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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/11/2024, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7189/2024 V.G. promossa con ricorso depositato il giorno 10/06/2024 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Maria Teresa Gallinaro Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Francesca Magnani CP_1
ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – ricorso congiunto conclusioni congiunte delle parti: “accogliersi le seguenti CONCLUSIONI:
1. il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, pur con residenza Persona_1
e collocazione prevalente presso la madre, SI.ra . CP_1
2. La casa familiare sita in Rubano (PD), Via Roma n. 32 int. 1, viene assegnata in uso esclusivo alla SI.ra , con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, ad eccezione dei beni ed effetti CP_1
personali del SI. che sono già stati dallo stesso asportati. Parte_1
Al termine del prossimo anno scolastico, ovvero quando avrà terminato il ciclo di studi della Per_1
scuola primaria, la SI.ra si trasferirà presso la casa di sua proprietà sita in Padova via CP_1
Bembo 19, liberando e riconsegnando al SI. la casa familiare. Al fine di permettere a Pt_1
di elaborare ogni aspetto della nuova situazione familiare, compreso il trasferimento nella Per_1
nuova casa con la mamma, i genitori concordano di incaricare un terapeuta/esperto presso il Centro
Medè di Padova e la relativa spesa verrà sostenuta dagli stessi nella misura del 50% ciascuno.
3. Il figlio starà con il padre per due pomeriggi a settimana con relativo pernotto (indicativamente, il martedì e mercoledì di ogni settimana, salvo diverse intese preventivamente concordate con congruo preavviso tra i genitori in ragione dei turni mensili di lavoro della madre) riaccompagnandolo a scuola il mattino seguente oppure, nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, a casa della madre. Durante il week end il figlio starà con il padre, per due fine settimana al mese anche consecutivi, dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina con riaccompagno diretto a scuola o a casa della madre nei periodi di sospensione scolastica.
Sino a che risiederà presso la casa familiare e nei giorni di pertinenza della madre, la nonna Per_1
paterna continuerà ad offrire la propria disponibilità per andare a prendere fuori da scuola e Per_1
tenerlo con sé sino al rientro della madre dal lavoro.
Durante le vacanze estive, starà con il padre per 3 settimane, anche non consecutive, mentre Per_1
durante le vacanze invernali il figlio starà con il padre per 7 giorni consecutivi tra dicembre e gennaio, ad anni alterni, includendo il giorno di Natale oppure quello di Capodanno;
durante le vacanze
Pasquali, invece, il figlio potrà stare con il padre per 2 giorni, includendo alternativamente il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, da concordarsi di volta in volta secondo le festività, il calendario scolastico e le eSIenze del minore.
Le altre festività infrannuali, invece, verranno regolate secondo il principio dell'alternanza tra i genitori.
4. Il SI. verserà alla SI.ra quale contributo al mantenimento del Parte_1 CP_1
figlio ed entro il giorno 5 di ogni mese di competenza, a mezzo bonifico bancario, la somma Per_1 mensile di € 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e rimborserà il 50% delle spese straordinarie anticipate dalla madre, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova e ben noto alle parti.
L'assegno Unico verrà chiesto e percepito dai genitori come previsto per legge.
Le spese del presente procedimento vengono compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 10.06.2024 in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio (nato il [...]), minore e non Per_1
economicamente autosufficiente, nato dalla relazione non matrimoniale tra le parti e riconosciuto da entrambi i genitori;
preso atto dell'accordo intervenuto tra i genitori e ritenuto che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minore e coerente con la situazione personale ed economica dei genitori;
rilevato, quanto agli accordi di cui al punto 4) limitatamente all'assegno unico, che trattasi di libera espressione della loro autonomia negoziale, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia;
vista la natura, la concorde volontà delle parti e l'esito del procedimento, le spese di lite sono compensate
P.Q.M.
prende atto delle condizioni contenute nell'accordo intervenuto tra le parti;
spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 31.10.2024.
