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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 5085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5085 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2791 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 21. 1. 2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
D, c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t. sig.ra , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Erika Millimaggi, del foro di Velletri (c.f. ), la quale C.F._1
dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni di Cancelleria al n. fax
0623327426 ovvero all'indirizzo PEC: e con Email_1
lei elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 106 presso lo studio dell'avv. Stefania Falvo D'Urso, come da delega in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, corrente in Ciampino (00043) Via A. Mauro n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Graziano Calogero, del Foro di
Velletri ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo professionista sito in
Albano Laziale (RM) via Virgilio n. 104, giusta procura a margine del ricorso introduttivo del primo grado, il quale dichiara di voler ricevere tutte le r.g. n. 1 comunicazioni inerenti il presente procedimento sulla pec:
o sul numero di fax: 0693721747 Email_2
APPELLATA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex artt. 1665 ss. c. c. - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 2218/2018, pubblicata in data 19. 10.
2018
CONCLUSIONI: All'udienza del 21. 1. 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Velletri così provvedeva:
Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 14.468,71, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, quale saldo del corrispettivo del contratto di appalto “inter partes”;
Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 18.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di causa in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 300, 00 per esborsi, € 7.254,00 per compenso ex DM 55/2014, rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dell'Avv. Vincenzo Graziano
Calogero che ne ha fatto anticipazione.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato il appellante ha Parte_1
impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte civile di Appello di Roma, contrariis reiectis:
r.g. n. 2 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere parzialmente, relativamente alla somma di euro 18.000,00 per danno ai ponteggi oltre le spese di giudizio di primo grado, l'esecutorietà della sentenza e/o l'esecuzione forzata già intrapresa, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e limitatamente a quanto sopra dedotto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma PARZIALE
della sentenza n. 2248/18 emessa dal Tribunale civile di Velletri, Giudice
Dott.ssa Pellettieri, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4583/14 depositata in cancelleria in data 19/10/2018 accogliere le conclusioni avanzate in prime cure, che qui si riportano “Il condominio conclude Parte_2
chiedendo..B) il rigetto della domanda risarcitoria proposta da parte attrice
in quanto del tutto infondata in fatto e diritto e, comunque, priva di sostegno
probatorio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari” e conseguentemente disattendere la domanda risarcitoria sollevata dall'appellato in merito alla rovina dei ponteggi dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, con conseguente statuizioni sulle spese legali di primo grado;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva la per rassegnare le seguenti conclusioni: Parte_3
r.g. n. 3 Chiede all'Ecc.ima Corte di Appello di Roma,
- preliminarmente, di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo appellato;
- nel merito, di confermare la sentenza n. 2248/18 emessa dal Tribunale
civile di Velletri;
Con vittoria di spese e compensi di causa, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con ordinanza in data 29. 10. 2019 veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente alla condanna relativa alla somma di
€ 18.000,00.
In data 4. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 21. 1. 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il Condominio appellante ha dedotto un unico articolato motivo di gravame, nell'ambito del quale ha lamentato l'erronea applicazione delle
norme sull'onere della prova, e la violazione dell'art. 2697 c. c.
Sotto un primo profilo l'appellante ha censurato la parte della sentenza con cui il giudice di prime cure (v. pag. 3) ha condannato il
[...]
D, al pagamento di € 18.000,00 per deterioramento dei Controparte_3
ponteggi a favore di parte ricorrente, riconducendolo all'esclusiva r.g. n. 4 responsabilità del , sostenendo che la società appellata non Parte_1
avrebbe provato i fatti costitutivi della domanda risarcitoria per la rovina dei ponteggi.
Sotto un ulteriore profilo l'appellante ha censurato la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure (v. pag. 2) ha affermato che: “..il
rapporto contrattuale risulta essersi protratto, proprio a seguito dei ritardati
pagamenti del , sino al 10 maggio 2013…..laddove nel contratto Parte_1
di appalto era stata prevista quale data di ultimazione dei lavori il
15/07/2011”, sostenendo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la data di ultimazione dei lavori, a seguito dei lavori aggiuntivi deliberati in corso d'opera, si era allungata di ulteriori 4 mesi rispetto al termine iniziale del 15/07/2011.
Il Tribunale ha stabilito l'esclusiva responsabilità del pur in Parte_1
assenza di prova circa lo stato preesistente dei ponteggi, l'effettivo danno subito dagli stessi subito, il nesso causale, e l'effettivo passaggio di denaro tra la e la Ditta RR;
l'attore non avrebbe assolto all'onere probatorio CP_2
su di esso gravante ex art 2697 c.c. in base al quale avrebbe dovuto dimostrare sia il danno che la relazione esistente fra il fatto ed il danno medesimo, nonché l'inesistenza di danni preesistenti.
Il Tribunale ha condannato il al risarcimento del danno per Parte_1
la rovina dei ponteggi quantificandolo in € 18.000,00, somma che sarebbe stata pagata, a detta della società appellata, dalla alla ditta RR CP_2
r.g. n. 5 (ditta fornitrice dei ponteggi), senza che l'appellata fornisse alcuna prova circa l'effettiva rovina dei ponteggi, il c.d. nesso di causalità al fine di imputare il danno al , nonché circa l'effettivo passaggio di denaro Parte_1
tra la e la ditta RR, posto che le allegazioni e le produzioni CP_2
documentali versate in atti dall'appellata non fornirebbero alcun elemento probatorio valido a suffragare le richieste risarcitorie.
Il Tribunale ha fondato la propria decisione anche su una relazione redatta per la ditta RR, ditta fornitrice dei ponteggi ed estranea al presente giudizio, dall'Ing. , sul presunto accordo raggiunto tra la Ditta Per_1
RR e la sugli assegni e sull'estratto conto in atti, ma nessuna CP_2
delle citate circostanze sarebbe sufficiente a dimostrare il danno ai ponteggi ed il nesso di causalità.
Infatti, la relazione tecnica dell'Ing. RR non potrebbe costituire prova del danno effettivamente subito trattandosi di un atto di parte reso senza alcun contraddittorio, e come tale non sufficiente ad assurgere a prova inconfutabile su cui, tra l'altro, fondare la decisione del Tribunale;
inoltre,
l'Ing. non è stato sentito a conferma della propria relazione in Per_1
quanto, sebbene indicato come teste nelle memorie 183, 2 ° termine, c. p. c.,
di fatto non è mai stato escusso avendo la rinunciato al citato teste CP_2
all'udienza dell'8/02/2018.
Ed ancora, il Tribunale non si sarebbe soffermato “sullo stato dei
ponteggi al momento della loro iniziale installazione”; ed in assenza di r.g. n. 6 documenti attestanti lo stato dei ponteggi al momento della loro installazione presso il non avrebbe potuto essere valutato a posteriori il danno Parte_1
asseritamente prodottosi, non essendo noto lo stato di conservazione al momento della consegna all'utilizzatore finale.
Sul punto neanche le escussioni testimoniali avrebbero aggiunto nulla;
l'appellante ha quindi analiticamente fatto riferimento al contenuto della testimonianza resa dall'Ing. direttore dei lavori (escusso all'udienza Tes_1
del 28/07/2017), all'accordo transattivo, stipulato liberamente tra le parti,
all'estratto conto ed alle copie degli assegni, sostenendo che questi ultimi non sarebbero direttamente imputabili alla transazione tra la e la Ditta CP_2
RR, ben potendo essere riferibili a pagamenti effettuati dalla alla CP_2
ditta RR, fornitrice dei ponteggi, per il costo del noleggio dei ponteggi stessi previsto nel contratto.
Al riguardo lo stesso titolare della ditta fornitrice dei Testimone_2
ponteggi che avrebbe chiesto un risarcimento alla escusso come CP_2
teste all'udienza dell'8/02/2018, interrogato sul capitolo nr. 7) delle memorie
183, 2 ° termine, cpc della alla domanda “Vero che i pagamenti di CP_2
cui sopra sono stati effettuati con gli assegni che si mostrano allegati al
fascicolo di causa tutti regolarmente incassati?” ha risposto “Non ricordo
questa circostanza ….”, così mettendo in dubbio che tali assegni fossero effettivamente imputabili all'accordo; e lo stesso teste RR sempre all'udienza dell'8/02/2018, interrogato sul capitolo 4) aveva dichiarato che:
r.g. n. 7 “…..sono rimasti i ponteggi fermi per circa 1 anno senza percepire il
noleggio…” da parte della e quindi i citati assegni ben potrebbero CP_2
riferirsi al pagamento del noleggio.
Inoltre, gli assegni emessi erano pari ad € 17.968,00 euro, 32 euro in meno rispetto ad € 18.000,00, ma nel capitolo 5 delle memorie 183, 2 °
termine, cpc la aveva riferito che i pagamenti erano stati effettuati in CP_2
misura ridotta rispetto a quanto previsto nell'accordo transattivo perché era stata compensata parte degli importi dovuti con l'attività lavorativa degli operai della che avevano provveduto a smontare il Controparte_2
ponteggio, e quindi la somma pagata per il danno ai ponteggi dovrebbe essere di importo inferiore a quello portato dagli assegni, e sicuramente i 32 euro in meno non potrebbero coprire il costo per lo smontaggio dei ponteggi.
Avendo il Tribunale affermato che: “risulta dimostrato per tabulas che i
lavori si protrassero fino al 10/05/2013 e che i ponteggi forniti da altra ditta
vennero esposti al progressivo ammaloramento e deterioramento dovuto agli
agenti atmosferici”, in tal modo non avrebbe tenuto conto del fatto che i tempi di lavorazione si erano allungati dal 15/07/2011 al 10/05/2013, e che l'inadempimento del committente era stato comunque ben Parte_1
ripagato alla ditta appaltatrice, tanto che il aveva provveduto a Parte_1
pagare l'importo ulteriore dovuto per il nolo dei ponteggi (pari ad €
19.323,12, oltre ad € 18.373,50 già preventivati nel primo capitolato) ed €
6.840,80 per il prolungamento del nolo dovuto alle lavorazioni extra, in tal r.g. n. 8 modo corrispondendo alla la somma di Controparte_2
€ 44.537,45 per lavori che erano durati 25 mesi.
