385/1993, sarebbe risultata infondata anche qualora gli attori avessero comprovato che il finanziamento concesso eccedeva la misura d ell'80% d el valore del cespite assoggettato ad ipoteca a garanzia dell'obbligazione restitutoria assunta, circostanza in ogni caso non provata.
Quanto alla dedotta pattuizione di interessi usurari, il primo giudice richiamava la nota pronuncia delle S.U. N. 19597/2020 e, dopo aver evidenziato ch e, co ntrariamente a q uanto risultante dalla metodologia di calcolo applicata dalla CTP nel calcolo del TEG del co ntratto e da quanto evocato dagli attori, nel TEG non vanno inclusi gli interessi di mora e la commissione di estinzione anticipata, rilevava che, considerati gli interessi pattuiti in contratto e quelli rinegoziati con la modifica del 21.05.2009, non si riscontrava alcun superamento del tasso soglia.
Da ultimo, in ordine all'omessa indicazione del TAEG/ISC nel contratto di mutuo, uniformandosi alla prevalente giurisprudenza riteneva che il TAEG/ISC non era un tasso propriamente detto, ma un indicatore sintetico del costo complessivo del contratto di finanziamento e non incide sul contenuto della prestazione a carico d el clien te o v ve ro sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, per cui la sua omessa o non co rretta indicazione non poteva determinare la violazione del comma 4 dell'art. 117 TUB con le conseguenze sanzionatorie del comma 7, quando nel contratto di mutuo siano riportati i tassi d i interesse e gli oneri economici, ma comportare semmai solo un non corretto adempimento degli obblighi informativi da parte dell'istituto bancario, fonte di responsabilità precontrattuale e risarcitoria, circostanza comunque non allegata dagli attori.
pag. 4/16 Pertanto, il Tribunale rigettava le domande e condannava gli attori, in solido, alla rif usion e in favore della banca convenuta delle spese di giudizio liquidate in € 1 1.26 8,00 p er compenso, oltre 15% per rimborso forfettario, Iva e Cap.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado hanno proposto appello e Parte_1 per il motivo di seguito indicato. Parte_2
3.1 “Error in judicando per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 9 2 c.p.c. o vvero manifesta ingiustizia e/o illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza appellata nel passo afferente la condanna dei sig.ri e a lle Parte_1 Parte_2 spese di lite, per aver il magistrato violato il principio di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c.”.
Con un unico motivo di gravame, gli appellanti hanno contestato la d ecisione eccependo la violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 92 comma 2 c.p.c. e l'ingiustizia o vv ero l'illo gicità e contraddittorietà della motivazione, deducendo che, in ordine al superamento del limite di finanziabilità del contratto di mutuo, il primo giudice avrebbe comunque dovuto tener conto del cambiamento giurisprudenziale intervenuto da ultimo con le Sezioni Unite in corso di giudizio e anzi a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni e che, all'atto dell'instaurazione del giudizio innanzi al Tribunale di Pescara, la giurisprudenza prevalente era orientata verso la nullità del contratto di mutuo per la violazione dell'art. 38 comma 2 del TUB d.lgs. n. 385/1993
che sancisce l'ammontare massimo dei finanziamenti in rapporto al valore dei beni ipotecati e al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.
Hanno, pertanto, dedotto che il Giudice di prime cure, tenendo conto della insussistenza d i u n indirizzo giurisprudenziale univoco in materia e del cambiamento giurisprudenziale intervenuto da ultimo con le Sezioni Unite, avrebbe dovuto procedere alla compensazione delle spese di lite e non alla condanna totale di parte attrice.
Parimenti, hanno argomentato che, anche in ordine all'omessa indicazione del Taeg/Isc,
l'orientamento giurisprudenziale iniziale si è modificato nel corso degli anni e la giurisprudenza sul punto non era affatto unanime, ed anzi, l'indirizzo giurisprudenziale volto a sanzionare co n la nullità del contratto l'indeterminatezza del Taeg, durante i fatti di causa, era inizialmente prevalente. Pertanto, richiamando alcune pronunce giurisprudenziali, hanno eccepito che l'orientamento inizialmente era volto sicuramente a riconoscere un dovere in capo all'istitu to bancario di trasparenza ed informativa a favore dell'utente, la cui mancanza n o n si riso lv eva pag. 5/16 certo in un mero inadempimento agli obblighi di informazione quale f onte d i respo nsabilità precontrattuale dell'ente creditore, quanto piuttosto una vera e propria clausola di nullità.
Anche in merito all'usura, hanno eccepito la mancata considerazione del superamento del tasso usuraio anche senza l'inserimento del costo per l'estinzione anticipata del mutuo e gli interessi moratori e hanno evidenziato che anche in questo caso gli orientamenti giurisp rudenziali n o n sarebbero univoci.
Da ultimo, hanno contestato la mancata partecipazione della Controparte_1 all'incontro di mediazione senza giustificato motivo, quale circostanza da considerare sintomatica al fine di addivenire alla compensazione delle spese di lite e totalmente ignorata dal primo giudice.
4. Si è costituita in giudizio l'appellata contestan do le Controparte_1 avverse pretese e chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e co n condanna degli appellanti alla refusione delle spese e competenze del giudizio.
5. Motivi della decisione. l'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
5.1 Con un unico motivo di gravame gli appellanti hanno contestato la decisione eccepend o la violazione degli art. 91 e 92 c.p.c. nonché l'ingiustizia e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, nonostante la presenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine ai fatti di causa e l'intervento della Sezioni Unite, non ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Invero, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del
2014 (applicabile ratione temporis in considerazione del f atto che il rico rso d i p rimo grado è stato introdotto con atto dell'8 giugno 2020) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso d ella soccombenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o d i mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste d all'art. 9 2, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 11861/2022; Cass. n. 3977/2020). Si rammenta inoltre che, ricorrendo le menzionate ipotesi tassative, il giudice può, con valutazione ampiamente discrezionale,
pag. 6/16 disporre la compensazione parziale o totale delle spese, discrezionalità che dunque concerne sia l'an, ovvero l'opportunità della compensazione, che la misura totale o parziale della medesima.
Rispetto alla previgente formulazione dell'art. 92 c.p.c., il testo della norma applicabile ratio ne temporis alla fattispecie è più rigoroso e consente la compensazione solo in presenza di soccombenza o nel concorso di "altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione". Tale formulazione è stata poi ricondotta - nell'interpretazione offerta dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte – “nell'alveo delle "norme elastiche", quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - so cia le o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da spe cificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un g iu dizio censurab ile in sed e d i legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass. Sez. Un., 22 febbraio 2012, n. 2572),
“il che ne consente l'assoggettamento al controllo di legittimità al pari di o g ni a ltro g iudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale) il giudice di merito compie un'attività di interpretazione g iu rid ica e n on meramente fattuale della norma stessa, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma stessa di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale” (Cass. n. 8017 del 6 aprile 2006).
5.1.1 Dalla gravata sentenza si rileva, attraverso una motivazione congrua e dalla quale è possibile individuare il percorso logico seguito, che il contrasto giurisprudenziale in materia, quale situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, rilevato dal primo giudice, concerneva la tematica della nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità per violazione dell'art. 38 comma 2 d.lgs. n. 385/1993 (questione oggetto di dibattito giurisprudenziale) e della emersione di due orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità, in relazione ai quali le Sezioni Unite della Suprema Corte si so n o pronunciate in modo definitivo di recente con la sentenza n . 3 3 719 d el 1 6 n ove mbre 2 02 2, statuendo che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenzia le del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – q ual è q u ella con la q uale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite d i finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui
pag. 7/16 violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.” Ed inoltre, “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lu ngo termin e concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizza rn e gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai co ntraenti p er ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo d el su pe ramento d el limite d i finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.”
Ciò premesso, si osserva che nel caso di specie immune da censure appare essere la grav ata sentenza in ordine alla condanna alle spese di lite di parte attorea atteso che il p rimo giu d ice, sebbene abbia preso atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale e dell'esistenza d i d u e contrapposti orientamenti in materia, dopo aver richiamato la citata pronuncia delle S.U.
intervenuta in corso di causa ha ciò nondimeno evidenziato come la d o mand a era comunq ue infondata e doveva, dunque, essere rigettata non avendo gli attori fornito la prova del fatto costituito dedotto a sostegno dalla pretesa (l'asserito superamento del limite di finanziab ilità), laddove ha rilevato che “l'eccezione di nullità sull'asserita violazione dell'art. 38, comma 2,
d.lgs. n. 385/1993, sarebbe risultata infondata anche qualora gli attori avessero co mprovato che il finanziamento concesso eccedeva la misura dell'80% del valore del cespite asso ggettato ad ipoteca a garanzia dell'obbligazione restitutoria assunta, circostanza, nel caso, non provata.
Infatti, gli attori, sebbene ne fossero onerati ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ . e 1 1 5
c.p.c., non hanno dimostrato che la valutazione attribuita all'immo bile d alla , ch e h a CP_1 sullo stesso iscritto ipoteca per €. 340 mila, fosse inattendibile o, co munque, eccessiva in rapporto al prezzo pattuito nel contratto di compravendita dello stesso cespite pari ad €. 130 mila.”
Ne consegue come sia privo di significativa incidenza, ai fini della richies ta co mpensazion e delle spese di lite di primo grado, l'asserito mutamento giurisprudenziale intervenuto, attesa la mancanza di prova dell'avvenuto superamento, da parte della banca appellata, nel con tratto d i pag. 8/16 mutuo per cui è causa, del limite di finanziabilità previsto dall'art. 3 8 co mma 2 d el D.lgs. n .
385/1993, unitamente alla circostanza per cui non era chiaramente rinvenibile u n con so lidato orientamento giurisprudenziale, successivamente sconfessato, che sosteneva la nullità del contratto di mutuo in caso di superamento del limite ex art. 38 comma 2 TUB
5.1.2 In ordine alla mancata/erronea indicazione del TAEG/ISC, osserva la Corte come al riguardo non via sia alcun contrasto giurisprudenziale tale da poter giustificare la dedotta compensazione delle spese di giudizio, atteso che, secondo la prevalente e pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità e come ripetutamente affermato an ch e d all 'intestata Pa Corte, in tema di contratti bancari l' non costituisce un tasso d i in teresse o u na s p ecifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svo lge u nicamente u na funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il co sto to tale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Tale opzione ricostruttiva è stata confermata anche dalla Suprema Corte che, di recente, ha riaffermata che “in tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamen to, che compren de anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, p rezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la n u llità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto ch e essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli o n eri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 391 69/2 021 ). L'ISC, co me sop ra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, m a esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e sv olge u n a f unzion e informativa;
né può ritenersi applicabile il comma 7 dell'art. 117 TUB che individ ua u n tasso sostitutivo per l'ipotesi, non rientrante nel caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi.
Occorre inoltre precisare che l'invocata nullità del contratto di mutuo può rilevare, eventualmente, solo relativamente ai contratti dei consumatori;
si rileva, infatti, che la sanzio ne della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente Pt_4 per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB
(non applicabile al caso in esame) prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121,
comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto n el TAEG
pag. 9/16 pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 1 2 4. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto“. Appare allora ev idente che se il Pa Pa legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra dichiarato e concretamente applicato anche nell'ambito di operazioni diverse d al credito al co nsumo , lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella di cui all'art. 125 bis, comma 6, TUB. L'art. 117, comma 6, TUB, invece, non contiene una tale previsione. Ne Pa discende che l'erronea indicazione dell' non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB, ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della b anca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli eleme nti costitutivi. Questa soluzione risulta coerente con i principi giurisprudenziali sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, secondo cui la violazione dei doveri di informazione dà luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza però determinare la nullità del contratto. In quest'ultimo caso, potrà eventualmente configurarsi una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi venire in rilievo una violazione del criterio d i b u ona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto, con diritto al risarcimento del d ann o
(eventualmente precontrattuale, in quanto afferente agli obblighi informativi in capo all'intermediario), che parte appellante non ha dedotto né in alcun modo dimostrato;
pertanto,
l'erronea indicazione dell'ISC nel corpo del contratto, indicato in misura difforme da quella prevista, non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stip u lato e d el tasso di interesse effettivamente pattuito.
L'omessa o erronea indicazione, dunque, pacificamente non va ad incidere sulla validità del contratto ex art 117 TUB ma “l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della b anca, d ar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima ” (Cass. n . 4 5 97/2 023 ) nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante dovendo, in tal caso, il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di fin an ziamento, d imostrand o il pregiudizio patrimoniale subito, per essergli stata compromessa la possibilità di accedere ad altri finanziamenti presso altri intermediari a condizioni migliori di quelle pattuite con la banca. Nel caso di specie un pregiudizio di tale tipo non risulta né allegato, né d imostrato n é o ggetto d i richiesta di risarcimento.
pag. 10/16 Né la mera presenza di decisioni di contrario avviso possono reputarsi id o nee a co nfigu rare i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. atteso che, come correttamente dedotto dall'appellata, il mero contrasto interpretativo su una determinata questione non può riv estire i caratteri della eccezionalità e/o gravità. Al riguardo, di recente la Suprema Corte ha infatti ritenuto illegittima la decisione del giudice di merito di compensare le spese per la su ssisten za di decisioni giurisprudenziali di merito di vario segno (così Cass. n. 152 1/20 16), afferman do che “un contrasto interpretativo su una determinata questione - soprattutto in presenza di soluzioni interpretative non ancora passate al vaglio del giudizio di leg ittimità, ta nto p iù se riguardanti controversie di carattere seriale o comunque costituenti un contenzioso d iffuso su tutto il territorio nazionale - non assume il carattere dell'eccezionalità, ossia di un evento che si presenta di rado rispetto alla normalità. Non ricorre neppure il req u isito d ella "g ravità", il quale va apprezzato - nella sua portata oggettiva - nella misura in cui l'evento o la situ azion e che ne è alla base abbiano prodotto effetti concreti sull'esito del processo o sul suo svolgimento, mentre, all'evidenza, l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito, ossia la presenza di soluzioni interpretative di segno diverso da quello fa tto p ro prio n ella sentenza, resta estranea da tale novero di fatti o eventi, in mancanza di sp ecificazioni ulteriori che consentano di meglio definire la rilevanza determinante, nel caso di specie, dell'esistenza d ei
precedenti giurisprudenziali (di merito) difformi dalla soluzione nella sp ecie a dotta ta” (cfr.