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7189/2024 V.G. promossa con ricorso depositato il giorno 10/06/2024 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Maria Teresa Gallinaro Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Francesca Magnani CP_1
ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – ricorso congiunto conclusioni congiunte delle parti: “accogliersi le seguenti CONCLUSIONI:
1. il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, pur con residenza Persona_1
e collocazione prevalente presso la madre, SI.ra . CP_1
2. La casa familiare sita in Rubano (PD), Via Roma n. 32 int. 1, viene assegnata in uso esclusivo alla SI.ra , con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, ad eccezione dei beni ed effetti CP_1
personali del SI. che sono già stati dallo stesso asportati. Parte_1
Al termine del prossimo anno scolastico, ovvero quando avrà terminato il ciclo di studi della Per_1
scuola primaria, la SI.ra si trasferirà presso la casa di sua proprietà sita in Padova via CP_1
Bembo 19, liberando e riconsegnando al SI. la casa familiare. Al fine di permettere a Pt_1
di elaborare ogni aspetto della nuova situazione familiare, compreso il trasferimento nella Per_1
nuova casa con la mamma, i genitori concordano di incaricare un terapeuta/esperto presso il Centro
Medè di Padova e la relativa spesa verrà sostenuta dagli stessi nella misura del 50% ciascuno.
3. Il figlio starà con il padre per due pomeriggi a settimana con relativo pernotto (indicativamente, il martedì e mercoledì di ogni settimana, salvo diverse intese preventivamente concordate con congruo preavviso tra i genitori in ragione dei turni mensili di lavoro della madre) riaccompagnandolo a scuola il mattino seguente oppure, nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, a casa della madre. Durante il week end il figlio starà con il padre, per due fine settimana al mese anche consecutivi, dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina con riaccompagno diretto a scuola o a casa della madre nei periodi di sospensione scolastica.
Sino a che risiederà presso la casa familiare e nei giorni di pertinenza della madre, la nonna Per_1
paterna continuerà ad offrire la propria disponibilità per andare a prendere fuori da scuola e Per_1
tenerlo con sé sino al rientro della madre dal lavoro.
Durante le vacanze estive, starà con il padre per 3 settimane, anche non consecutive, mentre Per_1
durante le vacanze invernali il figlio starà con il padre per 7 giorni consecutivi tra dicembre e gennaio, ad anni alterni, includendo il giorno di Natale oppure quello di Capodanno;
durante le vacanze
Pasquali, invece, il figlio potrà stare con il padre per 2 giorni, includendo alternativamente il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, da concordarsi di volta in volta secondo le festività, il calendario scolastico e le eSIenze del minore.
Le altre festività infrannuali, invece, verranno regolate secondo il principio dell'alternanza tra i genitori.
4. Il SI. verserà alla SI.ra quale contributo al mantenimento del Parte_1 CP_1
figlio ed entro il giorno 5 di ogni mese di competenza, a mezzo bonifico bancario, la somma Per_1 mensile di € 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e rimborserà il 50% delle spese straordinarie anticipate dalla madre, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova e ben noto alle parti.
L'assegno Unico verrà chiesto e percepito dai genitori come previsto per legge.
Le spese del presente procedimento vengono compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 10.06.2024 in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio (nato il [...]), minore e non Per_1
economicamente autosufficiente, nato dalla relazione non matrimoniale tra le parti e riconosciuto da entrambi i genitori;
preso atto dell'accordo intervenuto tra i genitori e ritenuto che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minore e coerente con la situazione personale ed economica dei genitori;
rilevato, quanto agli accordi di cui al punto 4) limitatamente all'assegno unico, che trattasi di libera espressione della loro autonomia negoziale, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia;
vista la natura, la concorde volontà delle parti e l'esito del procedimento, le spese di lite sono compensate
P.Q.M.
prende atto delle condizioni contenute nell'accordo intervenuto tra le parti;
spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 31.10.2024.
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari