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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/09/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Riccardo Massera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 633 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI Parte_1 C.F._1
MAMMOLA;
- Attrice - contro
, , , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
, tutti in proprio e nella qualità di eredi di e Controparte_6 Persona_1 Per_2
Codici fiscali non indicati);
[...]
- Convenuti, contumaci -
e
, GIÀ Controparte_7 Controparte_8
(codice fiscale non indicato);
[...]
- Terza chiamata in causa -
OGGETTO: Usucapione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto di essere dichiarata proprietaria per intervenuta usucapione del Parte_1 terreno in Nettuno individuato in catasto al foglio 1 particella 1829, già 1022 e originariamente 163, della superficie di are 19 e ca 68, esponendo che essa, unitamente agli altri convenuti, era erede del padre , nato a [...] il [...] e Persona_3 deceduto il 16 novembre 1981, già proprietario di un più ampio lotto di 9781 mq;
che alla morte di questo i figli , , e hanno diviso il terreno in CP_1 Pt_1 CP_2 CP_3 CP_9 cinque lotti di identica consistenza assegnati uno ciascuno;
che da quel momento essa ha recintato il lotto a lei assegnato e ne ha sempre goduto in via esclusiva, così possedendolo uti domina per trentasei anni;
che i fratelli hanno anche proceduto al frazionamento catastale degli immobili, ma l'atto di divisione non è mai stato stipulato.
I convenuti sono rimasti contumaci.
- 1 - Integrato il contraddittorio nei confronti del creditore ipotecario di uno dei convenuti, anch'esso rimasto contumace, la causa è stata istruita mediante documenti e prove testimoniali.
Dai documenti prodotti risulta che sono stati convenuti in giudizio tutti gli intestatari dell'immobile.
Dalle dichiarazioni dei testimoni risulta poi che parte attrice ha effettivamente posseduto il terreno oggetto del presente procedimento dal 1981 e dunque per oltre venti anni in modo pubblico, continuato, pacifico ed esclusivo, occupandolo e godendone esercitando i diritti del proprietario, ed in particolare recintandolo e coltivandolo, ed escludendone i coeredi;
il tutto senza mai opposizione alcuna da parte di terzi.
La domanda deve pertanto essere accolta.
La natura della causa e il comportamento processuale dei convenuti giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1) Dichiara proprietaria esclusiva, per intervenuta usucapione, del terreno Parte_1 in comune di Comune di Nettuno, località Sandalo di Ponente, distinto in catasto terreni al foglio 1, particella 1829, are 19.68;
2) Ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di provvedere alle relative trascrizioni, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) Spese compensate.
Così deciso in Velletri, il 20/09/2025
Il Giudice
Riccardo Massera
- 2 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Riccardo Massera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 633 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI Parte_1 C.F._1
MAMMOLA;
- Attrice - contro
, , , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
, tutti in proprio e nella qualità di eredi di e Controparte_6 Persona_1 Per_2
Codici fiscali non indicati);
[...]
- Convenuti, contumaci -
e
, GIÀ Controparte_7 Controparte_8
(codice fiscale non indicato);
[...]
- Terza chiamata in causa -
OGGETTO: Usucapione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto di essere dichiarata proprietaria per intervenuta usucapione del Parte_1 terreno in Nettuno individuato in catasto al foglio 1 particella 1829, già 1022 e originariamente 163, della superficie di are 19 e ca 68, esponendo che essa, unitamente agli altri convenuti, era erede del padre , nato a [...] il [...] e Persona_3 deceduto il 16 novembre 1981, già proprietario di un più ampio lotto di 9781 mq;
che alla morte di questo i figli , , e hanno diviso il terreno in CP_1 Pt_1 CP_2 CP_3 CP_9 cinque lotti di identica consistenza assegnati uno ciascuno;
che da quel momento essa ha recintato il lotto a lei assegnato e ne ha sempre goduto in via esclusiva, così possedendolo uti domina per trentasei anni;
che i fratelli hanno anche proceduto al frazionamento catastale degli immobili, ma l'atto di divisione non è mai stato stipulato.
I convenuti sono rimasti contumaci.
- 1 - Integrato il contraddittorio nei confronti del creditore ipotecario di uno dei convenuti, anch'esso rimasto contumace, la causa è stata istruita mediante documenti e prove testimoniali.
Dai documenti prodotti risulta che sono stati convenuti in giudizio tutti gli intestatari dell'immobile.
Dalle dichiarazioni dei testimoni risulta poi che parte attrice ha effettivamente posseduto il terreno oggetto del presente procedimento dal 1981 e dunque per oltre venti anni in modo pubblico, continuato, pacifico ed esclusivo, occupandolo e godendone esercitando i diritti del proprietario, ed in particolare recintandolo e coltivandolo, ed escludendone i coeredi;
il tutto senza mai opposizione alcuna da parte di terzi.
La domanda deve pertanto essere accolta.
La natura della causa e il comportamento processuale dei convenuti giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1) Dichiara proprietaria esclusiva, per intervenuta usucapione, del terreno Parte_1 in comune di Comune di Nettuno, località Sandalo di Ponente, distinto in catasto terreni al foglio 1, particella 1829, are 19.68;
2) Ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di provvedere alle relative trascrizioni, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) Spese compensate.
Così deciso in Velletri, il 20/09/2025
Il Giudice
Riccardo Massera
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