TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 29/09/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 862/2025 promossa da:
(C.F. con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv.to PAGURA LAURA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to BUTTAZZONI DAVIDE, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
divorziati con accordo di negoziazione assistita in data 21/12/2016 e provvedimento del PM del 22/12/2016;
con le seguenti figlie: , nata a [...] al Tagliamento Persona_1
(PN) il 28/07/2002, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e
, nata a [...] al Tagliamento (PN) il 27/01/2004, Persona_2
1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da nota di deposito congiunta in sostituzione delle memorie integrative ex art. 473 bis.17 c.p.c. del 24/07/2025 e cioè “
1. revocarsi a far data dal mese di maggio 2025 l'obbligo in capo al sig.
[...]
di versare alla sig.ra il mantenimento in Parte_1 Controparte_1
favore della figlia Persona_1
2. disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento della figlia nella somma complessiva mensile di euro 300,00, con obbligo Persona_2
a carico di entrambi in ragione della metà, mediante versamento diretto e tracciabile in favore della figlia entro il giorno 15 di ogni mese, a far data dal mese di agosto 2025 e fino al reperimento da parte di costei di attività
lavorativa che le consenta di percepire una stabile retribuzione mensile non inferiore a euro 1.200,00;
3. porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della Parte_1
figlia un contributo straordinario, concordemente Persona_2
quantificato in euro 200,00 mensili, a copertura onnicomprensiva forfettizzata ed anticipata di tutte le spese sostenute per la frequenza universitaria,
mediante versamento diretto e tracciabile in favore della figlia entro il giorno
15 di ogni mese, a far data dal mese di agosto 2025 e ciò fino al conseguimento della laurea;
porsi a carico della sig.ra ogni altra superiore e/o CP_1
ulteriore spesa straordinaria, a qualsiasi titolo sostenuta dalla figlia, mediante versamento diretto e tracciabile in favore di costei entro il giorno 15 di ogni mese, a far data dal mese di agosto 2025 e ciò fino al conseguimento della laurea.
A partire dal mese successivo alla laurea, tutte le spese straordinarie (mediche,
2 scolastiche, sportive ecc.) così come individuate nel protocollo di intesa fra magistrati e avvocati del 22.02.2018 adottato dal Tribunale di Pordenone, che le parti dichiarano di ben conoscere, rimarranno a carico di ciascun genitore in misura pari al 50% fino al reperimento da parte della figlia di attività
lavorativa che le consenta di percepire una stabile retribuzione mensile di euro 1.200,00.
4. Le parti convengono sin d'ora che i rispettivi obblighi di mantenimento ordinario e straordinario di cui ai p.ti nn. 2 e 3 cesseranno automaticamente al reperimento da parte della figlia di attività lavorativa che le Persona_2
consenta di percepire una stabile retribuzione mensile di euro 1.200,00.
Spese integralmente compensate” e come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 15/09/2025 e cioè “I procuratori delle parti chiedono che il presente procedimento sia definito alle medesime condizioni espressamente riportate nella “nota di deposito congiunta in sostituzione delle
memorie integrative ex art. 473 bis 17 c.p.c.” dd. 24-07-2025; condizioni alle quali le parti stanno già dando spontaneo adempimento.
A tal fine, chiedono congiuntamente che la causa sia trattenuta in decisione,
espressamente rinunciando alla richiesta di concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Spese di lite integralmente compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 30/04/2025, ha Parte_1
avanzato domanda di modifica delle condizioni di divorzio, deducendo la
Per_ sopravvenienza di: indipendenza economica della figlia la quale risulta essere lavoratrice dal 02/05/2024, con qualifica di impiegata presso Futura
Cooperativa Sociale Onlus, con sede in San Vito al Tagliamento Z.I. Ponte
Rosso (PN) e percipiente stipendio netto ammontante a circa euro 1.300,00
3 mensili;
mutata condizione personale della figlia , la quale vive e studia Per_2
a OM insieme con il fidanzato e su di loro grava un canone di locazione,
nonostante formalmente risulti ancora residente presso la di lei madre, ciò ha comportato, stando alle dichiarazioni del ricorrente, un esborso ulteriore a titolo di spesa straordinaria “affitto” per la stessa, da gennaio 2025, pari ad euro 187,00 mensili (50% della quota canone di euro 375,00 a carico di ), Per_2
oltre alla quota parte delle tasse/spese universitarie e delle ulteriori spese straordinarie;
avanzamento di mansioni per il ricorrente, infatti, rispetto ai tempi in cui è stato stilato accordo di divorzio, ora è responsabile della filiale di Pordenone di con però uno scarso aumento di Controparte_2
stipendio, ammontante ad oggi ad euro 2.000,00 e con trattenuta di euro 130,00
per autovettura aziendale;
ha dichiarato, altresì, che la resistente, oltre ad essere proprietaria esclusiva della casa familiare e della relativa pertinenza in cui risiede, a seguito di successione della di lei madre, deceduta il 26/09/2018,
ha acquisito la quota di 1/6 dell'abitazione dei di lei genitori, relativa pertinenza e attiguo capannone ed è divenuta comproprietaria, altresì, di n. 12
terreni agricoli e ha dichiarato che la stessa ha acquistato in data 22/11/2023 un terreno edificabile sito in Valvasone Arzene, come da atto notarile depositato dal ricorrente in atti. Con la propria domanda, pertanto, il ricorrente ha chiesto di disporsi la revoca del contributo paterno al mantenimento della
Per_ figlia a far data dal deposito del ricorso;
ha chiesto di stabilirsi l'entità
del mantenimento ordinario della figlia nella somma complessiva Per_2
mensile di euro 150,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile Istat, tenendo conto nella determinazione della stessa dell'incidenza della spesa straordinaria richiesta a titolo di “affitto”, e porsi il relativo obbligo di contribuzione a carico di entrambi i genitori in proporzione alle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, mediante versamento diretto e tracciabile in favore della figlia entro il giorno 15 di ogni mese, a far
4 data dalla domanda;
infine, rispetto alle spese straordinarie, suddivisione al
50% tra i genitori così come individuate nel protocollo di intesa fra magistrati e avvocati del 22/02/2018 adottato dal Tribunale di Pordenone, con rifusione integrale delle spesse di lite in caso di opposizione.
, nel costituirsi nel procedimento il 16/07/2025, Controparte_1
contestando in parte quanto asserito e argomentato dal ricorrente ma non
Per_ opponendosi alla revoca del mantenimento nei confronti della figlia ha dichiarato di lavorare come operaia agricola presso i Vivai Cooperativi
Rauscedo da ottobre 2023, con contratti stagionali che vengono discrezionalmente rinnovati (attualmente è assunta dal 04/07/2025 al
31/12/2025) e ha dichiarato che nel 2023 ha smesso di prestare attività come collaboratrice nell'impresa agricola di famiglia, come era al tempo dell'accordo di divorzio (2016); ha dichiarato di essere divenuta comproprietaria, a seguito della morte della di lei madre, di alcuni terreni agricoli per piccole quote e che tali cespiti, praticamente invendibili, non costituiscono fonte di reddito, anzi, risultano essere motivo di spese vista la tassazione su di loro gravante;
ha dichiarato di aver acquistato nel 2023,
potendo disporre del lascito della di lei madre, un piccolo lotto edificabile;
pertanto, ha chiesto di disporsi la revoca del contributo al mantenimento per
Per_ la figlia a far data dal mese di maggio 2025 (data di assunzione della stessa con contratto a tempo indeterminato presso la Cooperativa Sociale
Futura di San Vito al Tagliamento); ha chiesto di confermarsi l'entità del mantenimento ordinario della figlia nella somma complessiva mensile, Per_2
come stabilita con accordo di divorzio del 21/12/2016, così come successivamente rivalutatasi, aggiornabile Istat, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, non tenendo conto nella determinazione dell'importo,
dell'incidenza della spese straordinarie derivanti dalla locazione dell'appartamento di OM (in uso alla figlia in qualità di studentessa), e
5 porre il relativo obbligo a carico di entrambi i genitori in proporzione delle rispettive condizioni reddituali, mediante versamento diretto e tracciabile a beneficio della figlia entro il giorno 15 di ogni mese;
inoltre, ha chiesto di confermarsi che le spese straordinarie individuate nel protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del 22/02/2018 adottato dal Tribunale di Pordenone
rimangano a carico dei genitori nella misura del 50% e, infine, di stabilirsi che le spese di alloggio e condominiali della locazione dell'immobile di OM
siano divise tra i genitori o quale spesa straordinaria o come voce in aumento
(anche parziale) del mantenimento, con rifusione integrale delle spese di lite in caso di opposizione.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine al mantenimento della prole e agli aspetti patrimoniali, così come precisato nella nota di deposito congiunta in sostituzione delle memorie integrative ex art. 473 bis.17 c.p.c. del 24/07/2025 e, all'udienza del 15/09/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
Sussistono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti a tutela della prole e in materia di contributi economici, nello specifico la raggiunta autosufficienza economica di una delle figlie e il mutamento delle condizioni economiche degli obbligati, come sopra riportato.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in modifica dell'accordo di negoziazione assistita in data 21/12/2016 e provvedimento del PM del 22/12/2016,
omologa le nuove condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 29/09/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 862/2025 promossa da:
(C.F. con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv.to PAGURA LAURA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to BUTTAZZONI DAVIDE, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
divorziati con accordo di negoziazione assistita in data 21/12/2016 e provvedimento del PM del 22/12/2016;
con le seguenti figlie: , nata a [...] al Tagliamento Persona_1
(PN) il 28/07/2002, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e
, nata a [...] al Tagliamento (PN) il 27/01/2004, Persona_2
1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da nota di deposito congiunta in sostituzione delle memorie integrative ex art. 473 bis.17 c.p.c. del 24/07/2025 e cioè “
1. revocarsi a far data dal mese di maggio 2025 l'obbligo in capo al sig.
