Articolo 16 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 15Articolo 17
Versione
27 marzo 1963
Art. 16. Il sottufficiale puo' essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra;
b) infermita temporanea proveniente da causa di servizio,
c) infermita' temporanea non proveniente da causa di servizio;
d) motivi privati, limitatamente ai sottufficiali di cui alla lettera a) dell'articolo 4.
La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa che e' dichiarata con decreto ministeriale e decorre dalla data della cattura.
L'aspettativa per infermita' proveniente o non da causa di servizio e' disposta, a domanda o di autorita', pievi gli opportuni accertamenti sanitari. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale puo' essere concessa una licenza di convalescenza non superiore a giorni 60 oltre il periodo di licenza ordinaria non ancora fruito.
L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale.
La concessione dell'aspettativa per motivi privati e' subordinata alle esigenze del servizio.
L'aspettativa di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e' disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963