Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del 10.4.2025, ha pronunciato mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al n. 14648/2022 del ruolo generale affari contenziosi, cui è stato riunito il giudizio iscritto al R.G. n. 18883/2023, aventi ad oggetto: spettanze;
T R A
(C.F.: ), rappresenta e difesa dall'Avv. Emanuele Parte_1 C.F._1
Guarino ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in PO alla Via Bologna n 138;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Giorgia Gaudino ed elettivamente domiciliata in PO alla via Giuseppe Fiorelli n. 5;
RESISTENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Gaudino CP_1 ed elettivamente domiciliata in PO alla via Giuseppe Fiorelli n. 5;
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello, ed elettivamente domiciliato in PO alla via A. de Gasperi n. 55;
RESISTENTE
1
PER LA RICORRENTE: nel giudizio iscritto al R.G. n. 14648/2022, accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di pausa non fruita per ogni giornata di lavoro prestata pari 10 minuti giornalieri e condannare le resistenti, in solido o ognuna per quanto di ragione, al pagamento del corrispondente economico dei permessi maturati e non fruiti per il periodo che va dal 15/04/2010 al deposito del ricorso (31/07/2022), pari per ogni giornata di lavoro a 10 minuti giornalieri per un totale di € 5.272,29
+ € 439,36 (per incidenza su 13 mensilità); accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire i permessi a conguaglio per ogni giornata di lavoro prestata per il periodo che va dal 15/04/2010 e sino alla data di deposito del ricorso (31/07/2022) e condannare le resistenti, in solido tra loro o ognuna per quanto di ragione, alla monetizzazione degli stessi ed al versamento della somma di € 4.921,56; il tutto per un totale di € 10.633,21 come da allegato conteggio;
nonché al versamento della contribuzione previdenziale ed al pagamento delle spese di lite, con distrazione;
nel giudizio iscritto al R.G. n. 18883/2023: accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di pausa non fruita, per ogni giornata di lavoro prestata pari 10 minuti giornalieri e per l'effetto condannare le resistenti, in solido o ognuna per quanto di ragione, al pagamento del corrispondente economico dei permessi maturati e non fruiti per il periodo che va dal 02/08/2022 al
15/06/2023, per un totale di € 403,31; accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire i permessi a conguaglio per ogni giornata di lavoro prestata per il periodo che va dal 02/08/2022 al 26/06/2023, e condannare le resistenti, in solido o ognuna per quanto di ragione, alla monetizzazione degli stessi ed al versamento della somma di € 226,19; accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione del TFR e delle competenze liquidative da ferie maturate e non godute, permessi e rateo di 13 e condannare le resistenti in solido tra loro o ognuna per quanto di ragione al pagamento della somma di € 21.326,67 come da allegato conteggio;
il tutto per un totale di € 21.956,17 come da allegato conteggio;
con vittoria delle spese di lite, con distrazione.
PER rigettare la domanda;
con vittoria delle spese di lite. Controparte_1
PER rigettare la domanda;
con vittoria delle spese di lite. CP_1
PER : in via preliminare dichiarare la prescrizione quinquennale, in via subordinata e CP_2 previo accertamento sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, accertare la retribuzione CP_ imponibile ed il periodo interessato, e condannare il datore di lavoro al pagamento in favore dell' della contribuzione;
con vittoria delle spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 01.8.2022, esponeva di lavorare alle Parte_1 dipendenze della a far data dal 01/02/2021, con contratto di lavoro subordinato full time, CP_1 inquadrata al livello 4° del CCNL Istituti di Vigilanza e servizi fiduciari, con mansioni di vigilante, con esecuzione di un orario di lavoro organizzato su turni di 5 giorni lavorati ed 1 di riposo.
Precisava che la prestazione viene resa nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle 06.00 alle 13.00 o dalle 13.00 alle 20.00, per 5 giorni la settimana, ma che recupera le ore mancanti per il
2 raggiungimento delle 40 settimanali lavorando a settimane alterne il sabato o la domenica per 5 ore con servizio disponibile.
