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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/10/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di appello, in persona della dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2158 dell'anno 2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria (RC) ed ivi elettivamente domiciliato alla via Argine Dx Calopinace, 20, presso lo studio associato degli avv.ti Demetrio Battaglia e Antonino Battaglia che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
-appellante-
CONTRO società tedesca, con sede per l'Europa in Controparte_1
Amburgo (Germania), Hermanstrasse n. l5, codice fiscale italiano ( , che opera P.IVA_1 in Italia in regime di prestazione di servizi (“LPS”) ai sensi dell'Art. 24 del Codice delle
Assicurazioni, in persona del legale rappresentante e procuratore speciale Dott. CP_2
elettivamente domiciliata alla via Argine Dx Calopinace, 34 Pal., presso lo studio
[...] dell' avv. Giuseppe Marino che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellata - nonché contro
Controparte_3
-appellata contumace –
1 OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 144/2016.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 5.5.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, adiva il Parte_1
Giudice di Pace di Villa San Giovanni al fine di ottenere la condanna della Compagnia
Assicuratrice e di , in solido e/o separatamente Controparte_4 Controparte_3 tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale riportato sulla propria autovettura MI One
a seguito del sinistro occorso in data 29.1.2012.
Esponeva:
-che il 29.1.2012, alle ore 14,30 circa, in Santo Stefano D'Aspromonte alla via
Nazionale di Mannoli, si verificava un incidente plurimo in cui rimaneva coinvolta la propria autovettura MI One targata CM589SH;
-che il sinistro si verificava per esclusiva responsabilità di conducente CP_5 dell'autovettura AL Romeo, targata CJ415CX, di proprietà di ed Controparte_3
assicurata per la responsabilità civile obbligatoria dalla CP_4
- che, più precisamente, nel percorrere la via Nazionale di Mannoli con CP_5 direzione monte-mare ometteva di arrestare la marcia andando così a tamponare l'autovettura che lo precedeva, ossia l'auto modello Fiat 500 Lounge targata DS503RW, condotta da
; Persona_1
-che a seguito dell'impatto la Fiat 500 terminava la propria corsa contro l'autovettura di parcheggiata sulla predetta via con direzione di marcia mare- Parte_1
monte;
-che a seguito dell'urto l'autovettura MI One riportava danni quantificati in €
4.766,31 come da perizia effettuata dal fiduciario della compagnia assicurativa;
-che, tuttavia, vani erano stati i tentativi di bonario componimento della lite con la
[...]
poiché la predetta, regolarmente intimata, non aveva inteso procedere Controparte_4
alla quantificazione ed alla successiva liquidazione dei danni riportati dal veicolo di proprietà dello Pt_1
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'On.Le
Giudice di Pace adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1)
2 preliminarmente, accertare e dichiarare che il sinistro per cui oggi è causa, si è verificato per esclusiva responsabilità de l sig. conducente dell'autovettura di proprietà CP_5 della sig.ra , modello AL Romeo targata CJ145CX; 2) conseguentemente, Controparte_3
condannare i convenuti in solido e/o separatamente fra loro al pagamento in favore del sig.
della somma complessiva di € 4.766,31 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo, comunque entro e non oltre il limite di competenza per valore del Giudice di pace adito”.
Con comparsa del 24.3.2014, si costituiva la eccependo, in Controparte_4
via preliminare, l'improcedibilità della domanda per aver l'attore provveduto a riparare il proprio veicolo prima dello spirare del termine previsto dall'art. 148 del CdA. Nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda attorea per omessa prova dell'an e del quantum debeatur, concludendo quindi con la richiesta di integrale rigetto della stessa, con vittoria delle spese di lite.
Il procedimento veniva istruito mediante prova testimoniale e definito con sentenza n.
144/2016, emessa il 23.11.2016, con la quale il Giudice di Pace così statuiva: “dichiara la contumacia di;
dichiara la domanda improponibile;
condanna parte Controparte_3 attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del Controparte_4
giudizio liquidate come da parte motiva in complessive 1.200,00 oltre IVA e CPA, come per legge”.
Avverso la predetta decisione proponeva appello Parte_1 proponendo i seguenti motivi di gravame:
i) erronea declaratoria di improcedibilità della domanda;
ii) erronea valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel processo di prime cure.
Tutto quanto premesso, l'appellante chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Civile, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, riformare integralmente la sentenza n.
144/2016 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria in persona della Dott.ssa
OS TI per tutti i motivi rassegnati nel presente gravame e per cui si chiede l'integrale accoglimento, e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare che il sinistro per cui oggi è causa, si
è verificato per esclusiva responsabilità del sig. conducente dell'autovettura d CP_5 proprietà della sig.ra , modello AL Romeo targata CJ415CX; 2) Controparte_3
3 conseguentemente, condannare i convenuti in solido e/o separatamente fra loro al pagamento in favore del sig. della somma complessiva pari ad Euro 4.766,31 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo”.
Con comparsa del 28.9.2017, si costituiva la società appellata (già Controparte_6
, la quale ribadiva la bontà delle argomentazioni esposte dal Giudice di prime CP_4
cure reiterando le medesime difese svolte nel precedente grado di giudizio. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del gravame con integrale conferma della sentenza appellata e con la condanna di controparte alle spese di lite del presente grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado e dichiarata la contumacia dell'appellata CP_3 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano una serie di differimenti d'ufficio dovuti all'assenza e, successiva, sostituzione del giudice titolare del ruolo.
Con atto di intervento volontario del 18.1.2023, interveniva in giudizio la
[...]
, la quale dava atto di essere subentrata Controparte_7 in tutti i rapporti giuridici della (già denominata a seguito Controparte_6 CP_4
di fusione per incorporazione. Aderiva alle domande dell'assicurazione appellata facendone proprie le conclusioni precedentemente rassegnate.
Con atto del 3.1.2025 interveniva, poi, in giudizio la Controparte_1
Deduceva che, con effetto dal 1 novembre 2024, la Controparte_7
, trasferiva il proprio portafoglio assicurativo alla sede di Amburgo e che,
[...]
Contr pertanto, a partire da tale data, la operava in in regime di prestazione di servizi CP_6
(“LPS”) ai sensi dell'Art. 24 del Codice delle Assicurazioni Private;
si riportava, aderendovi,
a tutte le domande, eccezioni e conclusioni, nonché agli atti e verbali di causa prodotti da e successivamente da Controparte_6 Controparte_7
All'udienza del 5.5.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta.
2. Sulla contumacia dell'appellata Controparte_3
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia dell'appellata la Controparte_3
quale, sebbene ritualmente citata, non è costituita.
3. Sul vizio di improponibilità della domanda
4 Con il primo motivo di gravame, lo lamenta l'erroneità della sentenza di prime Pt_1
cure laddove il Giudice di Pace ha ingiustamente dichiarato l'improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 148 del codice delle assicurazioni per aver “parte attrice, in violazione della norma suddetta, dopo soli 19 giorni dall'invio della richiesta di risarcimento danni riparato il proprio veicolo e non ha esibito alcuna fattura relativa all'avvenuta riparazione” ed ancora nella parte in cui è stato così statuito “ […] dalla documentazione versata in atti si evince che in data 4.4.2012, il perito assicurativo della Controparte_4 incaricato per la visione del veicolo attoreo e per la quantificazione dei danni,
[...]
accertava l'avvenuta riparazione del veicolo medesimo”.
A sostegno della propria doglianza deduce che, contrariamente da quanto rilevato dal
Giudice di Pace, nessuna violazione dell'art. 148 del codice delle assicurazioni può essere addebitata allo giacché dalla relazione del perito fiduciario della si evince che Pt_1 CP_4
è stata l'autovettura investitrice condotta dal Romeo, ossia la AL Romeo, e non già
l'autovettura dell'attore, ossia la MI One targata CM589SH, ad essere stata già riparata prima dell'ispezione, con la conseguenza che alcuna improcedibilità della domanda può ritenersi maturata.
A fronte del primo motivo di appello, la ha argomentato nel senso Controparte_6
che il difetto di proponibilità della domanda non può essere superato con l'esibizione della perizia e che, in ogni caso, la controparte non ha prodotto l'obbligatoria preventiva richiesta di risarcimento dei danni.