Cass. ord. n. 23188 del 23.10.2020).
5.1.3 Le medesime considerazioni di cui sopra in punto di insussistenza di contrasti giurisprudenziali sono estensibili in ordine all'asserita natura usuraria del contratto di mutuo per l'applicazione della commissione di estinzione anticipata e degli interessi moratori.
Ed invero, non può non rilevarsi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai pacifico e a cui l'intestata Corte ha già più volte aderito, non è possibile l'inclusione d ella co mmissio ne per estinzione anticipata del mutuo nel TEG, in considerazione della sua diversa natura e funzione rispetto agli interessi. Infatti, la commissione predetta in realtà costituisce un elemento accidentale del negozio avente natura eventuale e funzionale ad indennizzare il mu tuante d ei costi collegati al rimborso anticipato del credito e, pertanto, non attie ne ai costi relativi all'erogazione del finanziamento. Infatti, non si può includere la commissione dovuta per la risoluzione del contratto da parte della Banca, o la commissione dovuta in caso d i estin zio ne anticipata su richiesta del mutuatario, nel calcolo del TAEG ai sensi del D.M. 08.0 7.199 2 e d i conseguenza nel calcolo del TEG ai sensi della legge n. 108/1996. Una loro inclusione nel TEG
importerebbe la violazione del principio di simmetria enunciato dalle Sezioni Unite, che impone pag. 11/16 la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili.
La penale di estinzione nel caso di recesso anticipato costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Essa, pertanto non è direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento pattuito. Ancora di recente la Suprema Corte, riaffermando il p rin cip io d i simmetria, secondo cui non sono associabili, nella comparazione necessaria alla v erifica d elle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni, ha escluso il cu mulo della commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori, in quanto la prima ha natura di clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in co ntratto p er consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi mo tiv i di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare la perdita dei vanta ggi f inanziari ch e il mutuante aveva previsto, di ricavare dal contratto di credito;
i secondi, invece, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del d en aro, così d a sostituire, incrementandoli, gli interessi corrispettivi. Dalla natura di penale per il recesso consegue la non computabilità della commissione di estinzione anticipata ai fini del giudizio d i non usurarietà: la commissione in parola non è collegata direttamente all'erogazione del credito,
non rientrando tra i flussi di rimborso. La conclusione a cui giunge la Corte è che la n atura d i penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta d i voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commission e in p arola n on è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a f avore d ella b an ca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, pos to che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a qu ella (Cass.
Civ. n. 7352/2022). Pertanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale largamente maggioritario, riaffermato ancora di recente, “la penale per l'anticipata estinzione non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda p iuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione
degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento p o i d isa tteso p er effetto dell'anticipato scioglimento. In quanto tale, la predetta penale non concorre alla
pag. 12/16 determinazione del tasso usurario (TEG)” (cfr. Cassazione Ordinanza n. 13228 del 1 5 maggio
2023).
Inoltre, nel calcolo del TEG non possono essere ricompresi gli interessi d i mo ra, v en en do ad esistenza nella eventuale fase patologica del rapporto e non direttamente connessi all'erogazione del credito, in quanto dovuti solo in seguito ad un eventuale inadempimento da parte del cliente con funzione risarcitoria del tutto diversa dalla funzione remunerativa degli interessi corrispettivi. Rileva la Corte che per la giurisprudenza di legittimità, formatasi peraltro in tema di mutuo, sia un dato acquisito che anche gli interessi morato ri sono soggetti alla disciplina dell'usura, ma la differenza ontologica e funzionale con gli interessi corrispettivi porta tuttavia ad escludere che, per la verifica dell'usurarietà o meno dei primi, si possa procedere alla lo ro sommatoria in quanto trattasi di due tassi alternativi tra loro, distinti per natura e fin ali tà. Tali conclusioni trovano conferma nella nota sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni Unite della
Cassazione, che intervenendo sul contrasto formatosi in giurisprudenza, ha chiarito che p er la determinazione del tasso soglia degli interessi di mora nell'ipotesi in cui i decreti ministeriali non contengano alcuna rilevazione, bisogna applicare una maggiorazione, peraltro prevista dalla
Banca d'Italia a partire dal luglio 2013, al fine di garantire “un mercato concorrenziale del credito in cui il gioco delle parti tende ad indicare l'equilibrio spontaneo degli interessi, pur n ei limiti dei controlli e della vigilanza ad esso proprio” ed ha distinto tre ipotesi: a) i contratti successivi al 21 dicembre 2017, data a partire dalla quale il relativo decreto prevede, quanto alla determinazione del tasso soglia degli interessi moratori, l'applicazione della maggiorazione di ¼ al TEGM con ulteriore aumento di quattro punti percentuali;
b) i contratti s uccessivi al 25 marzo 2003,in ordine ai quali va applicata la maggiorazione del 2,1; c) i contratti anteriori a tale ultima data per i quali l'esigenza primaria di tutela del finanziato impone di applicare analoga maggiorazione sul TEG e procedere quindi all'aumento previsto dal decreto al fine di determinare il TEGM.
Secondo le SS.UU. della Cassazione (sent. n 16303/18 e n. 19597/20) il giu d izio in p unto d i usurarietà si caratterizza per un'esigenza di omogeneità o simmetria (e non di onnicomprensività) che disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, sicché se il raffronto n on v iene effettu ato adoperando la medesima metodologia di calcolo il dato che se ne ricava sarà in principio viziato. Non può essere incluso l'interesse moratorio tra le voci rilevanti ai sensi della L. 108/96 stante la sua disomogeneità rispetto alle spese che concorrono all'individuazione del tasso soglia per cui, includendolo nel TEG si determinerebbe la sommatoria fra elementi etero gen ei pag. 13/16 per natura e funzioni quali gli interessi corrispettivi e quelli di mora. L'impossibilità di sommare il tasso contrattuale con l'interesse moratorio (e le altre spese rilevanti ai fini dell'individuazione del TEG) deriva dunque sia dall'esigenza di comparare grandezze omogenee utilizzando gli stessi criteri seguiti dalla Banca d'Italia per la rilevazione trimestrale del TEGM, sia dalla natura accidentale ed eventuale del secondo venendo ad esistenza so lo in caso di inadempimento e nella misura che andrà a determinarsi solo a posteriori sulla base dell'entità dell'inadempimento stesso.
Anche in tal caso, dunque, non siamo al cospetto di un “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, come richiesto espressamente dall'invocata disposizione normativa, avendo la gravata decisione aderito, con congrua motivazione, all'indirizzo giurisprudenziale consolidato e ormai prevalente in giurisprudenza.
