Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2024, n. 33109
CASS
Sentenza 20 febbraio 2024

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Massime1

Il termine di trenta giorni decorrente dall'intervenuta conoscenza della sentenza, fissato, a pena di inammissibilità, dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato, è soggetto alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, non rientrando in alcuna delle eccezioni specificamente previste dalla suddetta legge.

Commentario1

  • 1Applicabile il termine feriale alla rescissione del giudicatoAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 16 settembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2024, n. 33109
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33109
Data del deposito : 20 febbraio 2024

Testo completo