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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3688/2022 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 5.6.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 3688/2022 R.G., vertente tra:
[...]
Controparte_1
Controparte_2
[...] dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Antonio Maiella che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per la l'Avvocato Sabato G. Perna che dichiara di essere presente Controparte_1 per delega orale dell'Avvocato Clara Fusco e che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per la , l'Avvocato Claudia Esposito che dichiara di essere Controparte_2 presente per delega orale dell'Avvocato Claudio Sala e che si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Maiella riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Perna si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Esposito si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, in prosieguo e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 3688/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3688/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la senten- za n. 1244/2022 emessa dal Tribunale di Avellino in data 6.7.2022 nel procedimento n.
5074/2018 vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio CP_1 C.F._1
Maiella, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Avella (AV),
Piazza Tenente Maiella;
appellante
e
( ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresen- Controparte_1 P.IVA_1 tata e difesa dall'Avvocato Clara Fusco, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Avella (AV), Via A. Buongiovanni, n. 9;
appellato nonché
( ), in persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_2 P.IVA_2 pore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Claudio Sara, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Avellino, Corso Europa, n.102; appellata nonché
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_2 P.IVA_3
Avella, Via Pace, n. 1/A; appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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1. Svolgimento del processo.
1.1. Con atto di citazione del 29.11.2018, conveniva innanzi al Tribunale di CP_1
Avellino la per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “.-1 Accertare, Controparte_1 riconoscere e dichiarare la responsabilità della società concessionaria “ Controparte_1
, ex art. 2043 – 2051 c.c. nella produzione dell'evento sinistroso per cui è causa e, per
[...]
l'effetto condannare “ , al pagamento della somma di € 12.865,78 in fa- Controparte_1 vore della sig.ra , a titolo di risarcimento di tutti i danni personali, patiti e pa- CP_1 tiendi, discendenti dal sinistro per cui è causa, patrimoniali e non patrimoniali, nonché per le limitazioni della vita di relazione, con particolare riguardo alla persistenza dei postumi inva- lidanti con esito permanente incidenti sulla capacità lavorativa specifica e/o generica, danno biologico, danno psicologico, pretium doloris, danno “morale”, così come determinata in premessa, con gli interessi legali e danno da svalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo, oltre all' aumento personalizzato del danno biologico anche a mezzo di CTU che fin da questo momento si richiede e/o a quella somma maggiore o minore che l'adita Giustizia
Vorrà determinare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dall'evento al dì dell'effettivo soddisfo con interessi e rivalutazione dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo…”.
L'attrice allegava che: a) l'1.11.2016, in Avella, all'interno del Cimitero del medesimo Co- mune, allorquando si accingeva a fare utilizzo dei servizi igienici presenti all'interno della struttura, nell'aprire la porta, scivolava sul pavimento, in quanto colmo d'acqua; b) a seguito della caduta, l'istante veniva trasportata con ambulanza presso il P.S. San Giuseppe Moscati di Avellino, dove le veniva diagnosticata frattura femore sx.
1.2 All'udienza del 02.05.2019, si costituiva la chiedendo preliminar- Controparte_1 mente il differimento della prima udienza di comparizione per effettuare la chiamata in causa e garanzia della nonché della Controparte_3 Controparte_2
ai sensi dell'art. 269 c.p.c.. Nel merito, la società chiedeva il rigetto della domanda.
[...]
Autorizzata la chiamata, si costituiva la chiedendo il rigetto delle domande, CP_2 mentre rimaneva contumace la società di progetto CP_2
1.3 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda per non avere ritenuto la stessa fondata.
1.4 Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 8.7.2022, , con CP_1 atto dell'1.9.2022, ha promosso appello, costituendosi in data 7.9.2023 e deducendo l'errore del Tribunale nel valutare i fatti posti a fondamento dell'azione.
Si sono costituiti la e la Compagnia, mentre anche in questo grado la CP_1 CP_2
è rimasta contumace.
2. Questioni preliminari Cont 2.1 In via preliminare va chiarito che, seppure la gestione del cimitero sia stata affidata a di cui fa parte la non è necessaria la partecipazione di tutti i soggetti facenti Controparte_1 parte del raggruppamento.
Ed infatti, in tema di associazione temporanea di imprese, il potere di rappresentanza, anche
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processuale, spetta all'impresa mandataria o "capogruppo" esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collet- tivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici
(Cassazione civile sez. III 29 dicembre 2011 n. 29737).
Questo perché l'associazione temporanea di imprese, costituita per l'esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche, non dà luogo alla creazione di un centro autonomo di imputa- zione giuridica né comporta l'unificazione dell'attività di esecuzione dell'appalto (Cass. civ.,
V, 24/02/2025, n. 4753).
Quindi, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, queste, per l'esecuzione del contratto di appalto, conservano ciascuna la propria autonomia e individualità giuridica e sono quindi assoggettate al regime di responsabilità solidale in merito ai rapporti intercorrenti an- che con soggetti terzi, per tutto il periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Inoltre, per ciò che concerne la società di progetto costituita in data 26.10.2016 fra CP_2 le società " , " , " e CP_5 Controparte_1 Controparte_6
" , ed avente attività di “progettazione e l'esecuzione dei lavori Controparte_7 per l'ampliamento e la riqualificazione, nonché la gestione del plesso cimiteriale del Comune di Avella (AV) e le attività collegate, funzionali, utili ed opportune”, trova applicazione l'art. 156 del d.lgs. 163/2006, nelle more vigente, secondo cui “
1. Il bando di gara per l'affidamen- to di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudi- cazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 153. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, al- tresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
2. I la- vori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si in- tendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle sud- dette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vi- genti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.
3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in
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corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidal- mente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'even- tuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di conces- sione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fer- mo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono te- nuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento de- gli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'ope- ra. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazio- ni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i re- quisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento”.
Ebbene, si ritiene che la cennata previsione attenga ai rapporti con la PA e non possa limitare quelli con i terzi, anche in ragione del fatto che la costituzione non determina la cessione del contratto, per cui il subentro avviene nei soli rapporti con la pubblica amministrazione, come appena visto (sui rapporti interni, subito infra).
2.2 Ciò posto, per ciò che riguarda la dedotta responsabilità, può essere utile riportare alcuni principi elaborati di recente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione: “questa Corte ha affermato (Cass. n. 2482/2018) e di recente ribadito (Cass., S.U., n. 20943/2022; Cass. n.
11152/2023) i seguenti principi di diritto:
- la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e, perciò, prescinde dalla colpa del custode;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a di- svelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno;
- quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal com- portamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilancia- mento con i doveri di precauzione e cautela;
- a tal fine, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la pro- duzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziolo- gico con la "res", anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente preve- dibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno "standard" oggettivo;
- pertanto, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diver- samente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche
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ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla Cost., art. 2;
- quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attra- verso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e pre- vedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possi- bile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso (Cass. civ. Sez. III, Ord., 18.9.2023,
n. 26774).
La responsabilità dell'Ente, dunque, può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggetti- vo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produ- zione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva impre- vedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cass. civ. Sez. III Sent.,
27/04/2023, n. 11152; cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 19/12/2022, n. 37059).
Ancora, la Suprema Corte, di recente, ha chiarito che l'incidenza causale (concorrente o esclu- siva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, impre- vedibile e inevitabile (Cass. civ., III, 24.1.2024, n. 2376).
In particolare, si è confermato che “la condotta del danneggiato, "nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (co- sicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa" mentre "non occorre che il contegno del dan- neggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche ab- norme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n.
14228 del 2023, cit.), secondo quello che è "l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte", peraltro "ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo con- sesso" (il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01) (Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21073).
Questi i principi più recenti espressi, che la Corte condivide e fa propri, va detto che nel corso del giudizio di primo grado è stato eseguito approfondimento istruttorio.
La teste escussa all'udienza dell'1.6.2021, ha riferito: “…mi trovato dietro al Testimone_1
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sig.ra in quanto stavo facendo la fila per andare in bagno, ho visto che la sig.ra CP_1 Pt_1 ha aperto la porta del bagno dove c'erano i sanitari e l'ho vista cadere su dell'acqua che
[...] usciva dal wc, c'era abbastanza acqua sul pavimento;
l'acqua si vedeva soltanto aprendo la porta del bagno, io infatti l'ho notata quando la sig.ra è scivolata;
…non era presente alcuna segnaletica…la sig.ra è caduta sul pavimento aprendo la porta e non riusciva ad al- CP_1 zarsi, io non l'ho soccorsa in quanto ho avuto paura, sono intervenuti i suoi familiari che hanno tentato di rialzarla ma lei gridava per il dolore ed hanno chiamato il 118…l'ho vista cadere di lato con il fianco destro, aveva infatti perso l'equilibrio… la sig.ra indossa- CP_1 va scarpe basse, da anziano”.