[...]
di versare alla sig.ra il mantenimento in Parte_1 Controparte_1
favore della figlia Persona_1
2. disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento della figlia nella somma complessiva mensile di euro 300,00, con obbligo Persona_2
a carico di entrambi in ragione della metà, mediante versamento diretto e tracciabile in favore della figlia entro il giorno 15 di ogni mese, a far data dal mese di agosto 2025 e fino al reperimento da parte di costei di attività
lavorativa che le consenta di percepire una stabile retribuzione mensile non inferiore a euro 1.200,00;
3. porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della Parte_1
figlia un contributo straordinario, concordemente Persona_2
quantificato in euro 200,00 mensili, a copertura onnicomprensiva forfettizzata ed anticipata di tutte le spese sostenute per la frequenza universitaria,
mediante versamento diretto e tracciabile in favore della figlia entro il giorno
15 di ogni mese, a far data dal mese di agosto 2025 e ciò fino al conseguimento della laurea;
porsi a carico della sig.ra ogni altra superiore e/o CP_1
ulteriore spesa straordinaria, a qualsiasi titolo sostenuta dalla figlia, mediante versamento diretto e tracciabile in favore di costei entro il giorno 15 di ogni mese, a far data dal mese di agosto 2025 e ciò fino al conseguimento della laurea.
A partire dal mese successivo alla laurea, tutte le spese straordinarie (mediche,
2 scolastiche, sportive ecc.) così come individuate nel protocollo di intesa fra magistrati e avvocati del 22.02.2018 adottato dal Tribunale di Pordenone, che le parti dichiarano di ben conoscere, rimarranno a carico di ciascun genitore in misura pari al 50% fino al reperimento da parte della figlia di attività
lavorativa che le consenta di percepire una stabile retribuzione mensile di euro 1.200,00.
4. Le parti convengono sin d'ora che i rispettivi obblighi di mantenimento ordinario e straordinario di cui ai p.ti nn. 2 e 3 cesseranno automaticamente al reperimento da parte della figlia di attività lavorativa che le Persona_2
consenta di percepire una stabile retribuzione mensile di euro 1.200,00.
Spese integralmente compensate” e come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 15/09/2025 e cioè “I procuratori delle parti chiedono che il presente procedimento sia definito alle medesime condizioni espressamente riportate nella “nota di deposito congiunta in sostituzione delle
memorie integrative ex art. 473 bis 17 c.p.c.” dd. 24-07-2025; condizioni alle quali le parti stanno già dando spontaneo adempimento.
A tal fine, chiedono congiuntamente che la causa sia trattenuta in decisione,
espressamente rinunciando alla richiesta di concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Spese di lite integralmente compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 30/04/2025, ha Parte_1
avanzato domanda di modifica delle condizioni di divorzio, deducendo la
Per_ sopravvenienza di: indipendenza economica della figlia la quale risulta essere lavoratrice dal 02/05/2024, con qualifica di impiegata presso Futura
Cooperativa Sociale Onlus, con sede in San Vito al Tagliamento Z.I. Ponte
Rosso (PN) e percipiente stipendio netto ammontante a circa euro 1.300,00
3 mensili;
mutata condizione personale della figlia , la quale vive e studia Per_2
a OM insieme con il fidanzato e su di loro grava un canone di locazione,
nonostante formalmente risulti ancora residente presso la di lei madre, ciò ha comportato, stando alle dichiarazioni del ricorrente, un esborso ulteriore a titolo di spesa straordinaria “affitto” per la stessa, da gennaio 2025, pari ad euro 187,00 mensili (50% della quota canone di euro 375,00 a carico di ), Per_2
oltre alla quota parte delle tasse/spese universitarie e delle ulteriori spese straordinarie;
avanzamento di mansioni per il ricorrente, infatti, rispetto ai tempi in cui è stato stilato accordo di divorzio, ora è responsabile della filiale di Pordenone di con però uno scarso aumento di Controparte_2
stipendio, ammontante ad oggi ad euro 2.000,00 e con trattenuta di euro 130,00
per autovettura aziendale;
ha dichiarato, altresì, che la resistente, oltre ad essere proprietaria esclusiva della casa familiare e della relativa pertinenza in cui risiede, a seguito di successione della di lei madre, deceduta il 26/09/2018,
ha acquisito la quota di 1/6 dell'abitazione dei di lei genitori, relativa pertinenza e attiguo capannone ed è divenuta comproprietaria, altresì, di n. 12
