CA
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/09/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1758/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 23 aprile
2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del suo legala rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Gangi (C.F. Parte_2
) e Vincenzo Belvedere (C.F. ), elettivamente C.F._1 CodiceFiscale_2 domiciliata presso lo studio del primo, in Cosenza , Via L. De Franco n. 19
Appellante
E
, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Benedetto Carratelli
Appellato
Conclusioni
Per l'appellante:
“Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello di Catanzaro adita respinta ogni contraria domanda eccezione, deduzione e difesa avversarie, in accoglimento del presente gravame, annullare e/o riformare, previa sospensione, la sentenza impugnata, perché illegittima, errata ed ingiusta per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa e virgola per l'effetto, accogliere
1 le conclusioni formulate in primo grado nell'atto di citazione datato 27/06/2013, così riproposte: dichiarare giustificato l'inadempimento della Parte_1 condannare il , in persona sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti dalla nella somma di euro 2.366.611,23 o nella diversa somma che Parte_1 dovesse risultare in corso di causa o secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
ridurre il canone contrattualmente pattuito in misura corrispondente al pregiudizio subito dalla
e, comunque, alla somma effettivamente dovuta. Parte_1
Con condanna dell'appellato sia al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, previa distrazione al difensore costituito, oltre IVA e CPA nella misura di legge e sia alla restituzione delle somme che ingiustamente la società appellante dovesse pagare nelle more del giudizio al appellato. CP_1
In via istruttoria, qualora l'Eccellentissima Corte adita ritenesse necessario e/o opportuno, si chiede ammettersi alla prova per testi per come articolata nella memoria ex articolo 183 sesto comma, numero 2, c.p.c. datata 10/02/2014.
Con riserva di ulteriormente precisare, integrare controdedurre nonché di formulare mezzi istruttori e di essere ammessi a prova contraria”.
Per l'appellato:
“Il come sopra rappresentato e difeso, conclude per il rigetto dell'avverso Controparte_1 appello;
con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I – Il giudizio di primo grado
Con atto di “citazione in opposizione” del 27 giugno 2013, la evocò in Parte_1 giudizio il al fine di sentire dichiarare giustificato il proprio inadempimento Controparte_1 in ordine al pagamento del canone stabilito nel contratto relativo alla concessione di impianti pubblicitari sul territorio del chiese altresì che l'Ente Locale venisse Controparte_1 condannato al risarcimento dei danni – quantificati nella somma di 2.366.611,23 – oltre alla riduzione del canone contrattualmente pattuito in misura corrispondente al pregiudizio patito.
A fondamento della domanda, l'attrice pose la tesi del grave inadempimento del CP_1 che – dopo avere stipulato in data 2 dicembre 2008 contratto della durata di cinque anni di “appalto per la realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di impianti pubblicitari” nel suo territorio – era incorso in numerosi inadempimenti.
2 Dopo aver fatto presente di aver corrisposto il canone concessorio “per i primi anni” e di essere stata costretta ad interrompere il versamento per i successivi – all'uopo invocando il dettato dell'art. 1460 c.c. – la società attrice indicò le analitiche condotte inadempienti del committente:
A) aver omesso di attivarsi per reperire i locali in cui custodire i mezzi pubblicitari abusivi di volta in volta rimossi, così determinando lo slittamento di diversi mesi dell'inizio dell'attività di rimozione;
B) dopo aver reperito i locali, avere omesso di trasmetterle l'elenco degli impianti pubblicitari da rimuovere;
C) avere omesso di prestare attività di assistenza e di ordine pubblico durante l'attività di rimozione, di fatto impedendone il completamento;
D) in aperta violazione delle prescrizioni di cui all'art. 7 del contratto, avere omesso di adottare gli opportuni provvedimenti sanzionatori propedeutici all'attività di rimozione;
E) averle indicato il punto preciso per l'installazione dei propri impianti pubblicitari soltanto dopo un anno dalla stipula del contratto;
F) averla costretta a rimuovere gli impianti di sua proprietà, installati ed autorizzati anteriormente alla gara, prima di metterla in condizione di installare quelli di cui al contratto di appalto;
G) avere illegittimamente affisso, nel dicembre 2012, propri manifesti pubblicitari sopra quelli da lei commercializzati;
H) avere omesso di dare risposta ad una lettera del 29 maggio 2013 con la quale avrebbe manifestato disponibilità a trattativa sui canoni.
