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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3288 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 497 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 27.5.2025 ai sensi degli artt. 350 bis e 281
sexies c.p.c., vertente
1
TRA
(P.IVA. e C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (C.F. ), rappresentati C.F._1 Parte_3 C.F._2
e difesi dall'avv. Antonio Dentice..
APPELLANTI
E
C.F. e P.IVA ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_3
Antonio Grillea.
P. IVA ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_4
dall'avv. Antonio Grillea.
APPELLATE
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
2 “ (…) 2) Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto,
riformare la sentenza n. 1221/2023 pubbl. il 19/06/2023 RG n. 3774/2018 resa inter partes dal
Tribunale di Velletri Sezione II Civile in persona del Giudice Dott.ssa Federica Ferreri non notificata;
3)Condannare la banca appellata al pagamento delle spese e onorari del doppio grado di giudizio
con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.”.
ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione ed argomentazione:
-in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello ex art. 342 c.p.c.;
- sempre in via preliminare, rigettare l'avversaria istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto;
-in ogni caso, nel merito, rigettare l'avversario gravame poiché assolutamente infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte esposte nella narrativa del presente atto, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali, come per legge.”.
La ha così concluso: Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione ed argomentazione:
-in via preliminare, dichiarare l'estromissione di Controparte_4 dal presente giudizio, per le motivazioni indicate nella narrativa del presente atto ovvero, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di estromissione, nell'ipotesi di soccombenza, si chiede di essere manlevati da per il pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore degli appellanti;
- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello ex art.
342 c.p.c.;
3 - sempre in via preliminare, rigettare l'avversaria istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto;
-in ogni caso, nel merito, rigettare l'avversario gravame poiché assolutamente infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte esposte nella narrativa del presente atto, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali, come per legge.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La società e i fideiussori ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 655/2018, emesso in favore della
[...]
per l'ammontare di € 240.929,26, quale saldo debitore del conto Controparte_3
corrente affidato n. 588, aggiornato al 7.12.2017, lamentando l'illegittimità di alcune poste,
anche in relazione al conto anticipi n. 589.
Gli opponenti chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la restituzione della somme indebitamente trattenute e il risarcimento dei danni subiti.
2. Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1221/2023, all'esito di C.T.U. contabile,
accoglieva solo il profilo di opposizione relativo all'applicazione illegittima dell'anatocismo a far data dal 1.1.2014.
Revocava quindi il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti al pagamento della minor somma di € 187.746,46, corrispondente al saldo ricalcolato del conto corrente n. 588
alla data del 26.5.2014, oltre interessi al saggio convenzionale dalla domanda giudiziale al soddisfo, in favore della cessionaria del credito vantato dalla banca e Controparte_1
intervenuta nel corso del giudizio, e rigettava le domande riconvenzionali di parte opponente. 4 3. Gli opponenti hanno proposto appello per il seguente motivo, citando in giudizio sia la banca opposta che la cessionaria.
Hanno lamentato il mancato accoglimento dell'eccezione inerente il mancato deposito da parte della banca opposta nel fascicolo di primo grado del contratto di apertura del conto anticipi n. 589, e dei giustificativi a titolo di insoluti RIBA addebitati per l'importo di €
156.231,78.
Hanno osservato che non rilevava in senso contrario la mancata tempestiva contestazione degli estratti conto, da parte del cliente, mancando la prova documentale delle relative comunicazioni, e dato che in ogni caso l'approvazione dell'estratto conto non preclude al cliente di far valere contestazioni che riguardino la validità e l'efficacia delle annotazioni in conto.
4. La ha chiesto preliminarmente di essere estromessa dal Controparte_3
giudizio, previo consenso delle parti costituite ex art. 111, comma 3, c.p.c., ma gli appellanti non hanno manifestato il consenso.
5. Sempre preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è
pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
6. Nel merito l'appello non è fondato.
Gli appellanti non hanno mai contestato specificamente le risultanze degli estratti conto né hanno mai contestato nel primo grado di giudizio la loro ricezione.
5 Gli insoluti ri.ba. vengono invece solo nel presente giudizio contestati, ma non in relazione all'esistenza di profili di illegittimità del loro addebito, bensì solo quanto alla annotazione dell'insoluto che in sé ha una mera valenza contabile.
Per le stesse ragioni assume valore di riconoscimento del debito il piano di rientro del
14.5.2013 con cui gli appellanti si erano riconosciuti debitori solidali verso la banca, alla data del 31.3.2013, della somma di € 194.608,57, conformemente alle annotazioni contabili effettuate dall'istituto di credito.
7. L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore delle parti appellate delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in favore di ciascuna in € 8.960,00
per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 27.5.2025
6 Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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