Aggiungeva di esser divenuta dipendente della resistente in ragione di un fitto di ramo di azienda ex art. 2112 c.c. e di aver conservato l'anzianità di servizio a far data dal 15/04/2010 in ragione di una successione nei vari fitti e cessioni nei quali si sono succedute la “La nuova Lince
S.r.l.”, la e la . Controparte_1 CP_1
Lamentava che sin dall'assunzione non ha mai usufruito della pausa giornaliera, disposta dall'art. 74 del CCNL sottoscritto dalla cd. triplice, per ordine del datore di lavoro in quanto non vi è mai stata la possibilità di eseguirla, né ha fruito dei riposi compensativi nei successivi 30 giorni.
Sosteneva, inoltre, di aver diritto, in quanto assoggettata al turno di lavoro del cd. 5 + 1, a 7 giorni annui di permesso, previsti dall'art. 76 del CCNL.
Deduceva, pertanto, di esser creditrice a titolo di indennità di pausa non fruita e di permessi a conguaglio della somma totale di € 10.633,21, per il periodo che va dal 15/04/2010 e sino al
31/07/2022, come da allegato conteggio.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di PO, in funzione di Giudice del lavoro, CP_ la la e l' per sentire accolte le sopra riportate conclusioni. CP_1 Controparte_1
Con distinto ricorso depositato in data 19.10.2023, in sintesi, agiva in giudizio Parte_1 richiedendo la condanna delle resistenti, in solido tra loro o ognuna per quanto di ragione, al pagamento del corrispondente economico dei permessi maturati e non fruiti per il periodo che va dal
02/08/2022 al 15/06/2023 per la mancata fruizione della pausa di 10 minuti giornalieri, quantificato in € 403,31 nonché dei permessi a conguaglio, per ogni giornata di lavoro prestata per il periodo che va dal 02/08/2022 al 26/06/2023 per € 226,19.
Con separato capo di domanda, chiedeva la condanna delle convenute, in solido tra loro o ognuna per quanto di ragione, al pagamento della somma di € 21.326,67, maturata a titolo di TFR e competenze liquidative da ferie maturate e non godute, permessi e rateo di 13, oltre accessori di legge
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la e la si costituivano Controparte_1 CP_1 in giudizio con separate memorie in cui deducevano la infondatezza, in fatto ed in diritto, delle domande.
Con riferimento alla richiesta di pagamento di somme a titolo di “mancata pausa”, sostenevano che a seguito del rinnovo contrattuale del 2.5.2006, alla luce delle nuove disposizioni in tema di pausa, si tenne presso una riunione cui parteciparono (responsabile della CP_3 Testimone_1 funzione risorse umane) nonché i rappresentanti delle RSA aziendali, in cui si concordò di consentire ai dipendenti di fruire della pausa di 10 minuti presso la propria postazione di lavoro, e che in occasione di eventuali ispezioni, qualora la guardia giurata fosse stata trovata intenta a fruire della detta pausa, ovvero nei limiti dei dieci minuti, alcuna mancanza doveva essere stata contestata.
Chiarivano, in ogni caso, che l'art. 74 invocato ricollega al mancato godimento della pausa di dieci minuti non la percezione di una retribuzione aggiuntiva, ma il diritto a fruire di riposi compensativi, mai richiesti né dal ricorrente, né dai sindacati.
3 In subordine, qualora si ritenesse sussistente il diritto del ricorrente alla retribuzione per la mancata pausa di 10 minuti al giorno, sostenevano che la pretesa va, comunque, limitata al periodo dal maggio 2006 al 31 gennaio 2016, durante il quale in azienda è stato applicato il CCNL siglato dalla triplice, prevedente l'art. 74 invocato;
mentre a far data dal 1° febbraio 2016 la convenuta ha adottato il diverso CCNL Cisal-Sinalv, che nulla prevede in tema di pause e che, in ogni caso, non è stato proprio invocato in ricorso.
Inoltre, eccepivano la prescrizione quinquennale dei crediti pretesi antecedenti la notifica del ricorso.
Con riferimento alla domanda concernente i permessi non fruiti ex art. 76 del CCNL, deducevano che per il periodo dal 2010 al 2016 la ricorrente aveva ne aveva goduto in conformità alle fonti contrattuali applicate;
che nulla è dovuto a tale titolo dal 2016 al 2019, applicandosi in azienda un diverso CCNL che nulla prevede in tema di 7 giorni di riposo;
successivamente al 2019, invocavano l'accordo sindacale del 27/6/2019, efficace erga omnes, che può derogare in peius alla contrattazione collettiva, in quanto sottoscritto da organizzazioni sindacali che rappresentano la maggioranza dei lavoratori, attraverso un criterio maggioritario (50% +1) e che rientra nei criteri previsti dall'art 8 del D.L. n. 138/2011, in forza del quale i dipendenti hanno rinunciato temporaneamente alla maturazione dei ROL a fronte della rinuncia da parte della società della procedura di mobilità.