Il Tribunale avrebbe errato anche nel ritenere che “nel contratto di appalto era prevista come data di ultimazione dei lavori il 15/07/2011”,
perché non avrebbe considerato che successivamente all'inizio dei lavori preventivati erano state autorizzate lavorazioni extra, che avevano comportato un allungamento dei tempi di consegna di 4 mesi, con relativo pagamento del nolo ponteggi.
Il motivo di gravame è fondato e deve essere accolto.
La Corte ritiene di non dover condividere la decisione del Tribunale, con la precisazione che l'appello proposto dal appellante riguarda Parte_1
solo il capo della sentenza che lo ha condannato al risarcimento del danno per l'ammaloramenti dei ponteggi quantificato in € 18.000,00.
Ad avviso della Corte, la valutazione dei diversi elementi acquisiti in atti all'esito dell'istruttoria svolta conduce a ritenere che sussista un'insufficienza probatoria che non consente di accogliere la domanda risarcitoria relativa all'ammaloramento dei ponteggi rispetto ai quali la società che aveva eseguito i lavori aveva lamentato di aver sopportato i relativi costi.
Infatti, il legale rappresentante della società fornitrice dei ponteggi,
escusso in sede di istruttoria testimoniale, non è stato in grado di riferire se i pagamenti relativi all'accordo transattivo erano stati effettuati con gli assegni che gli erano stati mostrati;
in tal modo, non essendo in grado di fornire r.g. n. 9 puntuali riscontri al riguardo ha messo in dubbio che tali assegni fossero effettivamente imputabili all'accordo stesso;
inoltre, lo stesso RR aveva dichiarato che i ponteggi erano rimasti fermi per circa 1 anno senza percepire il noleggio da parte della e tale circostanza consente di ipotizzare CP_2
che gli assegni in questione si riferivano al pagamento del noleggio dei ponteggi.
Né il RR è stato in grado di fornire particolari sul pagamento e sulla relativa causale, e vista la complessità dei rapporti tra le parti l'estratto conto prodotto prova solo che c'era stato un pagamento (tra l'altro non nel preciso importo riconosciuto dal Tribunale), ma senza poterne stabilire con esattezza la ragione, e quindi può fondatamente ritenersi che detto pagamento andava riferito al costo del noleggio e non al danno per il presunto ammaloramento dei ponteggi.
Ed ancor prima, non era stato accertato in modo oggettivo quale fosse lo stato dei ponteggi al momento del loro montaggio;
infatti, dalla relazione dell'Ing. RR emerge che questi aveva effettuato il sopralluogo in data 4.
3. 2013, quindi in epoca successiva al montaggio dei ponteggi (circa due anni dopo), ed alla relazione non erano state allegate fotografie dei ponteggi attestanti il loro ammaloramento, avendo quale parametro di riferimento la loro precedente condizione;
senza contare che ad avviso dell'Ing. RR il quadro di degrado degli elementi metallici del ponteggio andava ricondotto all'eccessiva esposizione nel tempo agli agenti atmosferici, altamente r.g. n. 10 aggressivi, degli ambienti marini, osservabili con maggiore entità negli elementi in metallo non zincati;
un giudizio che nella sua genericità non consente di ritenere provata l'effettiva degradazione dei ponteggi rispetto al momento della loro installazione presso la sede del appellante. Parte_1
Dal suddetto quadro di insufficienza probatoria discende il rigetto della domanda risarcitoria proposta nel giudizio di primo grado dalla società
odierna appellata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il motivo di gravame
deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
Alla stregua di quanto sinora evidenziato l'appello proposto deve
ritenersi fondato e deve essere accolto.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio tra le parti e del parziale accoglimento della domanda di parte attrice (l'odierna appellata), per il principio della valutazione unitaria delle spese (v. Cass. 33412/2024)
sussistono le condizioni per compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio nella misura del 50 %; spese che sono liquidate come da dispositivo,
a norma delle tabelle forensi in vigore, in favore del difensore di parte appellata l'Avv. Vincenzo Graziano Calogero, dichiaratosi antistatario, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 2218/2018,
r.g. n. 11 pubblicata in data 19. 10. 2018, così provvede:
A) In accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata respinge la domanda introdotta dalla società Immobiliare
in relazione all'ammaloramento dei Controparte_2
ponteggi;
B) Condanna il appellante a pagare in favore del difensore Parte_1
della l'Avv. Controparte_4 Controparte_2
Vincenzo Graziano Calogero, dichiaratosi antistatario, le spese processuali del doppio grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio, già tenuto conto della diminuzione del 50 % per la compensazione: quanto al primo grado, in complessivi € 2.550,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, e quanto al presente grado in complessivi € 2.950,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 12