Il teste , escussa alla medesima udienza, ha riferito di non avere assistito Testimone_2 all'evento.
Il teste escussa all'udienza del 6.7.2021, figlia dell'attrice, ha dichiarato: Testimone_3
“…ci trovavamo nell'antibagno e quando la sig.ra ha aperto la porta del bagno per CP_1 entrarvi e farne uso è scivolata sull'acqua sul pavimento, all'indietro, preciso che c'era ab- bastanza acqua riversa sul pavimento, a quel punto la sig.ra scivolava sull'acqua e CP_1 cadeva a terra, non riusciva a rialzarsi, ho visto che il suo piede non era più in posizione, ab- biamo atteso nel bagno l'arrivo dell'ambulanza ed è stata trasportata con il 118 all'ospedale di Avellino preciso che non ho avuto modo di rialzarla perché accusava molto dolore;
…non
c'era alcuna segnaletica;
preciso che fuori dal bagno non c'era acqua, era presente soltanto nel bagno…mia mamma indossava scarpe basse adatte a persone anziane;
…l'acqua si vedeva solo nel bagno, gli abiti di mia mamma erano tutti bagnati”.
Dunque, in base ai riferiti principi, la responsabilità della appare sussistere. Controparte_1
Circa il quantum del risarcimento, il CTU nominato nel corso di questo grado di giudizio, che ha ritenuto compatibile il nesso causale, ha quantificato i postumi nella misura del 13 %.
Il tecnico ha altresì calcolato in complessivi gg. 75 il periodo di invalidità temporanea, di cui
10 giorni di inabilità totale e altri 60 di invalidità parziale, di cui 30 al 75 % e 30 al 50 %.
Per la liquidazione del danno è possibile utilizzare il criterio equitativo elaborato dal
Tribunale di Milano, utilizzato oramai in numerosissime pronunce di risarcimento e recentemente aggiornato in data 5.6.2024, e con il quale sono stati ribaditi i nuovi concetti di danno biologico/dinamico-relazionale e di sofferenza soggettiva interiore.
Va comunque fatta una breve digressione per ciò che concerne il danno morale e ciò in ossequio agli ultimi arresti giurisprudenziali.
Va infatti richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico (Cass. civ., Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26973).
I giudici di legittimità hanno infatti chiarito: “Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la
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praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” (Cass. civ., Sez. Unite, cit. in motivazione).
Questi principi si opina trovino ancora applicazione nella specie, anche se occorre, doveroso, richiamo alla recente impostazione della Suprema Corte secondo cui “nel risarcimento del danno non patrimoniale a seguito di sinistro stradale, il danno morale rappresenta una voce ulteriore ed a sé stante rispetto al danno biologico, perché non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza inte- riore, che prescinde del tutto - pur potendole influenzare - dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Ne consegue che, in caso di concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singo- lo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del dan- no morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, deter- minare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore mo- netario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo ac- certamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fi- no al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni (Cass. civ. Sez. III, 10/11/2020, n. 25164).
E va anche richiamato recente arresto, in forza del quale in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presunti- vo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamen- to inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. civ. Sez. III Ord., 03/03/2023, n. 6444).
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Va dunque esclusa la concezione del danno morale c.d. in re ipsa, secondo cui il danno mora- le costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento.
Il danno morale deve quindi essere allegato e provato (Cass. civ. Sez. VI - 3, 17/09/2019, n.
23146 Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-02-2020, n. 2461).
Nella specie, nella citazione in primo grado vi è stato richiamo ad uno stato di prostrazione psicologia, e il pregiudizio morale, ad avviso della Corte, è facilmente desumibile sia dalla percentuale dei postumi accertata dal Consulente (13 %), sia dalla natura del danno (cfr. pag.