Destituita di ogni fondamento appare essere, inoltre, la doglianza relativa all'omessa motivazione sull'esistenza dell'usura, con la quale gli appellanti asseriscono che il primo giudice non avrebbe tenuto conto che era stato evidenziato il su p eramento d el tasso u suraio anche senza l'inserimento del costo per l'estinzione anticipata del mutuo e gli interessi moratori.
Ed invero, dalla disamina dell'impugnata sentenza si evince chiaramen te co me il giu d ice d i primo grado, dopo aver evidenziato l'erroneità della metodologia applicata d alla con su len za tecnica di parte nel calcolo del TEG in merito all'inclusione degli interessi di mora e della commissione di estinzione anticipata, ha rilevato il mancato superamento del tasso soglia usura, considerati gli interessi pattuiti in contratto e, successivamente, quelli rinegoziati con la modifica del 21.05.2009, affermando testualmente che “il contratto di mutuo prevedeva un TAN fisso pari al 4,5% (per le prima 24 rate, con la possibilità per i mutu atari, p er le su ccessive rate, di optare per il tasso variabile) e un tasso di mora superio re d i 3 p un ti p ercentu ali;
il decreto MEF aprile/giugno 2006, per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso, fissava il tasso soglia usura per gli interessi corrispettivi al 7,710% (TEGM d el 5 ,14 x1 ,50), e p er g li interessi di mora al 10,86%. La rinegoziazione del 5.6.2009 prevedeva il TAN fisso del 5,5 59%
e il tasso di mora sempre maggiore di 3 punti percentuali;
il decreto MEF aprile/giugno 2 00 9, per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso, prevedeva il TEGM d el 4 ,42 %, co n ta sso soglia per i corrispettivi pari al 6,63% e per i moratori pari al 9,78%”.
5.1.4 Da ultimo, a fronte di tali emergenze fattuali alcuna rilevanza può attribuirsi alla mancata partecipazione all'incontro di mediazione, asseritamente avvenuto senza giustificato motivo, atteso che, posto che secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. n. 28/2010 all'assenza di una pag. 14/16 parte il giudice può far conseguire argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. sin o al p u nto di applicare la sanzione espressamente prevista dalla norma, la comun icazio ne in v iata d a lla banca in data 29.11.2018 (come si desume dal verbale di mediazion e d el 2 0.12.20 08) co n la quale la stessa ha confermato la volontà di non aderire alla procedura di mediazione, unitamente all'avvenuta estinzione anticipata del mutuo avvenuta per volontà dei mutuatari in data
12.09.2018 (dunque antecedentemente all'avvio della procedura concilia tiva ), d eve ritenersi aver giustificato la mancata partecipazione alla mediazione, dimo strando come n o n v i f osse alcuno spazio di trattativa tra le parti. In ogni caso, come di recente chiarito dalla Suprema
Corte, “la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione porta le conseguenze di cui all'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ma non obbliga il giudice alla compensazione delle spese processuali” (cfr. Cass. ord. n. 3184 del 03.02.2023).
6. In conclusione, il primo giudice ha correttamente applicato gli art. 91 e 92 c.p.c. p on end o a carico degli attori e odierni appellanti le spese di lite in applicazione del principio di soccombenza e di causalità, dovendosi comunque rammentare come sia pacifico in giurisprudenza che “in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà ” (cfr. da ultimo Cass. Sez. II, ord. n. 30145 del 22.11.2024; in senso conforme Cass. Sez. VI, ord. n. 11329 d el 2 6.04.20 19 ;
Cass., Sez. III, n. 7607 del 31.03.2006; Cass., Sez. I, n. 28492 del 22 dicembre 2005; Cass., Sez.
Un., n. 14989 del 15.07.2005).
Pertanto, per i motivi sopra illustrati, l'appello proposto deve essere rigettato.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, vanno poste a carico degli appellanti e Parte_1 Pt_2
alla luce della loro soccombenza.
[...]
8. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si v eda d a ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
pag. 15/16 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 08 maggio 2023, nei con fronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti e alla rifusione, in favore Parte_1 Parte_2 dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio Controparte_1 che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara gli appellanti tenuti al versamento di ulteriore importo p ari a q u ello già d o vu to a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 10 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 668/2023, posta in d ecision e n ell'udienza collegiale del 10 dicembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 2 7 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Concetta Roberta Masci e dall'Avv. Antonio Masci
appellanti
contro
(c.f. e n. iscrizione presso il Registro d elle Imprese Controparte_1
) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Cappuccilli
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 650/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata l'8 maggio 2023.
Conclusioni degli appellanti, in atto di citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa:
-in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva d ella p redetta sen ten za impugnata n. 650/2023 del Tribunale di Pescara, in persona del G.U., dott.ssa Stefania
Ursoleo, datata 06.5.2023, pubblicata in data 08.5.2023 e notificata il 16 .5.202 3 (e/o p revia imposizione di cauzione agli appellati) e/o dell'esecuzione eventualmente e denegatamen te medio tempore avviata;
-nel merito, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 650/20 23 d el
Tribunale di Pescara, resa il 06.5.2023, pubblicata in data 08.5.2023 e notificata il 16.5.202 3, con riferimento al solo capo con il quale il primo Giudice ha disposto la condanna delle spese di lite nei confronti dei sig.ri e ”. Parte_1 Parte_2
Conclusioni dell'appellata, in comparsa di costituzione e non modificate:
“codesta Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado;
2) condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite di questo grado”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 650/2023 pubblicata in data 8 maggio 2023 il
Tribunale di Pescara rigettava la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di volta alla d eclaratoria d i n ullità d el Controparte_1 contratto di mutuo stipulato in data 26.06.2006 per violazione dell'art. 38 TUB e d el limite d i finanziabilità per i mutui fondiari, e di nullità della clausola contenente la pattuizione di interessi usurari, con condanna della Banca alla restituzione della somma di € 90.081,96 pagata per interessi, nonché all'accertamento della mancata indicazione del valore del Taeg del finanziamento e la conseguente applicazione dei tassi BOT ex art. 117, co mmi 7 e 8 , T.U.B. ,
pag. 2/16 con condanna della banca restituire l'importo degli interessi pagati in eccesso pari ad €
54.827,96.