Contestavano, in subordine, i conteggi ed eccepivano la prescrizione quinquennale dei crediti.
Relativamente alla somma richiesta a titolo di ferie maturate e non godute, deducevano che il lavoratore ha maturato n. 27,32, ma l'importo dovuto è pari ad € 1.485,11 lordi (27,32 giorni maturati*54,36 paga giornaliera = € 1.485,11), contrariamente a quanto richiesto nei conteggi che riportano la somma di € 1.938,63 lordi.
Evidenziavano che la differenza corrispondente alla somma lorda di € 453,52 è generata da un errore di calcolo avendo moltiplicato i giorni di ferie maturati per un retribuzione giornaliera residua diversa rispetto a quella risultante dal cedolino di fine rapporto. E che medesimo errore di calcolo è stato posto per le ore di permesso residue (10,30 giorni maturati*54,36 paga giornaliera =€ 560,00),
a fronte dell'importo errato di € 730,89.
CP_ Anche l' si costituiva in giudizio sostanzialmente deducendo la propria estraneità alle vicende attinenti l'espletamento dell'attività lavorativa della ricorrente alle dipendenze delle società convenute.
Eccepiva la prescrizione quinquennale e, in via subordinata, previo accertamento sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, chiedeva di accertare la retribuzione imponibile ed il periodo interessato, condannando il datore di lavoro al pagamento in proprio favore della relativa contribuzione, con vittoria delle spese.
Acquisita la documentazione prodotta, veniva ordinato in via provvisoria, ai sensi dell'art. 423
c.p.c., alla il pagamento della somma non contestata di € 18.657,17, a titolo di TFR e rateo CP_1 di 13esima mensilità anno 2023.
4 Riuniti i giudizi per connessione, espletata la prova testimoniale e concesso termine per il deposito di note conclusionali, alla odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati dalla motivazione.
Non merita accoglimento il capo di domanda con cui si chiede la condanna al riconoscimento e/o alla monetizzazione dei 10 minuti pari alla pausa contrattuale giornaliera non fruita.
Come detto, parte resistente non ha contestato l'orario di lavoro indicato in ricorso, ma ha negato l'applicabilità della norma contrattuale, sostenendo che la ricorrente ha sempre fruito della pausa giornaliera di 10 minuti e che, in caso contrario, sarebbe spettato - al più - l'equivalente del riposo compensativo non richiesto.
Ciò detto, occorre muovere dal dato contrattuale.
L'art.74 del CCNL sottoscritto dalla triplice dispone che “qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di dieci minuti con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio e comunque in maniera da creare il minore disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli istituti di vigilanza, nel caso in cui, durante la pausa svolta sul luogo di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della Guardia Particolare giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di lavoro. Qualora per esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art.17, comma 1-4 de dlgs 66/03 al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi”.
A questo punto è opportuno riportare le deposizioni testimoniali.
In ordine di escussione, “ADR sono indifferente alla ricorrente che è stata una Testimone_2 mia collega di lavoro ed ho analoga lite pendente con le società convenute. ADR conosco i fatti di causa in quanto ho lavorato alle dipendenze della sin dal 1985 e poi per la CP_3 [...]
come guardia particolare giurata. Il mio rapporto è cessato nel 2019. ADR ho Controparte_1 conosciuto la ricorrente quando è stata assunta, intorno al 2010, ci incontravamo come capitava sui vari cantieri, anche lei era una guarda particolare giurata. Il più delle volte la ricorrente lavorava
a presidio di università site nella città di PO. ADR il nostro turno di lavoro ha sempre superato le 8 ore, spesso arrivava anche a 12 ore. ADR durante il turno di lavoro non abbiamo mai fruito della pausa giornaliera di 10 min., oltre le ore 6 e 40. ADR l'azienda non ci ha mai comunicato della possibilità di fruire della predetta pausa di 10 min. ADR ricordo genericamente che ci fu una riunione aziendale avente ad oggetto la fruizione della pausa, ma di fatto non cambiò nulla in quanto tecnicamente per la guardia giurata non è possibile fruire della pausa durante il turno di servizio.