Denunciò altresì che il aveva emesso ordinanza di ingiunzione1. CP_1
Con comparsa depositata il 6 novembre 2013 si costituì l'Ente locale convenuto, contestando la fondatezza della domanda avversaria.
Con ordinanza del 16 giugno 2014, il Giudice Istruttore, ritenuta sufficientemente istruita la causa ed irrilevanti le richieste di prova avanzate dalla attrice, fissò udienza per la precisazione delle conclusioni.
Raccolte le richieste conclusive delle parti, la causa venne infine trattenuta in decisione all'udienza del 10 gennaio 2019.
3 Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1667/2019 emessa in data 28 luglio 2019 – ritenuta indimostrata la tesi dell'inadempimento del in relazione alle circostanze addotte ex CP_1 adevrso sulla scorta della analitica disamina dei dati emersi dalla documentazione versata in atti – rigettò tutte le domande della società attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite
II – Il giudizio di secondo grado
Avverso la decisione sopra indicata, con atto di citazione notificato 12 settembre 2019, ha proposto gravame la Parte_1
A fondamento della richiesta di rivisitazione della decisione impugnata, l'appellante ha posto due motivi.
Con il primo motivo, ha lamentato la non corretta valutazione dell'eccezione di inadempimento, ribadendo nel dettaglio le contestazioni mosse nei confronti dell'Ente Locale in merito alle condotte non corrispondenti agli obblighi contrattuali assunti, sostenendo altresì che erroneamente il Tribunale aveva valutato solo i documenti prodotti dalla controparte senza adeguatamente valutare quanto allegato dalla parte attrice.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado in relazione alla mancata ammissione dei mezzi di prova;
deve altresì essere messo in evidenza che in seno alle conclusioni, la ha chiesto alla Corte, “ove ritenuto necessario e/o opportuno”, di Parte_1 ammettere la prova per testi per come articolata nella memoria datata 10 febbraio 2014.
Si è costituito il resistendo alla impugnazione proposta ex adverso ed Controparte_1 invocandone il rigetto.
Con ordinanza del 28 ottobre 2019, la Corte ha disatteso la richiesta di inibitoria anticipata, reiterando poi analogo provvedimento in data 5 febbraio 2020.
Con provvedimento del 20-27 febbraio 2023, la Seconda Sezione Civile della Corte, ritenuto di potere decidere la causa senza ulteriore attività, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni;
transitato il fascicolo nei ruoli della Seconda Sezione, è stata fissata nuova udienza.
Il 22 aprile 2025, si sono costituiti nuovi difensori dell'appellante nella persona degli Avv.ti
Angelo Gangi e Vincenzo Belvedere.
Il 23 aprile 2025, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate le note le richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, sono stati fissati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata assegnata a sentenza.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale;
soltanto la parte appellante ha depositato memoria di replica.
4 III - Le valutazioni della Corte
§1
Motivi di ordine logico e sistematico impongono di esaminare, in via preliminare, il secondo dei motivi di impugnazione, afferente alla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado, oggetto di reiterata istanza in sede di appello.
Merita allora di essere ricordato che nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi (Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 12791 del
13/05/20252).
Con riguardo al caso in esame, deve essere messo in evidenza che nel corso del procedimento di primo grado, a fronte della ordinanza reiettiva delle richieste istruttorie del 16 giugno 2014, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 gennaio 2019, la parte attrice insistette in tutte le richieste istruttorie formulate nell'atto introduttivo e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
Tanto renderebbe astrattamente ammissibile la richiesta.
Deve allora essere rilevato che in seno all'atto di gravame il motivo di censura dell'ordinanza e della sentenza, in parte qua, si ritrova nell'affermazione secondo la quale il provvedimento reiettivo sarebbe sostanzialmente immotivato.
In realtà, l'ordinanza del 16 gennaio 2014 reca affermazione circa la “irrilevanza” delle prove testimoniali richieste;
la sentenza, invece, non contiene alcuna motivazione in tal senso.
A fronte di tanto, la critica svolta dall'appellante si muove lungo due binari: da un lato contiene la censura circa l'omessa in motivazione sul punto;
dall'altro, pone il tema legato al fatto che l'omessa disposizione della prova testimoniale avrebbe impedito di acquisire “ulteriori, utili e
5 necessari elementi per poter compiutamente decidere nel senso della sussistenza del contegno inadempiente e contrario a correttezza e buona fede tenuto dal durante Controparte_1
l'esecuzione del contratto”.
Il motivo di impugnazione in parte qua profila non meritevole di positiva valutazione.
Deve in primo luogo essere osservato – per come sopra rilevato – che l'ordinanza reiettiva delle richieste istruttorie contiene, ancorché stringata, effettiva motivazione, essendo stata rilevata e dichiarata la irrilevanza delle prove testimoniali dedotte.
E se è pur vero che la sentenza impugnata non reca menzione della questione, deve ricordarsi che “allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria, ritenendola irrilevante in quanto attinente ad un fatto incontroverso, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado” (Cass. Civ. Sez. II,
Ordinanza n. 1532 del 22/01/2018).
Nel caso di specie il motivo di gravame, benché formalmente proposto, reca una generica doglianza circa la presunta rilevanza delle richieste prove testimoniali, senza però analiticamente dedurre sul punto secondo i dettami dell'art. 342 c.p.c.
In disparte il tema di merito, non è infatti dato comprendere per quale motivo le prove testimoniali oggetto di richiesta varrebbero a determinare l'acquisizione di elementi di valutazione necessari ed utili ai fini della invocata decisione: l'affermazione in tal senso consacrata nell'atto d'appello, in tutta evidenza, si presenta apodittica e non consente alcuna valutazione critica effettiva sì da permettere di ritenere di essere a cospetto di decisione erronea.
E tanto vale a determinare da un lato il rigetto del motivo di appello in parte qua e, dall'altro, la mancata ammissione delle richieste istruttorie ancora una volta riproposte in sede di appello.
Peralto, il compendio documentale risulta essere stato correttamente valorizzato dal primo
Giudice, che correttamente pose a base della propria decisione quanto emergente sulla base degli atti formali attribuibili alle parti, a fronte di circostanze fattuali che ben difficilmente sarebbero valse a smentire – con prove testimoniali largamente valutative – quanto in essi consacrato.
§2
6 Tanto posto, e prima di procedere alla disamina del primo motivo di appello, la Corte ritiene necessario porre alcune premesse utili a ricondurre la decisione nell'alveo delle questioni in effettiva contestazione.
Merita di essere considerato, a tal fine, che la in sede di conclusioni formulate Parte_1 in seno al primo grado del giudizio non formalizzò alcuna richiesta avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dal si limitò infatti a richiedere: Controparte_1
1. di dichiarare giustificato il suo inadempimento,
2. di condannare il alla rimozione di tutti i mezzi pubblicitari Controparte_1 appartenenti a terzi e al risarcimento dei danni quantificati genericamente nella somma di euro 2.366.611,23,
3. di ridurre il canone previsto in misura corrispondente al pregiudizio subito e subendo.
Ciò posto, deve evidenziarsi che la richiesta più volte reiterata circa l'invocata operatività dell'eccezione di inadempimento ai sensi del 1460 c.c. non appare concretamente rilevante nel caso di specie.
Giova ricordare, a tal fine, che l'eccezione di inadempimento “integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore …” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 20719 del
17/07/2023).
Tanto comporta che il tema legato all'operatività dell'art. 1460 c.c. avrebbe potuto avere rilievo solo qualora fosse stata avanzata una richiesta di pagamento contro la quale attivare l'eccezione.
E posto che né nelle conclusioni del primo né in quelle del secondo grado di giudizio è contenuta alcuna richiesta di paralisi dell'altrui domanda, il tema specifico è destinato a perdere specifica valenza in parte qua.
Quel che pare essere stata avanzata innanzi al Tribunale e, per quanto ancora oggi rileva, riproposta innanzi alla Corte, è semmai una domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento posto in essere dal con connessa azione quanti minoris. Controparte_1
Solo all'esito della così operata interpretazione della domanda e della sua qualificazione può assumere un senso l'articolato circostanziale ancora una volta sottoposto all'attenzione dell'odierno Giudice.
Che però non si presenta meritevole di positiva valutazione per diversi ordini di motivi.
Deve in primo luogo considerarsi che il Tribunale – omesso ogni rilievo alla valutazione delle questioni legate alla proponibilità di opposizione avverso ingiunzione e alla sussistenza dei
7 presupposti per far luogo alla esclusa operatività dell'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c., perché non rilevanti alla luce delle considerazioni sopra svolte – valutò analiticamente gli addebiti sollevati dalla verso il assumendo Parte_1 Controparte_1 specificamente che a) secondo le previsioni contrattuali era onere del concessionario rimuovere gli impianti preesistenti per i quali era stata disposta la decadenza dall'autorizzazione;
b) era sempre a carico del concessionario manutenere le aree circostanti gli impianti in questione, segnalare al comando di polizia municipale la presenza di pubblicità abusiva, provvedere a proprie cure e spese della rimozione degli impianti;
c) era stato messo in evidenza che con missiva del 28 maggio 2008 il Dirigente del settore aveva già comunicato la ritenuta carenza di validità delle precedenti autorizzazioni all'installazione degli impianti e quindi la loro illegittima presenza;
d) con missiva del 12 marzo 2009 era stata sollecitata alla Pubbliemme la rimozione degli impianti abusivi;
e) con missive del 12 e del 17 febbraio 2009 erano stati assolti gli obblighi di comunicazione del luogo ove custodire i mezzi abusivi di volta in volta rimossi;
f) gli uffici comunali avevano regolarmente espletato l'attività sanzionatoria.
Merita ancora di essere segnalato che il Tribunale ritenne che il presunto carattere intempestivo della comunicazione in ordine al luogo ove custodire le affissioni abusive giammai avrebbe potuto determinare l'inadempimento nel pagamento dei canoni concessori successivi alla prima annualità.
A fronte di tanto, l'appello – dopo il riepilogo dei comportamenti denunciati come inadempienti – reca semplicemente indicazione del fatto che non sarebbe stata presa in considerazione la raccomandata 894 del 21 febbraio 2012 – di ben quattro anni successiva all'inizio del rapporto – contenente la comunicazione dell'esecuzione delle opere di rimozione degli impianti.
È poi stata fatta menzione dell'addebito mosso al di non aver fornito Controparte_1 il supporto della Polizia Municipale nelle giornate del 16 e 17 febbraio 2009.
Tanto posto, la Corte deve rilevare che contrariamente a quanto richiesto dal codice di rito, si è a cospetto di atto di appello privo di specificità.
Invero, l'atto di impugnazione non si confronta con il decisum del primo giudice, limitandosi a riproporre le questioni in fatto già evidenziate in sede di giudizio di primo grado.
8 Appare utile sottolineare che il Tribunale di Cosenza rilevò che gli specifici obblighi in ordine alla rimozione delle affissioni abusive – evidentemente comunicate con le missive cui fece riferimento in sede di sentenza – spettavano alla concessionaria.
Nessun elemento è stato fornito circa il fatto che fosse necessario all'uopo l'intervento della
Polizia Municipale e che tanto abbia in qualche misura impedito alla concessionaria di porre in essere quelle che erano le condotte a lei esplicitamente rimesse dal contratto intercorso tra le parti.
Le generiche critiche così sollevate dall'appellante si traducono allora in affermazioni apodittiche, afferenti peraltro anche a vicende che si protraggono dal 2009 sino all'anno 2012, non idonee a determinare un significativo inadempimento delle obbligazioni contrattuali gravanti sull'ente locale committente in guisa da giustificare un'eventuale condanna al risarcimento dei danni subiti.
Allo stato difetta la allegazione e dimostrazione degli elementi basilari per poter addivenire all'accoglimento di una siffatta domanda.
E tanto vale, ancora una volta, a ritenere corretta la determinazione reiettiva della domanda attrice.
IV – Le determinazioni finali ed accessorie
Si impone, in conclusione, il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con riferimento a quanto indicato nei DD.MM. 55/2014 e 147/202022, causa di valore indeterminabile (in ragione delle richieste di danno) a bassa complessità, parametro medio.
In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del D.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'articolo 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante la sussistenza dell'obbligo di “versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 12 settembre 2019, avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1667/2019 emessa in data 28 luglio 2019, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1 CP_1
che liquida in euro 9.991 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle
[...] spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
9 3. dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro, lì 4 settembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 R.D. n. 639/1910 e dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 24.5.2013 per il pagamento dei canoni non corrisposti oltre interessi moratori, per € 1.362.871,06: ingiunzione recante in thesi pretesa illegittima, oltre che una somma eccessiva rispetto a quella dovuta, ammontando il canone riconosciuto alla minore somma di € 838.832,79. 2 Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto come implicitamente rinunciata la prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata dal giudice istruttore, non espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corso della quale la parte si era limitata ad un generico richiamo agli atti difensivi).