1.1 A fondamento della domanda, gli attori deducevano di aver stipulato, in d ata 2 6 .0 6.200 6, con la un mutuo fondiario per l'importo d i € 1 7 0.000 ,0 0 d a Controparte_1 rimborsare con 360 rate mensili, al TAN del 4,50% per le prime ventiquattro rate, co n faco ltà per i mutuatari di optare per il tasso variabile per le rate successive, e con il tasso di mora fissato in 3 punti percentuali in più sul tasso degli interessi corrispettivi;
che in data 21.05.2009 le parti avevano rinegoziato il TAN senza novazione del rapporto, per cu i, a d ecorrere d alla rata in scadenza il 30.06.2009 e per tutta la durata dell'ammortamento, il tasso del mutuo ve niva variato da tasso fisso “modularmente” a tasso fisso del 5,559% e che successivamente , in d ata
10.08.2015, veniva concordata la variazione del tasso da fisso in v ariabile n ella misu ra d el
3,450% calcolato sulla base dell'indice Euribor. Eccepivano che il tasso applicato alla stipula del contratto, considerati gli oneri accessori, superava la soglia usura, come rilevato dalla consulenza tecnica di parte, che nel contratto non risultava indicato il TAEG/ISC in vio lazione degli artt. 116 e 117 TUB e che il mutuo veniva stipulato per l'importo di € 170.000,00 e garantito con l'immobile di cui al contratto di compravendita in atti del valore di € 130.000,00, in violazione dell'art. 38 TUB.
1.2 Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e di risposta la
[...] contestando integralmente le argomentazioni e le deduzioni attoree Controparte_1 chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande e, in via gradata e per l'ipotesi di ritenu to superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e, quindi, di dichiarata nullità del contratto di mutuo fondiario, la conversione del contratto da mutuo fondiario in mutuo ipotecario, con conferma di tutte le obbligazioni pattuite, incluso il diritto della banca a percepire gli interessi, spese e commissioni nella misura convenuta, e le correlate obb ligazio ni degli attori-mutuatari, con rigetto di ogni domanda di restituzione delle somme già incassate.
1.4 Acquisite le produzioni documentali delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il primo giudice riteneva infondate le domande.
2.1 In particolare, in ordine all'asserito superamento del limite di finanziabilità del mutuo,
richiamando la sentenza delle Sezioni Unite del 26.11.2022 n. 33719, rilevava che il limite d i finanziabilità stabilito dall'art. 38 comma 2 del D.lgs. n. 385/1993 non costituisce u n elemen to pag. 3/16 essenziale del contratto, non essendo tale disposizione determinativa del suo contenuto, né posta a presidio della sua validità, ma un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto negoziale, dunque norma di natura non imperativa, la cui violazione è insuscettibile di determinare la nullità del mutuo e il conseguente venir meno della garanzia ipotecaria .
Parimenti, non condivideva la tesi della riqualificazione del mutuo fo ndiario in u n o rdinario mutuo ipotecario, affermando che, esclusa la nullità del contratto per superamento del limite d i finanziabilità, il giudice non può intervenire sui suoi effetti legali per neutra lizzarli med ian te l'applicazione di un diverso modello negoziale non voluto dalle parti, sebbene appartenente allo stesso genus. Pertanto, evidenziava che, non comportando il superamento del limite di finanziabilità la nullità del contratto di mutuo fondiario, l'eccezione di nullità sull'asserita violazione dell'art. 38 comma 2 del D.lgs. n. 385/1993, sarebbe risultata infondata anche qualora gli attori avessero comprovato che il finanziamento concesso eccedeva la misura d ell'80% d el valore del cespite assoggettato ad ipoteca a garanzia dell'obbligazione restitutoria assunta, circostanza in ogni caso non provata.
Quanto alla dedotta pattuizione di interessi usurari, il primo giudice richiamava la nota pronuncia delle S.U. N. 19597/2020 e, dopo aver evidenziato ch e, co ntrariamente a q uanto risultante dalla metodologia di calcolo applicata dalla CTP nel calcolo del TEG del co ntratto e da quanto evocato dagli attori, nel TEG non vanno inclusi gli interessi di mora e la commissione di estinzione anticipata, rilevava che, considerati gli interessi pattuiti in contratto e quelli rinegoziati con la modifica del 21.05.2009, non si riscontrava alcun superamento del tasso soglia.
Da ultimo, in ordine all'omessa indicazione del TAEG/ISC nel contratto di mutuo, uniformandosi alla prevalente giurisprudenza riteneva che il TAEG/ISC non era un tasso propriamente detto, ma un indicatore sintetico del costo complessivo del contratto di finanziamento e non incide sul contenuto della prestazione a carico d el clien te o v ve ro sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, per cui la sua omessa o non co rretta indicazione non poteva determinare la violazione del comma 4 dell'art. 117 TUB con le conseguenze sanzionatorie del comma 7, quando nel contratto di mutuo siano riportati i tassi d i interesse e gli oneri economici, ma comportare semmai solo un non corretto adempimento degli obblighi informativi da parte dell'istituto bancario, fonte di responsabilità precontrattuale e risarcitoria, circostanza comunque non allegata dagli attori.
pag. 4/16 Pertanto, il Tribunale rigettava le domande e condannava gli attori, in solido, alla rif usion e in favore della banca convenuta delle spese di giudizio liquidate in € 1 1.26 8,00 p er compenso, oltre 15% per rimborso forfettario, Iva e Cap.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado hanno proposto appello e Parte_1 per il motivo di seguito indicato. Parte_2
3.1 “Error in judicando per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 9 2 c.p.c. o vvero manifesta ingiustizia e/o illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza appellata nel passo afferente la condanna dei sig.ri e a lle Parte_1 Parte_2 spese di lite, per aver il magistrato violato il principio di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c.”.
Con un unico motivo di gravame, gli appellanti hanno contestato la d ecisione eccependo la violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 92 comma 2 c.p.c. e l'ingiustizia o vv ero l'illo gicità e contraddittorietà della motivazione, deducendo che, in ordine al superamento del limite di finanziabilità del contratto di mutuo, il primo giudice avrebbe comunque dovuto tener conto del cambiamento giurisprudenziale intervenuto da ultimo con le Sezioni Unite in corso di giudizio e anzi a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni e che, all'atto dell'instaurazione del giudizio innanzi al Tribunale di Pescara, la giurisprudenza prevalente era orientata verso la nullità del contratto di mutuo per la violazione dell'art. 38 comma 2 del TUB d.lgs. n. 385/1993
che sancisce l'ammontare massimo dei finanziamenti in rapporto al valore dei beni ipotecati e al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.
Hanno, pertanto, dedotto che il Giudice di prime cure, tenendo conto della insussistenza d i u n indirizzo giurisprudenziale univoco in materia e del cambiamento giurisprudenziale intervenuto da ultimo con le Sezioni Unite, avrebbe dovuto procedere alla compensazione delle spese di lite e non alla condanna totale di parte attrice.
Parimenti, hanno argomentato che, anche in ordine all'omessa indicazione del Taeg/Isc,
l'orientamento giurisprudenziale iniziale si è modificato nel corso degli anni e la giurisprudenza sul punto non era affatto unanime, ed anzi, l'indirizzo giurisprudenziale volto a sanzionare co n la nullità del contratto l'indeterminatezza del Taeg, durante i fatti di causa, era inizialmente prevalente. Pertanto, richiamando alcune pronunce giurisprudenziali, hanno eccepito che l'orientamento inizialmente era volto sicuramente a riconoscere un dovere in capo all'istitu to bancario di trasparenza ed informativa a favore dell'utente, la cui mancanza n o n si riso lv eva pag. 5/16 certo in un mero inadempimento agli obblighi di informazione quale f onte d i respo nsabilità precontrattuale dell'ente creditore, quanto piuttosto una vera e propria clausola di nullità.
Anche in merito all'usura, hanno eccepito la mancata considerazione del superamento del tasso usuraio anche senza l'inserimento del costo per l'estinzione anticipata del mutuo e gli interessi moratori e hanno evidenziato che anche in questo caso gli orientamenti giurisp rudenziali n o n sarebbero univoci.
Da ultimo, hanno contestato la mancata partecipazione della Controparte_1 all'incontro di mediazione senza giustificato motivo, quale circostanza da considerare sintomatica al fine di addivenire alla compensazione delle spese di lite e totalmente ignorata dal primo giudice.
4. Si è costituita in giudizio l'appellata contestan do le Controparte_1 avverse pretese e chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e co n condanna degli appellanti alla refusione delle spese e competenze del giudizio.
5. Motivi della decisione. l'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
5.1 Con un unico motivo di gravame gli appellanti hanno contestato la decisione eccepend o la violazione degli art. 91 e 92 c.p.c. nonché l'ingiustizia e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, nonostante la presenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine ai fatti di causa e l'intervento della Sezioni Unite, non ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Invero, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del
2014 (applicabile ratione temporis in considerazione del f atto che il rico rso d i p rimo grado è stato introdotto con atto dell'8 giugno 2020) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso d ella soccombenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o d i mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste d all'art. 9 2, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 11861/2022; Cass. n. 3977/2020). Si rammenta inoltre che, ricorrendo le menzionate ipotesi tassative, il giudice può, con valutazione ampiamente discrezionale,
pag. 6/16 disporre la compensazione parziale o totale delle spese, discrezionalità che dunque concerne sia l'an, ovvero l'opportunità della compensazione, che la misura totale o parziale della medesima.
Rispetto alla previgente formulazione dell'art. 92 c.p.c., il testo della norma applicabile ratio ne temporis alla fattispecie è più rigoroso e consente la compensazione solo in presenza di soccombenza o nel concorso di "altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione". Tale formulazione è stata poi ricondotta - nell'interpretazione offerta dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte – “nell'alveo delle "norme elastiche", quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - so cia le o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da spe cificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un g iu dizio censurab ile in sed e d i legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass. Sez. Un., 22 febbraio 2012, n. 2572),
“il che ne consente l'assoggettamento al controllo di legittimità al pari di o g ni a ltro g iudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale) il giudice di merito compie un'attività di interpretazione g iu rid ica e n on meramente fattuale della norma stessa, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma stessa di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale” (Cass. n. 8017 del 6 aprile 2006).
5.1.1 Dalla gravata sentenza si rileva, attraverso una motivazione congrua e dalla quale è possibile individuare il percorso logico seguito, che il contrasto giurisprudenziale in materia, quale situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, rilevato dal primo giudice, concerneva la tematica della nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità per violazione dell'art. 38 comma 2 d.lgs. n. 385/1993 (questione oggetto di dibattito giurisprudenziale) e della emersione di due orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità, in relazione ai quali le Sezioni Unite della Suprema Corte si so n o pronunciate in modo definitivo di recente con la sentenza n . 3 3 719 d el 1 6 n ove mbre 2 02 2, statuendo che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenzia le del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – q ual è q u ella con la q uale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite d i finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui
pag. 7/16 violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.” Ed inoltre, “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lu ngo termin e concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizza rn e gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai co ntraenti p er ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo d el su pe ramento d el limite d i finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.”
Ciò premesso, si osserva che nel caso di specie immune da censure appare essere la grav ata sentenza in ordine alla condanna alle spese di lite di parte attorea atteso che il p rimo giu d ice, sebbene abbia preso atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale e dell'esistenza d i d u e contrapposti orientamenti in materia, dopo aver richiamato la citata pronuncia delle S.U.
intervenuta in corso di causa ha ciò nondimeno evidenziato come la d o mand a era comunq ue infondata e doveva, dunque, essere rigettata non avendo gli attori fornito la prova del fatto costituito dedotto a sostegno dalla pretesa (l'asserito superamento del limite di finanziab ilità), laddove ha rilevato che “l'eccezione di nullità sull'asserita violazione dell'art. 38, comma 2,
d.lgs. n. 385/1993, sarebbe risultata infondata anche qualora gli attori avessero co mprovato che il finanziamento concesso eccedeva la misura dell'80% del valore del cespite asso ggettato ad ipoteca a garanzia dell'obbligazione restitutoria assunta, circostanza, nel caso, non provata.
Infatti, gli attori, sebbene ne fossero onerati ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ . e 1 1 5
c.p.c., non hanno dimostrato che la valutazione attribuita all'immo bile d alla , ch e h a CP_1 sullo stesso iscritto ipoteca per €. 340 mila, fosse inattendibile o, co munque, eccessiva in rapporto al prezzo pattuito nel contratto di compravendita dello stesso cespite pari ad €. 130 mila.”
Ne consegue come sia privo di significativa incidenza, ai fini della richies ta co mpensazion e delle spese di lite di primo grado, l'asserito mutamento giurisprudenziale intervenuto, attesa la mancanza di prova dell'avvenuto superamento, da parte della banca appellata, nel con tratto d i pag. 8/16 mutuo per cui è causa, del limite di finanziabilità previsto dall'art. 3 8 co mma 2 d el D.lgs. n .
385/1993, unitamente alla circostanza per cui non era chiaramente rinvenibile u n con so lidato orientamento giurisprudenziale, successivamente sconfessato, che sosteneva la nullità del contratto di mutuo in caso di superamento del limite ex art. 38 comma 2 TUB
5.1.2 In ordine alla mancata/erronea indicazione del TAEG/ISC, osserva la Corte come al riguardo non via sia alcun contrasto giurisprudenziale tale da poter giustificare la dedotta compensazione delle spese di giudizio, atteso che, secondo la prevalente e pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità e come ripetutamente affermato an ch e d all 'intestata Pa Corte, in tema di contratti bancari l' non costituisce un tasso d i in teresse o u na s p ecifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svo lge u nicamente u na funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il co sto to tale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Tale opzione ricostruttiva è stata confermata anche dalla Suprema Corte che, di recente, ha riaffermata che “in tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamen to, che compren de anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, p rezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la n u llità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto ch e essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli o n eri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 391 69/2 021 ). L'ISC, co me sop ra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, m a esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e sv olge u n a f unzion e informativa;
né può ritenersi applicabile il comma 7 dell'art. 117 TUB che individ ua u n tasso sostitutivo per l'ipotesi, non rientrante nel caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi.