3.1. Il primo motivo di appello è fondato.
In forza dell'art. 148 del codice delle assicurazioni, nella versione ratione temporis applicabile “[…] Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati”
5 Ritiene il giudicante che, al di là del dato letterale della disposizione normativa sopra riportata, la quale non riconduce alla riparazione del veicolo danneggiato prima dell'ispezione da parte dell'assicuratore l'improcedibilità della eventuale domanda di risarcimento del danno
(…Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa,
l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati…), le valutazioni effettuate dal giudice di prime cure si fondano su una circostanza di fatto,
l'asserita riparazione dell'autovettura danneggiata (la MI One di proprietà dell'attore), che
è smentita documentalmente dalla perizia stragiudiziale effettuata per conto dell'assicuratore dalla costituente l'allegato 3 del fascicolo di primo grado Controparte_8 dello Pt_1
La lettura della predetta perizia chiarisce in modo inequivoco che, alla data dell'ispezione, avvenuta il 4.4.2012, la MI One targata CM589SH di proprietà di Parte_1
non era stata riparata.
[...]
Basti pensare che, alla voce 'riparazioni' della predetta perizia, risulta annotata la dicitura 'da iniziare' e che le fotografie allegate alla stessa, pur non caratterizzantesi per la qualità della riproduzione, rappresentano l'autovettura MI One con danni.
In definitiva, il Giudice di prime cure ha chiaramente travisato la dicitura presente nella predetta perizia ('non si può esprimere alcun parere sulla coerenza del danno perché il veicolo di cp che ha urtato il suddetto veicolo all'atto della perizia era stato riparato'), in quanto ad essere stata già riparata al momento dell'ispezione non era l'autovettura del danneggiato bensì il veicolo di controparte.
Per le ragioni in fatto ed in diritto brevemente esposte, la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha dichiarato l'improponibilità della domanda, deve essere riformata.
4. Sulla illogicità della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto
l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
Con il secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza Parte_1 di primo grado nella parte in cui ha svalutato le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
il quale ha assistito ai fatti e li ha riferiti nel corso dell'istruttoria svolta, per il solo fatto che lo stesso abbia descritto lo scontro tra l'AL Romeo e la Fiat 500 come 'frontale', anziché
6 come effetto di un 'tamponamento'. L'appellante, sul punto, oltre a ribadire che le dichiarazioni rese dal teste avrebbero dovuto essere interpretate come esplicative di Tes_1 un urto tra la parte anteriore dell'AL Romeo e la parte posteriore della Fiat 500, ha sottolineato che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare tutto il rimanente materiale probatorio con particolare riferimento all'accertamento – effettuato dallo stesso perito dell'assicuratore - dei danni subiti dalla sua MI One.
L'appellata, costituendosi nel presente grado di giudizio, ha evidenziato che lo sul quale gravava il relativo onere, non ha provato i fatti costitutivi della domanda, Pt_1
ossia l'effettiva dinamica del sinistro ed i danni allo stesso eventualmente seguiti.
4.1.Come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Applicata l'anzidetta norma in materia di domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, deve sin da subito rilevarsi che, tra l'altro, grava sull'attore la prova della verificazione storica e della dinamica del sinistro, l'accertamento della responsabilità concorrente o esclusiva della controparte, la prova della verificazione dei danni e la prova della riconducibilità causale di questi ultimi al sinistro, così come descritto e provato.
Costituisce corollario della citata disposizione il principio per il quale l'omessa, contraddittoria, incompleta prova dei fatti costitutivi della domanda impone il rigetto della stessa.
Orbene, fatta applicazione dei richiamati principi normativi, ritiene il giudicante che il materiale probatorio acquisito in atti, in un esame complessivo dello stesso, imponga di ritenere che l'onere probatorio gravante sull'attore/appellante non sia stato soddisfatto.
In primo luogo, occorre riportare, per quanto di interesse, le dichiarazioni rese all'udienza dell'8.4.2015 dal teste “ADR: […] sono a conoscenza del Testimone_1 sinistro avvenuto alla fine del mese di gennaio 2012, in quanto mi trovavo fuori dalla mia abitazione, dove c'è anche il panificio. Ricordo che erano circa le due e mezza del pomeriggio quando vedevo scendere due macchine e precisamente avanti c'era una NT Fiat e una 147 dietro. L'AL 147 tamponava la NT Fiat e quest'ultima andava, a sua volta,
a sbattere contro una MI OO che si trovava lì parcheggiata. Posso dire che l'urto tra
7 l'AL e la NT è avvenuto frontalmente […]” (cfr. verbale di udienza dell'8.4.2015).
In altre parole, come correttamente rilevato dal Giudice di pace nella motivazione della sentenza impugnata, le dichiarazioni rese dal teste sono intrinsecamente Testimone_1 incoerenti e contraddicono, almeno in parte, la prospettazione della dinamica del sinistro effettuata in citazione.
Non vi è chi non veda, infatti, come sia intrinsecamente ed irresolubilmente contraddittorio descrivere la marcia di due autovetture nello stesso senso di marcia (“[…] quando vedevo scendere due macchine e precisamente avanti c'era una NT Fiat e una 147 dietro…”) e, subito dopo, descrivere l'impatto tra le stesse come frontale (“[…] posso dire che l'urto tra l'AL e la NT è avvenuto frontalmente […]').
A fronte di simile marchiana contraddizione, risulta persino difficile ipotizzare un'interpretazione che renda la stessa coerente.
Del resto, a monte, la credibilità del teste esaminato è fortemente condizionata, in senso assolutamente negativo, dalla mancata indicazione del nominativo del teste Testimone_1
tra le persone che hanno assistito al sinistro nel modello CAI e nella missiva stragiudiziale del 23.7.2012.
Infatti, nella sezione 5 del modello CAI, appositamente dedicata all'indicazione dei testimoni, non è indicata la presenza di alcun testimone e simile indicazione non risulta nemmeno nella missiva stragiudiziale del 23.7.2012.
Trattasi di omissione che, in una logica di reale accadimento del sinistro, appare del tutto incomprensibile tanto più stante la notoria finalizzazione del modello CAI all'accelerazione delle pratiche di liquidazione e la strumentalità alla stessa dell'indicazione dell'identità di eventuali testimoni presenti ai fatti.
Da ultimo, ferma la natura assorbente di quanto sopra esposto, deve rilevarsi, in una valutazione più complessiva della domanda dell'attore/appellante, che la verificazione del sinistro non è comprovata, pur a fronte del coinvolgimento di più autovetture, da alcun intervento di personale delle forze dell'ordine o della polizia municipale nonché dall'assenza di qualsiasi rappresentazione fotografica degli autoveicoli coinvolti subito dopo il sinistro o, quantomeno, nei giorni immediatamente successivi.
8 Come già esposto, infatti, le uniche rappresentazioni fotografiche presenti in atti sono quelle effettuate dal perito incaricato dall'assicuratore.
Per completezza, deve precisarsi che non è in alcun provata la riconducibilità causale dei danni presenti sulla carrozzeria della MI One targata CM589SH dello accertati Pt_1 dal perito assicurativo in data 4.4.2012, al sinistro così come descritto in citazione, quest'ultimo, come detto, rimasto sfornito di prova.
Alla luce di tali considerazioni, apportate le necessarie correzioni alla motivazione della sentenza di primo grado in punto di ritenuta improcedibilità della domanda, la domanda di risarcimento dei danni proposta da deve essere rigettata. Parte_1
5. Nei rapporti tra parte appellante e l'Assicurazione appellata, le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori compresi tra i medi e minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino ad €
5.200,00 (D.M. 55/2014 e successive modificazioni), compresa la fase di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria (cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024 n18723; Cass. civ, sez. III,
13.10.2023, n. 28627).
Nulla nei rapporti con l'appellata rimasta contumace. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2158/17 R.G., così dispone:
1. in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da in quanto infondata. Conferma nel resto. Parte_1
2. condanna l'appellante, al pagamento, in favore dell'Assicurazione appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in € 1.915,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a, come per legge;
3. nulla nei rapporti con l'appellata rimasta contumace. CP_3
Così deciso in Reggio Calabria, 6 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
9
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di appello, in persona della dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2158 dell'anno 2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria (RC) ed ivi elettivamente domiciliato alla via Argine Dx Calopinace, 20, presso lo studio associato degli avv.ti Demetrio Battaglia e Antonino Battaglia che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
-appellante-
CONTRO società tedesca, con sede per l'Europa in Controparte_1
Amburgo (Germania), Hermanstrasse n. l5, codice fiscale italiano ( , che opera P.IVA_1 in Italia in regime di prestazione di servizi (“LPS”) ai sensi dell'Art. 24 del Codice delle
Assicurazioni, in persona del legale rappresentante e procuratore speciale Dott. CP_2
elettivamente domiciliata alla via Argine Dx Calopinace, 34 Pal., presso lo studio
[...] dell' avv. Giuseppe Marino che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellata - nonché contro
Controparte_3
-appellata contumace –
1 OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 144/2016.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 5.5.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, adiva il Parte_1
Giudice di Pace di Villa San Giovanni al fine di ottenere la condanna della Compagnia
Assicuratrice e di , in solido e/o separatamente Controparte_4 Controparte_3 tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale riportato sulla propria autovettura MI One
a seguito del sinistro occorso in data 29.1.2012.
Esponeva:
-che il 29.1.2012, alle ore 14,30 circa, in Santo Stefano D'Aspromonte alla via
Nazionale di Mannoli, si verificava un incidente plurimo in cui rimaneva coinvolta la propria autovettura MI One targata CM589SH;
-che il sinistro si verificava per esclusiva responsabilità di conducente CP_5 dell'autovettura AL Romeo, targata CJ415CX, di proprietà di ed Controparte_3
assicurata per la responsabilità civile obbligatoria dalla CP_4
- che, più precisamente, nel percorrere la via Nazionale di Mannoli con CP_5 direzione monte-mare ometteva di arrestare la marcia andando così a tamponare l'autovettura che lo precedeva, ossia l'auto modello Fiat 500 Lounge targata DS503RW, condotta da
; Persona_1
-che a seguito dell'impatto la Fiat 500 terminava la propria corsa contro l'autovettura di parcheggiata sulla predetta via con direzione di marcia mare- Parte_1
monte;
-che a seguito dell'urto l'autovettura MI One riportava danni quantificati in €
4.766,31 come da perizia effettuata dal fiduciario della compagnia assicurativa;
-che, tuttavia, vani erano stati i tentativi di bonario componimento della lite con la
[...]
poiché la predetta, regolarmente intimata, non aveva inteso procedere Controparte_4
alla quantificazione ed alla successiva liquidazione dei danni riportati dal veicolo di proprietà dello Pt_1
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'On.Le
Giudice di Pace adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1)
2 preliminarmente, accertare e dichiarare che il sinistro per cui oggi è causa, si è verificato per esclusiva responsabilità de l sig. conducente dell'autovettura di proprietà CP_5 della sig.ra , modello AL Romeo targata CJ145CX; 2) conseguentemente, Controparte_3
condannare i convenuti in solido e/o separatamente fra loro al pagamento in favore del sig.
della somma complessiva di € 4.766,31 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo, comunque entro e non oltre il limite di competenza per valore del Giudice di pace adito”.
Con comparsa del 24.3.2014, si costituiva la eccependo, in Controparte_4
via preliminare, l'improcedibilità della domanda per aver l'attore provveduto a riparare il proprio veicolo prima dello spirare del termine previsto dall'art. 148 del CdA. Nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda attorea per omessa prova dell'an e del quantum debeatur, concludendo quindi con la richiesta di integrale rigetto della stessa, con vittoria delle spese di lite.
Il procedimento veniva istruito mediante prova testimoniale e definito con sentenza n.
144/2016, emessa il 23.11.2016, con la quale il Giudice di Pace così statuiva: “dichiara la contumacia di;
dichiara la domanda improponibile;
condanna parte Controparte_3 attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del Controparte_4
giudizio liquidate come da parte motiva in complessive 1.200,00 oltre IVA e CPA, come per legge”.
Avverso la predetta decisione proponeva appello Parte_1 proponendo i seguenti motivi di gravame:
i) erronea declaratoria di improcedibilità della domanda;
ii) erronea valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel processo di prime cure.
Tutto quanto premesso, l'appellante chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Civile, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, riformare integralmente la sentenza n.
144/2016 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria in persona della Dott.ssa
OS TI per tutti i motivi rassegnati nel presente gravame e per cui si chiede l'integrale accoglimento, e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare che il sinistro per cui oggi è causa, si
è verificato per esclusiva responsabilità del sig. conducente dell'autovettura d CP_5 proprietà della sig.ra , modello AL Romeo targata CJ415CX; 2) Controparte_3
3 conseguentemente, condannare i convenuti in solido e/o separatamente fra loro al pagamento in favore del sig. della somma complessiva pari ad Euro 4.766,31 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo”.
Con comparsa del 28.9.2017, si costituiva la società appellata (già Controparte_6
, la quale ribadiva la bontà delle argomentazioni esposte dal Giudice di prime CP_4
cure reiterando le medesime difese svolte nel precedente grado di giudizio. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del gravame con integrale conferma della sentenza appellata e con la condanna di controparte alle spese di lite del presente grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado e dichiarata la contumacia dell'appellata CP_3 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano una serie di differimenti d'ufficio dovuti all'assenza e, successiva, sostituzione del giudice titolare del ruolo.
Con atto di intervento volontario del 18.1.2023, interveniva in giudizio la
[...]
, la quale dava atto di essere subentrata Controparte_7 in tutti i rapporti giuridici della (già denominata a seguito Controparte_6 CP_4
di fusione per incorporazione. Aderiva alle domande dell'assicurazione appellata facendone proprie le conclusioni precedentemente rassegnate.
Con atto del 3.1.2025 interveniva, poi, in giudizio la Controparte_1
Deduceva che, con effetto dal 1 novembre 2024, la Controparte_7
, trasferiva il proprio portafoglio assicurativo alla sede di Amburgo e che,
[...]
Contr pertanto, a partire da tale data, la operava in in regime di prestazione di servizi CP_6
(“LPS”) ai sensi dell'Art. 24 del Codice delle Assicurazioni Private;
si riportava, aderendovi,
a tutte le domande, eccezioni e conclusioni, nonché agli atti e verbali di causa prodotti da e successivamente da Controparte_6 Controparte_7
All'udienza del 5.5.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta.
2. Sulla contumacia dell'appellata Controparte_3
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia dell'appellata la Controparte_3
quale, sebbene ritualmente citata, non è costituita.
3. Sul vizio di improponibilità della domanda
4 Con il primo motivo di gravame, lo lamenta l'erroneità della sentenza di prime Pt_1
cure laddove il Giudice di Pace ha ingiustamente dichiarato l'improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 148 del codice delle assicurazioni per aver “parte attrice, in violazione della norma suddetta, dopo soli 19 giorni dall'invio della richiesta di risarcimento danni riparato il proprio veicolo e non ha esibito alcuna fattura relativa all'avvenuta riparazione” ed ancora nella parte in cui è stato così statuito “ […] dalla documentazione versata in atti si evince che in data 4.4.2012, il perito assicurativo della Controparte_4 incaricato per la visione del veicolo attoreo e per la quantificazione dei danni,
[...]
accertava l'avvenuta riparazione del veicolo medesimo”.
A sostegno della propria doglianza deduce che, contrariamente da quanto rilevato dal
Giudice di Pace, nessuna violazione dell'art. 148 del codice delle assicurazioni può essere addebitata allo giacché dalla relazione del perito fiduciario della si evince che Pt_1 CP_4
è stata l'autovettura investitrice condotta dal Romeo, ossia la AL Romeo, e non già
l'autovettura dell'attore, ossia la MI One targata CM589SH, ad essere stata già riparata prima dell'ispezione, con la conseguenza che alcuna improcedibilità della domanda può ritenersi maturata.
A fronte del primo motivo di appello, la ha argomentato nel senso Controparte_6
che il difetto di proponibilità della domanda non può essere superato con l'esibizione della perizia e che, in ogni caso, la controparte non ha prodotto l'obbligatoria preventiva richiesta di risarcimento dei danni.