8 della relazione di Consulenza: “Attualmente la signora per la lesione riportata in CP_1 data 01/11/'16 presenta i postumi di una frattura per-trocanterica a sinistra con mezzi di sin- tesi in situ, limitazione del movimento di flessione dell'anca, con escursione possibile fino a
90° e limitazione delle altre escursioni funzionali per circa la metà; una cicatrice chirurgica di 8 cm. in sede peri-trocanterica sinistra ed una seconda cicatrice di 3 cm. sulla faccia late- rale della coscia”).
Pertanto, il pregiudizio subito dall'istante può essere liquidato a tale titolo e, quindi, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro 31.898,00 [euro 2.972,04 quale valore base del punto in relazione ad una invalidità del 13 %, riconosciuto dal CTU, aumentato del 32 % e dunque ad euro 3.833,93 per le sofferenze patite, per x il coefficiente moltiplicativo dello 0,640 corrispondente all'età di anni 73 quasi raggiunta dall'istante al momento del sinistro].
Il danno biologico da invalidità temporanea va invece liquidato, seguendo le tabelle predette, rivalutato all'attualità, in euro 5.462,5, di cui € 1.150,00 per ITT (euro 115,00 x 10), euro
2.587,5 per ITP al 75 % (86,25 x 30), euro 1.725 per ITP al 50 % (euro 57,5 x 30).
In conclusione, la va condannata al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1 della somma complessiva di euro 37.360,00 (di cui euro 31.898,00, per danno biologico da invalidità permanente e per le sofferenze psichiche, euro 5.462,5 per invalidità temporanea).
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va ri- chiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Se- zioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle moda- lità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria interve- nuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lu- cro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso sta- bilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio
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subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quin- di il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è con- sentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in con- creto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene per- duto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ov- vero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni la dovrà corrispondere all'istante gli inte- Controparte_1 ressi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 30.799,67 (importo corrispon- dente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 1.11.2016, quale momento del sinistro, di quelli testé liquidati all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal 1.11.2017 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risul- tanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
2.3 Non è stato contestato il rapporto assicurativo dalla Compagnia, che ha dedotto unica- mente l'esistenza di franchigia di euro 500,00.
Per questo solo fatto la domanda di garanzia nei riguardi della va accolta e – per CP_2
l'effetto – la stessa va dichiarata tenuta e conseguentemente condannata a tenere indenne ed a rivalere la della somma complessiva che quest'ultima è tenuta a corri- Controparte_1 spondere in ragione del presente giudizio, comprese le spese di lite e di CTU, con una fran- chigia di euro 500,00.
2.4 La Costituzione di società di progetto a cui affidare la gestione, nei rapporti tra
[...]
e la Società assume rilevanza nei rapporti interni, per cui anche questa CP_1 CP_2 società va dichiarata tenuta e conseguentemente condannata a tenere indenne ed a rivalere la della somma complessiva che quest'ultima è tenuta a corrispondere in ra- Controparte_1 gione del presente giudizio.
3. Considerazioni conclusive e spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procede- re d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cassazione civile, Sez. III,
04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio, in applicazione del DM 55/14
e successive modifiche, con applicazione di decurtazione massima, stante la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n.
1244/2022 emessa dal Tribunale di Avellino in data 6.7.2022 nel procedimento n. 5074/2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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• accoglie l'appello, per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e per l'effetto – in riforma della sentenza impugnata – condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di euro 37.360,00 oltre interessi CP_1 al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 30.799,67 e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'1.11.2017 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisa- ta;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
• condanna la al pagamento delle spese di giudizio sostenute da Controparte_1 parte appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro 450,00 per spese ed eu- ro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del
15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro
777,00 per spese ed euro 4.995,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfet- tario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distra- zione, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
• pone a carico della le spese occorse per la stesura della relazio- Controparte_1 ne di CTU;
• accoglie la domanda di garanzia e per l'effetto dichiara tenute e conseguentemente condanna la e la in solido tra loro, a tenere in- Controparte_8 CP_2 denne ed a rivalere la della somma complessiva che quest'ultima Controparte_1
è tenuta a corrispondere in ragione del presente giudizio, comprese le spese di lite e di CTU, con una franchigia di euro 500,00 per ciò che concerne la Compagnia di assicurazioni;
• condanna la e la in solido tra loro, al pa- Controparte_2 CP_2 gamento delle spese di giudizio sostenute da che liquida: a) per Controparte_1 il primo grado, in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfet- tario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il se- condo grado, in euro 4.995,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge.