ADR tale situazione è rimasta immutata per tutti gli anni in cui la ricorrente, come anche io e gli altri colleghi, abbiamo lavorato con mansioni di guardia particolare giurata”.
5 “ADR sono indifferente alla ricorrente che è stata una mia collega di lavoro ed Persona_1 ho analoga lite pendente con le società convenute. ADR conosco i fatti di causa in quanto ho lavorato continuativamente alle dipendenze della sin dal maggio 1985, poi per la CP_3 Controparte_1
e poi ancora per la sempre come guardia particolare giurata. Il mio rapporto è
[...] CP_1 cessato nel 2023. ADR ho conosciuto la ricorrente quando è stata assunta intorno al 2015, non ricordo meglio è passato troppo tempo. Non lavoravamo in coppia, ma ci incontravamo sui vari cantieri all'occorrenza e, in misura fissa, il sabato e la domenica in quanto lei mi dava lo smonto;
in pratica, ci alternavamo nel turno presso l'Università Federico II, facoltà di ingegneria, alla via
Claudio. Anche lei era una guarda particolare giurata. ADR il nostro turno di lavoro era di almeno
8 ore. ADR durante il turno di lavoro non abbiamo mai fruito della pausa giornaliera di 10 min., oltre le ore 6 e 40. ADR l'azienda non ci ha mai comunicato della possibilità di fruire della predetta pausa di 10 min. ADR non mi risulta che ci sia stata una riunione aziendale avente ad oggetto la fruizione della pausa. ADR tale situazione è rimasta immutata per tutti gli anni in cui la ricorrente, come anche io e gli altri colleghi, abbiamo lavorato con mansioni di guardia particolare giurata fino all'anno 2023 quando abbiamo cambiato l'istituto di vigilanza datore di lavoro”.
“ADR. NO i fatti di causa in quanto sono un ex dipendente della Testimone_1 [...]
con mansione di responsabile ufficio paga e contributi. Attualmente sono dipendente Controparte_1 della che gestisce in out-sourcing le paghe dei dipendenti delle società . Ho CP_4 CP_1 iniziato a lavorare nel '92 con la poi sono entrato in forza alla ed CP_3 Controparte_1 infine alla Civin s.r.l. ADR. NO , la quale è stata dipendente prima della Parte_1 CP_3
e poi sempre con mansioni di guardia particolare giurata. ADR. Ricordo che, all'incirca
[...] nell'anno 2005 o 2006, con il rinnovo contrattuale CIGL CISL e UIL si stabilì che le GPG dovevano fruire di una pausa di 10 minuti ogni 6 ore di servizio. ADR Tale disposizione creò non pochi problemi applicativi di ordine pratico, per cui gli ispettori interni della società vennero comandati di tollerare e non segnalare eventuali sospensioni delle prestazioni da parte delle GPG qualora ciò fosse stato diretto a consentire la fruizione della pausa durante il turno di servizio. ADR sono certo che nessuna delle GPG in forza alle società abbia mai richiesto la trasformazione delle pause non fruite in permessi, come previsto dal ccnl. ADR ricordo genericamente che la ricorrente lavorava a presidio delle università. ADR in ordine alla circostanza della fruizione della pausa pranzo, ricordo che ci fu una riunione cui parteciparono i sindacati, durante la quali fu comunicata la disposizione aziendale nel senso di consentire alle GPG la fruizione della pausa durante il turno e che, infatti, gli ispettori non sarebbero stati solerti nel rilevare le eventuali sospensioni dal servizio per consumare ad esempio un panino o bere un caffè, tanto è vero che non ci sono mai state contestazioni di tale natura. ADR tale disposizione fu anche affissa nella bacheca presso l'autoparco della CP_1 dove i dipendenti prendevano servizio”.
, “ADR. NO i fatti di causa in quanto sono un dipendente della Testimone_3 CP_1
con mansione di guardia particolare giurata e da circa 15 anni sono addetto ai servizi, quindi
[...] sono coordinatore dei turni di lavoro dei miei colleghi. ADR. NO , che è stata Parte_1 dipendente prima della con mansioni di guardia particolare giurata poi della Civin CP_3 6 Vigilanza s.r.l. e poi della fino a circa 18 mesi fa quando è stata assunta da altra società. CP_1
ADR la ricorrente espletava turni di servizi della durata superiore alle 6 ore. ADR. Ricordo dell'esistenza di un accordo con cui si stabilì che le GPG dovevano fruire di una pausa di 10 minuti ogni 6 ore di servizio;
in pratica, fu previsto che la pausa venisse fruita nell'arco dell'intero turno lavorativo di circa 8 ore dalla guardia, senza allontanarsi dalla postazione, ad esempio mangiando un pasto o uno snack frugale. ADR a tal fine, agli ispettori interni alla società fu indicato che una eventuale consumazione del pasto da parte della guardia doveva essere tollerato e non fosse comportamento disciplinarmente rilevante. ADR non so nulla in ordine ad una eventuale richiesta da parte della ricorrente circa la trasformazione delle pause non fruite in permessi. ADR ricordo che negli ultimi 8-10 anni circa la ricorrente ha lavorato prevalentemente a presidio delle facoltà sociologia ed ingegneria della Università Federico II di PO. ADR ricordo di aver prestato CP_ servizio insieme alla ricorrente presso la sede dell' di Pozzuoli, via Campana, in modo saltuario nel 2012-2013 circa, cantiere dove lei prestava servizio abitualmente. ADR all'epoca facevamo in modo di poter fruire della pausa pranzo nel gabbiotto. ADR presso le facoltà sociologia ed ingegneria della Università Federico II di PO, la ricorrente era in servizio come unica guardia particolare giurata”.
Il giudicante ritiene che la norma contrattuale sopra richiamata, posta a fondamento della domanda, non attribuisca al dipendente un diritto alla retribuzione aggiuntiva corrispondente al tempo della pausa non goduta, ma esclusivamente il diritto a fruire di riposi compensativi. Ed il mancato godimento del riposo compensativo potrebbe, al più, fondare una diversa domanda di risarcimento del danno patito (non proposta nell'odierno giudizio), con gli annessi oneri probatori a carico del lavoratore.
In tal senso si esprime il condivisibile e più recente orientamento della Corte di Appello di
PO (cfr. la sentenza n. 4754/2023, allegata dalla convenuta) in cui si legge testualmente: “Dunque, la norma espressamente prevede che la pausa in questione è retribuita e che, qualora il lavoratore non ne fruisca, ha diritto ad un riposo compensativo da godersi nei successivi trenta giorni. Non è, invece, previsto il diritto a percepire una retribuzione aggiuntiva. Dunque, a parere della Corte – premesso che il ricorrente ha comunque percepito l'intera retribuzione e che, se anche avesse goduto della pausa, l'ammontare della stessa sarebbe rimasto invariato – alcun emolumento può essere richiesto dal lavoratore che non ha fruito della pausa se non a titolo di risarcimento di un eventuale danno, da allegarsi e provarsi adeguatamente. Non va, infatti, dimenticato che il ricorrente in primo grado ha agito espressamente lamentando l'inadempimento di una specifica disposizione contrattuale nulla allegando in merito ad eventuali danni subiti. Dunque, non vi sono elementi che possano consentire il riconoscimento di un diritto al pagamento di differenze retributive o risarcitorie, così come richieste in questa sede. Nel caso in esame, oltretutto, il lavoratore non ha mai chiesto di fruire del riposo compensativo, come emerge dalle deposizioni testimoniali e come, del resto, mai allegato in ricorso.”
Analogamente cfr. anche la precedente sentenza Corte di Appello PO n. 6115/2021 allegata.
7 Per quanto, invece, attiene al periodo dal 1° febbraio 2016 al 1° luglio 2019 la domanda non può certamente trovare accoglimento visto che la ha applicato il diverso CCNL Controparte_1
, che nulla prevede in tema di pause e che, in ogni caso, non è stato invocato in ricorso a CP_5 fondamento della domanda.
In base all'art. 134 (“intervallo per la consumazione dei pasti”) del citato CCNL “…Nei servizi svolti in turni periodici, tenuto conto che le G.P.G. operano su singoli obiettivi di piantonamento o nei servizi ispettivi e stradali, la pausa di refezione di 15 (quindici) minuti sarà compresa nel normale orario di lavoro. Essa potrà essere definita dall'Istituto oppure gestita autonomamente dal
Lavoratore, con particolare attenzione alle esigenze di servizio. Le pause eccedenti i 15 (quindici) minuti o ripetute nello stesso turno, senza preventiva e giustificata comunicazione all'Istituto, non saranno retribuite e saranno contestate quale illecito disciplinare sanzionato”.
