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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 321/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZOCCALI ROBERTO CELESTINO e dell'avv. MANNARINO MARIA TERESA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NTroparte_1 C.F._2
ZOCCALI ROBERTO CELESTINO e dell'avv. MANNARINO MARIA TERESA
appellanti e
(C.F. ), con il patrocinio NTroparte_2 P.IVA_1 dell'avv. TRIPODI GIOVANNA
(C.F. NTroparte_3
), con il patrocinio dell'avv. LACAGNINA GIUSEPPE P.IVA_2
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e con atto di citazione notificato in data Parte_1 NTroparte_1
10.06.2020, proponevano appello avverso la Sentenza n. 469/2020, emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta dalle attrici. Le appellate si costituivano in giudizio, insistendo in via preliminare nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e, nel merito, nel rigetto dell'appello.
Nel corso del giudizio le parti raggiungevano un accordo, per cui le appellanti affermavano di aver sottoscritto un accordo con l' NTroparte_3
, che avrebbe provveduto a risarcire i danni subiti nel sinistro oggetto di
[...]
causa e concludevano chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il prendeva atto dell'accordo raggiunto e concludeva NTroparte_2
riportandosi alle conclusioni già rassegnate e, nel caso di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna delle appellanti al pagamento delle spese di lite.
NT L non depositava note di precisazione delle conclusioni né svolgeva attività difensiva successiva alla costituzione.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Normalmente, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo al giudice conformi conclusioni in tal senso. Nel giudizio di appello, la dichiarazione dell'appellante di aver raggiunto un accordo rivela il sopravvenuto difetto di interesse dell'appellante a proseguire il giudizio e ad ottenere la riforma della decisione di primo grado, ed è pertanto idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Si deve, pertanto, dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le appellanti
NT e l
3. La materia del contendere non è cessata rispetto alla posizione del NTroparte_2
, con il quale non è stata stipulata alcuna transazione. Si deve evidenziare che
[...]
non si tratta di cause inscindibili, essendo del tutto diverse le posizioni dei due appellati.
Si deve, pertanto, esaminare l'appello nei confronti del , che NTroparte_2
ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e comunque nella condanna pag. 2/4 dell'appellante al pagamento delle spese, evidenziando quindi la mancata accettazione della eventuale rinuncia dell'appello anche nei suoi confronti.
L'appello nei confronti del deve essere rigettato, visto che NTroparte_2
la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi. (cfr. Cass. Sez. 6, 18/07/2019, n. 19404, Rv. 654846 - 01).
L'art. 12, comma 2, della legge Regione Calabria n. 41 del 1990, come sostituito dall'art. 7 della legge Regione Calabria n. 4 del 2000, attribuisce tale dovere di prevenzione al
Servizio veterinario istituito presso le unità sanitarie locali, ora aziende sanitarie locali.
Sono queste ultime, quindi, che rispondono, quindi, dei danni causati dai cani randagi, con conseguente difetto di legittimazione passiva dei Comuni, che si limitano alla gestione dei canili al fine della mera "accoglienza" degli animali recuperati.
Nel caso in esame, il danno era stato causato da un cane randagio, e non era stato evidenziato un inadempimento del comune rispetto agli obblighi imposti dalla normativa regionale in materia (ad esempio, la liberazione o la mancata cattura di randagi a causa della cattiva gestione dei canili), per cui non sussisteva alcuna responsabilità del . NTroparte_2
4. Le spese di lite possono essere compensate tra appellante e , NTroparte_5
ossia le parti della transazione, mentre devono essere disciplinate in relazione alla soccombenza rispetto al rimasto estraneo all'accordo ed NTroparte_2
NT essendo parte appellata con posizione processuale diversa da quella dell'
Le spese di lite vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 4.996,00 (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, €
1.735,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
pag. 3/4 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 NTroparte_1
Reggio Calabria n. 469/2020, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere tra parte appellante e CP_5
;
[...]
2. rigetta l'appello nei confronti del NTroparte_2
3. condanna la parte appellante al pagamento, in favore del , NTroparte_2 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.996,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. compensa le spese di lite tra la parte appellante e . NTroparte_5
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 13/05/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 321/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZOCCALI ROBERTO CELESTINO e dell'avv. MANNARINO MARIA TERESA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NTroparte_1 C.F._2
ZOCCALI ROBERTO CELESTINO e dell'avv. MANNARINO MARIA TERESA
appellanti e
(C.F. ), con il patrocinio NTroparte_2 P.IVA_1 dell'avv. TRIPODI GIOVANNA
(C.F. NTroparte_3
), con il patrocinio dell'avv. LACAGNINA GIUSEPPE P.IVA_2
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e con atto di citazione notificato in data Parte_1 NTroparte_1
10.06.2020, proponevano appello avverso la Sentenza n. 469/2020, emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta dalle attrici. Le appellate si costituivano in giudizio, insistendo in via preliminare nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e, nel merito, nel rigetto dell'appello.
Nel corso del giudizio le parti raggiungevano un accordo, per cui le appellanti affermavano di aver sottoscritto un accordo con l' NTroparte_3
, che avrebbe provveduto a risarcire i danni subiti nel sinistro oggetto di
[...]
causa e concludevano chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il prendeva atto dell'accordo raggiunto e concludeva NTroparte_2
riportandosi alle conclusioni già rassegnate e, nel caso di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna delle appellanti al pagamento delle spese di lite.
NT L non depositava note di precisazione delle conclusioni né svolgeva attività difensiva successiva alla costituzione.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Normalmente, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo al giudice conformi conclusioni in tal senso. Nel giudizio di appello, la dichiarazione dell'appellante di aver raggiunto un accordo rivela il sopravvenuto difetto di interesse dell'appellante a proseguire il giudizio e ad ottenere la riforma della decisione di primo grado, ed è pertanto idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Si deve, pertanto, dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le appellanti
NT e l
3. La materia del contendere non è cessata rispetto alla posizione del NTroparte_2
, con il quale non è stata stipulata alcuna transazione. Si deve evidenziare che
[...]
non si tratta di cause inscindibili, essendo del tutto diverse le posizioni dei due appellati.
Si deve, pertanto, esaminare l'appello nei confronti del , che NTroparte_2
ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e comunque nella condanna pag. 2/4 dell'appellante al pagamento delle spese, evidenziando quindi la mancata accettazione della eventuale rinuncia dell'appello anche nei suoi confronti.
L'appello nei confronti del deve essere rigettato, visto che NTroparte_2
la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi. (cfr. Cass. Sez. 6, 18/07/2019, n. 19404, Rv. 654846 - 01).
L'art. 12, comma 2, della legge Regione Calabria n. 41 del 1990, come sostituito dall'art. 7 della legge Regione Calabria n. 4 del 2000, attribuisce tale dovere di prevenzione al
Servizio veterinario istituito presso le unità sanitarie locali, ora aziende sanitarie locali.
Sono queste ultime, quindi, che rispondono, quindi, dei danni causati dai cani randagi, con conseguente difetto di legittimazione passiva dei Comuni, che si limitano alla gestione dei canili al fine della mera "accoglienza" degli animali recuperati.
Nel caso in esame, il danno era stato causato da un cane randagio, e non era stato evidenziato un inadempimento del comune rispetto agli obblighi imposti dalla normativa regionale in materia (ad esempio, la liberazione o la mancata cattura di randagi a causa della cattiva gestione dei canili), per cui non sussisteva alcuna responsabilità del . NTroparte_2
4. Le spese di lite possono essere compensate tra appellante e , NTroparte_5
ossia le parti della transazione, mentre devono essere disciplinate in relazione alla soccombenza rispetto al rimasto estraneo all'accordo ed NTroparte_2
NT essendo parte appellata con posizione processuale diversa da quella dell'
Le spese di lite vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 4.996,00 (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, €
1.735,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
pag. 3/4 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 NTroparte_1
Reggio Calabria n. 469/2020, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere tra parte appellante e CP_5
;
[...]
2. rigetta l'appello nei confronti del NTroparte_2
3. condanna la parte appellante al pagamento, in favore del , NTroparte_2 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.996,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. compensa le spese di lite tra la parte appellante e . NTroparte_5
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 13/05/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 4/4