Così deciso, in Napoli, in data 5.6.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 5.6.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 3688/2022 R.G., vertente tra:
[...]
Controparte_1
Controparte_2
[...] dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Antonio Maiella che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per la l'Avvocato Sabato G. Perna che dichiara di essere presente Controparte_1 per delega orale dell'Avvocato Clara Fusco e che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per la , l'Avvocato Claudia Esposito che dichiara di essere Controparte_2 presente per delega orale dell'Avvocato Claudio Sala e che si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Maiella riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Perna si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Esposito si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, in prosieguo e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 3688/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3688/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la senten- za n. 1244/2022 emessa dal Tribunale di Avellino in data 6.7.2022 nel procedimento n.
5074/2018 vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio CP_1 C.F._1
Maiella, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Avella (AV),
Piazza Tenente Maiella;
appellante
e
( ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresen- Controparte_1 P.IVA_1 tata e difesa dall'Avvocato Clara Fusco, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Avella (AV), Via A. Buongiovanni, n. 9;
appellato nonché
( ), in persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_2 P.IVA_2 pore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Claudio Sara, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Avellino, Corso Europa, n.102; appellata nonché
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_2 P.IVA_3
Avella, Via Pace, n. 1/A; appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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1. Svolgimento del processo.
1.1. Con atto di citazione del 29.11.2018, conveniva innanzi al Tribunale di CP_1
Avellino la per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “.-1 Accertare, Controparte_1 riconoscere e dichiarare la responsabilità della società concessionaria “ Controparte_1
, ex art. 2043 – 2051 c.c. nella produzione dell'evento sinistroso per cui è causa e, per
[...]
l'effetto condannare “ , al pagamento della somma di € 12.865,78 in fa- Controparte_1 vore della sig.ra , a titolo di risarcimento di tutti i danni personali, patiti e pa- CP_1 tiendi, discendenti dal sinistro per cui è causa, patrimoniali e non patrimoniali, nonché per le limitazioni della vita di relazione, con particolare riguardo alla persistenza dei postumi inva- lidanti con esito permanente incidenti sulla capacità lavorativa specifica e/o generica, danno biologico, danno psicologico, pretium doloris, danno “morale”, così come determinata in premessa, con gli interessi legali e danno da svalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo, oltre all' aumento personalizzato del danno biologico anche a mezzo di CTU che fin da questo momento si richiede e/o a quella somma maggiore o minore che l'adita Giustizia
Vorrà determinare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dall'evento al dì dell'effettivo soddisfo con interessi e rivalutazione dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo…”.
L'attrice allegava che: a) l'1.11.2016, in Avella, all'interno del Cimitero del medesimo Co- mune, allorquando si accingeva a fare utilizzo dei servizi igienici presenti all'interno della struttura, nell'aprire la porta, scivolava sul pavimento, in quanto colmo d'acqua; b) a seguito della caduta, l'istante veniva trasportata con ambulanza presso il P.S. San Giuseppe Moscati di Avellino, dove le veniva diagnosticata frattura femore sx.
1.2 All'udienza del 02.05.2019, si costituiva la chiedendo preliminar- Controparte_1 mente il differimento della prima udienza di comparizione per effettuare la chiamata in causa e garanzia della nonché della Controparte_3 Controparte_2
ai sensi dell'art. 269 c.p.c.. Nel merito, la società chiedeva il rigetto della domanda.
[...]
Autorizzata la chiamata, si costituiva la chiedendo il rigetto delle domande, CP_2 mentre rimaneva contumace la società di progetto CP_2
1.3 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda per non avere ritenuto la stessa fondata.
1.4 Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 8.7.2022, , con CP_1 atto dell'1.9.2022, ha promosso appello, costituendosi in data 7.9.2023 e deducendo l'errore del Tribunale nel valutare i fatti posti a fondamento dell'azione.
Si sono costituiti la e la Compagnia, mentre anche in questo grado la CP_1 CP_2
è rimasta contumace.
2. Questioni preliminari Cont 2.1 In via preliminare va chiarito che, seppure la gestione del cimitero sia stata affidata a di cui fa parte la non è necessaria la partecipazione di tutti i soggetti facenti Controparte_1 parte del raggruppamento.
Ed infatti, in tema di associazione temporanea di imprese, il potere di rappresentanza, anche
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processuale, spetta all'impresa mandataria o "capogruppo" esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collet- tivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici
(Cassazione civile sez. III 29 dicembre 2011 n. 29737).
