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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 18/02/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 796/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/03/1961, residente in [...]di Cambio (AQ) ed elettivamente domiciliato a
L'Aquila (AQ), presso lo studio del difensore Avv. Caterina Mosca per l'adozione di
(C.F. ), nato a [...] Testimone_1 C.F._2
il 08/03/1998 e residente in [...]di Cambio (AQ)
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente chiede che venga dichiarata l'adozione del IG. , Testimone_1
con il consenso dello stesso.
Il PM esprime parere favorevole.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto datato 21.05.2024, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con la IG.ra , nata il [...] in Persona_1
Romania e madre dell'odierno adottando, esprimeva la volontà di adottare il
IG. , nato dal precedente matrimonio della moglie Testimone_1
con il IG. . Persona_2
2. Dichiarava che, tra la IG.ra ed il IG. è stata pronunciata, in Per_1 Tes_1
data 28/09/2006, sentenza di divorzio dal Tribunale di Focsani (Romania) con la quale, accertata la responsabilità del IG. nel deterioramento Tes_1 dell'affectio coniugalis per via del suo comportamento violento, il piccolo veniva affidato in via esclusiva alla madre. Testimone_1
a. Da quando il padre dell'adottando ha lasciato l'Italia per tornare in
Romania, ha fatto perdere ogni traccia di sé, azzerando ormai da molti anni qualsiasi contatto con il figlio del quale, pertanto, si è Testimone_1
occupata solamente la madre, insieme all'odierno istante.
3. All'udienza del 28.10.2024 comparivano personalmente tutte le parti interessate, le quali esprimevano, confermandola, la volontà già espressa dal ricorrente di procedere al perfezionamento dell'adozione del maggiorenne (art. 296 e segg. c.c.).
a. A riprova della conoscibilità del presente giudizio da parte del IG.
, padre legittimo dell'odierno adottando, l'Avv. Mosca esibiva e Tes_1
depositava copia di cortesia del ricorso e decreto notificato al IG. Per_2
non ritirato e da intendersi notificato per compiuta giacenza.
[...]
b. Preso atto, il Presidente riservava di riferire al collegio.
4. La domanda può essere accolta in quanto: a) sussiste il requisito previsto dall'art. 291 c.c. in quanto la differenza di età tra l'adottante e l'adottando è maggiore di anni 18 (l'adottando è nato il [...], mentre l'adottante è nato nel 1961); b) il IG. non risulta essere stato precedentemente adottato;
Tes_1
c) il consenso da parte dei familiari (la moglie del ricorrente, nonché madre dell'adottando) risulta espressamente confermato dinanzi al cancelliere e al giudice;
d) il pubblico ministero ha preso atto della procedura e nulla ha opposto all'accoglimento della domanda di adozione.
5. Rilevato, quindi, che sussistono le condizioni previste dagli artt. 291 e ss., che l'adottante ha più di 35 anni di età e supera di almeno 18 anni l'età dell'adottando e che quest'ultimo non è mai stato precedentemente adottato, occorre a questo punto dichiarare l'adozione e – in ordine al cognome dell'adottando – affermare che il cognome dell'adottante va anteposto a quello proprio, dovendosi applicare la legge italiana in ragione della comune cittadinanza di tutti i soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- dispone farsi luogo all'adozione di , nato a [...] Testimone_1
(Romania) il 08/03/1998 e residente in [...]di Cambio (AQ), da parte del IG. nato a [...] il [...], residente in [...]di Parte_1
Cambio (AQ), che così acquisirà il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio;
- dispone che la presente sentenza venga trascritta nei modi di Legge e comunicata all'Ufficiale di stato civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata.
Così deciso in L'Aquila, il 04 novembre 2024.
IL PRESIDENTE rel est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 796/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/03/1961, residente in [...]di Cambio (AQ) ed elettivamente domiciliato a
L'Aquila (AQ), presso lo studio del difensore Avv. Caterina Mosca per l'adozione di
(C.F. ), nato a [...] Testimone_1 C.F._2
il 08/03/1998 e residente in [...]di Cambio (AQ)
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente chiede che venga dichiarata l'adozione del IG. , Testimone_1
con il consenso dello stesso.
Il PM esprime parere favorevole.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto datato 21.05.2024, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con la IG.ra , nata il [...] in Persona_1
Romania e madre dell'odierno adottando, esprimeva la volontà di adottare il
IG. , nato dal precedente matrimonio della moglie Testimone_1
con il IG. . Persona_2
2. Dichiarava che, tra la IG.ra ed il IG. è stata pronunciata, in Per_1 Tes_1
data 28/09/2006, sentenza di divorzio dal Tribunale di Focsani (Romania) con la quale, accertata la responsabilità del IG. nel deterioramento Tes_1 dell'affectio coniugalis per via del suo comportamento violento, il piccolo veniva affidato in via esclusiva alla madre. Testimone_1
a. Da quando il padre dell'adottando ha lasciato l'Italia per tornare in
Romania, ha fatto perdere ogni traccia di sé, azzerando ormai da molti anni qualsiasi contatto con il figlio del quale, pertanto, si è Testimone_1
occupata solamente la madre, insieme all'odierno istante.
3. All'udienza del 28.10.2024 comparivano personalmente tutte le parti interessate, le quali esprimevano, confermandola, la volontà già espressa dal ricorrente di procedere al perfezionamento dell'adozione del maggiorenne (art. 296 e segg. c.c.).
a. A riprova della conoscibilità del presente giudizio da parte del IG.
, padre legittimo dell'odierno adottando, l'Avv. Mosca esibiva e Tes_1
depositava copia di cortesia del ricorso e decreto notificato al IG. Per_2
non ritirato e da intendersi notificato per compiuta giacenza.
[...]
b. Preso atto, il Presidente riservava di riferire al collegio.
4. La domanda può essere accolta in quanto: a) sussiste il requisito previsto dall'art. 291 c.c. in quanto la differenza di età tra l'adottante e l'adottando è maggiore di anni 18 (l'adottando è nato il [...], mentre l'adottante è nato nel 1961); b) il IG. non risulta essere stato precedentemente adottato;
Tes_1
c) il consenso da parte dei familiari (la moglie del ricorrente, nonché madre dell'adottando) risulta espressamente confermato dinanzi al cancelliere e al giudice;
d) il pubblico ministero ha preso atto della procedura e nulla ha opposto all'accoglimento della domanda di adozione.
5. Rilevato, quindi, che sussistono le condizioni previste dagli artt. 291 e ss., che l'adottante ha più di 35 anni di età e supera di almeno 18 anni l'età dell'adottando e che quest'ultimo non è mai stato precedentemente adottato, occorre a questo punto dichiarare l'adozione e – in ordine al cognome dell'adottando – affermare che il cognome dell'adottante va anteposto a quello proprio, dovendosi applicare la legge italiana in ragione della comune cittadinanza di tutti i soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- dispone farsi luogo all'adozione di , nato a [...] Testimone_1
(Romania) il 08/03/1998 e residente in [...]di Cambio (AQ), da parte del IG. nato a [...] il [...], residente in [...]di Parte_1
Cambio (AQ), che così acquisirà il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio;
- dispone che la presente sentenza venga trascritta nei modi di Legge e comunicata all'Ufficiale di stato civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata.
Così deciso in L'Aquila, il 04 novembre 2024.
IL PRESIDENTE rel est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli