Art. 6.
Per l'esercizio finanziario 1953-54 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'aumento della indennita' di specializzazione di cui all' art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 , e' stabilito in 1000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 1800 per la Amministrazione della Marina militare e in 1500 per la Amministrazione dell'"Aeronautica militare.
Per l'esercizio finanziario 1953-54 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'aumento della indennita' di specializzazione di cui all' art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 , e' stabilito in 1000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 1800 per la Amministrazione della Marina militare e in 1500 per la Amministrazione dell'"Aeronautica militare.