3.1. Il primo motivo di appello è fondato.
In forza dell'art. 148 del codice delle assicurazioni, nella versione ratione temporis applicabile “[…] Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati”
5 Ritiene il giudicante che, al di là del dato letterale della disposizione normativa sopra riportata, la quale non riconduce alla riparazione del veicolo danneggiato prima dell'ispezione da parte dell'assicuratore l'improcedibilità della eventuale domanda di risarcimento del danno
(…Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa,
l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati…), le valutazioni effettuate dal giudice di prime cure si fondano su una circostanza di fatto,
l'asserita riparazione dell'autovettura danneggiata (la MI One di proprietà dell'attore), che
è smentita documentalmente dalla perizia stragiudiziale effettuata per conto dell'assicuratore dalla costituente l'allegato 3 del fascicolo di primo grado Controparte_8 dello Pt_1
La lettura della predetta perizia chiarisce in modo inequivoco che, alla data dell'ispezione, avvenuta il 4.4.2012, la MI One targata CM589SH di proprietà di Parte_1
non era stata riparata.
[...]
Basti pensare che, alla voce 'riparazioni' della predetta perizia, risulta annotata la dicitura 'da iniziare' e che le fotografie allegate alla stessa, pur non caratterizzantesi per la qualità della riproduzione, rappresentano l'autovettura MI One con danni.
In definitiva, il Giudice di prime cure ha chiaramente travisato la dicitura presente nella predetta perizia ('non si può esprimere alcun parere sulla coerenza del danno perché il veicolo di cp che ha urtato il suddetto veicolo all'atto della perizia era stato riparato'), in quanto ad essere stata già riparata al momento dell'ispezione non era l'autovettura del danneggiato bensì il veicolo di controparte.
Per le ragioni in fatto ed in diritto brevemente esposte, la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha dichiarato l'improponibilità della domanda, deve essere riformata.
4. Sulla illogicità della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto
l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
Con il secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza Parte_1 di primo grado nella parte in cui ha svalutato le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
il quale ha assistito ai fatti e li ha riferiti nel corso dell'istruttoria svolta, per il solo fatto che lo stesso abbia descritto lo scontro tra l'AL Romeo e la Fiat 500 come 'frontale', anziché
6 come effetto di un 'tamponamento'. L'appellante, sul punto, oltre a ribadire che le dichiarazioni rese dal teste avrebbero dovuto essere interpretate come esplicative di Tes_1 un urto tra la parte anteriore dell'AL Romeo e la parte posteriore della Fiat 500, ha sottolineato che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare tutto il rimanente materiale probatorio con particolare riferimento all'accertamento – effettuato dallo stesso perito dell'assicuratore - dei danni subiti dalla sua MI One.
L'appellata, costituendosi nel presente grado di giudizio, ha evidenziato che lo sul quale gravava il relativo onere, non ha provato i fatti costitutivi della domanda, Pt_1
ossia l'effettiva dinamica del sinistro ed i danni allo stesso eventualmente seguiti.
4.1.Come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Applicata l'anzidetta norma in materia di domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, deve sin da subito rilevarsi che, tra l'altro, grava sull'attore la prova della verificazione storica e della dinamica del sinistro, l'accertamento della responsabilità concorrente o esclusiva della controparte, la prova della verificazione dei danni e la prova della riconducibilità causale di questi ultimi al sinistro, così come descritto e provato.
Costituisce corollario della citata disposizione il principio per il quale l'omessa, contraddittoria, incompleta prova dei fatti costitutivi della domanda impone il rigetto della stessa.
Orbene, fatta applicazione dei richiamati principi normativi, ritiene il giudicante che il materiale probatorio acquisito in atti, in un esame complessivo dello stesso, imponga di ritenere che l'onere probatorio gravante sull'attore/appellante non sia stato soddisfatto.
