Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/02/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6789/2024
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Gaggiotti........................... Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi......................Giudice
dott.ssa Ethel Matilde Ancona…………...Giudice
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 18.10.2024 e vertente
TRA
, (C.F. nata a [...] in data [...], con la Parte_1 C.F._1 rappresentanza e difesa dell'Avv. Andrea Vitali, ove è stato eletto domicilio;
RICORRENTE
E
, (C.F. , nato a [...] in data [...], con la Controparte_1 C.F._2 rappresentanza e difesa dell'Avv. Marco Viadana ove è stato eletto domicilio;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
Le parti in data 13.02.2025 hanno depositato istanza congiunta in cui dichiarano di aver raggiunto un accordo alle seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTE:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto
2. I figli minori (C.F. ), nato a [...] in data [...] e Persona_1 C.F._3
(C.F. ), nato a [...] in data [...] saranno affidati ad Persona_2 C.F._4 entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la residenza della madre;
3. Salvo più ampio e diverso accordo da assumersi, di volta in volta, con congruo anticipo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, secondo il seguente calendario che prevede l'alternarsi di due settimane (“settimana 1” e “settimana 2”), secondo questo schema:
- il padre terrà con sé i minori il martedì dalle h. 18.00, riaccompagnandoli presso la casa materna dopo cena;
- il padre terrà con sé i minori il sabato dalle h. 15.00 alle h. 21.30, quando li riaccompagnerà presso la casa materna;
- il restante periodo sarà trascorso con la madre;
(ii) settimana 2
- il padre terrà con sé i minori il mercoledì dalle h. 18.00, riaccompagnandoli presso la casa materna dopo cena;
- il padre terrà con sé i minori la domenica dalle h. 15.00 alle h. 21.30, quando li riaccompagnerà presso la casa materna;
- il restante periodo sarà trascorso con la madre;
(iii) durante le vacanze estive (da intendersi il mese di agosto) i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre, e i restanti con la madre, con obbligo di ciascuno di essi di fornire all'altro i recapiti del luogo di villeggiatura, nonché consentire ai bambini di poter intrattenere un rapporto telefonico quotidiano con l'altro genitore. I periodi di vacanza estivi verranno stabiliti dai genitori di anno in anno, entro il 31 maggio;
i periodi suddetti verranno concordati compatibilmente con le esigenze dei minori e con gli impegni professionali di entrambi i genitori.
(iv) durante le festività natalizie: senza alternanza annuale, il padre potrà vedere i bambini il giorno di Natale dalle ore 18.00 alle h. 21.30, quando li riaccompagnerà presso la casa materna.
(v) i ponti e le ulteriori festività verranno trascorsi con la madre.
Da quando il signor avrà a disposizione un immobile che possa consentire il pernottamento CP_1 dei minori, il calendario verrà modificato come segue:
(i) settimana 1
- il padre terrà con sé i minori il martedì dalle h. 18.00, riaccompagnandoli presso la casa materna dopo cena;
- il padre terrà con sé i bambini dal sabato h. 15.00 fino alla domenica alle 21.30 quando li riaccompagnerà presso la casa materna;
-il restante periodo sarà trascorso con la madre;
(ii) settimana 2
- il padre terrà con sé i bambini dal mercoledì dalle h. 18.00, riaccompagnandoli presso la casa materna dopo cena;
- il padre terrà con sé i minori dal venerdì alle h. 18.00 fino al sabato h. 21.30, quando li riaccompagnerà presso la casa materna;
- il restante periodo sarà trascorso con la madre.
Per le festività:
(i) durante le festività natalizie e di fine anno:
- negli anni pari, i bambini trascorreranno la viglia di Natale con la madre e il giorno di Natale dalle ore 11.00 alle ore 21.30 con il padre;
- negli anni dispari il giorno di Natale con la madre e la Vigilia con il padre, che li terrà con sé dalle ore 11.00 fino alle ore 11.00 della mattina di Natale, quando li riaccompagnerà presso la casa materna;
- senza alternanza annuale, durante le festività natalizie il padre li terrà con sé dal 26 dicembre alle ore 11.30 fino al 29 dicembre alle ore 18.00, quando li riaccompagnerà presso la casa materna;
inoltre, li terrà con sé dal 2 gennaio alle h. 11.30 fino al 5 gennaio alle h. 18.00, quando li riaccompagnerà presso la casa materna.
(ii) durante le festività pasquali:
- negli anni pari, i bambini passeranno con la madre dalle ore 9:30 del Giovedì Santo e fino alle ore
18.00 del Sabato Santo;
con il padre dalle h. 18.00 del Sabato Santo fino alle h. 18.00 del lunedì successivo;
- negli anni dispari, durante le festività pasquali, i bambini passeranno con il padre dalle ore 18:00 del venerdì fino alle ore 18.00 del Sabato Santo;
con la madre il restante periodo;
(iii) durante le vacanze estive (da intendersi il mese di agosto) i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre, e i restanti con la madre, con obbligo di ciascuno di essi di fornire all'altro i recapiti del luogo di villeggiatura, nonché consentire ai bambini di poter intrattenere un rapporto telefonico quotidiano con l'altro genitore. I periodi di vacanza estivi verranno stabiliti dai genitori di anno in anno, entro il 31 maggio;
i periodi suddetti verranno concordati compatibilmente con le esigenze dei minori e con gli impegni professionali di entrambi i genitori.
(iv) i ponti e le ulteriori festività, verranno suddivise tra i genitori in base al principio dell'alternanza.
4. A titolo di mantenimento in favore della moglie , verserà, a partire Parte_1 Controparte_1 da mese di marzo 2025 e fino al mese di agosto 2025, la somma di euro 100,00, mediante accredito bancario anticipato entro il giorno 5 di ogni mese.
5. I genitori contribuiranno al mantenimento dei figli minori secondo le seguenti modalità:
(i) a far data dal mese di marzo 2025, verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1
, mediante accredito bancario un importo pari ad Euro 700,00 (ovverosia pari ad Euro Parte_1
350,00 per figlio), importo rivalutabile di anno in anno secondo gli indici ISTAT – costo della vita;
(ii) da quando il signor avrà a disposizione un immobile che possa consentire il pernottamento CP_1 dei minori presso di sé, verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, a , Controparte_1 Parte_1 mediante accredito bancario un importo pari ad Euro 650,00 (ovverosia pari ad Euro 325,00 per figlio), importo rivalutabile di anno in anno secondo gli indici ISTAT – costo della vita;
(iii) le spese straordinarie per i minori saranno divise al 50% tra i genitori;
e Parte_1 CP_1
si atterranno a quanto indicato nel Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di
[...]
Monza, qui da intendersi integralmente ritrascritto.
6. Entro il termine di un mese dalla pronuncia della sentenza di separazione personale tra Parte_1
e , la signora procederà a modificare l'intestazione del titolare delle bollette Controparte_1 Pt_1 energetiche per l'immobile adibito a casa familiare, assumendo su di sé i relativi costi.
7. Le spese e i compensi professionali, relativi al presente procedimento, saranno compensati integralmente tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'accordo intervenuto tra le parti e le stesse condizioni congiunte di separazione, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.
Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti così provvede: I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monza per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n.
45, Parte II, Serie A anno 2009) III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.02.2025 Il Presidente est.
Laura Gaggiotti