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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/07/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
r.g. 530/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO RA Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. NG AF Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 530/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FANTOZZI Parte_1 C.F._1 ALBERTO
ATTORE contro
C.F ) con il patrocinio dell'avv. SCIFONI ANNA CP_1 C.F._2
CONVENUTA
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.10.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 1051 del 2021, pubblicata in data 22.05.2021 e da intendersi richiamata in questa sede anche quanto alla ricostruzione in fatto, il tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Velletri in data 14 giugno 2015, ordinando l'annotazione sul registro degli atti di matrimonio (anno 2015, numero 17, parte 2, serie A, Ufficio 1). Il tema del giudizio è limitato alla quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto per la figlia minore (nata a [...] l'[...]) non essendo controverso tra le parti il vigente Persona_1 regime di affidamento e di collocamento della minore, con annesso diritto di frequentazione e visita (che, salvo diverso e più ampio accordo tra le parti, è regolato in conformità alle condizioni separatizie). Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il principio di proporzionalità deve determinarsi considerando, altresì: le attuali esigenze del figlio;
il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le risorse economiche di entrambi i genitori;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
è titolare di un'edicola (con servizi di lottomatica e pagamento) e dall'ultima Parte_1 dichiarazione dei redditi risulta un reddito netto annuo di impresa (cfr. dich. redditi 2023, detraendo dal reddito lordo l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali) pari a circa 13.053,00. Egli, inoltre, è contitolare, nella misura di 1/3 del locale pizzeria sito in Velletri, via del Corso n. 13, locato per un canone mensile di Euro 900,00, mentre, sino al decesso della sig.ra beneficiava, Per_2 ulteriormente del pagamento del canone di locazione (Euro 350,00 circa) versato dalla madre sull'immobile in proprietà di quest'ultima (donatogli dal ). Pt_1 Egli ha cessato di corrispondere la rata del mutuo sulla casa coniugale (Euro 592,00 mensili circa, con estinzione a marzo 2024) di sua esclusiva titolarità ed assegnata alla resistente nell'interesse della minore (pur pagando le spese straordinarie afferenti all'immobile), mentre è onerato del pagamento del canone di locazione per circa 550,00 euro mensili (si osserva, tuttavia, che dall'ultimo estratto conto depositato, cfr. nota di deposito del 25.10.2024, estratto non si riscontri l'addebito CP_2 di tale somma). Inoltre, dall'analisi degli estratti conto (uno relativo all'attività di edicolante ed uno personale) si osserva quanto segue. Sebbene il conto corrente n. 102243845 (relativo all'attività di edicola) abbia indubbi e importanti versamenti in contante (dall'1.09.2024 al 25.09.2024 risultano versamenti per circa 466.280,00 Euro), devono tuttavia considerarsi le uscite (addebiti per fatture e bonifici legati allo svolgimento di tale attività) che, per il medesimo periodo (1.09.2024 – 25.09.2024), sono determinate in misura superiore per circa Euro 500.000,00; la gestione di flussi del conto, pertanto, di per sé non consente di ritenere che vi sia una forma occulta di guadagno, né i versamenti in contante possono isolatamente computarsi senza tener conto degli esborsi legati alla suddetta attività. Quanto al conto corrente personale c/c n. 10561974, durante il periodo 1.09.2022 e 25.09.2024, si riscontrano versamenti in contanti (escludendo le entrate per affitto ed ulteriori forme di accredito) per circa 39.030,00 Euro, corrispondenti ad una media di circa 1.626,25 Euro mensili. Ritiene il collegio che l'attività netta reddituale dell'attore, dall'analisi degli atti di causa, non possa stimarsi per un importo superiore a quello desumibile dalla media dei versamenti dell'estratto conto personale. Dovrà poi computarsi il potenziale reddituale derivante dall'immobile donato alla madre del Pt_1 e da sempre locato nonché del canone percepito per la locazione del locale pizzeria (circa 300,00 euro mensili). In ultima analisi il tribunale stima che il ricorrente possa contare su redditi mensili pari almeno a 2.000,00 Euro. Quanto alla resistente, dichiarata l'utilizzabilità della documentazione allegata alla memoria di replica in assenza di specifica opposizione e stante la rilevanza per la minore, si riscontra che la stessa abbia migliorato la propria condizione reddituale rispetto all'epoca della separazione, percependo redditi netti mensili per circa 1.418,00 Euro mensili (cfr. dich. redditi 2023 Euro 1.418,84; per la dich. redditi 2022 si evincono emolumenti mensili per Euro 1.245,00, cfr. doc. all. 730/2022 reddito netto annuo diviso tredici); ha dichiarato di aver venduto l'immobile prima locato (la cui locazione stimata in circa 6.000,00 euro lordi annui non è stata documentata), ha un patrimonio mobiliare di circa 80.000,00 euro e percepisce integralmente l'assegno familiare per euro 233,00 mensili. Valutate comparativamente le condizioni dei coniugi, dunque, non si evince un significativo squilibrio reddituale, risultando le risorse di entrambi sostanzialmente equivalenti. Quanto alle esigenze della minore, le stesse pur dovendosi considerare accresciute (avendo la minore 11 anni mentre all'epoca della determinazione ne aveva 4) e valutando il collocamento maggiore della figlia presso la madre, non può non tenersi conto, in sede di quantificazione dell'assegno di mantenimento, che l'attore contribuisca comunque alle esigenze abitative della figlia e che la resistente abbia migliorato la propria condizione economica. Pertanto, un innalzamento ad Euro 500,00 mensili dell'assegno di mantenimento, a parere del collegio, risulta contrastante con il principio di proporzionalità in quanto eccessivamente sbilanciato in favore della convenuta. Il collegio reputa invece che l'assegno di mantenimento a carico del padre, bilanciando le accresciute esigenze della minore e il maggior tempo trascorso con la madre con il miglioramento della condizioni reddituale di quest'ultima, possa essere determinato in Euro 400,00 mensili (esigibili, avendo il padre corrisposto, sino al marzo 2024, un importo superiore a titolo di mutuo per la casa coniugale), oltre rivalutazione istat, da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese e con decorrenza a far data dalla pubblicazione della presente sentenza. Spese compensate, stante la parziale reciproca soccombenza.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dà atto della sentenza parziale n. n. 1051 del 2021, pubblicata in data 22.05.2021 con cui il tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
- Dispone l'affidamento della figlia minore , nata a Velletri l'[...], in [...] Persona_1 condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Velletri, via Mariano Colagrossi 4/b, che si assegna alla convenuta.
- Regolamenta il diritto di visita padre – figlia, salvo diverso e più ampio accordo tra le parti, in conformità alle condizioni separatizie vigenti.
- Pone a carico del padre un contributo al mantenimento per la minore pari ad Euro 400,00 mensili (con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza), oltre rivalutazione istat, da versarsi alla convenuta entro il 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri.
- Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il giudice rel.
NG AF
Il Presidente
DO RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO RA Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. NG AF Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 530/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FANTOZZI Parte_1 C.F._1 ALBERTO
ATTORE contro
C.F ) con il patrocinio dell'avv. SCIFONI ANNA CP_1 C.F._2
CONVENUTA
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.10.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 1051 del 2021, pubblicata in data 22.05.2021 e da intendersi richiamata in questa sede anche quanto alla ricostruzione in fatto, il tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Velletri in data 14 giugno 2015, ordinando l'annotazione sul registro degli atti di matrimonio (anno 2015, numero 17, parte 2, serie A, Ufficio 1). Il tema del giudizio è limitato alla quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto per la figlia minore (nata a [...] l'[...]) non essendo controverso tra le parti il vigente Persona_1 regime di affidamento e di collocamento della minore, con annesso diritto di frequentazione e visita (che, salvo diverso e più ampio accordo tra le parti, è regolato in conformità alle condizioni separatizie). Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il principio di proporzionalità deve determinarsi considerando, altresì: le attuali esigenze del figlio;
il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le risorse economiche di entrambi i genitori;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
è titolare di un'edicola (con servizi di lottomatica e pagamento) e dall'ultima Parte_1 dichiarazione dei redditi risulta un reddito netto annuo di impresa (cfr. dich. redditi 2023, detraendo dal reddito lordo l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali) pari a circa 13.053,00. Egli, inoltre, è contitolare, nella misura di 1/3 del locale pizzeria sito in Velletri, via del Corso n. 13, locato per un canone mensile di Euro 900,00, mentre, sino al decesso della sig.ra beneficiava, Per_2 ulteriormente del pagamento del canone di locazione (Euro 350,00 circa) versato dalla madre sull'immobile in proprietà di quest'ultima (donatogli dal ). Pt_1 Egli ha cessato di corrispondere la rata del mutuo sulla casa coniugale (Euro 592,00 mensili circa, con estinzione a marzo 2024) di sua esclusiva titolarità ed assegnata alla resistente nell'interesse della minore (pur pagando le spese straordinarie afferenti all'immobile), mentre è onerato del pagamento del canone di locazione per circa 550,00 euro mensili (si osserva, tuttavia, che dall'ultimo estratto conto depositato, cfr. nota di deposito del 25.10.2024, estratto non si riscontri l'addebito CP_2 di tale somma). Inoltre, dall'analisi degli estratti conto (uno relativo all'attività di edicolante ed uno personale) si osserva quanto segue. Sebbene il conto corrente n. 102243845 (relativo all'attività di edicola) abbia indubbi e importanti versamenti in contante (dall'1.09.2024 al 25.09.2024 risultano versamenti per circa 466.280,00 Euro), devono tuttavia considerarsi le uscite (addebiti per fatture e bonifici legati allo svolgimento di tale attività) che, per il medesimo periodo (1.09.2024 – 25.09.2024), sono determinate in misura superiore per circa Euro 500.000,00; la gestione di flussi del conto, pertanto, di per sé non consente di ritenere che vi sia una forma occulta di guadagno, né i versamenti in contante possono isolatamente computarsi senza tener conto degli esborsi legati alla suddetta attività. Quanto al conto corrente personale c/c n. 10561974, durante il periodo 1.09.2022 e 25.09.2024, si riscontrano versamenti in contanti (escludendo le entrate per affitto ed ulteriori forme di accredito) per circa 39.030,00 Euro, corrispondenti ad una media di circa 1.626,25 Euro mensili. Ritiene il collegio che l'attività netta reddituale dell'attore, dall'analisi degli atti di causa, non possa stimarsi per un importo superiore a quello desumibile dalla media dei versamenti dell'estratto conto personale. Dovrà poi computarsi il potenziale reddituale derivante dall'immobile donato alla madre del Pt_1 e da sempre locato nonché del canone percepito per la locazione del locale pizzeria (circa 300,00 euro mensili). In ultima analisi il tribunale stima che il ricorrente possa contare su redditi mensili pari almeno a 2.000,00 Euro. Quanto alla resistente, dichiarata l'utilizzabilità della documentazione allegata alla memoria di replica in assenza di specifica opposizione e stante la rilevanza per la minore, si riscontra che la stessa abbia migliorato la propria condizione reddituale rispetto all'epoca della separazione, percependo redditi netti mensili per circa 1.418,00 Euro mensili (cfr. dich. redditi 2023 Euro 1.418,84; per la dich. redditi 2022 si evincono emolumenti mensili per Euro 1.245,00, cfr. doc. all. 730/2022 reddito netto annuo diviso tredici); ha dichiarato di aver venduto l'immobile prima locato (la cui locazione stimata in circa 6.000,00 euro lordi annui non è stata documentata), ha un patrimonio mobiliare di circa 80.000,00 euro e percepisce integralmente l'assegno familiare per euro 233,00 mensili. Valutate comparativamente le condizioni dei coniugi, dunque, non si evince un significativo squilibrio reddituale, risultando le risorse di entrambi sostanzialmente equivalenti. Quanto alle esigenze della minore, le stesse pur dovendosi considerare accresciute (avendo la minore 11 anni mentre all'epoca della determinazione ne aveva 4) e valutando il collocamento maggiore della figlia presso la madre, non può non tenersi conto, in sede di quantificazione dell'assegno di mantenimento, che l'attore contribuisca comunque alle esigenze abitative della figlia e che la resistente abbia migliorato la propria condizione economica. Pertanto, un innalzamento ad Euro 500,00 mensili dell'assegno di mantenimento, a parere del collegio, risulta contrastante con il principio di proporzionalità in quanto eccessivamente sbilanciato in favore della convenuta. Il collegio reputa invece che l'assegno di mantenimento a carico del padre, bilanciando le accresciute esigenze della minore e il maggior tempo trascorso con la madre con il miglioramento della condizioni reddituale di quest'ultima, possa essere determinato in Euro 400,00 mensili (esigibili, avendo il padre corrisposto, sino al marzo 2024, un importo superiore a titolo di mutuo per la casa coniugale), oltre rivalutazione istat, da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese e con decorrenza a far data dalla pubblicazione della presente sentenza. Spese compensate, stante la parziale reciproca soccombenza.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dà atto della sentenza parziale n. n. 1051 del 2021, pubblicata in data 22.05.2021 con cui il tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
- Dispone l'affidamento della figlia minore , nata a Velletri l'[...], in [...] Persona_1 condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Velletri, via Mariano Colagrossi 4/b, che si assegna alla convenuta.
- Regolamenta il diritto di visita padre – figlia, salvo diverso e più ampio accordo tra le parti, in conformità alle condizioni separatizie vigenti.
- Pone a carico del padre un contributo al mantenimento per la minore pari ad Euro 400,00 mensili (con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza), oltre rivalutazione istat, da versarsi alla convenuta entro il 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri.
- Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il giudice rel.
NG AF
Il Presidente
DO RA