Pertanto, la pausa deve essere gestita autonomamente dal lavoratore, con la conseguenza che il relativo capo di domanda non merita accoglimento.
Inoltre, per il periodo successivo al 19 dicembre 2019, nulla è dovuto in quanto le parti sociali hanno concordato l'erogazione di un ticket mensa per il caso di mancato godimento, parziale o totale, della pausa;
e dalle buste paga allegate si evince la sua corresponsione.
3. In ordine alla richiesta di riconoscimento e/o di monetizzazione del diritto della ricorrente ai 7 giorni compensativi ex art. 76 del CCNL sottoscritto dalla triplice.
Essendo pacifico che sia stata assoggettata al turno di lavoro descritto del cd. 5 + 1, la ricorrente invoca la liquidazione di 7 giorni annui di permesso ai sensi dall'art. 76 citato in base al quale: “ai soli fini contrattuali, i limiti dell'orario normale di lavoro giornaliero è di sette ore. La settimana lavorativa si attua […] mediante concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro. In tal caso e soltanto quando l'orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso a conguaglio per ogni anno di servizio prestato (5 +1)”.
Riposi che la ricorrente ha dedotto di non aver fruito sin dall'assunzione (15/04/2010).
Tuttavia, la datrice di lavoro ha documentato, con il deposito delle buste paga, per il periodo dal 2010 al 2016, il pagamento dei “permessi contrattuali” (voce 370).
Per il periodo dal 2016 al 2019, come detto, la convenuta ha applicato un diverso CCNL
Vigilanza siglato dalla , che nulla prevede circa i 7 giorni di riposo. Pt_2
Inoltre, in data 27/6/2019, la Civin Vigilanza e le OO.SS hanno sottoscritto un accordo sindacale di prossimità con cui i dipendenti hanno rinunciato temporaneamente alla maturazione dei
ROL a fronte della rinuncia da parte della società della procedura di mobilità.
4. Merita, tuttavia, accoglimento il capo di domanda volto al pagamento delle cd. competenze di fine rapporto (€ 18.657,17, a titolo di TFR e rateo di 13esima mensilità anno 2023), pacificamente dovute in favore della lavoratrice
Pagamento effettuato solo a seguito dell'ordinanza emessa ex art. 423 c.p.c.
La domanda di condanna al pagamento somma richiesta a titolo di ferie e permessi maturati e non goduti merita parziale accoglimento.
8 E' pacifico che la ricorrente abbia maturato n. 27,32 di ferie, per cui l'importo dovuto è pari ad
€ 1.485,11 lordi come determinato dalla convenuta (ossia n. 27,32 giorni maturati moltiplicato per €
54,36 di paga giornaliera come da cedolino, per complessivi € 1.485,11), e non specificamente contestato
Analogamente, per le ore di permesso residue pacificamente pari a n. 10,30 giorni, l'importo dovuto è pari ad € 560,00 lordi (ossia n. 10,30 giorni maturati moltiplicato per € 54,36 di paga giornaliera come da cedolino, per complessivi € 560,00).
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti ed assorbita ogni altra questione, la in persona del legale rapp.te p.t., va condannata al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 18.657,17, a titolo di TFR e rateo di 13esima mensilità anno 2023 (interamente corrisposto in corso di causa a seguito di emissione di ordinanza provvisionale ex art. 423 c.p.c.), nonché della somma lorda di € 2.045,11 a titolo di ferie e permessi residui non fruiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
5. Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda e della complessità delle questioni esaminate dimostrata delle oscillazioni giurisprudenziali, va disposta la compensazione nella misura di un mezzo delle spese di lite.
La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo (ai sensi del D.M.
n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 127/2022), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Emanuele Guarino antistatario.
Mentre sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese nei CP_ confronti della e dell' Controparte_1
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, condanna la in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
18.657,17 (corrisposta in corso di causa in ragione della ordinanza provvisionale ex art. 423 c.p.c.), nonché della somma lorda di € 2.045,11 a titolo di ferie e permessi residui non fruiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna la in persona CP_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte, liquidata in € 2.700,00, oltre
IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con attribuzione.
compensa integralmente le spese di lite nei confronti della e Controparte_1 CP_ dell'
Così deciso in PO, 10.4.2025. Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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