In primo luogo, occorre riportare, per quanto di interesse, le dichiarazioni rese all'udienza dell'8.4.2015 dal teste “ADR: […] sono a conoscenza del Testimone_1 sinistro avvenuto alla fine del mese di gennaio 2012, in quanto mi trovavo fuori dalla mia abitazione, dove c'è anche il panificio. Ricordo che erano circa le due e mezza del pomeriggio quando vedevo scendere due macchine e precisamente avanti c'era una NT Fiat e una 147 dietro. L'AL 147 tamponava la NT Fiat e quest'ultima andava, a sua volta,
a sbattere contro una MI OO che si trovava lì parcheggiata. Posso dire che l'urto tra
7 l'AL e la NT è avvenuto frontalmente […]” (cfr. verbale di udienza dell'8.4.2015).
In altre parole, come correttamente rilevato dal Giudice di pace nella motivazione della sentenza impugnata, le dichiarazioni rese dal teste sono intrinsecamente Testimone_1 incoerenti e contraddicono, almeno in parte, la prospettazione della dinamica del sinistro effettuata in citazione.
Non vi è chi non veda, infatti, come sia intrinsecamente ed irresolubilmente contraddittorio descrivere la marcia di due autovetture nello stesso senso di marcia (“[…] quando vedevo scendere due macchine e precisamente avanti c'era una NT Fiat e una 147 dietro…”) e, subito dopo, descrivere l'impatto tra le stesse come frontale (“[…] posso dire che l'urto tra l'AL e la NT è avvenuto frontalmente […]').
A fronte di simile marchiana contraddizione, risulta persino difficile ipotizzare un'interpretazione che renda la stessa coerente.
Del resto, a monte, la credibilità del teste esaminato è fortemente condizionata, in senso assolutamente negativo, dalla mancata indicazione del nominativo del teste Testimone_1
tra le persone che hanno assistito al sinistro nel modello CAI e nella missiva stragiudiziale del 23.7.2012.
Infatti, nella sezione 5 del modello CAI, appositamente dedicata all'indicazione dei testimoni, non è indicata la presenza di alcun testimone e simile indicazione non risulta nemmeno nella missiva stragiudiziale del 23.7.2012.
Trattasi di omissione che, in una logica di reale accadimento del sinistro, appare del tutto incomprensibile tanto più stante la notoria finalizzazione del modello CAI all'accelerazione delle pratiche di liquidazione e la strumentalità alla stessa dell'indicazione dell'identità di eventuali testimoni presenti ai fatti.
Da ultimo, ferma la natura assorbente di quanto sopra esposto, deve rilevarsi, in una valutazione più complessiva della domanda dell'attore/appellante, che la verificazione del sinistro non è comprovata, pur a fronte del coinvolgimento di più autovetture, da alcun intervento di personale delle forze dell'ordine o della polizia municipale nonché dall'assenza di qualsiasi rappresentazione fotografica degli autoveicoli coinvolti subito dopo il sinistro o, quantomeno, nei giorni immediatamente successivi.
8 Come già esposto, infatti, le uniche rappresentazioni fotografiche presenti in atti sono quelle effettuate dal perito incaricato dall'assicuratore.
Per completezza, deve precisarsi che non è in alcun provata la riconducibilità causale dei danni presenti sulla carrozzeria della MI One targata CM589SH dello accertati Pt_1 dal perito assicurativo in data 4.4.2012, al sinistro così come descritto in citazione, quest'ultimo, come detto, rimasto sfornito di prova.
Alla luce di tali considerazioni, apportate le necessarie correzioni alla motivazione della sentenza di primo grado in punto di ritenuta improcedibilità della domanda, la domanda di risarcimento dei danni proposta da deve essere rigettata. Parte_1
5. Nei rapporti tra parte appellante e l'Assicurazione appellata, le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori compresi tra i medi e minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino ad €
5.200,00 (D.M. 55/2014 e successive modificazioni), compresa la fase di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria (cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024 n18723; Cass. civ, sez. III,
13.10.2023, n. 28627).
Nulla nei rapporti con l'appellata rimasta contumace. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2158/17 R.G., così dispone:
1. in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da in quanto infondata. Conferma nel resto. Parte_1
2. condanna l'appellante, al pagamento, in favore dell'Assicurazione appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in € 1.915,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a, come per legge;
3. nulla nei rapporti con l'appellata rimasta contumace. CP_3
Così deciso in Reggio Calabria, 6 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
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