terreni agricoli e ha dichiarato che la stessa ha acquistato in data 22/11/2023 un terreno edificabile sito in Valvasone Arzene, come da atto notarile depositato dal ricorrente in atti. Con la propria domanda, pertanto, il ricorrente ha chiesto di disporsi la revoca del contributo paterno al mantenimento della
Per_ figlia a far data dal deposito del ricorso;
ha chiesto di stabilirsi l'entità
del mantenimento ordinario della figlia nella somma complessiva Per_2
mensile di euro 150,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile Istat, tenendo conto nella determinazione della stessa dell'incidenza della spesa straordinaria richiesta a titolo di “affitto”, e porsi il relativo obbligo di contribuzione a carico di entrambi i genitori in proporzione alle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, mediante versamento diretto e tracciabile in favore della figlia entro il giorno 15 di ogni mese, a far
4 data dalla domanda;
infine, rispetto alle spese straordinarie, suddivisione al
50% tra i genitori così come individuate nel protocollo di intesa fra magistrati e avvocati del 22/02/2018 adottato dal Tribunale di Pordenone, con rifusione integrale delle spesse di lite in caso di opposizione.
, nel costituirsi nel procedimento il 16/07/2025, Controparte_1
contestando in parte quanto asserito e argomentato dal ricorrente ma non
Per_ opponendosi alla revoca del mantenimento nei confronti della figlia ha dichiarato di lavorare come operaia agricola presso i Vivai Cooperativi
Rauscedo da ottobre 2023, con contratti stagionali che vengono discrezionalmente rinnovati (attualmente è assunta dal 04/07/2025 al
31/12/2025) e ha dichiarato che nel 2023 ha smesso di prestare attività come collaboratrice nell'impresa agricola di famiglia, come era al tempo dell'accordo di divorzio (2016); ha dichiarato di essere divenuta comproprietaria, a seguito della morte della di lei madre, di alcuni terreni agricoli per piccole quote e che tali cespiti, praticamente invendibili, non costituiscono fonte di reddito, anzi, risultano essere motivo di spese vista la tassazione su di loro gravante;
ha dichiarato di aver acquistato nel 2023,
potendo disporre del lascito della di lei madre, un piccolo lotto edificabile;
pertanto, ha chiesto di disporsi la revoca del contributo al mantenimento per
Per_ la figlia a far data dal mese di maggio 2025 (data di assunzione della stessa con contratto a tempo indeterminato presso la Cooperativa Sociale
Futura di San Vito al Tagliamento); ha chiesto di confermarsi l'entità del mantenimento ordinario della figlia nella somma complessiva mensile, Per_2
come stabilita con accordo di divorzio del 21/12/2016, così come successivamente rivalutatasi, aggiornabile Istat, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, non tenendo conto nella determinazione dell'importo,
dell'incidenza della spese straordinarie derivanti dalla locazione dell'appartamento di OM (in uso alla figlia in qualità di studentessa), e
5 porre il relativo obbligo a carico di entrambi i genitori in proporzione delle rispettive condizioni reddituali, mediante versamento diretto e tracciabile a beneficio della figlia entro il giorno 15 di ogni mese;
inoltre, ha chiesto di confermarsi che le spese straordinarie individuate nel protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del 22/02/2018 adottato dal Tribunale di Pordenone
rimangano a carico dei genitori nella misura del 50% e, infine, di stabilirsi che le spese di alloggio e condominiali della locazione dell'immobile di OM
siano divise tra i genitori o quale spesa straordinaria o come voce in aumento
(anche parziale) del mantenimento, con rifusione integrale delle spese di lite in caso di opposizione.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine al mantenimento della prole e agli aspetti patrimoniali, così come precisato nella nota di deposito congiunta in sostituzione delle memorie integrative ex art. 473 bis.17 c.p.c. del 24/07/2025 e, all'udienza del 15/09/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
Sussistono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti a tutela della prole e in materia di contributi economici, nello specifico la raggiunta autosufficienza economica di una delle figlie e il mutamento delle condizioni economiche degli obbligati, come sopra riportato.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in modifica dell'accordo di negoziazione assistita in data 21/12/2016 e provvedimento del PM del 22/12/2016,
omologa le nuove condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 29/09/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
7