Questo perché l'associazione temporanea di imprese, costituita per l'esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche, non dà luogo alla creazione di un centro autonomo di imputa- zione giuridica né comporta l'unificazione dell'attività di esecuzione dell'appalto (Cass. civ.,
V, 24/02/2025, n. 4753).
Quindi, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, queste, per l'esecuzione del contratto di appalto, conservano ciascuna la propria autonomia e individualità giuridica e sono quindi assoggettate al regime di responsabilità solidale in merito ai rapporti intercorrenti an- che con soggetti terzi, per tutto il periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Inoltre, per ciò che concerne la società di progetto costituita in data 26.10.2016 fra CP_2 le società " , " , " e CP_5 Controparte_1 Controparte_6
" , ed avente attività di “progettazione e l'esecuzione dei lavori Controparte_7 per l'ampliamento e la riqualificazione, nonché la gestione del plesso cimiteriale del Comune di Avella (AV) e le attività collegate, funzionali, utili ed opportune”, trova applicazione l'art. 156 del d.lgs. 163/2006, nelle more vigente, secondo cui “
1. Il bando di gara per l'affidamen- to di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudi- cazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 153. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, al- tresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
2. I la- vori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si in- tendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle sud- dette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vi- genti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.
3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in
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corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidal- mente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'even- tuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di conces- sione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fer- mo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono te- nuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento de- gli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'ope- ra. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazio- ni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i re- quisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento”.
Ebbene, si ritiene che la cennata previsione attenga ai rapporti con la PA e non possa limitare quelli con i terzi, anche in ragione del fatto che la costituzione non determina la cessione del contratto, per cui il subentro avviene nei soli rapporti con la pubblica amministrazione, come appena visto (sui rapporti interni, subito infra).
2.2 Ciò posto, per ciò che riguarda la dedotta responsabilità, può essere utile riportare alcuni principi elaborati di recente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione: “questa Corte ha affermato (Cass. n. 2482/2018) e di recente ribadito (Cass., S.U., n. 20943/2022; Cass. n.
11152/2023) i seguenti principi di diritto:
- la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e, perciò, prescinde dalla colpa del custode;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a di- svelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno;
- quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal com- portamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilancia- mento con i doveri di precauzione e cautela;
- a tal fine, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la pro- duzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziolo- gico con la "res", anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente preve- dibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno "standard" oggettivo;
- pertanto, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diver- samente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche
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ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla Cost., art. 2;
- quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attra- verso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e pre- vedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possi- bile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso (Cass. civ. Sez. III, Ord., 18.9.2023,
n. 26774).
La responsabilità dell'Ente, dunque, può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggetti- vo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produ- zione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva impre- vedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cass. civ. Sez. III Sent.,
27/04/2023, n. 11152; cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 19/12/2022, n. 37059).
Ancora, la Suprema Corte, di recente, ha chiarito che l'incidenza causale (concorrente o esclu- siva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, impre- vedibile e inevitabile (Cass. civ., III, 24.1.2024, n. 2376).
In particolare, si è confermato che “la condotta del danneggiato, "nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (co- sicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa" mentre "non occorre che il contegno del dan- neggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche ab- norme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n.
14228 del 2023, cit.), secondo quello che è "l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte", peraltro "ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo con- sesso" (il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01) (Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21073).
Questi i principi più recenti espressi, che la Corte condivide e fa propri, va detto che nel corso del giudizio di primo grado è stato eseguito approfondimento istruttorio.
La teste escussa all'udienza dell'1.6.2021, ha riferito: “…mi trovato dietro al Testimone_1
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sig.ra in quanto stavo facendo la fila per andare in bagno, ho visto che la sig.ra CP_1 Pt_1 ha aperto la porta del bagno dove c'erano i sanitari e l'ho vista cadere su dell'acqua che
[...] usciva dal wc, c'era abbastanza acqua sul pavimento;
l'acqua si vedeva soltanto aprendo la porta del bagno, io infatti l'ho notata quando la sig.ra è scivolata;
…non era presente alcuna segnaletica…la sig.ra è caduta sul pavimento aprendo la porta e non riusciva ad al- CP_1 zarsi, io non l'ho soccorsa in quanto ho avuto paura, sono intervenuti i suoi familiari che hanno tentato di rialzarla ma lei gridava per il dolore ed hanno chiamato il 118…l'ho vista cadere di lato con il fianco destro, aveva infatti perso l'equilibrio… la sig.ra indossa- CP_1 va scarpe basse, da anziano”.
Il teste , escussa alla medesima udienza, ha riferito di non avere assistito Testimone_2 all'evento.
Il teste escussa all'udienza del 6.7.2021, figlia dell'attrice, ha dichiarato: Testimone_3
“…ci trovavamo nell'antibagno e quando la sig.ra ha aperto la porta del bagno per CP_1 entrarvi e farne uso è scivolata sull'acqua sul pavimento, all'indietro, preciso che c'era ab- bastanza acqua riversa sul pavimento, a quel punto la sig.ra scivolava sull'acqua e CP_1 cadeva a terra, non riusciva a rialzarsi, ho visto che il suo piede non era più in posizione, ab- biamo atteso nel bagno l'arrivo dell'ambulanza ed è stata trasportata con il 118 all'ospedale di Avellino preciso che non ho avuto modo di rialzarla perché accusava molto dolore;
…non
c'era alcuna segnaletica;
preciso che fuori dal bagno non c'era acqua, era presente soltanto nel bagno…mia mamma indossava scarpe basse adatte a persone anziane;
…l'acqua si vedeva solo nel bagno, gli abiti di mia mamma erano tutti bagnati”.
Dunque, in base ai riferiti principi, la responsabilità della appare sussistere. Controparte_1
Circa il quantum del risarcimento, il CTU nominato nel corso di questo grado di giudizio, che ha ritenuto compatibile il nesso causale, ha quantificato i postumi nella misura del 13 %.
Il tecnico ha altresì calcolato in complessivi gg. 75 il periodo di invalidità temporanea, di cui
10 giorni di inabilità totale e altri 60 di invalidità parziale, di cui 30 al 75 % e 30 al 50 %.
Per la liquidazione del danno è possibile utilizzare il criterio equitativo elaborato dal
Tribunale di Milano, utilizzato oramai in numerosissime pronunce di risarcimento e recentemente aggiornato in data 5.6.2024, e con il quale sono stati ribaditi i nuovi concetti di danno biologico/dinamico-relazionale e di sofferenza soggettiva interiore.
Va comunque fatta una breve digressione per ciò che concerne il danno morale e ciò in ossequio agli ultimi arresti giurisprudenziali.
Va infatti richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico (Cass. civ., Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26973).
I giudici di legittimità hanno infatti chiarito: “Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la
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praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” (Cass. civ., Sez. Unite, cit. in motivazione).
Questi principi si opina trovino ancora applicazione nella specie, anche se occorre, doveroso, richiamo alla recente impostazione della Suprema Corte secondo cui “nel risarcimento del danno non patrimoniale a seguito di sinistro stradale, il danno morale rappresenta una voce ulteriore ed a sé stante rispetto al danno biologico, perché non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza inte- riore, che prescinde del tutto - pur potendole influenzare - dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Ne consegue che, in caso di concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singo- lo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del dan- no morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, deter- minare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore mo- netario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo ac- certamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fi- no al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni (Cass. civ. Sez. III, 10/11/2020, n. 25164).
E va anche richiamato recente arresto, in forza del quale in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presunti- vo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamen- to inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. civ. Sez. III Ord., 03/03/2023, n. 6444).
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Va dunque esclusa la concezione del danno morale c.d. in re ipsa, secondo cui il danno mora- le costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento.
Il danno morale deve quindi essere allegato e provato (Cass. civ. Sez. VI - 3, 17/09/2019, n.
23146 Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-02-2020, n. 2461).
Nella specie, nella citazione in primo grado vi è stato richiamo ad uno stato di prostrazione psicologia, e il pregiudizio morale, ad avviso della Corte, è facilmente desumibile sia dalla percentuale dei postumi accertata dal Consulente (13 %), sia dalla natura del danno (cfr. pag.
8 della relazione di Consulenza: “Attualmente la signora per la lesione riportata in CP_1 data 01/11/'16 presenta i postumi di una frattura per-trocanterica a sinistra con mezzi di sin- tesi in situ, limitazione del movimento di flessione dell'anca, con escursione possibile fino a
90° e limitazione delle altre escursioni funzionali per circa la metà; una cicatrice chirurgica di 8 cm. in sede peri-trocanterica sinistra ed una seconda cicatrice di 3 cm. sulla faccia late- rale della coscia”).
Pertanto, il pregiudizio subito dall'istante può essere liquidato a tale titolo e, quindi, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro 31.898,00 [euro 2.972,04 quale valore base del punto in relazione ad una invalidità del 13 %, riconosciuto dal CTU, aumentato del 32 % e dunque ad euro 3.833,93 per le sofferenze patite, per x il coefficiente moltiplicativo dello 0,640 corrispondente all'età di anni 73 quasi raggiunta dall'istante al momento del sinistro].
Il danno biologico da invalidità temporanea va invece liquidato, seguendo le tabelle predette, rivalutato all'attualità, in euro 5.462,5, di cui € 1.150,00 per ITT (euro 115,00 x 10), euro
2.587,5 per ITP al 75 % (86,25 x 30), euro 1.725 per ITP al 50 % (euro 57,5 x 30).
In conclusione, la va condannata al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1 della somma complessiva di euro 37.360,00 (di cui euro 31.898,00, per danno biologico da invalidità permanente e per le sofferenze psichiche, euro 5.462,5 per invalidità temporanea).
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va ri- chiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Se- zioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle moda- lità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria interve- nuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lu- cro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso sta- bilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio
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subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quin- di il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è con- sentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in con- creto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene per- duto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ov- vero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni la dovrà corrispondere all'istante gli inte- Controparte_1 ressi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 30.799,67 (importo corrispon- dente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 1.11.2016, quale momento del sinistro, di quelli testé liquidati all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal 1.11.2017 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risul- tanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
2.3 Non è stato contestato il rapporto assicurativo dalla Compagnia, che ha dedotto unica- mente l'esistenza di franchigia di euro 500,00.
Per questo solo fatto la domanda di garanzia nei riguardi della va accolta e – per CP_2
l'effetto – la stessa va dichiarata tenuta e conseguentemente condannata a tenere indenne ed a rivalere la della somma complessiva che quest'ultima è tenuta a corri- Controparte_1 spondere in ragione del presente giudizio, comprese le spese di lite e di CTU, con una fran- chigia di euro 500,00.
2.4 La Costituzione di società di progetto a cui affidare la gestione, nei rapporti tra
[...]
e la Società assume rilevanza nei rapporti interni, per cui anche questa CP_1 CP_2 società va dichiarata tenuta e conseguentemente condannata a tenere indenne ed a rivalere la della somma complessiva che quest'ultima è tenuta a corrispondere in ra- Controparte_1 gione del presente giudizio.
3. Considerazioni conclusive e spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procede- re d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cassazione civile, Sez. III,
04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio, in applicazione del DM 55/14
e successive modifiche, con applicazione di decurtazione massima, stante la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n.
1244/2022 emessa dal Tribunale di Avellino in data 6.7.2022 nel procedimento n. 5074/2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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• accoglie l'appello, per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e per l'effetto – in riforma della sentenza impugnata – condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di euro 37.360,00 oltre interessi CP_1 al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 30.799,67 e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'1.11.2017 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisa- ta;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
• condanna la al pagamento delle spese di giudizio sostenute da Controparte_1 parte appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro 450,00 per spese ed eu- ro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del
15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro
777,00 per spese ed euro 4.995,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfet- tario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distra- zione, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
• pone a carico della le spese occorse per la stesura della relazio- Controparte_1 ne di CTU;
• accoglie la domanda di garanzia e per l'effetto dichiara tenute e conseguentemente condanna la e la in solido tra loro, a tenere in- Controparte_8 CP_2 denne ed a rivalere la della somma complessiva che quest'ultima Controparte_1
è tenuta a corrispondere in ragione del presente giudizio, comprese le spese di lite e di CTU, con una franchigia di euro 500,00 per ciò che concerne la Compagnia di assicurazioni;
• condanna la e la in solido tra loro, al pa- Controparte_2 CP_2 gamento delle spese di giudizio sostenute da che liquida: a) per Controparte_1 il primo grado, in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfet- tario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il se- condo grado, in euro 4.995,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge.
Così deciso, in Napoli, in data 5.6.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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