Occorre inoltre precisare che l'invocata nullità del contratto di mutuo può rilevare, eventualmente, solo relativamente ai contratti dei consumatori;
si rileva, infatti, che la sanzio ne della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente Pt_4 per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB
(non applicabile al caso in esame) prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121,
comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto n el TAEG
pag. 9/16 pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 1 2 4. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto“. Appare allora ev idente che se il Pa Pa legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra dichiarato e concretamente applicato anche nell'ambito di operazioni diverse d al credito al co nsumo , lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella di cui all'art. 125 bis, comma 6, TUB. L'art. 117, comma 6, TUB, invece, non contiene una tale previsione. Ne Pa discende che l'erronea indicazione dell' non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB, ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della b anca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli eleme nti costitutivi. Questa soluzione risulta coerente con i principi giurisprudenziali sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, secondo cui la violazione dei doveri di informazione dà luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza però determinare la nullità del contratto. In quest'ultimo caso, potrà eventualmente configurarsi una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi venire in rilievo una violazione del criterio d i b u ona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto, con diritto al risarcimento del d ann o
(eventualmente precontrattuale, in quanto afferente agli obblighi informativi in capo all'intermediario), che parte appellante non ha dedotto né in alcun modo dimostrato;
pertanto,
l'erronea indicazione dell'ISC nel corpo del contratto, indicato in misura difforme da quella prevista, non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stip u lato e d el tasso di interesse effettivamente pattuito.
L'omessa o erronea indicazione, dunque, pacificamente non va ad incidere sulla validità del contratto ex art 117 TUB ma “l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della b anca, d ar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima ” (Cass. n . 4 5 97/2 023 ) nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante dovendo, in tal caso, il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di fin an ziamento, d imostrand o il pregiudizio patrimoniale subito, per essergli stata compromessa la possibilità di accedere ad altri finanziamenti presso altri intermediari a condizioni migliori di quelle pattuite con la banca. Nel caso di specie un pregiudizio di tale tipo non risulta né allegato, né d imostrato n é o ggetto d i richiesta di risarcimento.
pag. 10/16 Né la mera presenza di decisioni di contrario avviso possono reputarsi id o nee a co nfigu rare i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. atteso che, come correttamente dedotto dall'appellata, il mero contrasto interpretativo su una determinata questione non può riv estire i caratteri della eccezionalità e/o gravità. Al riguardo, di recente la Suprema Corte ha infatti ritenuto illegittima la decisione del giudice di merito di compensare le spese per la su ssisten za di decisioni giurisprudenziali di merito di vario segno (così Cass. n. 152 1/20 16), afferman do che “un contrasto interpretativo su una determinata questione - soprattutto in presenza di soluzioni interpretative non ancora passate al vaglio del giudizio di leg ittimità, ta nto p iù se riguardanti controversie di carattere seriale o comunque costituenti un contenzioso d iffuso su tutto il territorio nazionale - non assume il carattere dell'eccezionalità, ossia di un evento che si presenta di rado rispetto alla normalità. Non ricorre neppure il req u isito d ella "g ravità", il quale va apprezzato - nella sua portata oggettiva - nella misura in cui l'evento o la situ azion e che ne è alla base abbiano prodotto effetti concreti sull'esito del processo o sul suo svolgimento, mentre, all'evidenza, l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito, ossia la presenza di soluzioni interpretative di segno diverso da quello fa tto p ro prio n ella sentenza, resta estranea da tale novero di fatti o eventi, in mancanza di sp ecificazioni ulteriori che consentano di meglio definire la rilevanza determinante, nel caso di specie, dell'esistenza d ei
precedenti giurisprudenziali (di merito) difformi dalla soluzione nella sp ecie a dotta ta” (cfr.
Cass. ord. n. 23188 del 23.10.2020).
5.1.3 Le medesime considerazioni di cui sopra in punto di insussistenza di contrasti giurisprudenziali sono estensibili in ordine all'asserita natura usuraria del contratto di mutuo per l'applicazione della commissione di estinzione anticipata e degli interessi moratori.
Ed invero, non può non rilevarsi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai pacifico e a cui l'intestata Corte ha già più volte aderito, non è possibile l'inclusione d ella co mmissio ne per estinzione anticipata del mutuo nel TEG, in considerazione della sua diversa natura e funzione rispetto agli interessi. Infatti, la commissione predetta in realtà costituisce un elemento accidentale del negozio avente natura eventuale e funzionale ad indennizzare il mu tuante d ei costi collegati al rimborso anticipato del credito e, pertanto, non attie ne ai costi relativi all'erogazione del finanziamento. Infatti, non si può includere la commissione dovuta per la risoluzione del contratto da parte della Banca, o la commissione dovuta in caso d i estin zio ne anticipata su richiesta del mutuatario, nel calcolo del TAEG ai sensi del D.M. 08.0 7.199 2 e d i conseguenza nel calcolo del TEG ai sensi della legge n. 108/1996. Una loro inclusione nel TEG
importerebbe la violazione del principio di simmetria enunciato dalle Sezioni Unite, che impone pag. 11/16 la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili.
La penale di estinzione nel caso di recesso anticipato costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Essa, pertanto non è direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento pattuito. Ancora di recente la Suprema Corte, riaffermando il p rin cip io d i simmetria, secondo cui non sono associabili, nella comparazione necessaria alla v erifica d elle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni, ha escluso il cu mulo della commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori, in quanto la prima ha natura di clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in co ntratto p er consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi mo tiv i di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare la perdita dei vanta ggi f inanziari ch e il mutuante aveva previsto, di ricavare dal contratto di credito;
i secondi, invece, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del d en aro, così d a sostituire, incrementandoli, gli interessi corrispettivi. Dalla natura di penale per il recesso consegue la non computabilità della commissione di estinzione anticipata ai fini del giudizio d i non usurarietà: la commissione in parola non è collegata direttamente all'erogazione del credito,
non rientrando tra i flussi di rimborso. La conclusione a cui giunge la Corte è che la n atura d i penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta d i voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commission e in p arola n on è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a f avore d ella b an ca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, pos to che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a qu ella (Cass.
Civ. n. 7352/2022). Pertanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale largamente maggioritario, riaffermato ancora di recente, “la penale per l'anticipata estinzione non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda p iuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione
degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento p o i d isa tteso p er effetto dell'anticipato scioglimento. In quanto tale, la predetta penale non concorre alla
pag. 12/16 determinazione del tasso usurario (TEG)” (cfr. Cassazione Ordinanza n. 13228 del 1 5 maggio
2023).
Inoltre, nel calcolo del TEG non possono essere ricompresi gli interessi d i mo ra, v en en do ad esistenza nella eventuale fase patologica del rapporto e non direttamente connessi all'erogazione del credito, in quanto dovuti solo in seguito ad un eventuale inadempimento da parte del cliente con funzione risarcitoria del tutto diversa dalla funzione remunerativa degli interessi corrispettivi. Rileva la Corte che per la giurisprudenza di legittimità, formatasi peraltro in tema di mutuo, sia un dato acquisito che anche gli interessi morato ri sono soggetti alla disciplina dell'usura, ma la differenza ontologica e funzionale con gli interessi corrispettivi porta tuttavia ad escludere che, per la verifica dell'usurarietà o meno dei primi, si possa procedere alla lo ro sommatoria in quanto trattasi di due tassi alternativi tra loro, distinti per natura e fin ali tà. Tali conclusioni trovano conferma nella nota sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni Unite della
Cassazione, che intervenendo sul contrasto formatosi in giurisprudenza, ha chiarito che p er la determinazione del tasso soglia degli interessi di mora nell'ipotesi in cui i decreti ministeriali non contengano alcuna rilevazione, bisogna applicare una maggiorazione, peraltro prevista dalla
Banca d'Italia a partire dal luglio 2013, al fine di garantire “un mercato concorrenziale del credito in cui il gioco delle parti tende ad indicare l'equilibrio spontaneo degli interessi, pur n ei limiti dei controlli e della vigilanza ad esso proprio” ed ha distinto tre ipotesi: a) i contratti successivi al 21 dicembre 2017, data a partire dalla quale il relativo decreto prevede, quanto alla determinazione del tasso soglia degli interessi moratori, l'applicazione della maggiorazione di ¼ al TEGM con ulteriore aumento di quattro punti percentuali;
b) i contratti s uccessivi al 25 marzo 2003,in ordine ai quali va applicata la maggiorazione del 2,1; c) i contratti anteriori a tale ultima data per i quali l'esigenza primaria di tutela del finanziato impone di applicare analoga maggiorazione sul TEG e procedere quindi all'aumento previsto dal decreto al fine di determinare il TEGM.
Secondo le SS.UU. della Cassazione (sent. n 16303/18 e n. 19597/20) il giu d izio in p unto d i usurarietà si caratterizza per un'esigenza di omogeneità o simmetria (e non di onnicomprensività) che disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, sicché se il raffronto n on v iene effettu ato adoperando la medesima metodologia di calcolo il dato che se ne ricava sarà in principio viziato. Non può essere incluso l'interesse moratorio tra le voci rilevanti ai sensi della L. 108/96 stante la sua disomogeneità rispetto alle spese che concorrono all'individuazione del tasso soglia per cui, includendolo nel TEG si determinerebbe la sommatoria fra elementi etero gen ei pag. 13/16 per natura e funzioni quali gli interessi corrispettivi e quelli di mora. L'impossibilità di sommare il tasso contrattuale con l'interesse moratorio (e le altre spese rilevanti ai fini dell'individuazione del TEG) deriva dunque sia dall'esigenza di comparare grandezze omogenee utilizzando gli stessi criteri seguiti dalla Banca d'Italia per la rilevazione trimestrale del TEGM, sia dalla natura accidentale ed eventuale del secondo venendo ad esistenza so lo in caso di inadempimento e nella misura che andrà a determinarsi solo a posteriori sulla base dell'entità dell'inadempimento stesso.
Anche in tal caso, dunque, non siamo al cospetto di un “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, come richiesto espressamente dall'invocata disposizione normativa, avendo la gravata decisione aderito, con congrua motivazione, all'indirizzo giurisprudenziale consolidato e ormai prevalente in giurisprudenza.
Destituita di ogni fondamento appare essere, inoltre, la doglianza relativa all'omessa motivazione sull'esistenza dell'usura, con la quale gli appellanti asseriscono che il primo giudice non avrebbe tenuto conto che era stato evidenziato il su p eramento d el tasso u suraio anche senza l'inserimento del costo per l'estinzione anticipata del mutuo e gli interessi moratori.
Ed invero, dalla disamina dell'impugnata sentenza si evince chiaramen te co me il giu d ice d i primo grado, dopo aver evidenziato l'erroneità della metodologia applicata d alla con su len za tecnica di parte nel calcolo del TEG in merito all'inclusione degli interessi di mora e della commissione di estinzione anticipata, ha rilevato il mancato superamento del tasso soglia usura, considerati gli interessi pattuiti in contratto e, successivamente, quelli rinegoziati con la modifica del 21.05.2009, affermando testualmente che “il contratto di mutuo prevedeva un TAN fisso pari al 4,5% (per le prima 24 rate, con la possibilità per i mutu atari, p er le su ccessive rate, di optare per il tasso variabile) e un tasso di mora superio re d i 3 p un ti p ercentu ali;
il decreto MEF aprile/giugno 2006, per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso, fissava il tasso soglia usura per gli interessi corrispettivi al 7,710% (TEGM d el 5 ,14 x1 ,50), e p er g li interessi di mora al 10,86%. La rinegoziazione del 5.6.2009 prevedeva il TAN fisso del 5,5 59%
e il tasso di mora sempre maggiore di 3 punti percentuali;
il decreto MEF aprile/giugno 2 00 9, per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso, prevedeva il TEGM d el 4 ,42 %, co n ta sso soglia per i corrispettivi pari al 6,63% e per i moratori pari al 9,78%”.
5.1.4 Da ultimo, a fronte di tali emergenze fattuali alcuna rilevanza può attribuirsi alla mancata partecipazione all'incontro di mediazione, asseritamente avvenuto senza giustificato motivo, atteso che, posto che secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. n. 28/2010 all'assenza di una pag. 14/16 parte il giudice può far conseguire argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. sin o al p u nto di applicare la sanzione espressamente prevista dalla norma, la comun icazio ne in v iata d a lla banca in data 29.11.2018 (come si desume dal verbale di mediazion e d el 2 0.12.20 08) co n la quale la stessa ha confermato la volontà di non aderire alla procedura di mediazione, unitamente all'avvenuta estinzione anticipata del mutuo avvenuta per volontà dei mutuatari in data
12.09.2018 (dunque antecedentemente all'avvio della procedura concilia tiva ), d eve ritenersi aver giustificato la mancata partecipazione alla mediazione, dimo strando come n o n v i f osse alcuno spazio di trattativa tra le parti. In ogni caso, come di recente chiarito dalla Suprema
Corte, “la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione porta le conseguenze di cui all'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ma non obbliga il giudice alla compensazione delle spese processuali” (cfr. Cass. ord. n. 3184 del 03.02.2023).
6. In conclusione, il primo giudice ha correttamente applicato gli art. 91 e 92 c.p.c. p on end o a carico degli attori e odierni appellanti le spese di lite in applicazione del principio di soccombenza e di causalità, dovendosi comunque rammentare come sia pacifico in giurisprudenza che “in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà ” (cfr. da ultimo Cass. Sez. II, ord. n. 30145 del 22.11.2024; in senso conforme Cass. Sez. VI, ord. n. 11329 d el 2 6.04.20 19 ;
Cass., Sez. III, n. 7607 del 31.03.2006; Cass., Sez. I, n. 28492 del 22 dicembre 2005; Cass., Sez.
Un., n. 14989 del 15.07.2005).
Pertanto, per i motivi sopra illustrati, l'appello proposto deve essere rigettato.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, vanno poste a carico degli appellanti e Parte_1 Pt_2
alla luce della loro soccombenza.
[...]
8. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si v eda d a ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
pag. 15/16 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 08 maggio 2023, nei con fronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti e alla rifusione, in favore Parte_1 Parte_2 dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio Controparte_1 che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara gli appellanti tenuti al versamento di ulteriore importo p ari a q u ello già d o vu to a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 10 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
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